- Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. AhsehniU. Bundesgesetze.
- Sn feinet ffievlifeingabe ä!t Smj etrant an feinem me
gel)ren feit;
in rmügung:
l:lau e15 fid) lllntiegenb teine15iDeg15 um ein fficllifion15gefud)
gegenüber einem bunbeßgerid)tIid)en Urtl)eUe im inne beß
m:rt. 192 ber eibgenöffiid)en .s:ibilj ro3eUorbnung l)anbelt;
bau lie1mel)r S'mj eh'ant fein megel)ren aur neue, ieit bem
bunbeßgerid)tHd)en Urtl)eife bom 1. ej tember 1873 einge-
tretene, %l)at ad)en begrünbet, mitl)in eine neue trage lorliegt;
bau nun u meuttl)eilung bieler Strage bem munbeßgetid)te
jegHd)e Stomj eten mangelt, ba bem elben burd) fein efe Die
mefugniu übertragen tft, über fold)e megel)ren um ntAiel)ung
beg qiel)ungßred)teg iDegen mangerl)after rrüUung ber elter,
Hd)en ffid ten u entfd)eiben;
bau llieImel)r üoer Derartige megel)ren einnig Die nad) Dem
fantonaten ffied)te uftänbigen mel)örben, edd)te ober mer"
waltunggoel)ßrbeu, 3U entfd)eiben befugt finb;
ertilnnt:
mut ba15 megel)ren beß Smj etranten iDirb wegen Snfomi eten
beg erid)teß nid)t eingetreten.
2. Unzulässige Rekurse. -Recours illadmissibles.
13. Sentenza del 3 maggio 1882 nella causa hfagginelli
e Sprugasci.
A. In oceasione deIl'ultima anagrafi federale, eseguitasi in
tutta la Confederazione nella giornata deI i 0 decembre 1880,
funzionarono -fra altri --:-quali agenti di censimento per
il
eomune di Biasea (ne1 eantone deI Ticino) i signori Enrico
Magginetti, ingegnere, e Onorato Sprugasei, agricoltore. Gia
dllraute quello stesso mese di dicembre essendo perveuuta al
Cousiglio di Stato ticiuese la uotificazione ehe in detto eomune
eransi faUe delle iserizioni contrarie al vero, classificate eioe
scientemeute ceuto e piu persone, Ie quali avevauo dichiarato
Organisation der Bundesrechtsplleg e. N° 13.
appartenere alla religioue cattolica, siceome attineuti ad altre
eonfessioni, fu subito dato mano aHa relativa inchiesta peuale.
B. eon suo decreto 11. maggio 1881, la Camera d'aeeusa
di quel Tribunale supremo -fatto capo all'art. 127 deI
eodi?e pen.ale ticinese -deferiva i signori Iagginetti e Spru-
gascl al tribunale correzionale di Riviera-Bellinzona, sic-
o,me. prev.enuti. eolpevoI di avere abusato delJa loro qua-
lila dl funzIOnan deI eenSlmento federale 31 dieembre 1880
classificando diversi eittadini cattolici dimoranti in Biasc
siceome attinenti ad altre eoufessioni.
C. Apertisi nel giorno 26 agosto 1881 i dibattimenti in-
uanzi al tribunale eorrezionale di Riviera-Bellinzona, i difen-
sori officiosi dei prevenuti (riconoseiuti dal tribunale siceome
di povera condizione) sollevarouo preliminariamente !'ecce-
zione - di attuale difetto di giurisdizione nelle autorita
g.iunizinrie ca.ntonali dalla PoJizia giudiziaria fino ai supe-
non dieasten penah deI cantone, di far procedere penal-
) mente sui faUi delittuosi delineati nel succitato decreto di
aceusa in odio dei medesimi, ) - e ehiesero : Si riman-
) dassero tutti gli atti deI processo all'autorita (edemle, per
quelJa decisione ehe trovera dei caso, ) dichiarando a un
tempo, ehe - quando mai Ja loro declinatoria non ve-
nisse accolta ricorrerehbero appo ehi di diritto. )
. D. Con q.uattro voH eontro uno il tribunale respinse tutta-
vIa la ecceZIOne e deereto quindi a 'foce unanime e pendente
appello la sospensione dei dibattimenti. -Venuta poi Ia eosa
davanti alla Camera eorrezionale d' Appello, dichiaro essa
pure (sentenza dell'8 ottobre successivo) la proposta eceezione
d'incompetenza siccome destituita di fondamento e risolvette
il rinvio degli atti ano stesso tribunale eorrezionale per la
continuazione dei dibattimenti, salvo ricorso alle autorita fe-
derali.
E. Egli si e contro quest' ultimo giudicato ehe i signOrI
Magginetti e Sprugasci ricorsero, mediante atto deI 26 ultimo
scorso dicembre, consegnato alla posta in Locarno sotto Ia
data dei 30 stesso mese, al Tribunale federale, domandando
-previa invocazione degli arlicoli 38 e 112 N° 4 della co-
'ilIl-1882 5
66 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. N° 13.
stituzione federale e 10 della eantonale - ehe fosse annul-
lato il giudieato medesimo per titolo d'intempe8tiva avoea-
zione di giurisdizione da parte dei tribunali ticinesi e
venissero rinviate le parti a provvedersi a tenore delle ve-
glianti leggi innanzi al Consiglio federale, qualora esso
volesse insistere nelle denuneie ed aeeuse delle eantonali
autorita.
F. Il pubblieo ministern deI eantone Tieino, al quale i re-
clamanti aveano fatto intimare direttamente il loro gravame.
formul ' in via preliminare (eon sua memoria deI 7 teste de-
corso marzo) una eeeezione di tardivitd. L'art. 59 della
legge di organizzazione giudiziaria federale , ) esso dice,
stabilisee un termine perentorio di sessanta giorni aH'in-
) sinuazione di ricorsi contro atti ° decisioni delle autorita
cantonali; ora i signori Sprugasci e Magginetli vennern in
cognizione deI deereto della camera d'accusa sino dal mag-
gio 1881; il loro ricorso fu intimato il 30 dicembre; dun-
que sono passati molte volte i 60 giorni dalla legge pre-
l fissi. Eventualm-ente, nel merito, esso propone poi 1a
rejezione dei ricorso per defieienza assoluta di fondamento.
Prernessi in diritlo i seguenti Tagionamenti :
1 ° L'art. 59 della legge sulla organizzazione giudiziaria
federale,
ehe il pubblico ministero deI cantone Ticino invoca
a sostegno deli' accampata eccezione di tardivita dei ricorso,
dispone bensi
aHa Iettera b deI suo primo capoverso ehe i
ricorsi risguardanti violazione dei diritti garantiti dalla costi-
tuzione federale, cantonale,
ecc. devono essere inoltrati
entro sessanta giorni, conLando dal momento della 10ro-
comunicazione ag ' interessati, ) -ed e pure incontestato
ehe gli attuali reclamanti, signori Magginetti e Sprugasci.
hanno trascurato di aggravarsi a questa Corte dal decreto
11 maggio 1881 della Camera di accusa di quel tribunale su-
premo entro
il termine or dianzi mentovato; ma non per questo
e meno vero che restava loro tuttavia e il diritto d'impugoare
a competenza deI tribunale davanti al quale erano stati da
ridetto deereto deferiti, cosi come quella della Camera cor-
rezionale
di appello, dove la declioatoria non fosse stata in
Organisation der Bundesrechtspllege. N° 13.
prima istanza accolta, e a facolta. di rivolgersi con ricorso
al Tribunale federale, qualora anche la seconda istanza avesse
prolato in argomento un giudizio negativo.
2° SenoncM 10fO obbJigo, in quest'ultimo caso, sarebbe
stato
quello di rispettare -per I'inolLro deI gravame al Tri-
bunale federale -
il ripetuto fatale dei sessanta giorni, men-
tre
invece 1a disamina degli atti prova appunto il contrario.
La decisione della Camera correzionale di appello dell'8 ot-
tobre
1881, contro la quale si reclama, fu difatti intimata ai
ricorrenti, siccome dicono essi medesimi nel contesto deHa
lOrD memoria, addi 28 delta stesso ottobre: iI ricorso per
contro
non venne consegnato all'officio postale in Locarno se
non nel giorno 30 del successivo dicernbre, locche e quanta
dire a sessantatre giorni di di3tanza da! momento della rice-
vuta comunicazione della ridetta decisione d'appello.
Da questo punto di vista iI ricorso di cui si tratta si appa-
lesa quindi realmente corne tardivo e come prescritlo il di-
ritto ne'
suoi autori a farlo valere.
Conseguentemente,
Il Tribunale federale
pronuneia:
Non vi ha 1uogo ad entrare in materia sul ricorso 26/30
dicembre 1881 dei signori Magginetti e Sprugasci, di Biasea,
percM tardivamente introdotto.