Withdrawal of criminal appeal; case struck from docket

1B_752/2012Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico27 feb 2013Withdrawn

Sintesi

A criminal appeal against a Ticino non-prosecution order for defamation, calumny and insult was withdrawn after the appellant was asked to pay an advance. The Federal Supreme Court, acting through the instructing judge, struck the case from the docket and decided that no court costs would be charged and no party compensation would be awarded.

Regest

Art. 32 cpv. 1 e 2 LTF; art. 66 cpv. 2 LTF; ritiro del ricorso: il giudice istruttore decide da solo sullo stralcio dei procedimenti ritirati e sulle spese. In caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte alla riscossione delle spese giudiziarie; la decisione sulle spese è presa d'ufficio nell'ambito dello stralcio dal ruolo. Nessuna ripetibile federale è dovuta se non vi è attività processuale che giustifichi un'indennità.

Testo completo

{T 0/2}
1B_752/2012

Decreto del 27 febbraio 2013
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Eusebio,
in qualità di Giudice dell'istruzione,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Corrado Moretti,
opponente,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona.

Oggetto
procedimento penale, non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che con decisione del 7 novembre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo di A.________, presentato contro il decreto di non luogo a procedere del 13 agosto 2012 emanato dal Procuratore pubblico, nell'ambito di un procedimento penale avviato dal reclamante nei confronti di B.________ per diffamazione, calunnia e ingiuria;
che avverso questo giudizio A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia penale;

che dopo essere stato invitato a versare un anticipo delle spese giudiziarie presunte, con scritto del 9 gennaio 2013 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che in concreto si può rinunciare a prelevare spese processuali;

per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:

1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 febbraio 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Eusebio Crameri

Parole chiave

criminal procedurewithdrawal of appealstriking from docketcourt costsnon-prosecution order