Verwalt;ungs. und Disziplinarrechtspflege.
entsteht, nur dann, wenn er nicht beweist, dass der Unfall
durch Verschulden des Verletzten oder Getöteten selbst
verursacht worden ist. Dass diesen ein grobes Selbstver-
schulden treffe,
ist nicht erforderlich. Es läge hier zudem
vor.
Denn Stihl hat sich in vollem Bewusstsein der Rechts-
widrigkeit und Gefahrlichkeit seines Vorhabens in die
'verbotene Grenzzone
begeben; er hat mit Vorbedacht
Gebiet betreten, das gerade an der übertrittsstelle durch
eine Verbotstafel deutlich als Sperrgebiet gekennzeichnet
war,
und sich damit über ein ihm bekanntes Verbot hin-
weggesetzt.
Er hat dadurch den Gebrauch der Waffe
durch den Grenzwächter in einer Weise selbst verschuldet,
die eine
Haftung 4er Beklagten ausschliesst.
Demnach erkennt das Buru1esgericht :
Das Armenrechtsgesuch und die Klage werden abge-
wiesen.
III. BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN
EXEMPTION DE CONTRffiUTIONS CANTONALES
10. Sentenza 4 febbralo 1944 nella causa eredi B. contro Con-
sigllo di Stato deI Cantone Ticino.
Art. 2 LFTB : Assoggettamento aUa. tasse. di 00110 federale d'u,na
convenzione preparatoria, giuridicamente non necessaria per
costitu,ire la societa. anonima ed emettere azioni. Illiceita. deI
OOllo cantonale proporzionale sul capitale azionario di tale
societa..
Art. 2 StG : Die Errichtung einer Aktiengesellschaft vorbereitende
Verträge dürfen -als Urkunden, die ein mit eidgenössisohen
Stempelabgaben belastetes Reohtsverhältnis betreffen -nicht
mit einem kantonalen Wertstempel auf dem Betrage des
Aktienkapitals belegt werden.
Art. 2LDT: Les oonventions preparatoires de la constitution
d'une societe anonyme -etant des documents relatifs a. un
rapport juridiqueassujetti au droit fecIeral sur le timbre -
ne peuvent etre soumises a. un droit de timbre oantonal ad
valorem sur le capital-actions de la societe.
Befreiung vQn kantonalen Abgaben. N0 10.
Ritenuto in jatto :
A. -Nel 1942 moriva G. B., lasciando come eredi tre
figlie tre figlie.
Dell'asse ereditario
fa parte una fabbrica di sigari e
tabacchi,
il cui esercizio avrebbe dovuto continuare sotto
la forma d'una societa anonima, nella quale sarebbero
entrati i sei coeredi, giusta la convenzione 16 gennaio
1943.
Allestiti gli
statuti sociali, una coerede si rifiutava pero
di accettarli, cosicche gli altri coeredi facevano istanza
presso la competente autorita guidiziaria affincM auto-
rizzasse la licitazione privatadella fabbrica suddetta,
conformemente all'art. 612 cp. 3 CC.
L'autorita giudiziaria trasmetteva la convenzione 16 gen-
naio 1943, che non era munita di bollo, al Dipartimento
cantonale delle finanze, il quale applicava una sanatoria,
ritenuto un valore fiscalmente imponibile eorrispondente
al oapitale soeiale.
Con risoluzione 7 settembre 1943 il
Consiglio di Stato
eonfermava la sanatoria.
B. -Gll eredi B. hanno interposto un rieorso di
diritto pubblioo al Tribunale federale, ehiedendo ehe
questa risoluzione
sia annullata pereM e ineompatibile
eon
l'art. 2 della legge federale 4ottobre 1917 sull tassa
di bollo (LFTB) e eostituisee un'arbitraria applieazione
degli
art. 7, 23, 25 e 35 della legge tieinese sul bollo emanata
il 9 gennaio 1934 (LTB), da cui risulta ehe sono esonerati
dal bollo proporzionale tupti gli atti soggetti alle tasse di
bollo federale. Asostegno deI loro assunto i ricorrenti
adducono
in sostanza quanto segue: La eonvenzione
16 gennaio 1943
e un atto preparatorio e preliminare per
Ia oostituzione d'una societa anonima. Il fatto ch'essa non
sia un atto nece8sarw e irrilevante ; deeisivo e che eoncerna
il medesimo rapporto giuridico sottoposto al bollo federale
ossia
la costituzione d'una societa anonima. E eonforme
non soltanto alla legge, ma an ehe al buon senso che una
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege.
