Criminal appeal inadmissible for insufficient reasoning

1B_707/2011Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico3 gen 2012Inadmissible

Sintesi

A private appellant challenged a cantonal decision declaring his complaint inadmissible after a non-prosecution order. Before the Federal Supreme Court, he filed an appeal without requesting specific relief and without addressing the reasoning for inadmissibility. The Court held that the pleading failed to satisfy Art. 42 LTF and did not engage with the lower court's application of Art. 385 para. 2 CPP. It therefore dismissed the matter in simplified procedure as inadmissible and charged court costs of CHF 300 to the appellant.

Regest

Art. 42 LTF; admissibility requirements for an appeal to the Federal Supreme Court; a filing must contain conclusions and sufficiently reasoned arguments showing why and to what extent the challenged decision violates federal rights or cantonal law. Where the appellant fails to engage with the decisive grounds of the appealed decision, the remedy is manifestly insufficiently reasoned and may be disposed of in simplified procedure under Art. 108 para. 1 lit. b LTF. Costs are allocated according to Art. 66 para. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
1B_707/2011

Sentenza del 3 gennaio 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
procedimento penale, non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 17 novembre 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Considerando:
che il 23 settembre 2011 il Procuratore generale del Cantone Ticino ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di B.________ e altre due persone per titolo di sequestro di persona, rapimento e abuso di autorità;
che contro questo decreto A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale, dopo aver invitato l'insorgente a emendarlo entro il termine di dieci giorni sotto comminatoria di dichiararlo irricevibile, accertato che il termine era scaduto infruttuoso, con decisione del 17 novembre 2011 l'ha dichiarato irricevibile;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare proposte di giudizio;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1);
che, come noto al ricorrente (sentenza 1B_655/2011 del 29 novembre 2011) secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.4);

che in concreto queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta affatto con i citati motivi d'irricevibilità giusta l'art. 385 cpv. 2 CPP posti a fondamento dell'impugnato giudizio;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 gennaio 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Parole chiave

inadmissibilityinsufficient reasoningcriminal proceduresimplified procedurecourt costs