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une dette qui n'est pas la leur et qu'ils n'ont pas garantie.
Une teile operation ne se justi:fie que s'ils ne peuvent ou
ne veulent pas reprendre l'immeuble entier avec les gages
qui le grevent. Dans ce cas, en effet, l'interet des creanciers
gagistes exige des encheres publiques. Mais, des le moment
ou les gages qui grevent l'immeuble sont couverts, l'interet
des tiers coproprietaires prime celui des creanciers saisis-
sants, meme si ces derniers risquent d'etre prives ainsi du
bene:fice de la saisie.
On doit donc s'en tenir en principe a une application
stricte des art. 34 et 35 des Instructions precitees. Le
Tribunal fäderal n'a apporte des temperaments a cette
regle que dans des cas exceptionnels : ainsi, lorsqu'il n'y a
que deux coproprietaires, l'un etant le debiteur, et que
des encheres ne peuvent donc avoir lieu entre eux (cf.
RO 51 III llO). En l'espece, en revanche, rien ne justi-
:fierait des conditions de vente autres que celles qui sont
prevues par les art. 34 et 35 des Instructions. La decision
attaquee est donc fondee.
8. Sentenza 30 gennaio 1953 nella causa Tanzi.
Art. 224 e 9 LEF. Non spetta all'ufficio, richiesto per rogatoria di
enfere . I m:ventario de ben.i appartenenti alla massa, ma
all no rnchienente di decidere quali beni debbano essere
lasciat1 a dISpos1z10ne del fallito.
Art. 224 und 92 SchK G. Lässt das den Konkurs durchführende
Amt das Konkursinventar (ganz oder teilweise) auf dem Wege
der Rechtshilfe durch ein anderes Amt aufnehmen, so hat den-
noch es . elbst, nicht das ersuchte Amt, zu entscheiden, welche
Gegenstände dem Schuldner zu belassen seien.
Art. 224 et 92 LP. Lorsque l'office qui s'occupe de la faillite requiert
autre office d proceder a l'inventaire de tout ou partie des
b1ens, c' t a lm; et non pas a l'office requis de decider quels
sont les b1ens qm seront laisses a la disposition du debiteur.
A. -Nel fallimento di Maria Barblan l'Ufficio di
Ginevra, in esecuzione di una commissione rogatoria
dell'Ufficio di Lugano, eresse l'inventario (art. 221 LEF) e
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designo diversi beni inventariati come indispensabili alla
debitrice (art. 224 e 92 LEF). L'Ufficio di Lugano completo
l'inventario e dichiaro impignorabili alcuni altri beni.
I1 creditore Alfredo Tanzi interpose reclamo all' Auto-
rita di vigilanza del Cantone Ticino, adducendo ehe i
mobili e gli
oggetti esclusi dalla massa fallimentare non
erano indispensabili alla debitrice.
Con decisione 17 dicembre 1952 il gravame fu dichiarato
irricevibile, essenzialmente per i seguenti motivi : Oggetto
della
controversia e l'esclusione di determinati beni dalla
massa in virtu dell'art. 92 LEF. La designazione di questi
beni impignorabili spettava indubbiamente all'ufficio roga-
to. Siccome il reclamo e diretto in realta contro un provve-
dimento dell'Ufficio di Ginevra, esso avrebbe dovuto essere
presentato all'Autorita di vigilanza ginevrina.
B. -Alfredo Tanzi sie aggravato alla Camera diese-
cuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, chiedendo
l'annullamento della decisione querelata e il rinvio degli
atti all'autorita cantonale affinche si pronunci sul merito
del reclamo.
Oonsiderando in diritto :
- -Il giudizio querelato muove da una considerazione
errata. L'autorita cantonale ha infatti ritenuto ehe spetta
all'ufficio, incaricato per rogatoria di erigere l'inventario
dei beni appartenenti alla massa, di decidere quali beni
debbano essere lasciati al fallito a norma dell'art. 224 LEF.
Questo modo di vedere non puo essere condiviso, poiche
equipara l'erezione dell'inventario fallimentare al pigno-
ramento. Nell'esecuzione in via di pignoramento i beni
sono sottratti alla disposizione del debitore soltanto dal
momento in cui sono staggiti. L'ufficiale ehe presta la sua
cooperazione a norma dell'art. 89 LEF deve pertanto
escludere dal pignoramento, all'atto stesso in cui vi
procede, i beni ehe per legge non soggiacciono all'esecu-
zione
forzata (art. 92 LEF). Diversa e invece la situazione
nel fallimento. I beni sono sottratti alla disposizione del
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debitore gia eon la dichiarazione del fallimento; l'erezione
dell'inventario ha quindi la sola funzione di aeeertare
l'attivo della massa. Sebbene l'art. 197 ep. 1 LEF statuisea
ehe la massa e formata da tutti i beni (( pignorabili ))
spettanti al debitore, questi puo disporre liberamente di
quelli impignorabili soltanto in base ad un provvedimento
formale dell'uffieio (art. 224 LEF e 31/32 Reg. Fall.).
E bensi vero ehe a norma dell'art. 31 ep. 1 Reg. Fall. gli
oggetti eselusi dal pignoramento debbono essere indieati
((in fine dell'inventario l; eio non signifiea tuttavia ehe
tale designazione debba avvenire eontemporaneamente
all'erezione dell'inventario. Gia nella sua sentenza pubbli-
eata in RU 33 I 851 (Ed. spee. vol. X 275) il Tribunale
federale ebbe a diehiarare ehe nel fallimento la deeisione
relativa all'impignorabilita puo essere differita, quando le
eireostanze
lo giustifi.eano, pel motivo ehe l'art. 224 LEF
non eontiene una disposizione analoga a quella dell'art. 112
cp. 3
LEF. None quindi neeessario ehe l'ufficio, inearieato
per rogatoria di erigere l'inventario fallimentare, proeeda
anehe all'eselusione dei beni impignorabili. Esso deve
limitarsi,
in via di massima, ad eseguire gli atti di proeedura
ehe non possono essere eompiuti dall'uffieio richiedente ;
tra questi non puo essere noverata la designazione dei beni
indispensabili al debitore. E bensi possibile ehe talvolta
l'uffieio rogato sia ben posto per conoseere i bisogni del
debitore e possa quindi pronunciarsi anehe sulla questione
dell'impignorabilita ; generalmente pero l'uffieio richie-
dente sara meglio in grado di deeidere siffatta questione,
poiehe dispone di tutti gli elementi per valutare la situa-
zione del debitore nel suo insieme. Tale e segnatamente
il easo quando -eome in eonereto -si tratta di eseludere
dei
beni dal profilo dell'art. 92 eifra 3 LEF, deeisione ehe
dev'essere
presa avuto riguardo ad eventuali altri redditi
del fallito. Spetta inveee all'uffieio rogato, nel quadro
della cooperazione prevista dall'art. 221 ep. 2 LEF, di
fornire all'uffieio riehiedente tutte le informazioni neees-
sarie.
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- -In applieazione dei prineipi suesposti la designa-
zione degli
oggetti impignorabili da parte dell'uffieio
rogato di Ginevra non puo essere eonsiderata eome un
provvedimento a norma degli art. 31 e 32 Reg. Fall., ma
soltanto eome una sempliee informazione destinata all'Uffi-
eio
di Lugano. La questione dell'impignorabilita e inveee
stata deeisa eol provvedimento 28 ottobre 1952 dell'Uffieio
di Lugano, e eiO relativamente a tutti i beni eselusi dalla
massa. La deeisione del reelamo interposto eontro quest'e-
selusione era quindi di eompetenza dell'Autorita di vigi-
lanza del Cantone Tieino.
Di eonseguenza, gli atti debbono essere rinviati alla
giurisdizione eantonale affinehe esamini il reelamo nel
merito.
La Oamera d' esecuzione e dei fallimenti pronuncia :
II rieorso e aeeolto, la deeisione querelata e annullata
e gli atti sono rinviati all'autorita eantonale per nuovo
giudizio a' sensi dei eonsiderandi.
- Entscheid vom 10. Januar 1953 i.S. Konkursamt Bern.
Aufstellung des Kollokationsplans. Falls der Ehefrau des Gemein-
schuldners für einen Teil ihrer Frauengutsforderung ein Na-
mensschuldbrief errichtet wurde und die Konkursverwaltung
die Grundpfandforderung gestützt auf Art. 285 ff. SchKG
abweisen will, hat sie womöglich sogleich auch über die ganze
Frauengutsforderung eine Kollokationsverfügung zu erlassen,
gleichgültig, ob die Ehefrau sich auf Neuerung gemäss Art. 855
Abs. 1 ZGB beruft oder die Frauenguts-und die Grundpfand-
forderung als konkurrierende Ansprüche geltend macht (Art. 59
Abs. 2 KV; Kreisschreiben Nr. 10 des Bundesgerichts vom
- Juli 1915).
Etablissement de l'etat de collocation: Si une cedule hypothecaire
nominative a ete constituee en faveur de la femme du failli en
garantie d'une partie de la creance qu'elle possede contre ce
dernier en vertu du regime matrimonial et que l'administration
entende contester le droit de gage pour les causes prevues par
les art. 285 et suiv. LP, eile doit autant que possible rendre
immediatement une decision sur la totalite de la ereanee, sans
egard a la question de savoir si la femme se prevaut de la
novation selon l'art. 855 al. 1 CC ou fait valoir la creance decou-