siffatta convenzione preparatoria non possa essere eolpita
dalla tassa di bollo cantonale, poicM altrimenti la eostitu-
zione d'una soeieta anonima, ehe riehiede generalmente
la stesura di diversi atti preliminari, sarebbe eolpita da
multiple tasse di bollo. Nessun dubbio pub sussistere ehe
eol eontratto 16 gennaio 1943 gli eredi B. hanno voluto
ereare soltanto le basi legalmente necessarie per la futura
costituzione d'una societa anonima. Tutt'al piu questo
documento prodotto davanti all'autorita giudiziaria avreb-
be dovuto essere munito d'una lllarca di bollo di 50 cente-
siIni per pagina, come prevede l'art. II lett. b LTB.
G. -Il Consiglio di Stato deI Cantone Ticino ha con-
JIuso pel rigetto deI ricorso di diritto pubblico ), osser-
vando
in sostanza quanto segue : A differenza deI fatti-
specie nella causa Polus S. A .. c. Ticino (RU 49 I 51), il
contratto 16 gennaio 1943 tra gli eredi B. non concerne un
rapporto giuridico sottoposto al bollo federale. Non si
tratta dell'istromento di costituzione d'una societa ano-
nima, ma d'una convenzione non prescritta dalla legge:
i ricorrenti sono liberi di costituire 0 no, a loro piacimento,
la societa anonima. Anche dalla cireolare 20 febbraio 1918
deI Consiglio federale
(FF 1918, vol. I, pag. 526, cifra I)
risulta che nel fattispecie non si e in presenza d'un docu-
mento esente dal bollo cantonale a norma dell'art. 2 LFTB.
Non si pub contestare che la convenzione in parola sia
un atto destinato ad essere prodotto come documento ed
a far fede in giudizio ; essa doveva quindi essere stesa su
carta bollata conformemente agli art. 2 e 6 LTB. A torto
i ricorrenti pretendono subordinatamente ehe sia appli-
cabile in concreto un bollo di centesimi cinquanta per
pagina (art. II lett. b LTB) : cio sarebbe esatto, se la
convenzione in parola non fosse soggetta all'obbligo deI
bollo
ab origine.
D. -Invitata a pronunciarsi sulla questione se in
concreto Ia pretesa deI fisco cantonale fosse in contrasto
col diritto di bollo federale, l'AFC non ha espresso in pro-
posito un'opinione determinata.
Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 10.
Gonsiderando in diritto :
I. -Davanti al Tribunale federale gli eredi B. sostengono
soltanto ehe latassa di bollo chiesta e Ia sanatoria appli-
eata dal fisco sono inammissibili a norma dell'art. 2 LFTB,
Essi non pretendono ehe, prescindendo da questo disposto.
Ia risoluzione
impugnata sarebbe insostenibile in base
al diritto cantonaie.
Ne segue ehe in conereto non si e di fronte ad un ricorso
di diritto pubblico, ma d'una domanda a' sensi dell'art. 18
lett. a GAD, ehe dev'essere esclusivamente esaIninata
dalla Camera di diritto amministrativo deI Tribunale
federale.
2. -Mediante
la convenzione 16 gennaio 1943 i coeredi
deI
defunto G. B. hanno pattuito essenzialmente quanto
segue:
L'azienda paterna sara trasformata in una societ'a
anonima, aHa quale parteciperanno, in misura eguaIe,
tutti i sei coeredi. La consistenza attiva della ditta, secondo
l'inventario da allestire, costituira il conferimento in natura
dei coeredi ; in compenso essi riceveranno le azioni libe-
rate, divise in parti eguali. Le azioni noIninative di 1000 fr.
ciascuna
potranno essere cedute soltanto col consenso di
tutti gli altri azionisti cui spetta un diritto di preiazione.
Tl capitale sociale costituito da conferimenti in nntura e
da somme versate in contanti e stabilito in 150 000 fr.
Nel rimanente la convenzione stabilisce in modoparti-
colareggiato quali saranno gli organi della societa anonima,
entro quale termine essa dovra essere costituita e prevede
l'immediata continuazione dell'azienda.
