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1C_102/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for non-payment of advance costs
1C_102/2008Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico29 apr 2008Inadmissible
A.A. and B.A. challenged a cantonal administrative judgment concerning a recusal request in a building-permit matter. The Federal Court ordered an advance on costs, extended the deadline once, but the appellants then informed the Court that they would not pay it. As the advance was not paid within the supplementary deadline, the Court declared the appeal inadmissible. It also ordered court costs of CHF 500 against the appellants because the Court had already conducted an exchange of written submissions.
Art. 62 cpv. 3 LTF; non-payment of the advance on costs within the set supplementary deadline leads to inadmissibility of the appeal. If the advance is not paid in time, the Federal Court does not enter into the matter irrespective of the merits. Where the Court has already ordered a written exchange of submissions, the unnecessary costs caused by the party are borne by that party pursuant to Art. 66 cpv. 3 LTF; consid. 1-2.
{T 0/2}
1C_102/2008 /biz
Sentenza del 29 aprile 2008
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Féraud, presidente,
cancelliere Crameri.
Parti
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti, patrocinati dall'avv. Curzio Fontana,
contro
C.________,
opponente,
Municipio di Bellinzona,
piazza Nosetto, 6500 Bellinzona,
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Oggetto
licenza edilizia, domanda di ricusa,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 gennaio 2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 29 febbraio 2008 A.A.________ e B.A.________ hanno presentato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico avverso una decisione 24 gennaio 2008 con la quale il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un loro ricorso concernente una domanda di ricusa di una municipale di Bellinzona;
che con decreto presidenziale del 7 marzo 2008 i ricorrenti sono stati invitati a fornire, entro il 7 aprile 2008, un anticipo di fr. 2'000.-- per le spese giudiziarie presunte;
che con decreto presidenziale del 9 aprile successivo, in accoglimento di una domanda di proroga formulata dai ricorrenti, il citato termine è stato posticipato al 21 aprile 2008;
che con lettera del 21 aprile 2008 il legale dei ricorrenti ha comunicato al Tribunale federale che, dopo aver conferito con i suoi mandanti, non procederà al versamento dell'anticipo, per cui lo stesso è da ritenersi decaduto;
che l'anticipo non essendo stato versato entro il termine suppletorio, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che le spese inutili, visto che il Tribunale federale ha proceduto a uno scambio di scritti, sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, a C.________, al Municipio di Bellinzona, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 29 aprile 2008
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Féraud Crameri