Art. 50 OJ excludes appeal against provisional conservation orders

BGE 71 II 248Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume II9 mag 1912Inadmissible

Sintesi

The Federal Tribunal held that the Civil Chamber’s decision refusing provisional registration of a servitude and alternative annotation of a disposal restriction was not a merits decision. Because the requested measures were purely conservative and left the substantive dispute open, they did not qualify as prejudicial or incidental decisions under Art. 50 OJ. The reform appeal was therefore inadmissible.

Regest

Art. 50 OJ; provisional measures and appealability; only merits decisions rendered separately from the main judgment fall within the exceptional appeal route. A provisional registration under Art. 961 CC is a purely conservative procedural measure preserving the status quo and leaving the existence and extent of the real right to be decided later. The same applies to an annotation under Art. 960(1)(1) CC when sought merely as interim protection for contested claims. Such orders do not constitute prejudicial or incidental decisions within the meaning of Art. 50 OJ, even if they are based on federal law, because they are legally irrelevant to the substantive adjudication.

Testo completo

  1. Sentenza 20 settembre 1945 della n Corte clvlle nells. causa Societit elettriea soprace;nerina contro Comune di Locarno. Quale decisione pregiudiziale 0 incide:r;tale ,:,'sensi delI' art. 50 OOF si deve intendere una sentenza.. dl merzto e non una sentenza provvis or1a di carattere conservativo, giuridicamente irrilevante per statuire sul merito. Als Vor-oder Zwischennntscheid im Sinne von Art. 50 00 ist ein Urteil in der Sache selbst zu verstehen, nicht eine für die Sach- entscheidung unerhebliche vorscrgliche Verfügung. Par d6cision prejudicielle ou incidente selon l'art: l?0 JF, il. aut entendre une d6cision sur le fond, non une dooIsIon proVIsIon- nelle conservatoire sans portee juridique pour le fond du litige. Ritenuto in latto : A. -LaConfederazione svizzera intende costruire un nuovo palazzo postale a Loearno sul terreno deI giardino dei platani appartenente 801 Comune e situato a levante delI' edificio amministrativo della Soeieta elettriea sopra- eenerina SES . Nel novembre 1940 ilMunieipio di Locarno esponeva 801 pubblieo unprogettodipianoregolatore ehe presentava, , rispetto a quello allestito neI1938/39, aleune modificazioni. Ritenendosi lesa da qu,este modifieazioni, la SES ri- eorreva dapprima 801 Consiglio di Stato, indi 801 Gran Con.,. siglio. Il 5 marzO 1942, in occasione d'un sopralluogoese- guito dalla Commissione legislativa deI Gran Consiglio, si addiveniva, su proposta dell' avv. Carlo Seaeehi, presi- dente deI Tribu,nale d'appello, ad una transazione ehe contiene tra l'altro le seguenti disposizioni:
  2. Il Comune si obbliga,nella cessione dell' area deI giardino dei platani alla Confederazione, per l'erezione deI palazzo postale, ad imporre la costruzione quale e prevista nei piani presentati seeondo il progetto deI sig. Aroh. Brenni, eontemplante un solo corpo avanzato verso il palazzo delIa SES, delle dimensioni in superfieie ed in altezza eome 801 progetto stesso. B. -Con istromento 2 settembre 1943 il Comune di Locarno eedeva alIa Confederazione il terreno denominato

giardino dei platani senza prevedere una elausola ehe salvaguardasse le pattuizioni risultanti dal punto terzo della transazione 5 marzo 1942. In data 29 gennaio 1944 la SES inoltrava u,na petizione alla Pretura di Loearno, ehiedendo ehe fosse ordinata l'iserizione d'una servitu prediale, in forza della quale potra essere eseguita sul terreno deI giardino dei platani soltanto una costruzione in eonformita della transazione

marzo 1942, 0, eventualmente, fosse rieonoseiuto ehe il trapasso deI giardino dei platani alla Confederazione sia subordinato alla eontemporanea iserizione della suddetta servitu. In via provvisionaJe l'attriee domandava ehe fosse ordinata I'iserizione provvisoria della servitu, 0, subordi- natamente, l'annotazione d'una restrizione della faeolt di disporre deI fondo in parola. Con deereto 31 gennaio 1944 il Pretore di Loearno ordinava, a titolo provvisionale, I'iserizione provvisoria della servitu e apriva la procedura per stabilire se dovesse essere confermata qu,est' iserizione provvisoria 0 se dovesse essere annotata u,ua restrizione della faeolt di disporre 80' sensi dell' art. 960 eifra 1 CC. Nellarisposta alla petizione il eonvenuto sosteneva ehe eon I'aeeordo 5 marzo 1942il Comune di Loearno non ha eostituito aleunaservitu prediale sul eosiddetto giardino dei platani, ma ha assunto oltanto unimpegno di natura obbligatoria ehe non puö essere iscritto od annotato nel registro fondiario. Statuendo in data 29 gel)Ilaio 1945, il Pretore di Locarno eonfermava l'iserizione provvisoria delIa servitu. O. -Il Comune di Locarno deferiva questo giudizio alla Camera eivile deI Tribunale d'appello, la quale, in data 16 aprile 1945,10 annullava e respingeva la domanda d'iserizione provvisoria della servitu, essenzialmente per i seguenti motivi: Impregiudicato I'esame deI merito, il giudice deve limitarsi 80' eonoseere delI' apparenza deI diritto. Dato il tenore della transazione 5 marzo 1942, ::levesi concludere ehe il Comune di Loearno, anziehe

accendere un vincolo reale sul suo fondo, si e soltanto impegnato ad imporre alla Confederazione svizzera, nel caso di cessione deI terreno deI giardino dei platani, l'obbligo di costruire un determinato stabile. D. -La SES ha interposto un ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo che sia ordinata l'iscrizione provvisoria della servitu 0, subordinatamente, l'anno- tanione d'una restrizione della facolta di disporre (art. 960 cp. 1 cifra 1 CC) fino a tanto che sara deciso il :rnerito. Il convenuto ha conciuso per la oonferma den' impugnato giudizio. Gonsiderando in diritto:

  1. -L'iscrizione provvisoria d'un diritto reale giusta l'art. 961, cp. 1, cifra 1 CC e un-provvedimento di carattere meramente conservativo. Essa mira a far si che il diritto reale sia salvaguardato e non possa esser reso illusorio costituendo, prima della sua definitiva iscrizione, un diritto reale poziore a favore di un terzo, Benche sancita dal diritto federale, l'iscrizione provvisoria e, data la sua natura, un provvedimento di carattere processuale ehe tende a eonservare un certo stato di fatto fine a tanto che dura la contestazione tra le parti. L'iscrizione provvisoria non pregiudica il giudizio ehe sara pronunciato sul merito, ossia sull' esistenza e sull' estensione deI diritto reale. Statuendo in data 9 maggio 1912 (RU 38 II 369), il Tribunale federale ha diehiarato ehe una sentenza che accorda 0 nega l'iscrizione provvisoria non e un giudizio di merito e non pub quindi essere impugnata davanti al Tribunale federale mediante un rieorso per riforma (RU 1912 II 369). Il Tribunale. federale ha confermato piu volte qu,esto modo di vedere (RU 40 II 197; 43 II 457). La situazione non si e modificata eon la revisione dell' OGF. La ricorrente invoea bensi l'art. 50 OGF (che sostituisce l'art. 58 della vecchia OGF), seeondo cui il ricorso per riforma e ammissibile eccezionalmente contro decisioni pregiudiziali od incidentali emanate separatamellte dal

merito, allorquando in tale modo pub essere provocata immediatamente una decisione finale e possono essere evitate una considerevole perdita di tempo e notevoli spese. Ma quale decisione pregiudiziale od incidentale a' sensi delI' art. 50 OGF si deve intendere una sentenza di merito e non una sentenza provvisoria di carattere oon- servativo, giuridicamente irrilevante per statuire sul me- rito. La deeisione finale cui accenna Fart.50 OGF e, come prevedeva l'art. 58 v. OGF, una sentenza di merito. Scopo dell' art. 50 OGF e di rendere possibile ehe anehe giudizi di merito vertenti su singoli punti possano essere impugnati davanti al Tribunale federale, se taluni requi- siti sono soddisfatti. In eoncreto non si tratta perb di un siffatto giudizio: conformemente al carattere provvisorio dell' iserizione chiesta, la sentenza impugnata non si pro- nuncia suH' asserto diritto della SES, ma avverte in modo esplieito ehe restaimpregiudieata ogni dech'!ione di merito. 2. -Subordinatamente, l'attriee domanda ehe sia ordinata l'annotazione della restrizione della faeolta di disporre a' sensi delI' art. 960, cp. 1, cifra 1 CC. Se non che anche qui vale quanto esposto nel considerando primo. Infatti, come risulta dal chiaro tenore deH' art. 960, cp. 1, cifra 1 CC, la eontestazione sull' annotazione di una res- trizieme della facolta di disporre non verte sul diritto, ma soltanto sull' opportunita di prendere uno speciale prov- vedimento a garanzia dipretese contestate od eseeu,tive. In eoncreto le eonelusioni della ricorrente non laseiano dubbio ehe l'annotazione e chiesta soltanto quale prov- vedimento provvisorio, fino a tanto che sara decisa la eontroversia sull' iscrizione definitiva della servitu. Si tratta adunque soltanto d'un provvedimento conservativo di natura processuale (cfr. anche HOMBERGER, Kommentar z. sehw. Zivilgesetzbuch, nota 16 ad art. 960 CC). Il T1'ibunale federale pronuncia.' Il ricorso e irricevibile.

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