progetti
1B_235/2010 ΓÇó Insufficiently reasoned appeal against recusal decision inadmissible
1B_235/2010Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico15 lug 2010Inadmissible
Two defendants appealed to the Federal Supreme Court against a Ticino cantonal decision rejecting their request to recuse the public prosecutor who had questioned them in a criminal investigation. The court held that the two separate submissions did not meet the minimum reasoning requirements of Art. 42 LTF because they failed to engage with the cantonal court's reasoning and relied only on the case file and general allegations. Applying the simplified procedure under Art. 108(1)(b) LTF, the court did not examine the merits and declared the appeals inadmissible. It exceptionally waived judicial costs.
Art. 42 LTF; sufficiency of reasoning of a federal appeal; simplified procedure under Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. A federal appeal is inadmissible when the appellant fails to challenge the decisive reasons of the impugned decision and merely refers to the cantonal file or advances generic allegations. The pleading must clearly indicate which rights or legal norms were violated and why; the Federal Supreme Court is not required to search the record for arguments on behalf of the appellant. Manifestly unreasoned appeals may be dismissed summarily without entering into the merits. Costs may exceptionally be waived under Art. 66 cpv. 1 LTF.
{T 0/2}
1B_235/2010
Sentenza del 15 luglio 2010
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Féraud, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
contro
Sostituto Procuratore pubblico C.________, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
procedimento penale; ricusa,
ricorso contro la sentenza emanata il 31 maggio 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Considerando:
che in seguito a un esposto di una vicina di casa, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di A.________ e di B.________, per titolo di danneggiamento, coazione e violazione di domicilio;
che il Procuratore pubblico ha quindi sentito la denunciante e i querelati;
che in seguito i denunciati hanno chiesto la ricusa del magistrato che li ha uditi, istanza respinta con giudizio del 31 maggio 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CRP);
che avverso questa decisione A.________ e B.________ insorgono con due scritti distinti al Tribunale federale, chiedendo implicitamente di accogliere l'istanza di ricusa;
che non sono state chieste osservazioni;
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4);
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che i ricorrenti non si confrontano affatto con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della CRP, limitandosi a produrre la documentazione cantonale e la cronologia della vertenza, sottintendendo che il Tribunale federale dovrebbe esaminarla d'ufficio, cercando eventuali argomenti in loro favore;
che rinviando semplicemente e in maniera inammissibile agli atti cantonali ed accennando, in modo del tutto generico a un asserito inappropriato e sconveniente agire del magistrato ricusato, essi non censurano del tutto le circostanziate motivazioni della CRP né tentano di dimostrare l'incostituzionalità del criticato giudizio;
che pertanto i "ricorsi", manifestamente non motivati in modo sufficiente, possono essere decisi sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non devono quindi essere esaminati nel merito;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
I ricorsi sono inammissibili.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione ai ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 luglio 2010
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Féraud Crameri