Inadmissibility of appeal against refusal of expropriation compensation

1A.267/2006Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico13 mar 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________ SA challenged a Ticino Administrative Court judgment that had refused almost all expropriation compensation after the Canton renounced the planned taking. The Federal Supreme Court held that the dispute was governed exclusively by cantonal expropriation law, so an administrative-law appeal was not available; only a public-law appeal would have been possible. It further found the constitutional grievances insufficiently reasoned, as the appellant did not specifically address arbitrariness, legitimate expectations, or the alleged hearing violation. The appeal was therefore declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay CHF 1,000 in court costs.

Massima Omnilex

Art. 97 ff. OG, Art. 90 cpv. 1 lett. b OG; admissibility of remedies and requirements of substantiation in constitutional complaints against a cantonal expropriation decision. A decision based exclusively on autonomous cantonal expropriation law remains a cantonal-law matter even if the cantonal provision is modeled on federal expropriation law; the administrative-law appeal is therefore excluded. Where only the public-law appeal is open, the appellant must specifically and concretely challenge the cantonal court's reasoning and factual findings by invoking constitutional rights; generic references to arbitrariness, good faith, or the right to be heard do not satisfy the duty of reasoning. Failure to meet these requirements leads to inadmissibility (consid. 1.4-1.5, 2).

Testo completo

{T 0/2}
1A.267/2006 /biz

Sentenza del 13 marzo 2007
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Gadoni.

Parti
D.________SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Michele Gilardi e dall'avv. Raffaele Dadò,

contro

Stato del Cantone Ticino, Dipartimento del territorio, Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali,
via Ghiringhelli 19, 6502 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
rinuncia all'espropriazione,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 3 novembre 2006 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:
A.
La D.________SA è proprietaria del fondo part. n. 1695 di Locarno. La particella, ubicata nei pressi della rotonda di Piazza Castello, a confine con via Orelli, è edificata con uno stabile a destinazione commerciale ed abitativa.
Nell'ambito della procedura di approvazione dei progetti definitivi relativi alla sistemazione del raccordo tra la rotonda di Piazza Castello e via Orelli, lo Stato del Cantone Ticino ha promosso nel marzo del 1997 una procedura di espropriazione dei diritti ritenuti necessari alla realizzazione dell'opera, costituita essenzialmente dalla posa di una barriera metallica su entrambi i lati di via Orelli vicini alla rotonda. L'espropriante ha in particolare chiesto l'iscrizione a registro fondiario di una servitù reciproca di passo con ogni veicolo a carico del fondo part. n. 1695 e di quello confinante part. n. 107, con l'impegno a realizzare, in compenso, otto posteggi a favore della particella n. 1695 sul vicino fondo part. n. 89 del Comune di Locarno.
B.
La D.________SA ha presentato il 5 maggio 1997 un'opposizione con la quale ha segnatamente chiesto una modifica dei piani e formulato, in via subordinata, una richiesta d'indennità espropriativa di complessivi fr. 1'382'000.--. Presone atto, lo Stato ha riesaminato il progetto e, rilevato che veniva unicamente soppresso un accesso alla via pubblica, ha comunicato il 16 settembre 1997 di rinunciare all'espropriazione. Dopo una serie di atti procedurali che non occorre qui evocare, con sentenza del 30 settembre 2005 il Tribunale di espropriazione ha riconosciuto alla D.________SA un risarcimento di complessivi fr. 120'532,15 oltre interessi.
C.
Adito dallo Stato, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha accolto il ricorso con sentenza del 3 novembre 2006, negando l'indennizzo stabilito dalla prima istanza e riconoscendo unicamente un importo di fr. 2'500.--, corrispondente a quanto stabilito nel giudizio di primo grado a titolo di ripetibili, quale rifusione delle spese cagionate dalla procedura precedente alla rinuncia all'espropriazione. La Corte cantonale ha ritenuto che l'art. 7 LEspr/TI consentiva in sostanza unicamente il risarcimento dei costi sopportati dalla proprietaria per la notificazione delle pretese dopo la pubblicazione degli atti. Ha altresì rilevato che, per il resto, nessuna disposizione imponeva allo Stato di indennizzare i privati per la semplice chiusura di un accesso alla strada cantonale e che la posa della barriera lungo via Orelli non comportava una restrizione per la proprietà interessata, che rimaneva raggiungibile dalla via pubblica su un altro lato.
D.
La D.________SA impugna con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fa valere la violazione del diritto federale, segnatamente dell'art. 14 cpv. 2 LEspr quale disposizione che sarebbe stata ripresa dal diritto espropriativo cantonale. Lamenta inoltre una lesione del principio della buona fede e del diritto di essere sentito, nonché un accertamento incompleto ed arbitrario dei fatti.
E.
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, rilevando che la sua decisione non è fondata sul diritto federale ed auspicando nondimeno che possano essere trattate alcune censure riguardo alla situazione giuridica del proprietario fondiario che perde un accesso alla via pubblica. Lo Stato del Cantone Ticino chiede invece di respingere il gravame nella misura della sua ammissibilità.

Diritto:
1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore le legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimane applicabile l'OG.
1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii).

