B. Civilrechtspflege.
mungen ber fantonalen G;efenge'6ung näner a
U
begrünben ober
lelltm aud) nur namnaft aU mad ell. Eiegt aber eine red t )er'
bin'cHcf e dläxullg itlonad ber taat bie merantitlottIid teit
für bie eingenagt:n an'orungen feiner ?Beamten übernäf me,
nid)t )or, 10 muu e fid fragen, ob eine bienbeAügnd e aftung
benle1ben gefeljlid) begtüntet jei. sträger fent in bielet ffiid tung
.offenbar .o1 ne eitere )orauS / ban 'oie rimäte aftung beS
taateg fiil: ben 'ourd red tSitli'orige an'clungen feiner meam,
teu entftanbenen d)aben fid) )on felbft )etne1 e unb 1 at irgenb;
itleld en ad itleH3 bafür, bau etne lold)e im stanton d)aff1 au,
ten geienHd) anedannt fei, nid)t )erfud)t. un itlirb aber bie
gemeinred)tltd) be1anntnd) fenr beftrittene tage (f über bie
llerfd)iebenen Qlnfid ten . ßiining, Die aftung DeS taateg
auS red)tgitliDrigen anblullgen feiner ?Beamten, . 1-6, 45
IM 52, 93 ff.), ob, in itle1d)er lffieile unb in itleld em Umfange
eine aftung beS taate für reaf)tSitlibrige QlmtS1 anblungen
feiner ?Beamten befte1 e, llon ben id)itletaeriid)en fa1ttonale, G;e",
feljgebungen tn fe1 r llerfd)ie'oener lffietfe beantitll.ntet; itlaf renb
einödne (1. . ?B. taatglletfa fung beS stanton meru, Qltt. 17
Qltif. 2) allerbing auedennen I bau tfaljanf:prüd e au red)tS'
itlibrigen allb1ungen ber meamten unmittefbar gegen ben taat
geltenb gemad)t itler'oen fönnen, alio eine :ptimäre aftung beg
leljtern ftatuiten, fennen anbete G;eieljgebungen eine aftung
beS taateS füt ben butd red)tSitlilltige Qlmtnl)anblungelt ber
meamten entitantenen d)aben, itlenigfteng arg ffiegel, ütietl;au:pt
nid)t, fonbet1t normiten lebigHd) bie artung beg ?Beamten
( )ergl. . m. ö1ttd)erifd)eg ri )atted)tlid)eg G;efenbud) 1852 ff )
unb atuid cn'clid) eine britte stategorie )on G;efeljen, bar, ber
taat blon fubfibilit, foitleit bel' fe1 lbare ?Beamte ben entftan
benen d)(lben aU etlenen aUBer tanbe tft I 1 afttiar jei. ( .
a. ?B. 11 ber ,0Iotf umifd)el1 taCltg )etfa fung.) a ti ),tt;
red)tnd)e G;elenbud) für Den stantl.ln d afff allfcn, itlCfd)c'3.1 ier
alS ntld)etoungguorm u G;run'oe gelegt itlerben mUD, femer,
fcitg iobaUlt ( 1773 leg. eil.) etfennt eine aftung beg ,taa.
teS auS red)tgitlibrigen anblungen feiner ?Beamten alletbtngg
f
ür ben Q:;a'tl an ba'" bei Qlllgübultg ber taatggeitlaH bie
ü , Pli.
böie Qlbfid)t .obet grobe al)tlajngteit eineS ?Beamten ober emu.
VI. Civilstl'eit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° lfl. 177
,(tnbern im ßffentlid en ienfte 1 anbelnben erfonll einen 'd a:-
-ben tlcrutfad)t 1 at, allein nur alS eine fuoft'oiäre, inbem eS auß.
Drüdfid) beftimmt, bau Attnlid) 'oie fd ulbige crfo1t unb nur
fl!bfibilir, menn biefe auuer tanbe fei, bie mergütung AU feiften,
bte taatSfaffe AU 1 aften abe. emnad) ift AU! ?Begrunbung
-einer d)abenncrrannagc aug red)tgitlibrigen Qlmtgnanblungen
ber ?Beamten gegenittier bem taate iebenfallß erforberlid bau
llargetnan itletbe, eS fci Der fel)lbate ?Beamte aUBer tanb ben
fd)ulbigen rfa AU Ielften. inen berartigen illad)meig l)at nun
jträger burd)aug nid)t erorad)t; er l)at lliefmel)r, l,ll)ne I orl)er Die
' lngebHd fe1 lbaren meamten AU belangen, forort unmitte1'6ar
-gegen ben taat genagt, itläf)renb lentetcr unter allen Umnän"
ben bfoU lubfibiär 1 aftbar itläre. S muU bemnad) Die stIage
fd)on au biefem G;runbe abgeilliefen itlerben.
;tJemnad) at ba ?BunbengetidJt
edannt:
'!Ilie strage ift abgeilliefen.
VI. Civilstreitigkeiten zu deren Beurtheilung
das Bundesgericht von beiden Parteien an-
gerufen worden war.
Di:fferends de droit civil portes devant le Tri-
bunal federal par conventions des parties.
o. Sentenza del24 febbrajo 1881 nella causa Patocchi
conlm la ferrovia deI Gotlardo.
A. Mediante convenzione deI 20 maggio 1874 i signori Pe-
raldo e Patocchi, assuntori dei 1avori eostituenti il quinto lotto
-della sezione Bellinzona-Locarno, aHo scopo di possibilitare
e facilitare anche
l' esecuzione in regia di tutte 1e opere ulte-
l'iori riputate assolutamente necessarie dal giudizio della dire-
zione tecnica si dichiaravano pronti a mettere a disposi-
VII -1881 12
B. Ci vilrechtspflege.
zione della Soeieta deI Gottardo tutti i mezzi occorrenti e
specialmente : Ia cava, eh' essi tenevano nelle vieinanze di
Cugnaseo, Ia
ferrovia di servizio, ehe daHa cava metteva sino
aHa spalla sinistra deI ponte sul Tieino, tutti f!;li arredi, at-
trezzi e mezzi di trasporto di cui disponevano, ecc., il tutto
in conformita dell'
art. 9 delle disposizioni generali deI eapi-
tolato degli oneri.
B. Approfittando della faeolta per tal modo eonferitaIe, Ia
Soeieta deI Gottardo disponeva difatti, durante un certo lasso
di tempo, -dell' anzidetta ferrovia di servizio, dei relativi va-
gonetLi e di aleuni battipali, e si eonformava dal canto suo
alle prescrizioni che il contratto ed
il capitolato avevano a tal
uopo in precedenza sancite.
C. Ultimati i Iavori deI lotto, il signor Patocchi -rimasto
solo aggiudicatorio dell'impresa -suscitava contro Ia ferrovia
deI Gottardo
un liligio presso il Tribunale federale e chiedeva
fra altro :
fosse quest' ultima diehiarata in obbligo di rite-
nere per se medesima i surriferiti oggetti, perehe passati de-
finitivamente in di lei possesso e proprieta, e di eorrispondere
per essi un adequato eompenso all' imprenditore, ovverosia
fr.
20000 per Ia via di servizio e i vagonetti, fr. 5000 per Ie
spese d' espropriazione, d' impianto, eee. e fr. 1800 per I,re
battipali.
La eonvenuta ferrovia obbiettava non ineomberle aItro
obbligo da quello in fuori
deHa eorrisponsione deI 10 p. %
sulle giornate degli operaj a titolo di eompenso per 1'u80 di
detti
og'getti (art. 9 deI eapitolato); tale obbligo avere pero
essa gia pienamente soddisfatto eol pagamenlo di fr. 3000. )
Il Tribunale federale diehiarava, eon sua sentenza
deli 0 di-
cembre 1877, Ia pretesa Patoeehi inattendibile, ma eondan-
nava ad un tempo Ia
Soeieta ferroviaria a pagare, oitre l'im-
porto dei salari di eui al sueeitato art. 9 deI capitolato, un
compenso speciale di fr. 150 per l' uso della via di servizio
fra la eantonale e la cava dall'agosto al dieembre 1874 ed altro
d'egual somma per 1'uso di un battipalo fuori deI
Vo lotto.
D. Posteriormente (14giugno 1878) e dietro formale istanza
di revisione, poggiata sul fatto ehe eödesta sentenza aveva pas-
VI. Civilstreit. vor BundesgerIcht als forum prorogatum. N° 20. 179
sato sotto silenzio una eventuale domanda di restituzione degli
oggetti in querela,
il Tribunale medesimo :
Premesso ehe 1'impresa Patoeehi non aveva mai dom an-
dato in corso di proeedura -fosse fatto ohbligo aHa ferro via
deI Gottardo di restituirgli detti oggetti;
Premesso, deI pari, che essa non aveva mai presentato
alcuna istanza di prove inerentemente al fatto dena non
avve-
nuta restituzione, a quello deI nessuno invito a riprendere i
materiali ed attrezzi residuanti, ecc., eee., e
cio perehe si
limitava a ehiedere ehe
Ie venisse aggiudicato il prezzo degli
oggetti medesimi, laseiandone deI resto
Ia proprieta alla fer-
rovia deI Gottardo e non eurandosi punto
deHa eondizione in
cui potessero versare ;
Ritenuto ehe questa pretesa fu dalla Corte, in base ai
preeisi dispositivi deI eontratto
20 maggio 1874 edel eapito-
lato degli oneri
( 9) diehiarata deI tutto inattendibile ;
Ritenuto ehe in presenza di questo stesso 9 deI eapito-
lato il Tribunale non aveva, d'altro canto,
ne veste ned obbligo
di oceuparsi d' offieio
di una pretesa subordinata istanza di
restituzione, che non eragli stata a tempo debito presentata,
confermava
per questaparte, senza variazione ne aggiunta, il
suo preeedente giudizio,
E. Con petitorio 3 settembre '1878, ehe forma la base del-
l'attuale contestazione, il sig. Patocehi si rivoige nuovamente
a questa Corte e domanda :
Sia eondannata la Direzione della ferrovia deI Gottardo a
restituirgli i seguenti oggetti :
'1 ° Dna via di servizio fra Ia cava ed i Iavori deI Vo lotto
(impresa Patoechi), ossiano metri di fuga
1507, di eui 374
con guide ordinarie, e 1133 eon sbarre di ferro;
2° 45 pezzi di sbarre di ferro per seorta;
3° 7 vagonetti pel servizio di delta via;
)
4° 3 battipali.
Eventualmente, eioe in maneanza della richiesta res ti tu-
zione, sia obbligata essa Direzione a eorrispondergli il valore
degli oggetti medesimi,
. quale risulta stabilito dal referto peri-
tale risguardante la precedente lite prineipaIe, ovverosiano :
- Civilrechtspftege.
- Per la via di servizio fr. 14 892 I in un coi relati vi
- i 7 vagonelti. . . 1 050 . . I I'
. 3 b . I' 2100 mtereSSl ega I.
c) )) lattIpa I. , .
Siffatte conclusioni si appoggiano semplicemente al fatto
che, avendo ricevuto quegli oggetti
per servirsene, la Societa
deI Gottardo avrebbe dovuto farne, una volta l'uso terminato,
regolare restituzione al proprietario, e che non avendolo
faUo,
essa e tenuta -in virtu dei principi generali di diritto -a
pagarne il valore intero.
F. NeUa sua allegazione responsiva del15 ottobre 1878 la
Soeieta eonvenuta oppone :
In ordine: l'eecezione della cosa giudicata. Patocchi, assa
dice, ha gia formolato altre volte queste sLesse domande e fu
dal Tribunale federale, segnatamente
col giudicato deI 14 giu-
g110 1878, respinto; ancbe allora egli aveva dichiarato di
rinunciare
aHa sua istanza di revisione, qualora la Corte pre-
fe risse riconoscergli il diritto ad introdurre su questo speciale
argomento
un nuovo petitorio; e poiche il Tribunale non vi
ha voluto aderire, e forza indurne, secondo 10 stesso parere
dell'attore, ehe tale rifiuto ebbe per conseguenza
di precludere
la via ad ogni ulteriore giudiziaria azione.
Che se si volesse
ammettere, non esse re
sLata l' odierna domanda precedente-
mente formolata e quindi neppure giudicata, sarebbe nondi-
menü a ritenersi come inattendibile,
avvegnacche non sia
Iecito desumerere
daHo stesso giuridico rapporto nuove pre-
tese ad intentare su queste un nuovo Iitigio; opporvisi il co-
mune prineipio di procedura non bis in idem,
COS! com gli
art. 45 e 46 della Iegge federale di proeessura civile.
In merito : a) La stazione appaltante ha, conformemente
al convenuto, usato degli
oggetti in querela fino al dicembre
1874 e risareitone anche in debito modo l'appaltatore (vedi
Ia
succitata sentenza di questa Corte); Patocchi ebbe, dal canto
suo, precisa notizia della cessazione di siffatto uso e a Iui
avrebbe incombuto di provvedere alle sue proprie eose, che
furono sul suo lotto adoperate e si trovarono quindi conti-
nuamente
in di lui possesso;
b) Poiehe ebbe finito di adoperare gli oggetti prestatile,
VI. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. .No 20. 181
la SOciela li tenne a disposizione dell' imprendilore, renden-
donelo informato, eccitandolo anzi formalmente e
piu volte a
riprenderli; la prima volta
gift innanzi il maggio deI 1875.
Se Patoechi non vi ha ottemperato e se gli oggetti, che fino
allora si erano trovati in buono sta10 di conservazione si de-
teriorarono dappoi
0 vennern a mancare, imputet sibi; Ia sla-
zione appaltante non aveva all'
obblig'o cui soddisfare e non
puö quindi dichiararsi responsabile delle conseguenze delle
eolpe altrui.
c) Subordinatamente, si contesta l'affermato va.1ore degli
oggetti ossia l'importo deI danno patito dall'attore e si osserva :
Che dalla somma esposta per Ia via di servizio (fr. '14 892),
devonsi dedurre in ogni easo i
fr, 2800 richiesti senza pur
l'ombra d'una ragione per le spese d'espropriazione, ece., ehe
non coneernono menomamente
Ia Societa deI Gottardo, e I'e-
quivalente
deI deprezzamento che gli oggetti hanllo dovuto
suhire a causa dell' uso statone fatto;
2° Che nella sua do-
manda primitiva
il signor Patocchi aveva limitato la sua pre-
tesa pei tre baLtipali a (fr. 600 x 3) fl'. 1800, mentre neUa
causa altuale egli prende arbitrariamente per base il valore
d'acquisto, quale venne tassato dai periti
dei Tribunale fede-
rale e pretende fr.
2100, IoeeM e contrario ai disposti della
procedura;
3° Che dedursi devono pure dalla somma presen-
ternen
te impetita quelle dell'attore gift ricevute in preeedenza
e per Ia cava, e pei vagonetti e pei battipali,
eec,
G. Replicando, l'attore espone : in ordine - Non reggere
l'eecezione della cosa giudicata per In. ragione che l'obbligo
della
Societa di restituire all' impresario la via di servizio, i
relativi materiali e vagonetti e i battipali non fu peranco ne
soggetto di domanda, ne argomento di ventilazione, ne obbiet-
tivo di giudizio, -essendosi infatti
il signor Patocchi limitato
allora a chiedere il prezzo della cessione di due chilometri di
ferrovia di servizio, ecc.
In merito : L'essere stata condannala al pagamento d'un
compenso
per diuturno uso della ferrovia e dei battipali non
ha scaricato la
Societa dall' obbligo di farne riconsegna : ora,
si
fu solo un anno circa dopo ehe la ferrovia era stata scon-
B. Civilrechtspflege.
volta e manomessa ehe detta Societa avrebbe dichiarato a Pa-
tocchi, restare i materiali a sua disposizione; non si poteva
quindi esigere da lui ehe accettasse un tanto derisorio modo
di restituzione. -Legalmente poi, se la Societa intendeva
di
avere diritto ad obbligare Patoechi a ritirare quei materiali
qualsiansi ehe restavano e a scaricarsi cosi dalla sua respon-
sabilitä, avrebbe dovuto farne istanza
all'autorilA competente
ed invoeare quelle mi sure provvisionali ehe deI easo, perocehe
doveva sapere ehe per legge e per principio
di ragione natu-
rale chi riceve 0 per comodato 0 per uso in forza di un patto
una cosa, assume l'obbligo
di farne la restituzione e resta ri-
sponsevole finche non l'abbia regolarmente eseguita.
Quanto alle somme richieste, l'attore si riporta sempliee-
mente alle risultanze della perizia precedentemente assunta,
osservando solo:
a) Che le domande primitive (fr. 1800 pei
battipali) non possono fare stato nella presente lite
perehe
dalla eontroparte non aceettate; b) Che i eompensi giä riee-
vuti direttamente dalla Soeieta
0 dalla Corte rieonosciuti ri-
flettono prestazioni e
diriUi di carattere affatto diverso da
quelle ehe forma il soggetto dicontestazione.
H. La dupliea della Societa convenuta si limita a riprodurre,
sotto altra forma e eon
piu ampio sviluppo, le considerazioni
giä messe innanzi nella risposta ed a proporre Ja eonferma
delle eonclusioni in quella formulate, verso protesta delle
spese e sotto riserva d'ogni mezzo probatorio.
- Chi uso il eontradittorio seritto dalle parti e fissati me-
diante deereti interlocutori
deI 19 aprile e 23 luglio 1879, in
eonformita degli art. 157 e relativi della legge federale di
proeedura civile,
'i mezzi di prova ehe le parti stesse avevano
indicati a sostegno delle reciproehe adduzioni
ed impugnative,
il
giudice istruttore indice, a tenore degli art. 162-166 leg.
eit., pel giorno 11 novembre 1879 un' udienza a Lucerna, al-
l' uopo di aprire Ia diseussione intorno a detti mezzi pro ba-
tori. -
1 a I'udienza non puö aver Iuogo, causa la non com-
parsa
deI rappresentante la parte attrice per ragioni di malattia
tardivamente annunciate.
L. Caricate le spese di questa prima conferenza aHa parte
VI.' Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 20. 183
attriee (deereto dell' 11 novembre deHo), il giudice delegato
onvoea le parli (ordinanza deI 9 successivo febbraio) pel
"92 marzo 1880 ad una nuova udienza preparatoria da tenersi
in Loearno, -
vi sente in qualitä di testimoni i signori Pon-
ioni, Grigolli, Polilta, Ramelli e Giovanelli, sulle domande
gia da lui allestite in base a quelle hinc et inde proposte, cosi
eome su quelle suppletorie .dalle parti seduta stante formu-
late, -procede ad una circostanziata ispezione e constata-
zione dei luoghi e degli enti in litigio, -registra le dichiara-
zioni delle parti reI;:Itive all'autenticitä dei doeumenti prodotti
-ed avvisa l'attore : poter esso quind' innanzi liberamente
disporre degli oggetti di sua spettanza ehe aneora si trovano
suU' Isolotto deI Ticino e restare ogni rischio, per eventuali
smarrimenti e deteriorazioni avvenire, a suo proprio earieo.
M. I signori ingegneri Carlo Fraschina e Carlo Bethge erano
giä stati assunti in esame eome testimoni, per via di rogato-
l'ia,
neiluoghi di 101'0 dimora (Bellinzona e Berlino), sotto le
date
deI 21 maggio e 28 giugno 1879 intorno Ia quistione
particolare che si riferisce alle diffide state fatte, seeondo
l' as-
serto della convenuta (in febbrajo, marzo, aprile e giugno
1875 dalla stazione appaltante an' appaltatore -di ripren-
dere in eonsegna i materiali ed altrezzi di cui si tratta.
N. Interrogato di nuovo, per rogaloria, il signor Bethge
suI quesito : -
Se si sovvenga ehe il 1
maggio 1875, 10r-
quando la ferro via di servizio appartenente al sig. Patocehi fu
messa a disposizione di quest' ultimo, tutti gli oggetli eoneessi
in uso
aHa Soeieta deI Gottardo si trovassero sull'Isolotto aHa
disposizione di esso Patoeehi, 0 quali e quanLi al easo, e
ricevuta in atti, in un col verbale della relativa sua deposi-
zione, una
di 1ui dichiarazione avente per oggetto di spie gare
a ehe cosa volesse precisamente alludere
il termine oggetti
maneanti
(Abgänge) da lui adoperato nel suo seeondo de-
posto, -
il giudiee istruttore dichiara chiusa finalmente -
a sensi delI' art.
170 della gia eitata legge federale di proce-
dura civile -la processura preparatoria (deereto deI 27
lu-
glio 1880) e rassegna gli atti alla presidenza deI Tribunale.
O. Chiamate le parti pel giorno 4 corrente mese affine di
B. Civilrechtspfiege.
esaurire gI' ineombenti deHa procedura prineipale davanti
l'intera Corte e rinviata l'udienza a causa di un errore di data
nelle eitazioni a tal uopo staccate, sono in
oggi comparsi a
rapprescntare le dette parti i signori :
avv. Leone de Stop-
pani, residente a Lugano (per l'attore) e doU. avv. Giovanni
Winkler,
di Lueerna (per la convenuta).
NeHe loro arringhe sviluppano essi rappresentanti gli argo-
menti e le conclusioni gia eome sopra esposte nei rispettivi
allegati, aggiungendo solo :
a) La parte attrice -ehe non
avendo Ia stazione appaltante adempito in merito all'
off er ta di
l'estituzione degli oggetti in discorso, Ia formalita da Ha legge
ticinese tassativamente a tal uopo richieste (art.
639-641 deI
Codice eivile e 368 deI Codiee di proeedura eivile), non puQ.
invoeare a sua diseolpa la mora deI creditore, e quindi nep-
pure esonerarsi, come pretende, dan' obbligo
deI risareimentl
rispeuo agli oggetti deteriorati 0 mancanti ; -rieonoseere,
deI resto, il sig. Patocchi che dalla somma per lui impetita
dovra dedursi il valore dei materiali stati effettivamente ri-
presi in consegna dietro l' analoga diffida 2 marzo 1880 deI
giudice istrutlore.
b) La pm'te convenuta -ehe siecome Ia pretesa su cui pog-
gia
il petitorio ripete le sue origini dal contratto prineipale di
appalto e dal relativo capitolato degH oneri, Ia legislazione-
aUa quale il Tribunale federale deve informare il suo giudi-
zio non e punto quella deI cantone Ticino, ma sibbene, a
tenore deI 24 delle disposizioni generali di esso capiLolato, la
lucel'nese; -ehe formando la via di servizio un solo tuUo di
natura immobile,
anziehe un compendio di singoli oggetti
mobili, la stazione appaltante non ave va allr' obbligo fuori
quello
di avvisare, eome fece, l'appaltatore che l'uso di detta
via era ormai cessato da parte sua e ehe l'onere della custo-
dia non
Ia concerneva piu per null' affatto, ehe il trapasso di
quest' onere all' appaltatore proprietario era poi
gia stato im-
plicitamente rieonosciuto come valido e perfeLto fino dal mo-
menta in cui l' appaltatore medesimo aveva fatto eon opposito
contratto cessione dei materiali della ferrovia al suo creditore
Giovanelli; -ehe Patocehi medesimo confessa ne' suoi alle-
VI. Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatmn. N° 20. 185
gati di essere stato ammonito fin daHa primavera deI 1875
ehe dovesse riprendere le eose
sue, sotto eomminatoria della
liberazione d' ogni rischio e
responsabilita per parte della
Soeieta ferroviaria ; -avere insomma la stazione appaltante
pienamente ottemperato ai
preseriUi deH' art. 635 deI Codice
eivile di Lucerna, che regge appunto Ia fattispecie su cui
s'
erige l' altuale contestazione, e mancare quindi aHe avver-
sarie pretese ogni fondamento di fatto e di diritto.
Premessi in fallo ed in diritto i seguenti mgionamenti :
1° La competenza del Tribunale federale a conoseere e giu-
dicare dellitigio proeedente dall'attuale petitorio deI sig. Pa-
toeehi non fu punto contestata e appare deI resto da quegli
stessi motivi avvalorata, che l'hanno gia messa in sodo per
riguardo
aHe altre cause che 10 stesso attore ha suscitate eon-
tro Ia Societa ferroviaria deI Gottardo in dipendenza dai lavori
eostituenti
il Vo lotto della sezione Bellinzona-Loearno, e se-
gnatamente dal disposto all'art.
4 dene disposizioni generali
deI eapitolato degli oneri, ehe formava parte
integrante deI
contratto reggente l'appalto dei lavori medesimi.
2. L'eccezionedella cosa giudicata non regge, perehe manca
deI suo principale requisito,
1a identita della pretesa, dei mo-
tivi dell'azione ed eziandio delle circonstanze
di fatto. Mentre
difatti neUe precedenti contestazioni il sig. Patocchi, partendo
dalla supposizione che Ia ferrovia di servizio, in un eoi vago-
netti e battipali, fosse stata
cedula, mediante contratto 20 mag-
gio
1874, aHa Societa deI Gottardo, aveva chiesto venisse que-
sta obbligata a rilenere taU oggetti ed a eorrispondergli un
indennizzo eomplessivo di fr.
26800, -egli si appoggia ora
al
faUo ehe gli oggetti medesimi non gli sono stati in debito
modo
restituiti, per domandare la rifusione dei danni che ne
furono la eonseguenza, ovverosia
i1 pagamento in nnmerario
degli
oggetti maneanli. Non si puo quindi eon ragione affer-
mare -essere
gia stata Ia presente eontroversia dalle ante-
cedenti sentenze risoluta,
avvegnaeche il Tribunale federale
abbia anzi allora espressamente rifiutato (sentenza deI
14 giu-
gno
1878) di oecuparsene, per Ia considerazione che Ia
pretesa subordinata istanza di restituzione non eragli stata a
B. Civllrechtspflege.
tempo debito presentata (art. 46 della vigente Iegge federale
di procedura civile).
3. Ne vale il fare appello agli art. 45 e 46 della ripetuta
procedura federale per dire, in Iinea subordinata, ehe
quando
pure l'attuale pretesa dell'attore non fosse stata prima ace
am-
pata, ella sarebbe egualmente inattendibile, stanteche tutte le
azioni seaturenti dallo stesso
g'iuridieo rapporto vogliano es-
seresimultaneamente esereitate.
L'art. 45 non si riferisee
guari all' azione medesima, 'ma sibbene e testualmimte ai mo-
tivi ehe la possono suffragare, e l'art. 46 tratla delle modifi-
cazioni d'istanza, locche e cosa ben diversa dal promuovere
una nuova azione in ttna lite affatto ntlOva.
La legge federale in diseorso non contiene a vero dire nes-
suna disposizione ehe eonfermi la eventuale eceezione
di cui
si tratta. Statuisce benst l'art.
42 ehe l'attore 0 il eonvenuto
pUD far valere simultaneamente e nella medesima procedura
piil pretese verso il medesimo adversario , ma non gia che
esso
debba ciö fare, qualora le varie pretese traggano daHo
stesso negozio le 101'0 origini; ehe anzi colui il quale, avendo
promosso un'azione
per titolo vendita fosse stato dal giu-
diee rejetto, non avrebbe perduto
per questo il diritto di eser-
citare la sua azione per titolo mutrro od altro qualsivoglia.
4. Destituita di fondamento
e pure, nel merito, l'argomen-
tazione sulla cui base la eonvenuta vorrebbe sottrarsi all' ob-
bligo della restituzione
0 rispettivamente dei risareimento,
ehe forma l'oggetto
dei petitorio.
La ferrovia
di servizio, i vagoneUi e i battipali, su cui verte
il litigio, erano indubbiamente proprieta delI' assuntore Pa-
toechi e furono adoperati dalla
Soeieta deI Gottardo in virtil
deI 18 delle disposizioni generali deI gift citato capitolato
degIi oneri, affine di eseguire aIcuni lavori in economia sul
Vo lotto e verso corrisponsione di un compenso in ragione deI
10 % sui salari degli operaj ( 9 ibidem). Il rapporto giuri-
dico regolante l'uso degli enti in discorso e quindi le reci-
proche obbligazioni dei contraenti non
e dunque tale che possa
o debba concretarsi sotto la qualifica di uno speeiale contratto
di comodato
od altro, siccome diseutono Ie parti nei 101'0
VI. . Civilstreit. vor Bundesgericht als forum prorogatum. N° 20. 187
allegati, ma ripete piuttosto la sua origine da un aceessorio
disposto contenuto in una stipulazione principale d'appaIto.
Le circostanze in cui ha preso sviluppo gli conferiscono pero
essenzialmente i caratteri costitutivi di una locazione di cose
mobili non aventi fra
101'0 e eoll'immobile su eui erano dispo-
ste se non un legame passagero affatto. E per diritto comune
e per disposizione deI Codiee civile Iucernese (art. 635), che
secondo il ripetuto
24 deI capitolato degli oneri dev' essere
applicato a tutte
le controversie pendenti fra la Soeieta deI
Gottardo
ed i suoi imprenditori, incombeva di conseguenza
al conduttore
l' obbligo precipuo di traltare eon eura la cosa
loeata e
di restituirla, una volta l' uso terminato, in quello
stato in eui l'ha ricevuta,
0 in cui fosse stata ridotta, durante
la locazione, per accidenti a lui non imputabili.
Non e pertanto mestieri di arrestarsi aHa prima obbiezione
della convenuta -
non essere ella neppure tenuta in diritto
ad effettuare la chiesta restituzione, avvegnaceM gli oggetti
sieno rimasti
deI continuo in possesso e custodia dell'istante.
-DaIlo stesso momento in cui la Soeieta deI Gottardo ha co-
minciato ad usare della via di servizio ed aecessori, si e messa
eziandio nel possesso di questi enti e sobbareata alle obbli-
gazioni saneite dal ridetto
635 deI Codice di Lueerna. Tale
situazione in
un eolle relative conseguenze si sono poi vie-
maggiormente avvalorate
allorche la Societa medesiml ha di-
faUo la ferrovia e fattine aecatastare sull' Isolotto i materiali,
cosi eome quando di suo proprio molo ella asseriva di avere
piu volte oflerto a Patocehi la restituzione di quanto sopra.
Resta quindi solo a vedere se la restituzione abbia effettiva-
mente avuto luogo e in modo tale da proseiogliere chi
vi era
tenuto da ogni responsabilita.
