Inadmissible appeal against driving licence withdrawal

1C_256/2013Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico15 ott 2013Inadmissible

Sintesi

The appellant challenged the cantonal confirmation of a one-month driving licence withdrawal after a speeding offence. The Federal Supreme Court held that the appeal was manifestly insufficiently reasoned because it did not engage with the canton’s reasoning and therefore could not be examined on the merits. It also recalled that the 30-day appeal deadline is statutory and cannot be extended. The appeal was declared inadmissible in simplified proceedings, and court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 LTF, Art. 47 Abs. 1 LTF, Art. 100 Abs. 1 LTF, Art. 108 Abs. 1 lit. b LTF; Anforderungen an die Begründung der Beschwerde und Unverlängerbarkeit der Rechtsmittelfrist. Die Beschwerdeschrift hat in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt; bloss pauschale Vorbringen oder die Wiederholung des eigenen Standpunkts genügen nicht. Wird die Begründungspflicht offensichtlich verfehlt, kann auf das Rechtsmittel im vereinfachten Verfahren nicht eingetreten werden. Die gesetzliche Rechtsmittelfrist ist peremptorisch und darf nicht erstreckt werden. Die Kosten folgen dem Unterliegerprinzip (Art. 66 Abs. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}

1C_256/2013

Sentenza del 15 ottobre 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona.

Oggetto
revoca della licenza per condurre,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 agosto 2013
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 12 marzo 2009 A.________, nato nel 1927, ha circolato nell'abitato di Zurigo a una velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 71 km/h, laddove vige un limite generale di 50 km/h;

che il 15 giugno 2009, lo "Statthalteramt" del Distretto di Zurigo gli ha pertanto inflitto una multa di fr. 520.--: questa decisione è cresciuta in giudicato e l'automobilista ha pagato la multa e le relative spese;

che, preso atto del giudizio penale, il 15 aprile 2013 la Sezione della circolazione ha revocato all'interessato la licenza di condurre per la durata minima di un mese, decisione confermata il 19 giugno 2013 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino e, con sentenza del 27 agosto 2013, dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo;
che avverso la decisione della Corte cantonale A.________ inoltra un "ricorso" al Tribunale federale, chiedendo in sostanza, prorogato il termine di ricorso stabilito dalla legge, di annullarla;
che il Tribunale federale ha comunicato al ricorrente che il termine di ricorso perentorio di 30 giorni, stabilito dalla legge (art. 100 cpv. 1 LTF), non può essere prorogato (art. 47 cpv. 1 LTF);
che il ricorrente non ha completato il suo gravame entro tale termine;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);

che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, ritenuto che il ricorrente, limitandosi in sostanza ad addurre di non aver potuto prendere conoscenza della decisione penale di condanna, sebbene abbia pagato la multa e le relative spese, non si confronta del tutto con i diversi motivi posti a fondamento del giudizio impugnato, nell'ambito del quale è stata trattata anche la citata censura;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 15 ottobre 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Parole chiave

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