Si e in presenza d'un atto che prepara Ia costituzione
della
societa anonima (cfr. art. 638 CO ; SIEGWART, Obli-
gationenrecht, note 2 e 39 nelle osservazioni preliminari
agli art. 629-639 CO e nota 6 all'art. 638 ; WIELAND,
Handelsrecht, vol. n, pag. 58) e dev'essere quindi noverato,
in virtu degli art. 17 e seg. LFTB, tra i documenti soggetti
aHa
tassa di bollo federale. Sta bene che si tratta di una
60 Verwaltungs-und DiszipJinarreehtspfiege.
convenzione preparato:da, giuridicamente non necessaria
per costituire la soeieta anonima ed emettere le azioni ;
ma cio non impedisce, seeondo la teoria e la prassi, l'appli-
eazione delI'art. 2 LFTB (LANDMANN-IMHOF-JÖHR, Das
Bundesgesetz über die Stempelabgaben, nota 3 a ad art. 2
LFTB e RU 66 I 100) : anehe in un siffatto ea'so sarebbe
troppo oneroso oolpire eon una tassa cantonale 10 stesso
rapporto giuridieo gia gravato da una tassa federale.
I
motivi addotti dalI'impugnata risoluzione non sono
quindi fondati. A ragione
il Consiglio di Stato non sostiene
neUa
sua risposta alla domanda degli eredi B. ehe l'atto
16 gennaio 1943 si riferisea ad un rapporto eoncernente il
diritto suecessorio, ehe renderebbe applieabile la tassa di
bollo eantonale. Sta bene ehe, giusta quanto pattuito
dai eoeredi con l'atto 16 genIlaio 1943, l'azienda delloro
defunto padre dev'essere trasformata, prima della divisione
degli
altri beni da lui relitti, in una soeieta anonima e con-
tinuata come tale. Ma, anehe se con eio l'azienda dovesse
innanzitutto essere divisfl, tra gli eredi a' sellsi dell'art. 612
ep. 2
CC, eome hanno ritenuto tanto il Pretore quanto la
Camera eivile deI Tribunale di appello, questa parte deI
contratto relativa al diritto suecessorio starebbe in istretto
nesso con la eostituzione della soeieta anonima : infatti
una tale divisione si spiegherebbe soltanto col progetto di
rendere indipendente l'azienda e di eontinuarne l'esercizio
eome
soeieta anonima. Un siffatto nesso eselude ehe il
cantone possa prelevare a sua volta una tassa di bollo
(cfr.
BLUMENSTEIN, Kommentar zum Bundesgesetz über
die Stempelabgaben, pag. 6 in alto).
La soluzione sarebbe diversa nel easo in cui, costituendo
lasoeieta anonima, le fosse trasferita la proprieta d'un
fondo quale conferimento in natura. Giusta l'art. 41 bis CF,
la cireolare 20 gennaio 1918 deI Consiglio federale (FF 1918,
vol.
I, pag. 527 cifra 2) e la prassi deI Tribunale federale
(RU 46 I 53 ; 49 I 440), in tale caso e leeito riseuotere, oltre
il bollo federale sull'azione, anehe quello eantonale (in
piu della tassa di mutazione) : infatti tra l'atto eostitutivo
Verfahren.
d'una societa anonima ed il eontratto di trapasso della
proprieta fondiaria esiste benSl un eerto nesso, ma non e
pero cosi stretto ehe si possa ammettere l'identita deI rap-
porto giuridieo (RU 46 I 55). Con la sentenza 27 dicembre
1923 nella causa S. A.
Tannini (RU 49 I 440) il Tribunale
federale ha diehiarato lecita (oltre la tassa di mutazione
propriamente detta di 754 fr. 80) Ia tassa di bollo cantonale
di 100 fr. ehe eorrispondeva all 'uno per mille della proprieta
fondiaria conferita aHa soeieta anonima, ossia si riferiva
soItanto all'operazione deI
trapasso immobiliare ehe e
diversa da quella della costituzione deHa societa anonima.
In concreto il fiseo cantonale intende inveee imporre nep' .
Inisura
deH'uno per mille l'intero capitale azionario
risultante da tutti i conferimenti in natura della sucees-
sione e
dai versamenti in contanti. I due casi sono sostan-
zialmente diversi :
nel primo' la tassa di bollo cantonale
colpisce
un negozio giuridico speciale (trapasso di proprieta
fondiaria),nel secondo essa grava il rapporto eoncernente
le azioni,
il ehe e in urto eon l'art. 2 LFTB.
Il Tribunale tederale pronuncia :
La domanda e ammessa e la querelata risoluzione 7 set-
tembre 1943 deI Consiglio di Stato deI Cantone Ticino
e annullata.
IV. VERFAHREN
PROCEDURE
Vgl. Nr. 6. -Voir n° 6.