Sale of seized inheritance share under debt enforcement law

BGE 87 III 106Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume III6 dic 1961Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Umberto and Felicita Banfi had a debtor's share in an estate seized by the Locarno debt enforcement office. After unsuccessful conciliation and no proposals from the interested parties, the supervisory authority ordered realization by public auction. Mario Vanetti and his co-heirs complained that the debtor had already been settled under a division agreement and that no further hearing had been held. The Federal Tribunal dismissed the complaint, holding that the seizure was final, that the estate community still existed at the time of seizure, and that enforcement authorities cannot decide substantive objections to the existence of the share. It also held that Art. 132(3) SchKG does not require a second oral hearing.

Massima Omnilex

Art. 132 SchKG; realization of a seized hereditary share; scope of the supervisory authority's duty to hear interested parties. If the seizure of a share in an estate community has become final and the community still exists at the time of seizure, the realization of the seized object is governed by Art. 132 SchKG. Enforcement authorities are not competent to decide substantive-law objections concerning the existence or extent of the debtor's share; the purchaser acquires only the share as actually existing and encumbered by all such objections. The expression 'after hearing the interested parties' in Art. 132(3) SchKG does not require a renewed oral hearing by the supervisory authority where the parties have already been heard by the debt enforcement office; it suffices that their submissions are taken into account (consid. 1-2).

Testo completo

Urteilskopf

87 III 106

  1. Sentenza 6 dicembre 1961 nella causa Vanetti.

Sachverhalt

ab Seite 106

A.- Con atto del 5 dicembre 1960 l'Ufficio di esecuzione di Locarno procedette, in un'esecuzione promossa da Umberto e Felicita Banfi, al pignoramento della quota spettante all'escusso Mario Vanetti nella successione del padre Giovanni Vanetti, dandone comunicazione ai coeredi Sidonia, Angelo, Piera Maria e Natale Vanetti. Questi informarono l'Ufficio che l'escusso era da considerare estromesso dalla comunione, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni testamentarie lasciate dal defunto. Ricevuta la domanda di vendita, l'Ufficio convocò gli interessati per l'esperimento di conciliazione previsto dall'art. 9 cpv. 1 del regolamento 17 gennaio 1923 sul pignoramento e la realizzazione di quote in comunione, esperimento che, per l'assenza dell'escusso e degli altri coeredi, non ebbe nessun esito. Lo stesso giorno, l'Ufficio diramò agli interessati, conforme al prescritto dell'art. 10 cpv. 1 del citato regolamento, l'invito a formulare entro dieci giorni le loro proposte circa il modo di realizzazione: trascorso infruttuoso il termine, trasmise gli atti all'autorità di vigilanza, chiedendo che questa ultima avesse a determinare il modo di realizzazione della quota pignorata, a'sensi dell'art. 10 cpv. 2 del regolamento. Ciò che l'autorità fece in data 8 novembre 1961, ordinando che la realizzazione avvenisse mediante pubblico incanto.

B.- Contro tale decisione l'escusso e i suoi coeredi insorgono con il ricorso in esame, chiedendo la revoca dell'ordine di realizzazione e lo stralcio dal verbale di pignoramento della quota ereditaria di spettanza di Mario Vanetti. Nella motivazione del gravame i ricorrenti fanno presente che non esiste ormai più una quota di spettanza dell'escusso, quest'ultimo essendo stato integralmente tacitato dai coeredi con atto di divisione in data 3 gennaio 1961 e che, abbondanzialmente la misura disposta dall'autorità di vigilanza sarebbe comunque di nessun effetto, l'eventuale assegnatario della quota non potendo prevalere nei confronti degli altri coeredi in seguito alle chiare disposizioni di ultima volontà lasciate dal decujus. Inoltre, l'autorità di vigilanza, omettendo di interpellare gli interessati sull'istanza presentata dall'Ufficio, avrebbe violato il disposto dell'art. 132 cpv. 3 LEF.

