Inadmissibility of motion to prosecute upheld

1B_166/2011Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico1 giu 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed, insofar as admissible, A.'s appeal against the Ticino criminal appeals chamber's ruling that her motion to prosecute was inadmissible. The Court held that the subsidiary constitutional complaint was unavailable because the criminal law appeal was the proper remedy against a final cantonal criminal decision. It further rejected allegations of bias and excessive formalism, noting that the cantonal court had already granted a cure period and explained the formal requirements. A. also failed to show that the decision could affect her civil claims. Court costs of CHF 2,000 were imposed on her.

Massima Omnilex

Art. 78, 80, 81 and 90 LTF; Art. 42 LTF; Art. 66 cpv. 1 LTF; admissibility of criminal law appeal and standing in proceedings concerning refusal to open criminal proceedings. A cantonal decision confirming non-opening of criminal proceedings is a final criminal decision amenable to criminal law appeal; the subsidiary constitutional complaint is excluded where the ordinary federal remedy lies. Standing under Art. 81 LTF requires, where applicable, a substantiated indication that the decision may influence civil claims. A complaint of formalism or bias must satisfy the federal pleading requirements; where the authority grants a cure period and explains the formal defects, no excessive formalism arises merely because the filing remains insufficiently reasoned.

Testo completo

{T 0/2}
1B_166/2011

Sentenza del 1° giugno 2011
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Reeb, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Christof Affolter,
ricorrente,

contro

  1. B.________,
  2. C.________,
    patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
istanza di promozione dell'accusa,

ricorso contro la sentenza emanata il 1° marzo 2011 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 27 novembre 2009 B.________ e C.________ hanno querelato A.________ per titolo di appropriazione indebita, in relazione alla donazione a terzi di alcuni mobili a lei affidati nel quadro della locazione e della successiva compravendita, avvenuta nel 2007, di un appartamento di loro proprietà. Il procedimento è sfociato in un decreto di non luogo a procedere del 27 dicembre 2010, cresciuto in giudicato.

B.
A sua volta, l'11 gennaio 2010 A.________ ha denunciato B.________ e C.________ per titolo di truffa, estorsione e diffamazione, in riferimento alla citata compravendita. Il 27 dicembre 2010, il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere.

C.
Con decisione del 1° marzo 2011, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP), dopo aver concesso alla querelante la facoltà di emendare un'istanza di promozione dell'accusa, l'ha dichiarata irricevibile.

D.
Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede di annullarlo e di rinviare l'incarto alla CRP per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

Non sono state chieste osservazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1).

1.2 La decisione impugnata conferma la mancata apertura di un procedimento penale contro i denunciati e pone quindi fine al procedimento. Si tratta pertanto di una decisione finale pronunciata in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è quindi inammissibile.

1.3 Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata emanata il 1° marzo 2011. La legittimazione a ricorrere dell'interessata dev'essere pertanto esaminata sotto il profilo dell'art. 81 LTF, sulla base del suo tenore in vigore al 1° gennaio 2011 (art. 132 cpv. 1 LTF; sentenza 1B_119/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1.2).

2.
2.1 La ricorrente accenna a una lesione dell'art. 29 Cost., poiché la CRP avrebbe dovuto rilevare il "possibile" conflitto di interessi che si sarebbe creato con il trapasso dell'incarto dal primo a un altro PP, il quale avrebbe lavorato (in un'epoca non precisata) per alcuni mesi presso lo studio legale del patrocinatore dei denunciati.

Dall'incarto risulta che detto PP, nelle sue osservazioni alla CRP, ha semplicemente rilevato di non avere osservazioni da formulare, limitandosi a richiamare le motivazioni esposte nel decreto di non luogo a procedere stilato dal suo predecessore. Ora, la ricorrente non censura, per lo meno con una motivazione conforme alle esigenze di cui all'art. 42 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5), l'asserita mancata astensione del PP o che la Corte cantonale avrebbe dovuto ravvisare d'ufficio la sussistenza di circostanze concrete idonee per lo meno a suscitare, oggettivamente, l'apparenza di una sua prevenzione (DTF 136 I 207 consid. 3.1).

2.2 La ricorrente fa valere che la CRP, nell'esaminare le esigenze formali poste alla motivazione dell'istanza di promozione dell'accusa, avrebbe commesso un eccesso di formalismo. Ella insiste sul fatto che l'ha presentata senza avvalersi dell'aiuto di un legale, rinviando sostanzialmente a quanto esposto nella denuncia, poiché, da laica che non avrebbe "nemmeno mai avuto esperienze in campo giuridico", non poteva prevedere siffatte esigenze.
2.2.1 Neppure questo assunto regge. In effetti, come già visto, contro decreti di non luogo a procedere, la ricorrente, anche assistita da legali, ha già presentato istanze di promozione d'accusa, in seguito dichiarate irricevibili per mancato rispetto delle esigenze di motivazione e impugnate senza successo dinanzi al Tribunale federale (sentenze 6B_846/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 5 e 6B_423/2008 del 26 gennaio 2009).
2.2.2 Il generico assunto ricorsuale, secondo cui il decreto di non luogo a procedere sarebbe stato notificato senza motivazione e senza indicare la possibilità di chiederla, è infondato. In effetti, seppur succintamente, esso è motivato. D'altra parte, la CRP non avrebbe potuto esaminare un decreto non motivato (cfr. art. 185 cpv. 2 CPP/TI).
2.2.3 Anche il rimprovero di formalismo eccessivo, poiché la CRP non le avrebbe concesso un termine per completare l'istanza o rivolgersi a un legale, è infondato.

La Corte cantonale, ricevuta l'istanza e rilevato ch'essa non adempiva le prescrizioni minime dell'art. 186 cpv. 1 CPP/TI, con scritto del 28 gennaio 2011 ha espressamente invitato l'istante a correggerla entro dieci giorni, pena l'inammissibilità. Essa le ha pure indicato un articolo dottrinale sulle esigenze formali poste a una siffatta istanza, segnalandole inoltre l'opportunità di far capo ai servizi di un legale.

2.3 Nel merito, il ricorso è inammissibile, poiché la ricorrente neppure sostiene che la decisione impugnata potrebbe influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF; vedi al riguardo sentenza 1B_119/2011, citata). Sarebbe comunque manifesto che la tesi della CRP, secondo cui neppure la versione emendata dell'istanza di promozione dell'accusa è sufficientemente motivata, non solo non è arbitraria, ma corretta.

3.
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° giugno 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Fonjallaz Crameri

Parole chiave

criminal complaintnon-prosecution ordermotion to prosecuteinadmissibilityformal requirementsexcessive formalismstandingcivil claimscosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible alongside the criminal law appeal.

Decisione estratta

The subsidiary constitutional complaint was inadmissible because the criminal law appeal was available against the final cantonal decision.

Motivazione estratta

The challenged decision ended the proceedings and was a final criminal decision of a cantonal last-instance authority, so the criminal appeal under Art. 78, 80 and 90 LTF was open.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court had violated the right to be heard or committed excessive formalism in declaring the motion to prosecute inadmissible.

Decisione estratta

No violation was established; the cantonal court did not act with excessive formalism.

Motivazione estratta

The appellant did not properly substantiate a bias issue under the applicable pleading requirements. The court had already granted a ten-day cure period, explained the formal requirements, and suggested legal assistance; the motion still lacked the minimum required reasoning.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal could be heard on the merits despite the lack of a showing that the decision could affect civil claims.

Decisione estratta

No; the appeal was inadmissible on the merits because the appellant did not show any impact on civil claims under Art. 81 LTF.

Motivazione estratta

Standing in this procedural setting required alleging possible effects on civil claims, which the appellant failed to do.

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