Appeal inadmissible in Italian mutual assistance case

1C_419/2009Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico25 set 2009Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A. SA and B. SA appealed to the Federal Supreme Court against the Federal Criminal Court’s refusal to stop the transfer of records to Italy in a mutual assistance case concerning customs and tax offences. They argued that an Italian tax decision showed the foreign proceedings were flawed and that they were not involved in the alleged conduct. The Court held that no particularly important case within the meaning of Art. 84 LTF was demonstrated and that the complaints did not reveal any violation of elementary procedural principles. The appeal was therefore inadmissible, and costs of CHF 1,000 were charged to the appellants.

Massima Omnilex

Art. 84 LTF; admissibility of an appeal in international criminal mutual assistance; a case is particularly important only exceptionally. The appellant must substantiate, pursuant to Art. 42 cpv. 2 LTF, that the prerequisites are met. Mere disagreement with the assessment of relevance, proportionality, or evidentiary utility, or the assertion that the appellant is not involved in the foreign offences, does not establish a particularly important case. The Federal Supreme Court reviews the existence of such a case restrictively and will not enter into the merits absent indicia of a violation of elementary procedural principles or serious deficiencies in the foreign proceedings (consid. 1-3).

Testo completo

{T 0/2}
1C_419/2009

Sentenza del 25 settembre 2009
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Aemisegger, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Parti
A.________ SA,
B.________ SA,
patrocinate dall'avv. Stefano Pizzola,
ricorrenti,

contro

Amministrazione federale delle dogane, 3003 Berna.

Oggetto
assistenza giudiziaria in materia penale all'Italia,

ricorso contro la sentenza emanata l'8 settembre 2009 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A.
Il 23 novembre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C.________ e altre persone, per evasione dei dazi doganali addizionali, truffa in materia fiscale, falsità in documenti e truffa ai danni dello Stato. Gli indagati sono sospettati di aver attuato un complesso sistema di fatturazioni fasulle, avvalendosi di una rete di società di intermediazione, quali la A.________ SA e la B.________ SA, per immettere sul mercato italiano ingenti quantitativi di zucchero di origine estera, evadendo il pagamento del dazio addizionale previsto dalle normative comunitarie e nazionali.

B.
Con decisione del 4 marzo 2008 l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha accolto la rogatoria. Dopo aver proceduto a un dissequestro parziale della documentazione sequestrata presso le due citate società, connesse secondo l'autorità richiedente con l'attività oggetto d'indagine, con decisione di chiusura del 9 febbraio 2009 l'AFD ha ordinato la trasmissione degli atti rimanenti all'Italia.

C.
Avverso questa decisione la A.________ SA e la B.________ SA presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di annullarla e di riformarla nel senso dei considerandi.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).

2.
2.1 Riguardo alla presenza di un caso particolarmente importante, le ricorrenti sostengono che il procedimento estero presenterebbe gravi lacune, che si manifesterebbero esaminando una decisione del 19 settembre 2007 della Commissione tributaria provinciale di Gorizia, nella quale, in relazione al loro agire, sarebbero state dichiarate infondate le pretese tributarie dell'agenzia delle dogane di Gorizia. Secondo le ricorrenti, non potrebbe quindi sussistere una truffa fiscale se nulla sarebbe dovuto all'agenzia doganale.

2.2 L'assunto è infondato. In primo luogo perché nella decisione impugnata non si parla della decisione invocata dalle ricorrenti, né esse fanno valere al riguardo un accertamento arbitrario dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF) o una lesione del loro diritto di essere sentite. Esse disattendono per di più, che il procedimento penale estero non è diretto nei loro confronti, ma contro C.________ e altri indagati, per cui l'invocata decisione, della quale peraltro neppure sostengono che sia definitiva, non è comunque determinante. D'altra parte, il requisito della doppia punibilità dev'essere valutato sulla base dei fatti rimproverati agli indagati e non alle ricorrenti.

La II CRP ha quindi ritenuto a ragione che, conformemente all'invalsa prassi, l'asserita estraneità delle ricorrenti ai fatti rimproverati agli indagati non è decisiva. Contrariamente all'assunto ricorsuale, neppure le ulteriori censure di merito, inerenti al diritto di essere sentito, al principio di proporzionalità, alla valutazione delle prove e all'utilità potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento penale estero denotano, nella fattispecie, gli estremi di un caso particolarmente importante.

3.
3.1 La criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante, né si è in presenza di una lesione di elementari principi di procedura (DTF 133 IV 131 consid. 3), per cui il ricorso è inammissibile.

3.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti.

3.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, all'amministrazione federale delle dogane, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, settore assistenza giudiziaria.

Losanna, 25 settembre 2009

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Féraud Crameri

Parole chiave

mutual assistanceinadmissibilityparticularly important casecustoms frauddouble criminalityseizuretransfer of recordsprocedural principlescourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal met the admissibility threshold of Art. 84 LTF for international mutual assistance in criminal matters.

Decisione estratta

The case was not particularly important and no exceptional procedural defect was shown; the appeal was therefore inadmissible.

Motivazione estratta

The appellants did not demonstrate any violation of elementary procedural principles or serious foreign proceedings defects. Their reliance on an Italian tax decision was irrelevant to the criminal suspicion against other persons, and their further merits complaints did not raise a particularly important case.

Questione giuridica chiave

Whether the contested transfer of records should be prevented because the appellants claimed to be unrelated to the alleged offences.

Decisione estratta

That argument was not decisive for admissibility or double criminality assessment, which had to be examined against the facts alleged against the suspects in Italy.

Motivazione estratta

The foreign criminal proceedings were directed against other suspects, not against the appellants; the alleged unrelatedness of the appellants to the facts under investigation did not show a serious defect.

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