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BGE 83 III 56 ΓÇó Cantonal language rules for debt-enforcement complaints upheld
BGE 83 III 56Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume III29 ago 1957Dismissed
Ganss filed a German-language complaint with the Ticino debt-enforcement supervisory authority but did not provide an Italian translation. The authority refused to enter into the matter, and the same result followed on a renewed complaint. The Federal Tribunal held that the constitutional language guarantee applies only to federal authorities, not cantonal ones, and that cantons may regulate the language of complaints before their supervisory organs. The appeal was therefore dismissed.
Art. 116 BV; language of complaints before cantonal debt-enforcement supervisory authorities; cantonal procedural law may require use of the canton's official language. The constitutional guarantee of the national and official languages governs relations with federal authorities only and does not entail equality of the official languages in proceedings before cantonal authorities. In complaint proceedings under Art. 17 ff. SchKG, apart from the limited federal rules in Arts. 75-77 OG, the cantons regulate procedure, including language requirements and the sanction of striking the complaint from the file for failure to comply.
83 III 56
ab Seite 56
A.- In data 3 giugno 1957 il creditore Ganss, a Basilea, presentava all'autorità ticinese di vigilanza contro l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno un reclamo redatto in lingua tedesca. Diffidato dall'Ufficio, Ganss provvedeva all'insinuazione di un terzo esemplare del reclamo, ma non alla richiesta traduzione in lingua italiana. Fondandosi sull'art. 6 della ordinanza cantonale 11 ottobre 1946 per la procedura di reclamo in tema di esecuzione e fallimenti, secondo cui i reclami prodotti in lingua non italiana sono stralciati dagli atti ove l'interessato non provveda a tradurli, l'Autorità ticinese di vigilanza decideva, il 18 giugno 1957, di non entrare nel merito.
Lo stesso giorno il creditore presentava un nuovo reclamo, con il quale chiedeva l'esame nel merito del suo primo gravame. L'Autorità cantonale di vigilanza respingeva pure questo reclamo. Con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale essa considerò che soltanto il diritto processuale cantonale era determinante per stabilire in quale lingua debbano essere redatti i reclami giusta gli art. 17 e segg. LEF.
B.- Ganss ha interposto in tempo utile un ricorso al Tribunale federale chiedendo che l'Autorità cantonale sia invitata a entrare nel merito del reclamo. A sostegno delle sue conclusioni egli espone in sostanza quanto segue: il diritto federale è manifestamente violato; tutte le lingue nazionali ed ufficiali devono essere considerate alla stessa stregua, nè possono, in questo campo, essere applicate disposizioni cantonali processuali. Al confederato, il quale non parli la lingua del Cantone ove chiede giustizia, deve perciò essere consentito di fare capo ai rimedi giuridici degli art. 17 e segg. LEF in ognuna della tre lingue ufficiali.
Considerando in diritto
Il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali sancito all'art. 116 della Constituzione federale vale solo nei rapporti con le autorità federali. Davanti a queste autorità ogni cittadino può far uso di una qualsiasi delle tre lingue ufficiali. La norma costituzionale non ha invece per effetto di garantire l'eguaglianza di tali lingue anche nei rapporti con le Autorità cantonali. Spetta esclusivamente ai Cantoni di stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi.
Così stando le cose, l'art. 6 dell'ordinanza ticinese per la procedura di reclamo in tema di esecuzioni e fallimenti, secondo cui i reclami devono essere redatti in lingua italiana o per lo meno corredati da traduzione italiana, non viola affatto il diritto federale.
Su questo punto, non si giustifica una conclusione diversa per il motivo che il reclamo è previsto dagli art. 17 e segg. LEF. Se si fa astrazione delle poche disposizioni contenute negli art. 75-77 OG, il disciplinamento della procedura di reclamo davanti alle Autorità cantonali di vigilanza è lasciato ai Cantoni. Il diritto processuale cantonale può dunque prescrivere, tra l'altro, l'uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura dei reclami e comminare, se tale condizione non è rispettata, lo stralcio dagli atti.
La dichiarazione di irricevibilità pronunciata dalla autorità ticinese di vigilanza in seguito alla mancata produzione di una traduzione in lingua italiana del reclamo non è pertanto contraria al diritto federale (RU 26 I 504, 39 I 133 e numerose altre sentenze successive).
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto.