Citizenship release extends to minor children

BGE 72 I 138Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume I30 giu 1944Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Tribunal held that a decree releasing a father from Ticino cantonal citizenship and Swiss nationality also extends, by operation of Art. 9 para. 3 LOS, to his wife and minor children subject to his parental authority, even if they are not expressly named. An express reservation is needed only where that effect is to be excluded. The court further held that the family had acquired Italian nationality, so the release did not create statelessness. The appeal was therefore dismissed and the federal administrative decision upheld.

Massima Omnilex

Art. 9 cp. 3 LOS; Wirkung der Entlassung aus dem kantonalen und kommunalen Bürgerrecht auf Ehefrau und Kinder: Die Entlassung mit dem daraus folgenden Verlust des Schweizerbürgerrechts erfasst von Gesetzes wegen die Ehefrau und die unter der elterlichen Gewalt stehenden Kinder des Entlassenen, ohne dass diese im Entlassungsdekret einzeln genannt werden müssten. Eine ausdrückliche Erwähnung ist nur erforderlich, wenn diese gesetzliche Ausdehnung ausnahmsweise nicht eintreten soll. Massgebend ist der Entlassungsakt, nicht die blosse Parteierklärung; die Einheit der Familienbürgerrechte bleibt Leitprinzip des schweizerischen Staatsangehörigkeitsrechts (E. 2). Die Vermeidung von Staatenlosigkeit verlangt nur eine ausländische Zusicherung bzw. Erwerbsmöglichkeit; tatsächliche Zuerkennung ist nicht erforderlich (E. 3).

Testo completo

138 Verwaltungs-und Disziplina.rrechtspflege. IV. SCHWEIZERBÜRGERRECHT NATIOnALITE SUISSE 27. Sentenza31 maDlio 1946 nella causa Carmlne. Art. 9 cp. 3 della legge jederale 25 giuqno 1903 sull'acquitIto della eittadinanza BVizzera e suUa rinuncia alla steBsa: Lo svincolo dalla cittadinanza eantonale e dall'attinenza comunale. eon la conseguente perdita della nazionalita. svizzera, colpisee anche la mogIie ed i figIi nella misura in eui essi siano soggetti alla potes1 a. maritale 0 patria deI riehiedente, senza ehe occorra espressamente menzionarIi nel deereto. Una menzione espressa e invece neeessaria ove eecezionalmente questo effetto non debba prodursi. Schweizerbürgerrecht (Art. 9, Aha. 3 Bürgerreehtsgesetz): Die Entlassung aus dem Kantons-und Gemeindebürgerreeht, die auch den Verlust des Schweizerbürgerreehts in sich schliesst, erstreckt sich auf die Ehefrau und die Kinder, insoweit diese unter der elterlichen Gewalt des Entlassenen stehen. und nicht Ausnahmen gemacht werden. Die AuSIiahmen müssen in der Entlassungsurkunde ausdrücklich vermerkt sein, damit jene Wirkung ausgeschlossen wird. Art. 9 eh. ;) de la loi jedhale du 25 imn 1903 sur la naturalisation des etrongers et la perle de la nationaliU suiBse. La liberation des liens de l'indigenat cantonal et de la bourgeoisie et la perte de Ia nationaIiM suisse qui s'ensuit s'etend aussi a. Ia femme et aux enfants sous la puissance du requerant, sans "qu'il soit besoin de mentionner expressement ces personnes dans le decret de liberation. Une mention speciale n'est exceptionnellement necessaire que clans l e eas on la liberation ne doit pas avoir eet effet. Riten'Uto in fatto : .A.. -Con deereto 8 marzo 1938 il Consiglio di Stato deI Cantone Tieino svineolo dalla eittadinanza tieinese e dall'attinenza eomunale di Bellinzona, con la eonseguente perdita della nazionalita svizil'era, Ceeilio Carmine, nato e residente a Milano, e sua moglie Dina nata Cogiola, i quali ottennero, con deereto reale 15 aprile 1938, la nazionalita italiana. Ne la domanda di svincol0, ne il deereto 8 marzo 1938 deI Consiglio di Stato deI Cantone Tieino, ne il decreto reale 15 aprile 1938 menzionano i tre

figli allora minorenni di Ceeilio Carmine, ossia Gianca.rlo, Silvana e Gabriella, i quall rimasero iseritti oome attinenti deI Comune di Bellinzona. Nel 1941 Gianearlo Carmine fu ohiamato dalle autorita militari italiane apresentarsi alla leva e ohiese al Conso- lato generale di Svizzera a Milano un certifieato di eitta- dißa,nza svizzera, ehe gli fu rilaseiato in base ad una diehiarazione 4 marzo 1941 deI Comune .di Bellinzona, secondo eui i tre figll di Ceeilio e Dina Carmine erano rimasti eittadini svizzeri, il deereto di svincol0, dell'8 marzo 1938, dalla eittadinanza svizzera essendö limitato a.i soli eoniugi, rispettivamente genitoripretati . Sulla scorta di questo certifieato, le autorita militari italiane aeeordarono a Gianearlo Carmine il rinvio dell'adempi- mento dei suoi obblighi militari alla maggiore eta, allorehe egli avrebbe optato per la eittadinanza svizzera 0 per quella italiana. Nell'ottobre 1943 il Consolato generale di Svizzera a Milano rilaseio a Gianearlo Carmine un nuovo certifieato di eittadinanza svizzera e, nel marzo 1944, un passaporto svizzero. TI 30 giugno 1944, Giancarlo Carmine dichiaro seeondo la forms. prescritta, di rinuneiare alla cittadinanza ita- liana e di seegliere quella svizzera, e fu quindi cancellato dalle liste dei cittadini italiani e liberato dal servizio militare in I talia. Le sue sorelle Silvana e Gabriella avendo a lor volta domnndato il rilascio d'un passaporto svizzero, il Con- solato generale ritenne opportuno di assumere ulteriori informazioni presso il Dipartimento dell'Interno deI Can- tone Tieino, il quale, in data 9 agosto 1944, rispose ehe 10 svincolo dalla cittadinanza svizzera non eomprendeva soltanto Cecilio Carmine e sua moglie Dina, ma si esten- deva anohe, in virtit della legge, ai loro figli Giancarlo, Silvana e Gabriella, ehe non erano stati espressamente menzionati nel decreto 8 marzo 1938 deI Consiglio di8tato. Fondandosi su questa risposta, il Consolato generale di

1'6 Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. Svizzera a Wano, non solo respinse 111, domanda di Silvana e GabrieUa Carmine, ma ritirö anehe il passaporto di Giancarlo perehe rilaseiato per errore. n '3 novembre 1944, il Consiglio di Stato deI Cantone Tieino oompletö il suo deereto 8 marzo 1938 nel senso ehe Ceeilio Carmine e sua moglie Dina, eome pure i figli minorenni Gianearlo, Silvana e Gabriella, sono svinoolati dalla eittadinanza eantonaletieinese e dall'attinenza oomunale di Bellinzona, oon la oonseguente perdita della nazionalita svizzera. B. -Chiamato a pronuneiarsi sul easo, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) diehiaro,eon deei- sione 22 febbraio 1946, ehe Gianearlo, Silvana e Gabriella Carmine sono stati validamente svineolati, eoi 10ro geni- tori Ceeilio e Dina Carmine-Cogiola, . daUa eittadinanza svizzera e non hanno quindi diritto al rilaseio di passa- porti svizzeri. O. -Giancarlo, Silvana e Gabriella Carmine hanno interposto tempestivamente un rioorso di diritto ammi- nistrativo ehiedendo ehe il Tribunale federale annulli la suddetta deeisione deI DFGP e diehiari eh'essi non sono oompresi nell'atto di svinoolo deI padre Ceoilio. D. -n DFGP ha ooneluso pel rigetto deI rioorso. Oonsiderando in diritto :

