Appeal against seizure dismissed as inadmissible for insufficient reasoning

1B_447/2012Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico6 set 2012Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court held that the criminal appeal against the seizure of the appellant’s car was manifestly insufficiently reasoned. The appellant did not meaningfully engage with the cantonal court’s grounds, did not rebut the finding that she owned the vehicle, and relied in part on a new factual allegation about needing the car for work. The court therefore dealt with the matter in simplified proceedings and declared the appeal inadmissible. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 cpv. 1-2 LTF, art. 99 cpv. 1 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; admissibility of a Federal Supreme Court appeal requires specific conclusions and a reasoned criticism of the contested decision. Merely general assertions do not satisfy the duty to reason, and new facts are in principle inadmissible. If the submission does not meet these requirements manifestly, the court may decide in simplified proceedings without entering into the merits (consid. 1). Costs follow the outcome under art. 66 cpv. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
1B_447/2012

Sentenza del 6 settembre 2012
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
procedimento penale, sequestro,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 giugno 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che il 5 luglio 2011 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha avviato un procedimento penale per titolo di reato di truffa per mestiere, falsità in documenti ripetuta e infrazione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti, nei confronti di A.________, che avrebbe indotto con astuzia, allestendo e utilizzando documenti falsi, i funzionari preposti a riconoscerle rendite d'invalidità per complessivi CHF 314'284.-- e per prestazioni complementari CHF 133'664.30;
che l'11 luglio seguente il Procuratore pubblico (PP) ha ordinato il sequestro di ogni avere intestato all'imputata, nonché della sua automobile, respingendo in seguito, parzialmente, una richiesta di dissequestro dell'interessata;
che con decisione del 22 giugno 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), adita dall'imputata, accogliendone parzialmente il reclamo, ha annullato la decisione del PP limitatamente al calcolo del minimo vitale;
che avverso questo giudizio A.________ insorge al Tribunale federale chiedendo il dissequestro dell'automobile;
che non sono state chieste osservazioni al gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.4);

che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che la ricorrente non si confronta, se non in maniera del tutto generica, con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato;
che asserendo semplicemente che per l'autovettura vi sarebbe un non meglio precisato prestito in corso, la ricorrente non tenta di dimostrare che, contrariamente a quanto accertato nella decisione impugnata e peraltro da lei espressamente ammesso nel ricorso alla CRP, non sarebbe la proprietaria del veicolo sequestrato;
che, d'altra parte, adducendo quale fatto nuovo, e quindi di massima in maniera inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF), che l'autovettura le servirebbe per recarsi al lavoro, la ricorrente non dimostra affatto che gli argomenti giuridici addotti dalla Corte cantonale a sostegno del sequestro litigioso sarebbero arbitrari, l'utilizzo di mezzi pubblici essendo invero possibile, sebbene meno agevole;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 settembre 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Parole chiave

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