Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

1C_212/2012Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico9 lug 2012Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged the cantonal confirmation of a building-law order requiring removal of an unauthorized garage door. The Federal Court had first ordered an advance on costs and then granted an additional deadline, warning that failure to pay would lead to inadmissibility. The appellant neither paid nor produced proof of debit. The President therefore declared the public-law appeal inadmissible, dismissed the request for suspensive effect as moot, and imposed CHF 300 in court costs on the appellant without awarding party compensation to the authorities.

Massima Omnilex

Art. 62 cpv. 1 and 3 LTF; inadmissibility for non-payment of the advance on costs. If the appellant fails to pay the required advance within the prescribed or extended time limit and does not provide proof of payment, the appeal is inadmissible in summary proceedings under Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. The decision on the merits is not examined; any request for suspensive effect becomes moot. Costs are borne by the party causing the unnecessary proceedings pursuant to Art. 66 cpv. 3 LTF, and no party compensation is normally awarded to the successful authorities under Art. 68 cpv. 3 LTF (consid. 1-3).

Testo completo

{T 0/2}
1C_212/2012

Sentenza del 9 luglio 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,
ricorrente,

contro

Municipio di X.________,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
licenza edilizia,

ricorso contro la sentenza emanata il 1° marzo 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:
che con decisione del 1° aprile 2011 il Municipio di X.________ ha ribadito il rifiuto di rilasciare a A.________ una licenza edilizia a posteriori per la posa di un portone dell'autorimessa sita sul suo fondo ordinando la rimozione dell'opera, provvedimento confermato dal Consiglio di Stato e, con giudizio del 1° marzo 2012, dal Tribunale cantonale amministrativo;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso (in materia di diritto pubblico) con richiesta di effetto sospensivo al Tribunale federale;
che con decreto presidenziale del 7 maggio 2012 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 21 maggio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);

che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 5 giugno 2012 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio, scadente il 18 giugno successivo, per versare l'anticipo richiesto;
che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;

che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che le spese inutili, visto che il Tribunale federale ha ordinato lo scambio di scritti sulla domanda provvisionale, sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF), ricordato che, di regola, non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF 134 II 117);
che l'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo;
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si accordano ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 9 luglio 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Parole chiave

building permitadvance on costsinadmissibilitysuspensive effectcourt costsremoval order

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public-law appeal was admissible despite non-payment of the ordered advance on costs.

Decisione estratta

The appeal was declared inadmissible because the appellant did not pay the requested advance within the extended deadline and did not prove the debit order to the court.

Motivazione estratta

After an initial and a supplementary presidential order, the advance of costs remained unpaid. Under the Federal Supreme Court Act, failure to pay the advance within the set period leads to inadmissibility.

Questione giuridica chiave

Whether the request for suspensive effect remained pending.

Decisione estratta

The request became moot once this decision was issued.

Motivazione estratta

The main appeal was not admitted, so no separate interim relief remained to be decided.

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