  1. -.....
  2. -E eontroverso se 10 svinoolo dalla eittadinanza svizzera, ehe il Consiglio di Stato deI Cantone Ticino ha pronuneiato l'otto marzo 1938 su domanda dei ooniugi Carmine-Cögiola, abbia fatto perdere anehe ai rioorrenti, ehe erano allora minorenni, la nazionalita svizzera, quan- tunque non fossero nominati neUa domanda ne nel deereto deI Consiglio di StatQ. Giusta l'art. 9 ep. 3 deUa LOS, 10 svinoolo dalla eitta- dinanza eantonale e dall'attinenza oomunaJe, oon la oon,se- guente perdita della nazionalita svizzera, si estende alla moglie ed ai figli nella misura in oui ossi siano soggetti

aUa potesta maritale 0 patria deI riehiedente e purehe non si faeeia espressa eccezione a loro riguardo. Equindi ehiaro ehe 10 svineol0 oolpisee, in virtu della legge stessa, anehe Ia moglie e i figli soggetti aUa patria potesta deI riehiedente, senza ehe oeeorra menzionarli espressamente nel deereto. Una menzione espressa e inveee neoessaria ove eeeezionalmente questoeffetto non debba prodursi. Quest'ordinamento poggia sul prineipio di unita deUa cittadinanza della famiglia ehe domina nel diritto sviz- zero (efr. art. 161, 270, 324 e 325 CO) e segnatamente sta aUa base della LOS tanto per l'aequisto (art. 3) quanto per la reintegra (art. 10 ep. 2) deldiritto di eittadinanza svizzera. Contrariamente a quanto sembrano sostenere i rioor- renti, il suddetto prineipio vige tuttora : i easi da Ioro eitati di figli maggiorenni ehe possiedono una eittadinanza diversa da quella dei genitori e fratelli minorenni, non rappresentano un'eceezione, poiehe il prineipio si applica soitanto aUa famiglia in senso stretto ehe eomprende il eapo di famiglia eon la moglie e i figli soggetti alla potesta dei genitori. TI diritto svizzero saneisee eeoezioni soltanto per evitare l'apolidismo (RU' 54 I 233) ehe peru, oome si dira. inappresso, non si verifiea nel fattispeeie. I rioorrenti osservano ehe l'eselusione dei figli dallo svinoolo di Ceeilio Carmine dalla eittadinanza svizzera e stata espressamente voluta dal padre ed aeeettata dal Consiglio di Stato, poiehe i figli non sono stati nominati ne neUa domanda ne nel deereto di svinoolo. Non si e peru in presenza dell' espressa eecezione 11 prevista daJla LOS. Infatti multa ehiaramente dall'art. 9 LCS ehe non e determinante la diehiarazione deI rinuneiante, ma il deereto di svinoolo. E quindi irrilevante ehe Ceoilio Car- mine ritenesse ehe, non nominandoli nella sua domanda. i figli non sarebbero oompresi nallo svinoolo. I figli non sono nominati nel deereto di svinoolo 8 marzo 1938, peNh. il Consiglio di Stato ignorava la loro esistenza. AptlUiito per siffatti easi la legge stabilisce la regola ehe

Verwaltungs-und Disziplinarrechtspftege. 10 svineolo si estende alla moglie e ai figli sotto la patria. potesta, salva un'espressa eecezione ehe pero non e stata fatta in conereto. 3. '-Lo svineolo dalla eittadinanza svizzera e disei- plinato soltanto dal diritto svizzero e, in massima, pro- duee i suoi effetti indipendentemente da! fatto ehe il rinuneiante aequisti 0 no un altro diritto. di eittadinanza. Tuttavia, peI: evitare easi di apolidismo, I'art. 7 lett. e LOS stabilisee ehe la rinuneia e ammissibile soltanto se il rinunciante ha gia almeno l'assicurazione di ottenere la cittadinanza di un altro Stato. La LOS. ritiene adunque suffieiente una siffatta assi urazione e. non riehiede ehe il diritto di eittadinanza estera sia effettivamente aecor- dato. A quanto pare, i ricorrenti hauno fatto valere nella procedura davanti la DFGP ehe l'assieurazione di con- cedere la cittadinanza italiana non si estendesse anehe a loro. Ma, come risulta dagli atti, in una tale assieura- zione data dal Ministero italiano dell'Interno a stranieri coniugati sono automatieamente' eompresi anehe la moglie e i figli minorenni ehe non vengono pertanto nominati. E la naturalizzazione stessa si estende, in virtit della legge, ai figli minori non emaneipati (art. 12 ep. 1 della legge italiana 13 giugno 1912 sul ßiritto di eittadinanza). Il passo deI Digesto italiano eitato dai ricorrenti non si riferisce al diritto vigente, ma ad una proposta fatta in seno alla eommissione parlamentare . e da essa respinta (Digesto italiano, vol. 15, parte H, pag. 1284). L'uniea eccezione all'aequisto automatieo deI diritto di cittadi- nanza italiana e saneita dal suddetto art. 12 e coneerne i figli minorenni ehe, risiedendo all'estero, conservino, secondo la legge dello Stato eui appartengono, la eitta- dinanza straniera. Quest'eecezione non e pero appliea- bile in conereto, poieM i rieorrenti sono domioiliati a Milano. E quindi indubbio ehe, con la naturalizzazione delloro padre, i ricorrenti hanno aoquistato la oittadinanza italiana. Essi non locontestano e non pretendono, salvo Gianoarlo Carmine, di diventare apolidi a mo.ti.vo dello Schweizerbürgerrecht. N° 27. 143 svineolo daUa eittadinanza svizzera. Contrariamente a quanto afferma, Gianoarlo Carmine non e diventato apo- lide a motivo dello svincolo dalla cittadinanza svizzera, ma eventualmente per aver perduto la eittadinanza ita- liana mediante l'opzione fatta nel 1944. L'opzione e un istituto deI diritto italiano, secondo il quale il naturaliz- zato j'Ure soli 0 in virtit dell'art. 12 suddetto puo dichia- rare, una volta raggiunta la maggiore eta, di conservare la sua eittadinanza originaria ; il ohe presuppone tuttavia ehe egli la possiede aueora. Il possesso d'una eittadinanza e pero diseiplinato eselusivamente dal diritto dello Stato entraute in linea di conto. Per la eittadinanza svizzera e quindi determinante soltanto il diritto svizzero ehe non conosce l'opzione, salvo nei casi contemplati dalla oon- venzione 23 Iuglio 1879 tra la Svizzera e la Franeia (vedi ROGUIN, Conflits des lois suisses, pag. 33 e 34). Siocome Gianoarlo Carmine era stato svinoolato l'otto marzo 1938 dalla oittadinanza svizzera, non poteva restare 0 divenire cittadino svizzero in virtit della sua opzione fatta il 30 giugno 1944. La questione se, oosl stando le cose, Gianearlo Carmine abbia perduto la eittadinanza italiana in seguito a quest-opzione dev'essere esaminata dalle competenti autoritä. italiane ed e irrilevante ai fini del presente giudizio. 4. ---,-- Il TrilYunale federale pron'Uncia': Il ricorso e respinto.

Parole chiave

citizenshipfamily unityminor childrenrelease from nationalitystatelessnesspassport

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the father's release from cantonal and municipal citizenship also covered his minor children although they were not expressly named.

Decisione estratta

Yes. Under Art. 9 para. 3 LOS, release extends by law to the wife and children subject to the parent's authority unless an express exception is made.

Motivazione estratta

The statute itself governs the effect of the release decree. Family citizenship unity means the release normally covers the spouse and minor children without individual mention; an express reservation is required only if the effect is not to occur.

Questione giuridica chiave

Whether the appellants could claim Swiss citizenship or a right to Swiss passports after the release and subsequent Italian naturalization/opting procedures.

Decisione estratta

No. They had acquired Italian nationality through the father's naturalization, and the father's release had already removed Swiss citizenship; later Italian option issues did not restore Swiss nationality.

Motivazione estratta

Swiss nationality is determined by Swiss law alone. The case did not present statelessness preventing release, because the family had obtained Italian nationality.

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