Burden of proof and fault allocation in vehicle recourse

BGE 87 II 387Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume II2 nov 1961Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Cattaneo appealed against a cantonal judgment that had fixed his share of fault at three-fifths in a traffic accident involving Badaracco and ordered him to reimburse Ginevrina CHF 10,000 after the insurers settled the victims’ claims. The Federal Tribunal held that under Art. 38(2) LA each vehicle holder must establish his own absence of fault; it is not necessary to prove the other driver’s fault. It also held that the cantonal court did not abuse its discretion in assessing Cattaneo’s fault as more serious than Badaracco’s. The appeal was therefore dismissed and the cantonal judgment upheld.

Massima Omnilex

Art. 38 cpv. 2 LA; burden of proof and apportionment of fault in recourse between motor vehicle holders. For the determination of the respective shares of liability, each holder must prove the absence of fault on his own part; it is not required that he prove the fault of the other. If the individual degrees of fault cannot be established, liability falls to be shared equally. The same evidentiary rule applies to recourse claims arising from damage caused to third parties, and the cantonal judge’s apportionment of fault is reviewable only for excess or misuse of discretion (consid. 1-2).

Testo completo

Urteilskopf

87 II 387

  1. Estratto della sentenza 2 novembre 1961 della I Corte civile nella causa "Ginevrina, Compagnia generale di assicurazioni" contro Cattaneo.

Sachverhalt

ab Seite 388

La domenica del 17 marzo 1957, alle ore 15.15, Mario Cattaneo procedeva al volante della sua Fiat 600, in direzione nord sulla strada cantonale Taverne-Rivera, larga m. 8.10. Superata una semicurva e iniziato il breve rettilineo prima di Bironico, diminuì la velocità, preparandosi a voltare a sinistra per immettersi in uno spiazzo erboso oltre il ciglio stradale. A questo scopo e dopo aver brevemente sostato per permettere l'incrocio con una vettura Lancia proveniente da nord, intraprese lentamente la manovra di spostamento verso il centro che accelerò poi bruscamente, ma aveva appena oltrepassato con la ruota anteriore sinistra l'asse stradale, quando sopraggiunse da sud l'autovettura Jaguar pilotata da Ivo Badaracco. Questi era sbucato dalla semicurva alla velocità di circa 110 km. orari e, benchè avesse scorto la vettura Cattaneo, non frenò, ritenendo di poter effettuare il sorpasso senza pericolo; invece andò a cozzare con la parte anteriore destra della sua vettura nella parte anteriore sinistra della Fiat. Frenò poscia sbandando a sinistra per un tratto di 34 metri e investendo i pedoni coniugi Renner procedenti in senso inverso sul ciglio stradale. L'incidente causò la morte di Eugenio Renner e lesioni gravi alla moglie del medesimo.

Le società d'assicurazioni Basilese Vita per Cattaneo e la Ginevrina per Badaracco versarono fr. 50 000 ciascuna a tacitazione dei diritti di risarcimento Renner e del diritto di regresso dell'Insai. La Ginevrina pretese tuttavia che a Cattaneo incombesse una colpa preponderante nell'infortunio; per cui convenne in giudizio Cattaneo, chiedendo che lo stesso fosse riconosciuto responsabile dell'infortunio nella misura dei 4/5 e che di conseguenza fosse condannato a rimborsarle la somma di fr. 30 000.

La Corte cantonale accolse la petizione parzialmente, riconoscendo Cattaneo responsabile dell'infortunio nella misura dei 3/5 e condannandolo a versare all'attrice la somma di fr. 10 000.

Il convenuto ha tempestivamente interposto un ricorso per riforma al Tribunale federale, domandando che la petizione sia respinta.

L'attrice domanda che il ricorso principale sia respinto e che la petizione sia integralmente accolta.

Erwägungen

Considerando in diritto:

  1. L'art. 38 cpv. 2 LA stabilisce che l'indennità dovuta solidalmente da più detentori per danni causati a terzi deve essere sopportata da ciascuno in proporzione della propria colpa. Stabilisce inoltre che, qualora questa non possa essere fissata, i detentori rispondono in parti uguali, ma non esprime in modo esplicito secondo quale criterio probatorio debbasi perlomeno tentare la definizione delle colpe dei singoli detentori.

Contrariamente a quanto afferma il ricorrente principale, fondandosi sulla dottrina e su materiali legislativi, non si può ammettere che valgano al riguardo le norme generali del CO, secondo cui chi afferma una colpa della controparte deve darne la prova, perchè queste norme non terrebbero adeguatamente conto dell'eventuale diversa responsabilità inerente ai veicoli implicati nell'infortunio.

Il ricorrente principale ha fatto giustamente rilevare che la sentenza (RU 76 II 229 e segg.), su cui il tribunale ticinese ha fondato il principio in base al quale ognuno dei detentori deve provare l'assenza di colpa propria (art. 37 cpv. 2 LA), concerneva la responsabilità civile per danni causatisi fra detentori (art. 39 LA) e non - come in concreto - il diritto di regresso per quelli causati a terzi; ma l'interpretazione dell'art. 38 cpv. 2 LA, alla luce della più recente giurisprudenza, non può portare ad una diversa conclusione per le due situazioni. Infatti, non si vede perchè nello stabilire le colpe dei singoli detentori si debba adottare un criterio diverso da quello adottato per fissare la responsabilità complessiva dei medesimi. Peraltro, l'applicazione di detto criterio è desumibile dal disposto della seconda frase dell'art. 38 cpv. 2, il quale conclude che, se le singole colpe non possono essere determinate, i detentori rispondono in parti uguali. Anche nell'azione di regresso la determinazione delle rispettive responsabilità deve quindi essere dedotta dalle risultanze della prova di discolpa proposta dai singoli detentori. Ognuno di questi deve dimostrare non la colpa dell'altro o degli altri, ma soltanto l'assenza di colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile (RU 86 II 55 consid. 3 lett. d).

Ciò stante, la Corte cantonale, non ammettendo - perchè non provata - l'affermazione del ricorrente, secondo cui questi avrebbe esposto la freccia di direzione, ha correttamente applicato l'art. 38 cpv. 2 LA.

Comunque, in concreto l'adozione del suindicato criterio probatorio non modifica sostanzialmente la situazione giuridica delle parti, perchè si esplica pure a svantaggio della parte Badaracco. Infatti, anche l'affermazione del medesimo di aver dato il segnale acustico, che si imponeva alla vista della posizione in cui trovavasi la Fiat, non può essere accolta perchè non provata.

  1. Non vi è dubbio, e la questione è pacifica, che l'infortunio è la conseguenza di un comportamento colposo di entrambe le parti. Controversa è solo la misura delle singole responsabilità. A questo proposito si rileva quanto segue.

La colpa di Cattaneo è evidente. Chi volta a sinistra, in luoghi non costituenti crocevia o biforcazioni (art. 27 LA), non interrompe il diritto di precedenza del veicolo seguente neppure esponendo il segnale di direzione. Chi effettua una siffatta manovra è perciò tenuto a tutte le precauzioni dettate dalle circostanze per evitare qualsiasi pericolo (RU 83 IV 165 e 166; così anche la la Corte civile nella sentenza inedita 9 luglio 1957 Geissmann & Pfister c. Zürich Unfall; inoltre in tal senso le sentenze, pure inedite, 9 febbraio 1959 Assicuratrice italiana c. Balestrieri e 19 gennaio 1960 Bischoff c. Assicuratrice italiana).

Cattaneo ha tentato di effettuare la voltata a sinistra alla distanza di soli m. 150 dalla semicurva su una strada adatta alla velocità ed aperta ad un traffico fra i più intensi del paese. Comunque, egli ebbe a disposizione cinque minuti secondi per scorgere il veicolo di Badaracco in uscita dalla semicurva; e ciò avrebbe dovuto bastargli per farlo desistere dal tentare il superamento dell'asse stradale. La sua responsabilità nel violare il diritto di precedenza della controparte risulta pertanto primaria, indipendentemente dal fatto che la sua erronea decisione sia dipesa da inavvertenza o da sottovalutazione della velocità impressa alla vettura Jaguar.

Anche a Badaracco incombe una rilevante responsabilità. L'avviso della Corte cantonale secondo cui la velocità tenuta dal medesimo "non può considerarsi eccessiva in condizioni di traffico normale", può apparire discutibile, specialmente se si considera che i 110 km orari devono essere stati impressi alla macchina già nella semicurva e quindi in condizione visuale limitata. Ad ogni modo, tale velocità gli imponeva una concentrazione particolarmente intensa che, alla vista della Fiat ferma o quasi al centro della strada, in posizione fortemente obliqua, avrebbe dovuto rendergli immediatamente evidente la pericolosità della situazione e quindi imporgli di frenare. Non frenando prima della collisione, egli ha violato il suo dovere di conservare sempre la patronanza del suo veicolo (art. 25 cpv. 1 LA) e di osservare le dovute cautele nel sorpasso (art. 26 cpv. 4 LA e 43 cpv. 3 LRA).

La Corte cantonale, valendosi del suo potere di apprezzamento, ha giudicato che l'infortunio è da attribuire per tre quinti alla colpa di Cattaneo e per due quinti alla colpa di Badaracco. Essa ha considerato preponderante la colpa del primo perchè lo stesso ha violato norme più elementari ed importanti di quelle trasgredite dal secondo. La determinazione delle suesposte proporzioni non può essere considerata ingiusta, comunque non costituisce violazione delle norme applicabili del diritto federale, il Giudice cantonale non avendo oltrepassato i limiti del suo libero apprezzamento.

Parole chiave

traffic accidentright of wayburden of prooffault allocationrecoursevehicle liabilitydriver duty of care

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Which party bears the burden of proving the absence or presence of fault under Art. 38(2) LA in a recourse claim between vehicle holders?

Decisione estratta

In determining each holder’s share of liability, the parties must prove their own absence of fault; it is not necessary to prove the other holder’s fault.

Motivazione estratta

The Court held that Art. 38(2) LA implies a proof structure derived from the parties’ exculpation evidence. If individual faults cannot be determined, liability is shared equally. The same criterion applies to recourse for damage caused to third parties.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court correctly allocated fault at three-fifths to Cattaneo and two-fifths to Badaracco.

Decisione estratta

Yes. The allocation was within the cantonal court’s discretion and did not violate federal law.

Motivazione estratta

Cattaneo breached the priority rules by attempting a left turn without sufficient precautions; Badaracco also failed to maintain control and to brake in time despite the evident danger. The cantonal court could treat Cattaneo’s fault as more serious because he violated the more elementary traffic rules.

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