BGE 7 I 800
BGE 7 I 800Bge24 mar 1876Apri la fonte →
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B. Civilrechtspflege.
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~emnaef} ~at baß munbeßgerief}t
etfannt:
Xiie ltlage tft abgcwiefen.
II. Organisation der Bundesrechtspflege.
Organisation judiciaire federale .
104. Sentenza deI 15 ottobre 1881 neUa causa Lavertezzo
contro Scazziga.
A. Addl14 marzo 1871 il patriziato deI comune di Laver-
tezzo, a
cio debitamente autorizzato dal governo cantonale,
vendeva ai signori avvoeati Ferdinando e Pasquale, padre e
figlio, Cattaneo, di Faido, tre lotti di bosco in
Val Careeehio
pel eomplessivo prezzo di fr.
40 mila. A stregua deI relativo
capitolato
edella serittura di contralto dovevano i eompratori
effettuare
il taglio di deHo boseo entro il termine di einque
anni e
« garantiva il patriziato venditore ai signori compra-
tori la piena proprieta dei bosehi venduti, assumendone
Ie
relative legali conseguenze, da qualunque molestia venisse
11. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 104.
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loro reeata per tale oggetto, per qualsiasi causa e da qual-
siasi parte derivasse.
»
B. NeU' anno ehe tenne dietro proeedevano gli aequisitori
aHa effettuazione di una parte dei taglio ed ottenevano, me-
diante il versamento di un eompenso di 4 mila franehi, una
proroga cli due anni al fatale come sopra stabilito.
G. Venuli amorire nel frattempo i signori Cattaneo, i loro
eredi vendevano sotto la data
26 luglio 1873 gli anzidetti lotti
di boseo al signor Feliee
D' Ambrogio, di Dalpe, per se e quale
proeuratore della
Soeieta « D'Ambrogio e Compagni J) (ora
Seazziga-Baeilieri-Sehenardi e
D' Ambrogio), eonvenendo eon
es so lui ehe « il relativo contratto intendevasi concluso e sti-
pulato sotto le medesime eondizioni, clausole, eonvenzioni,
patti e riserve
gia preeedentemente intereesse tra il patriziato
di Lavertezzo
ed i primi aequisitori, per il ehe l'attuale parte
compratrice veniva eolloeata di fronte al patriziato nella me-
desima posizione, nei medesimi diritti e nei medesimi obbli-
ghi e pesi,
in eui trovavasi l'attuale parte venditriee, ritenuta
per sola ed unica difTerenza Ja diversita. fra il prezzo attuale
(fr.
25000) e quello antecedentemente eoncluso (fr. 40 UOO),
considerato il eontratto d'allora, meno l'eecezione unica deI
prezzo, eome parte integrale deI presente e risguardandosi i
lotti di boseo in discorso sieeome venduti nello slato e eondi-
zione in eui attualmente si trovano.
J) -I nuovi aequisitori
ottenevano
pOl successivamente e verso pagamento di aHro
compenso di
2500 rr. una seconda proroga di un anno al ta-
glio, il eui eompimento trovavasi di tal guisa rimandato al
J4 marzo 1879.
D. Con suo deereto 6 settembre 1b76 diehiarava pero in-
tanto il Consiglio di Stato deI cantone Tieino, in esecuzione
di ordini
('16 agosto deHo anno) trasmessigli dal Consiglio fe-
derale, a sensi delI'
art. 30 della legge forestale 24 marzo
J 876 : « Essere sospeso qualsiasi taglio neUe foreste e boschi
situati nel cantone,
di proprieta di comuni, palriziati e eorpo-
razioni,
flnche i proprietari non abbiano domandato ed otte-
DutO a questo effetto, per suo mezzo, l'autorizzazione deI
802
B. Civilrechtspflege,
Consiglio federale ; intendersi questa disposizione estesa .
I
, d' i' b' m
tag 1 1 loreste e OSchl gill autorizzati dall' autorita canto-
nale,
sbbene siano stati oggetto di stipulazioni e contratti
ed abblano avuto prineipio di eseeuzione. » ,
, E, Adata a vuoto una istanza della Ditta eessionaria al-
l
uop~ ,dl ottenere Ia neeessaria autorizzazione aI tag'lio dei
boshl m quereIa e tentata invano la via d'un amiehevole com-
pommento, la Ditta medesima spiecava in data 20 marzo
1877 lh danm ed interessi ehe le derivavano dalla inesecuzione
dI quel negozio e eio in forza della garanzia a cui era obbligato
non solo eome eonseguenza naturale
deI eontratto 14 marzo
187'1, ma an ehe deI paHo speeiale N° 2 dell' istrumento sud-
delto ; 20 e, in ogni easo, di rifonderle :
a) La somma gia versatagli in aeconto deI
eapitale prezzo. . , , . , , , . . . . . Fr, 34 9'15 _
b) Gli interessi statigli egualmente pagati
sui
40 mila fr, al 5 %, dal 14 marzo 187'1 al
31 dicembre 1875 . , »
c) L' interesse dal 31' diee'mbr~ 1875' a1
15 marzo 1877, in ........ " »
d) L' importo delle proroghe convenute '»
e) L' in teresse dal 28 agosto 1876 al . H~
marzo 1877 su detti fr, 6500, . . , . . . J)
9583 27
2688 -
6500 -
175
50
Totale Fr, 53 862 18
f) Colli interessi deeorribili su detta eomplessiva somma dal
15 ma~zo 1879 in ormale l.ibello, aU: indirizzo deI patriziato per chiedere
foss Il m,edeslmo dlChmrato in obbligo : 1
0
« di risarcirla
dvnti sino aU' effettivo pagamento;
,
) Fma,lmente, dl nfondere l'ammontare delle spese di pe-
rIzm, ,rogIto;
-salvo pOi, a dedurne fr. 1500, giusta perizia,
ehe
SI omanda, della plceola porzione di boseo stata dis-
posta dal
pri.i ,aequisitori Catfaneo, eon gl' interessi reIativi.
~ ,E tuttoelO In appoggio ai eitati faui e piiI 8peeiaImente
all
,lstruento ,14 marzo 1871 ed aHa formale inibizione deI
tagho
dei bosehl, nonebe ai fauo ehe in eonseguenza di quella
J
I
II; Organisation der Bundesrechtspflege, N° 104. 803
inibizione il eontl'atto rimase seiolto e quei bosehi sono ritor-
nati in propriela, dorninio e possesso deI patriziato, eee. eee.
F. Dal canto suo, il patriziato, « eonsiderando ehe per es-
sere
il contrallo di vendita in litigio regolare e perfetto, ogni
danno 0 easo di forza maggiore a pregiudizio deHa eosa ven-
duta va a earieo
dei eompratore ehe ne e il proprietario, -
ehe il patto a!l' art. 2 deI eontratto medesimo comprende sol-
tanto
Ia garanzia della proprieta, la quale non e stata oggetto
di pretesa
0 molestia da nessuna parte, mentre, se dovesse ab-
braeeiare tutti i casi fortuiti ed il faUo deI prineipe posteriore
aHa stipulazione ed aHa eonsegna della eosa, sarebbe a rite-
nersi eontraria aH'ordine pubblieo e quindi eome
irrita e nulla,
-ehe
i eedenti eredi Cattaneo banno limitato I'obbligo deHa
garanzia aHa somma di fr. 25 mila a veee dei 40 mila primi-
tivi, stante il taglio
di boseo gift eseguito, » -eonehiudeva in
sede cantonale eon la domanda venisse giudieato : 1
0
« Do-
versi respingere il Iibello e eonfermare esso patriziato nel
pieno diritto
di agire nelle vie eseeutive per eonseguire il pa-
gamento
deI residuo prezzo stipulato neH' istromento 14 marzo
1871 eoi relativi interessi; » -2° Subordinatamente : « In-
eombere ad esso patriziato
l' obbligo di restituire aHa Ditta
soitanto
Ia somma che quest' ultima gli ha effettivamente pa-
gata in aeconto dei prezzo di 25 mila fr. eonvenuto nell'istro-
mento
26 Iuglio 1873; respinte le domande di rimborso di
quanto
fu pagato per Ie proroghe, d'indennizzo, eee. eee. »
G. Con sentenza 5 gennaio 1881 il Tribunale eivile distret-
tuale di Locarno,
premesso ehe
per efIeUo deI divieto faUo dal Consiglio fede-
rale
« venne a seomparire l' elemento essenziale e eostitutivo
deI eontratto di eompra e vendita deI boseo, vale a dire Ia
eosa sulla e per
Ia quale era stato stipulatü e ne derivo 10
seioglimento dei eontratto; -ehe « risollo il eontratto, le
parti rientrarono di diritto
neHa eondizione di prima e quindi
il patriziato
ha rieevuto in sua proprieta e dominio il boseo e
la Ditta
fu eostituita in ragione di riavere le somme sborsate
in aeeonto e eome eorrispetLivo deI taglio e l'importo di quanto
