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1A.285/2000 ΓÇó Mutual legal assistance: appeal against transmission of bank records dismissed
1A.285/2000Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico13 mar 2001Dismissed
Two Swiss companies appealed a Federal Office decision ordering transmission of their bank records to Italy in a corruption-related mutual legal assistance case. They argued that the request was vague, that the supplementary request did not justify the measures, and that the foreign authority had lost interest in the evidence. The Federal Tribunal held that suspensive effect was already provided by statute, that only the supplement remained open to challenge and was sufficiently concrete, and that the request had not become moot because it was neither withdrawn nor concluded abroad. The appeal was dismissed insofar as admissible, and costs were imposed on the appellants.
Art. 80l cpv. 1 AIMP; art. 14 CEAG; art. 28 AIMP; mootness of mutual legal assistance proceedings; a final appeal against transmission has suspensive effect by operation of law. Where the Federal Tribunal has already upheld the admissibility of the original request, only the supplement remains open to attack. General denials by the person concerned do not suffice against a request that describes allegedly sham transactions and the use of Swiss bank accounts to conceal assets. Assistance proceedings concerning evidence become moot only upon express withdrawal by the requesting state or definitive conclusion of the foreign criminal case; the execution authority need not verify the actual progress of the foreign proceedings (consid. 1b-c, 2).
[AZA 0/2]
1A.285/2000
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
13 marzo 2001
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, Féraud e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 3 novembre 2000 presentato dalla X.________ Ltd. , e dalla Y.________ Ltd. , patrocinate dagli avv. ti Dominique Poncet e Carlo Lombardini, Ginevra, contro la decisione emessa il 4 ottobre 2000 dal Ministero pubblico della Confederazione, Berna, nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda della Repubblica italiana;
Ritenuto in fatto :
A.- La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inoltrato il 14 ottobre 1996 una richiesta di assistenza giudiziaria, completata il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A.________, B.________, C.________, D.________ e altre persone per i reati di corruzione, concernente Z.________, Istituto di diritto pubblico costituito per il finanziamento di attività economiche nel Mezzogiorno d'Italia, e per falso in bilancio. Secondo l'Autorità estera, il Q.________ avrebbe creato, per il tramite di complesse operazioni con risvolti anche illegali, ingenti disponibilità finanziarie, versate in parte su conti bancari svizzeri, di cui il Q.________ è il beneficiario economico.
B.- Con ordinanza di entrata in materia e di sequestro del 23 ottobre 1997 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui l'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG), ha delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato, tra l'altro, l' identificazione e il sequestro dei conti intestati alle società X.________ e Y.________, indicate nel complemento rogatoriale.
Le due società si sono opposte alla prospettata consegna dei documenti bancari.
Con decisione del 4 ottobre 2000 il MPC, dopo aver esaminato i documenti e le censure addotte dalle società, ha ordinato la trasmissione integrale della documentazione dei conti YYY, intestato alla Y.________, e XXX intestato alla X.________ presso la Banca della Svizzera Italiana di Lugano.
C.- Avverso questa decisione la Y.________ Ltd. e la X.________ Ltd. inoltrano un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono, in via provvisionale, di accordare l'effetto sospensivo al gravame e, in via principale, di annullare la decisione impugnata e di dichiarare inammissibili le richieste d'assistenza del 14 ottobre 1996 e del 7 luglio 1997.
Il MPC e l'UFG, associandosi alle osservazioni presentate dal MPC, propongono di respingere il ricorso.
Considerando in diritto :
1.- a) La richiesta di concedere l'effetto sospensivo al gravame è superflua, visto che il ricorso contro la decisione finale che autorizza la trasmissione di informazioni all'estero ha effetto sospensivo per legge (art. 80l cpv. 1 AIMP).
b) Le ricorrenti fanno valere, in maniera del tutto generica, che la rogatoria sarebbe lacunosa poiché non indicherebbe gli atti illeciti né preciserebbe il loro coinvolgimento in questi supposti reati.
La censura è priva di fondamento: l'ammissibilità della richiesta iniziale è già stata accertata dal Tribunale federale, che ha altresì ritenuto come l'esposto dei fatti, non lacunoso, adempisse le esigenze poste dagli art. 14 CEAG e 28 AIMP (sentenze del 26 marzo 1997 e del 7 gennaio 2000 nei confronti delle ricorrenti; sentenza del 13 novembre 2000 in re S., nota ai patrocinatori delle ricorrenti).
Le ricorrenti possono pertanto criticare solo il complemento del 7 luglio 1997, sul quale il Tribunale federale non si è ancora pronunciato (DTF 117 Ib 330 consid. 4, 116 Ib 89 consid. 1b; cfr. anche 122 II 367 consid. 1c; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 166 pag. 124). Al riguardo esse si limitano semplicemente a sostenere d'essere attive nel commercio di diritti cinematografici e di non avere niente da rimproverarsi. Ora, secondo la rogatoria, il Q.________ si sarebbe servito di società per l'effettuazione di operazioni bancarie finalizzate all'occultamento di ingenti disponibilità finanziarie, utilizzate anche per operazioni illecite. Come risulta dal complemento, fra queste società figurano la X.________ e la Y.________, che avrebbero effettuato vendite fittizie di diritti cinematografici o di altri diritti a società del Q.________, ricevendo ingenti somme, indicate nella domanda integrativa, che in realtà sarebbero state messe a disposizione della Fininvest all'estero. Ne segue che la censura è infondata.
c) Le ricorrenti sostengono poi che l'Autorità richiedente avrebbe perso ogni interesse all'esecuzione della rogatoria, inoltrata nell'ottobre del 1996 e completata nel luglio 1997. Essa non avrebbe infatti sollecitato la consegna dei documenti bancari, sequestrati nel 1997 e di cui solo nel 2000 è stata ordinata la trasmissione. Senza però addurre argomenti concreti a sostegno di tale tesi, ne concludono che la consegna dei documenti non avrebbe più alcun senso. Come già noto alle ricorrenti, la censura è infondata (sentenza del 7 gennaio 2000 nei loro confronti). Per di più, il 5 marzo 2001 il MPC ha trasmesso al Tribunale federale uno scritto del 2 marzo 2001 nel quale l'Autorità richiedente, dopo aver precisato che il procedimento è in corso di richiesta di rinvio a giudizio e che l'esecuzione della rogatoria è necessaria per completare gli atti e le attività investigative, ha sollecitato l'evasione della pratica.
Una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente, ciò che non si verifica in concreto. In tale ambito, la giurisprudenza considera inoltre che la domanda estera diventa senza oggetto se il processo all'estero si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo, ciò che non è qui il caso; l'Autorità di esecuzione non deve d'altra parte esaminare se il procedimento penale estero segua effettivamente il suo corso (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Zimmermann, op. cit. , 168).
2.- Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico delle ricorrenti.
Comunicazioni ai patrocinatori delle ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia.
Losanna, 13 marzo 2001 VIZ
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,