Erwägungen

Considerando in diritto:

  1. Il pignoramento, eseguito il 5 dicembre 1960, non fu impugnato da nessun interessato, e crebbe quindi regolarmente in giudicato. Secondo le allegazioni del ricorso, la divisione dell'eredità sarebbe intervenuta con atto del 3 gennaio 1961. Consegue che la comunione ereditaria era ancora esistente al momento del pignoramento della quota, sicchè, per la realizzazione dell'oggetto pignorato, deve trovare applicazione l'art. 132 LEF. D'altra parte, gli organi esecutivi non sono chiamati e competenti a decidere questioni di diritto materiale, quali le eccezioni sollevate dai ricorrenti circa l'avvenuta liquidazione, in base alle disposizioni testamentarie, del coerede escusso e la conseguente inesistenza di una quota ereditaria a favore dello stesso. Sulla base dell'eseguito pignoramento ed in assenza di un accordo tra gli interessati, l'autorità di vigilanza deve ordinare la realizzazione della quota in uno dei modi indicati dall'art. 132 cpv. 3 LEF e dall'art. 10 del regolamento del 17 gennaio 1923 (RU 61 III 162; 62 III 27). L'assegnatario del diritto così realizzato non riceve infine nulla più di quanto la quota contestata, gravata di tutte le eccezioni sollevate circa la sua esistenza e consistenza, effettivamente valga.

  2. A norma dell'art. 132 cpv. 3 LEF, l'autorità di vigilanza procede ai suoi incombenti "uditi gli interessati". Quest'ultima espressione non va presa alla lettera, nel senso che l'autorità di vigilanza debba nuovamente citare gli interessati per dar loro occasione di esporre verbalmente il loro punto di vista, dopo che l'Ufficio di esecuzione ha già provveduto a tale bisogna. Il precetto della legge vuole per contro significare solamente che l'autorità di vigilanza, nel dare il suo giudizio, è tenuta a considerare il parere espresso dagli interessati, e ciò indipendentemente dal verificarsi di una nuova udienza, che non potrebbe avere altro significato se non quello di un ulteriore esperimento di conciliazione. Una diversa interpretazione si urterebbe al tenore dell'art. 10 cpv. 1 del regolamento del 17 gennaio 1923, che esplicitamente attribuisce carattere facoltativo ai tentativi di conciliazione avanti l'autorità di vigilanza. Nel caso concreto, gli interessati non si presentarono all'esperimento di conciliazione, al quale erano stati regolarmente citati dall'Ufficio di esecuzione, ed un loro reclamo tendente ad ottenere che ne venisse indetto un secondo fu respinto dall'autorità di vigilanza con decisione cresciuta in giudicato. Pure senza esito restò l'invito rivolto loro dall'Ufficio conformemente all'art. 10 cpv. 1 del regolamento, in seguito al quale essi avrebbero avuto la possibilità di comunicare nel termine di dieci giorni le loro proposte circa le misure da adottare per la realizzazione.

Appare quindi evidente che l'autorità di vigilanza non ha violato la legge ritenendo superfluo un nuovo esperimento di conciliazione. D'altra parte, la decisione di ricorrere ai pubblici incanti quale modo di realizzazione della quota rientra, secondo l'art. 132 cpv. 3 LEF, nel potere di apprezzamento dell'autorità di vigilanza.

Dispositiv

La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

Il ricorso è respinto.

Parole chiave

debt enforcementinheritance shareseizurepublic auctionsupervisory authorityhearing of partiesfinal seizureestate community

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the seized hereditary share had to be realized under Art. 132 SchKG despite objections that the debtor had already been bought out and had no effective share left.

Decisione estratta

Yes. The seizure became final, the estate community still existed at the time of seizure, and enforcement authorities cannot decide material-law objections about the existence or extent of the share; realization had to proceed under Art. 132 SchKG.

Motivazione estratta

The execution acts had not been challenged and were therefore final. Since the community still existed when the share was seized, Art. 132 SchKG governed realization. Any objection that the debtor had already been settled under testamentary arrangements concerns substantive law and is beyond the competence of enforcement authorities. The purchaser acquires only the contested share as it actually exists, subject to all objections.

Questione giuridica chiave

Whether the surveillance authority violated Art. 132(3) SchKG by not convening the interested parties again before ordering realization by public auction.

Decisione estratta

No. 'Hearing the interested parties' does not require a fresh oral hearing once they have already been heard by the debt enforcement office; the authority may rely on the parties' written or previously expressed views.

Motivazione estratta

The statutory phrase is not to be read literally as requiring a second conciliation-style hearing. Its purpose is only that the authority must take account of the parties' views. This interpretation is supported by Art. 10 of the 1923 regulation, which makes conciliation before the supervisory authority optional. Here, the parties had been regularly summoned to conciliation, had failed to appear, and were then invited to submit proposals in writing, but did not do so.

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