Appeal inadmissible for non-exhaustion and insufficient reasoning

1C_473/2011Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico27 ott 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court declared inadmissible an appeal against the Ticino State Council’s communication on the National Council election tie-breaking draw. It held that the appellant had not exhausted cantonal remedies, since an election appeal to the cantonal government under the Political Rights Act had to be pursued first. The filing was also insufficiently reasoned under the Federal Supreme Court Act because it did not contain proper requests or legal arguments addressing the challenged decision. The case was decided under the simplified procedure, and CHF 300 in court costs were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 88 cpv. 1 lett. b LTF; Art. 42 LTF; political rights appeal in electoral matters: a complaint to the Federal Supreme Court is inadmissible where the canton-wide electoral remedy has not been exhausted. The appellant must show, in a substantiated manner, why the cantonal election appeal provided by Art. 77 cpv. 1 lett. c LDP is unavailable or ineffective. A federal appeal must state conclusions and a sufficient legal reasoning; mere criticism of the result or a generic request for recount does not satisfy Art. 42 LTF. Manifestly inadmissible appeals may be dealt with in the simplified procedure under Art. 108 cpv. 1 lett. a and b LTF (consid. 1-4).

Testo completo

{T 0/2}
1C_473/2011

Decreto del 27 ottobre 2011
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Cancelleria di Stato, 6500 Bellinzona,

Oggetto
NR/CN-2011 (sorteggio),

ricorso contro la comunicazione del 25 ottobre 2011 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino in merito all'elezione del Consiglio nazionale.

Considerando:
che nel Cantone Ticino il 23 ottobre 2011 hanno avuto luogo, con il sistema proporzionale a circondario unico, le elezioni dei deputati al Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015;
che i candidati Monica Duca-Widmer e Marco Romano, della lista del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani, hanno ottenuto il medesimo numero di voti, ossia 23'979;
che in data 25 ottobre 2011 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, richiamate le normi vigenti in materia (art. 43 cpv. 3 e 20 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976; LDP, RS 161.1 e art. 11 della relativa ordinanza, RS 161.11) e la giurisprudenza, ha comunicato di non procedere a un riconteggio dei voti e, rinunciando all'opzione del sorteggio manuale e convalidata la procedura di sorteggio automatico, ha rilevato che l'esito del sorteggio è stato favorevole alla candidata Monica Duca-Widmer;
che contro detta comunicazione il 26 ottobre 2011 A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare specifiche proposte di giudizio;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii);
che la legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 82 lett. c in relazione con l'art. 89 cpv. 3 LTF);
che, per contro, il ricorso in materia di diritti politici è inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali (art. 88 cpv. 1 lett. b LTF);
che, in effetti, il ricorrente neppure tenta di spiegare perché nella fattispecie il ricorso al Governo cantonale per irregolarità nella preparazione ed esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione) previsto dall'art. 77 cpv. 1 lett. c LDP, non sarebbe ammissibile (cfr. per detto obbligo nel quadro di irregolarità riguardanti le votazioni, DTF 137 II 177 consid. 1.2 e 1.3);
che, infatti, il Tribunale federale è competente per esaminare le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 80 cpv. 1 LDP e 88 cpv. 1 lett. b LTF);
che ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, ritenuto che il ricorrente sottopone al Tribunale federale domande inerenti alle modalità adottate dal Consiglio di Stato nell'ambito del sorteggio litigioso, questioni alle quali spetta dapprima semmai all'autorità cantonale dare una risposta;
che, per di più, il ricorso sarebbe inammissibile anche per carenza di motivazione, ricordato che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
che l'atto di ricorso in esame disattende del tutto dette esigenze;
che, in effetti, il ricorrente si limita ad addurre che, visto "l'ampiezza del numero di preferenze espresse a favore dei due candidati", prima di procedere a un eventuale sorteggio "era perlomeno necessario il riconteggio" di tutte le schede a livello cantonale;
ch'egli non si confronta affatto con le norme legali che disciplinano la questione litigiosa, accennando in maniera del tutto generica che il Tribunale federale si era espresso, invero peraltro nel quadro di una votazione federale, sul diritto al riconteggio di un risultato molto stretto;
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
che le spese processuali seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; DTF 133 I 141 consid. 4.1);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e all'Ufficio cantonale di accertamento del Cantone Ticino, alla Cancelleria federale, alla Segreteria generale e al Servizio giuridico dei Servizi del Parlamento.

Losanna, 27 ottobre 2011
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Parole chiave

electoral lawinadmissibilityexhaustion of remedieslegal reasoningrecounttie-breakcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal in political rights matters was admissible without exhaustion of cantonal remedies.

Decisione estratta

It was inadmissible because the appellant had not first used the cantonal election appeal to the cantonal government.

Motivazione estratta

Under Art. 88(1)(b) LTF, federal review requires exhaustion of cantonal instances; the complaint did not explain why the cantonal election appeal under Art. 77(1)(c) LDP would be unavailable.

Questione giuridica chiave

Whether the filing met the federal pleading requirements.

Decisione estratta

It did not; the appeal lacked conclusions and sufficient legal reasoning.

Motivazione estratta

Art. 42 LTF requires specific requests and a reasoned explanation showing how the challenged act violates the law; the submission merely demanded a recount in general terms and did not engage with the applicable rules.

Questione giuridica chiave

Allocation of procedural costs.

Decisione estratta

Court costs were charged to the appellant as the unsuccessful party.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome under Art. 66(1) LTF.

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