804 B. Civilrechtspflege. fu sborsato per le proroghe, ehe dovevano ritenersi faeenti parte integrale deI eontratto di vendita »; -ehe CI il pa tri- ziato ha garanLito ai eompratori la pura proprietä dei bosehi venduli e non altrimenti; e ehe « devesi ritenere forza supe- riore e impreveduta I'emanazione posteriore di leggi 0 dispo- sizioni federali proibenti il taglio di delti bosehi e non potersi quindi rilenere responsabiIe il venditore dei danni e spese de- rivate dall' ineseeuzione dei contratto », Dichiarava: 1° « Il eontraUo in diseorso e, per causa di po- steriori leggi e disposizioni federaIi, indipendentemente dalla volontä e eolpa deI venditore, deeaduto e quindi ineseguibile, e di eonseguenza il patriziato di Lavertezzo e eondannato a retroeedere aHa DiUa attrice l'importo delle somme ricevute in aeeonto deI prezzo della vendita ed in eompenso delle pro- roghe al taglio aeeordate, eoH' interesse legale dalla data deI libel1o; 2° E rieonoseiuto al patriziato il diritto di portare in diminuzione a quanta sopra di debito suo I'importo della parte di boseo tagliato dalla Ditta (fr. 1500). 3° Le domande della Ditta in riguardo a danni e spese sono respinte, eome pure tutte Ie altre domande delle parti in via prineipale e subordi- nata. » H. Avendo amendue le Parti interposto appeIlo, da questo giudizio, aHa Camera eivile deI tribunale supremo tieinese, quest' essa, eonstatato innanzitutto il fatto ehe la DiUa abban- dona nel frattempo Ia pretesa danni, adottava (eon pronun- ciato deI 30 marzo 1881) in punto al quesito prineipale -se per effetto deI deereto 16 agosto 1876 deI Consiglio federale, da cui deriva la eonseguenza deHo scioglimento deI eontratto, il patriziato di Lavertezzo fosse tenuto a rifondere aHa Ditta il prezzo di vendita e delle proroghe pagatogli in fr. 34 915
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B. Givilrechtspflege.
1881 della camera civile d'appello dei tribunale supremo tici-
nese, contro
Ia quale il ricorso e diretto, appartenga vera-
mente
al novero di quelle in cui si traUi dell' « applicazione
di
leggi {ederali per opera di tribunali cantonali. » E poiche
anzi la parte ricorrente fa ella medesima esplicito appello aHa
so la legge forestale deI 24 marzo 1876, senza alludere per
nessun modo a qualsivoglia altra federale, il quesito di cui
sopra si circoscrive ancora
piu e riassumesi al postutto ad in-
dagare: se, per risolvere Ie controversie costituen!i insieme Ia
vertita causa, sia 0 non sia stato d'uopo applicare Ia ridetta
Zegge {orestale (ederale.
3° Senonche, il solo prescritto di couesta legge ehe polrebbe
in conereto caso dedursi in considerazione sarebbe
quel10
deli' art. 15, il quale dichiara nulle Ie transazioni contrarie
agli art. 11, 12,
13 e 14 risguardanti il divieto di ogni disbo-
scamento, divisione e alienazione delle foreste
deHo Stato, dei
comuni e delle corporazioni ed
il riscatto di certi diritti e ser-
vitu sulle foreste sottoposte all'alta sorveglianza federale. E le
parti, lasciata interamente da banda la quistione : se cotale
articolo potesse ritenersi applicabile anche a transazioni sti-
pulate prima che
Ia leg'ge fosse stata promulgata, -nOn
hanno pur faHo al prescritto in discorso il piu lontano riferi-
mento e ravvisarono invece,
neHa decadenza deI contratto,
che
Ie vincolava, un nudo faUo compiuto, soffermandosi a
piatire unicamente sulle eonseguenze legali da questo .fauo
procedenti.
Ora, tutte e singole le divergenze giuridiche inerenti a
quella principale della responsabilitä per le conseguenze del-
l'annullazione deI contratto non furono definite, come non
dovevano esserIo,
aHa stregua della invocata legge forestale
federale, la quale non sancisce
al riguardo discipline di sorta
alcuna, ma bensi a quella dei prescritti che consacravano in
tema di speculazioni contrattuali e il ticinese ed
il comune
diritto privato,
eie istanze cantonali non registrarono, nei con-
siderandi dei loro giudizi, la
benehe menoma allusione ai di-
sposti della legge federale su cui si dibatte, ma seguirono
10
stesso tramite ehe 101'0 avevano segnato le parti.
H. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 105.
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Conseguentemente, il quesito dianzi posto va categorica-
mente risoluto in senso negativo, e
11 Tribunale federale
pronuncia:
Il ricorso deI patriziato di Lavertezzo contro la sentenza
20 marzo 188t della Camera civile d'appello deI tribunale su-
premo deI cantone Ticino, risguardante la causa vertita con
Ia Dilta Scazziga-Bacilieri e Compagni, e respinto per titolo
d'incompetenza.
105. mefd)luj3 l)om 4. ~o)emoet 1881 in ~ad)en
@~e leu te urd) betreff enb @l)ef d) ei 'ou ng.
me:ad) @ind}tna
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