BGE 81 III 14
BGE 81 III 14Bge17 feb 1955Apri la fonte →
81 III 14
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A.- In un'esecuzione promossa dagli eredi fu Giacomo Carmine contro Silvio Carmine, a Bellinzona, l'ufficio di esecuzione di questa città pignorò lo stipendio percepito dal debitore nella misura di fr. 150 al mese, a contare dal luglio 1954.
Con istanza 30 settembre 1954, i creditori procedenti chiesero un pignoramento complementare. L'ufficio vi procedette il 21 ottobre seguente e confermò la trattenuta sullo stipendio nell'importo precedentemente stabilito.
Statuendo in data 31 dicembre 1954 sul reclamo interposto dai creditori contro l'operato dell'ufficio, l'Autorità cantonale di vigilanza determinò la trattenuta mensile in fr. 250 a far tempo dal momento in cui la decisione sarebbe cresciuta in giudicato. A giustificazione di quest'aumento, la giurisdizione cantonale osservò che le entrate deldebitore, integrate dalle contribuzioni della madre e della suocera alla pigione, ammontavano a fr. 821,25 al mese, che il minimo di esistenza per la famiglia del debitore era di fr. 541,25 (minimo per coniugi con una figlia quattordicenne fr. 400, pigione fr. 100, spese mediche e farmaceutiche fr. 41,25) e che il residuo pignorabile di fr. 280 doveva essere staggito solo limitatamente a fr. 250.
B.- I creditori procedenti hanno deferito questa decisione alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale.
Considerando in diritto:
2. La posta per spese mediche e farmaceutiche, di cui tien conto l'accertamento del minimo indispensabile, non è motivata nella decisione querelata. Secondo i ricorrenti, essa potrebbe essere ammessa alla deduzione soltanto se si trattasse di oneri straordinari, presupposto che non ricorrerebbe però in concreto, le spese fatte valere essendo per così dire ordinarie e pertanto comprese nel minimo di esistenza. La giurisprudenza autorizza una deduzione a titolo di spese mediche e farmaceutiche quando sono prevedibili, per esempio in caso di malattie croniche (cf. Rivista dell'Associazione dei giuristi bernesi, vol. 76 p. 343; JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs- und Konkurspraxis, vol. I p. 202). Le risultanze degli atti - segnatamente il certificato del medico chirurgo dott. R. d'Apuzzo attestante delle spese mediche e farmaceutiche di circa fr. 100 al mese - consentono di ritenere che nella fattispecie la deduzione litigiosa era giustificata.
3. La decisione querelata è criticata dai ricorrenti anche perchè, accertato un residuo pignorabile di fr. 280 al mese, ha fissato la trattenuta di stipendio a soli fr. 250 Questa critica è fondata. Nessuna disposizione legale autorizzava l'autorità cantonale, dopo il defalco del minimo di esistenza dalle entrate del debitore, a procedere in via equitativa a un'ulteriore riduzione della quota pignorabile.
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto e la querelata decisione riformata nel senso che la trattenuta mensile è determinata in fr. 280 a contare dal 21 ottobre 1954 a norma dei considerandi. Pel rimanente il ricorso è respinto.
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