1.3 Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati con l'art. 5 PA, la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale o che avrebbero dovuto esserlo, sempre che non sia realizzata nessuna delle eccezioni previste agli art. 99 a 102 OG o nella legislazione speciale (DTF 129 I 337 consid. 1.1, 129 II 183 consid. 3.1). Il ricorso di diritto amministrativo è pure ammissibile contro le decisioni cantonali fondate nel medesimo tempo sul diritto federale e sul diritto cantonale, in quanto sia in discussione la violazione di norme di diritto federale direttamente applicabili. Per contro, è il rimedio del ricorso di diritto pubblico a essere dato contro decisioni fondate esclusivamente sul diritto cantonale, che non presentano alcuna connessione con l'applicazione del diritto federale (DTF 128 I 46 consid. 1b/aa, 128 II 56 consid. 1a/aa, 126 II 171 consid. 1a, 125 II 10 consid. 2a).
1.4 La decisione impugnata, che concerne una procedura espropriativa relativa a un intervento di sistemazione di una strada cantonale, è rettamente fondata sul diritto cantonale autonomo, in particolare sull'art. 7 cpv. 3 LEspr/TI che disciplina le conseguenze in caso di rinuncia all'espropriazione, prevedendo la rifusione di un'equa indennità per le spese giustificate avute dagli interessati nella procedura. Il fatto che una normativa analoga è prevista all'art. 14 cpv. 2 della legge federale sulla espropriazione, del 20 giugno 1930 (LEspr; RS 711), alla quale la LEspr/TI si ispira, non è decisivo. La legge federale è infatti applicabile al diritto di espropriazione esercitato dalla Confederazione (o conferito a terzi) per la realizzazione di opere di utilità per la Confederazione (art. 1 segg. LEspr). Il giudizio impugnato rimane quindi fondato esclusivamente sul diritto cantonale anche nella misura in cui la Corte cantonale ha determinato la portata dell'art. 7 LEspr/TI richiamando, peraltro in modo pertinente, la giurisprudenza federale riguardante il corrispondente art. 14 LEspr (cfr. sentenza 1P.51/2005, del 9 agosto 2005, consid. 2.3, parzialmente pubblicata in: RtiD I-2006, n. 25, pag. 101 segg.). Del resto, anche un'applicazione del diritto federale a titolo di diritto cantonale suppletorio - segnatamente allo scopo di completare una regolamentazione cantonale che presentasse lacune, che il diritto federale non imporrebbe comunque di colmare - rientrerebbe ancora nella nozione di diritto cantonale (DTF 115 Ib 206 consid. 2). In tali circostanze, rilevato che non è in discussione il mancato riconoscimento di un'indennità per espropriazione materiale derivante da una misura pianificatoria secondo l'art. 5 cpv. 2 LPT (cfr. l'art. 34 cpv. 1 LPT, nella versione in vigore fino al 1°gennaio 2007), in concreto è aperta solo la via del ricorso di diritto pubblico. Occorre quindi esaminare se il rimedio esperito dalla ricorrente soddisfi i requisiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza.
1.5 Secondo i principi dedotti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere un'esauriente motivazione giuridica riferita alle argomentazioni del giudizio impugnato, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura esso leda la ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3, 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c). Il gravame in esame non adempie queste esigenze di motivazione, poiché la ricorrente si limita a invocare genericamente la violazione di diritti costituzionali, ma non fa valere un'applicazione arbitraria dell'art. 7 LEspr/TI né si confronta con gli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato riguardo alla situazione e alle caratteristiche della sua proprietà, spiegando per quali ragioni essi sarebbero manifestamente insostenibili e in chiaro contrasto con gli atti (cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii). Ove accenna al principio della buona fede, la ricorrente non sostiene d'altra parte che sarebbero adempiute le condizioni cumulative poste dalla giurisprudenza perché possa essere tutelata la fiducia da lei riposta in un'eventuale assicurazione ricevuta dall'autorità (cfr. DTF 129 I 161 consid. 4.1, 127 I 31 consid. 3a). Inoltre, richiamando il diritto di essere sentito e in particolare il mancato esperimento di un sopralluogo da parte della Corte cantonale, la ricorrente disattende che non ha formalmente chiesto l'assunzione di tale prova in quella sede, segnatamente nell'ambito della risposta al gravame presentato dallo Stato. Né essa sostiene che, a meno di incorrere nell'arbitrio, non si potesse rinunciare a un sopralluogo sulla base di un apprezzamento anticipato della sua irrilevanza (cfr. DTF 124 I 208 consid. 4a).
2.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, allo Stato del Cantone Ticino e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 13 marzo 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Parole chiave

expropriationadmissibilityconstitutional complaintsubstantiationgood faithright to be heardcourt costscantonal lawpublic-law appeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the administrative-law appeal was admissible against a cantonal decision based solely on cantonal expropriation law.

Decisione estratta

The proper remedy was public-law appeal only insofar as constitutional rights were invoked; the administrative-law appeal was not open.

Motivazione estratta

The challenged judgment applied autonomous cantonal law (Art. 7 LEspr/TI). Reference to federal expropriation law did not make the decision federal in nature, and no federal expropriation compensation issue under the federal planning law was at stake.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant's constitutional complaints satisfied the substantiation requirements for a public-law appeal.

Decisione estratta

No. The appeal did not contain a sufficiently reasoned constitutional challenge.

Motivazione estratta

The appellant invoked constitutional rights in general terms but did not specifically show arbitrariness in the application of Art. 7 LEspr/TI, nor did it properly challenge the factual findings or establish the conditions for protection of legitimate expectations or a hearing violation.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs

Decisione estratta

The appeal costs were charged to the appellant.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome of the proceedings.

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