Ora, gli e bensi vel'O che la
Societa deI Gottardo ha piil d'una volta, e a voee e per iscritto,
signifieato al signor Patocehi, aver ella eessato dalt' uso dei
materiali in querela e diffidatolo
:li riprendere ques' ulttmi
in sua libera e piena disposizione, aggiungendo ehe in difetto
eHa si riterrebbe prosciolta da ogni obbligo e responsabilita
circa la custodia dei medesimi; ciö appare dimostro infatti
. e
dalle prove assunte in procedura, segnatamente dalla Iettera
B. Civilrechtspfiege.
23 giugno 1875 dell' ingegnere di sezione all' Impresa, dalle
testimonianze degli ingegneri Fraschina e Bethge, e dalla eon-
fessione dello stesso signor
Patocehi. Vel'o e pure ehe nel faLto
della 5eomposizione della via di servizio, una volta l'uso ees-
salone, e dello aceatastamento dei materiali
suU' 15010tto po-
te va e puö ravvisarsi implieitamente manifestata l'intenzione
della
Soeieta eonvenuta di restituire le eose sue all'appaltatore,.
Ma non eonsta, per converso, ehe a tale intenzione ahbia
corrisposto quella dell' altro contraente,
ehe anzi la sposizione
dei fatti ha messo in ehiaro avere Patoechi rifiutato di aeeet-
tare la offertagli rieonsegna; l'argomento in eontrario desunto
al riguardo dalla eessione
0 vendita dei materiali a Giovanelli
perde ogni sua forza di fronte
aHa eonsiderazione ehe il re-
lativo contratto (deI 9 settembre 1875) era condizionato sol-
tanto, doveva
eioe valere soltanto per il easo in eui detti
materiali non venissero aggiudieati alla
Soeieta ferroviaria
(pendeva allora la lite prineipale definita eon sentenza
deI
1° dieembre '1877), e di fronte eziandio aHa massima giuri-
diea ehe una eosa
pUD essere venduta 0 eeduta a terzi quando
anehe non si trovi al momento della vendita 0 eessione in
potere e possesso deI venditore
0 eedente-proprietario. Non
eonsta poi neppure, e qui sta il principale, ehe la eonvenuta
ahbia ottemperato in proposito ai tassativi preseritti della im-
perante legge
( 759 deI Codiee civile di Lueerna eorrispon-
dente
agIi art. 368 e 639-641 della legge di proeedura edel
Codiee eivile deI eantone Tieino). E provato difatti ehe essa
convenula ha tralaseialo di fare
deHa eosa, eome avrebbe do-
vuto, un deposito giudiziario a sensidi detta legge, e di pro-
voeare
-se non altro (qualora la cosa non si prestasse per
sua natura ad essere depositata) -la designazione giudizia-
'ia di una per.sona inearicata di vigilare e eustodire, a risehi()
e spesa deH'attore, la cosa medesima; ella
si e invece aeeon-
tentata
di una sempliee diffida privata, susseguita da dereli-
:lione. Sta per eonseguenza l' affermazione deli' attore, non
essergli stata la restituzione in debito modo offerta, e sta
quindi anche, a earieo della eonvenuta,
l' obbligo di rifondere
i danni che fossero da una tale situazione di eose derivate.
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La mora aceipiendi deI creditore, e mora e'e stata indub-
hiamente,
poiche ci fu rifiuto ad aeeettare l'offerta rieonsegna
degli oggetti,
ha bensi liberato, a sensi deI eomune diritto, il
dehitore dalla respoDsabilita dei danni provenienli da eolpa
lieve, ma non da queUi ehe puö ave re originati il dolo 0 Ia
eolpa lata. E a colpa lata, eioe a maneanza d' ogni piilovvia
diligenza nella eustodia, sono appunto da aseriversi i danni,
le avarie
egli smarrimenti ehe subirono neH' intervallo fra
l'avvenuta derelizione e la giudiziaria rieonsegna
(22 marzo
1880) i materiali di eui si tratta, avvegnaeehe la derelizione
di quest' ultimi siasi avverata in loealita deI tutlo inabitata,
fiottratta quindi ad ogni possibile vigilanza diretta, cosi ehe
eiaseuno
potevu, senza perieolo di sorta, dei medesimi impa-
dronirsi. II risareimento ehe ineombe alla Soeieta ferroviaria
riflette
di eonseguenza il va lore di quegli enti ehe per siffatta
ineuria sono scomparsi
0 furono guasti.
5. l 1a se fondata e in massima la pretesa nel petitorio ac-
eampata, oltremodo esagerate sono all' ineontro le eifre in cui
la medesima si esprime. Dalla richiesta somma eomplessiva
di fr. 18 042 40 cent., ehe rappresenta a termini di perizia il
valore d'aequisto e messa in opera della
via di servizio e degli
altri materiali, sono infatti a dedursi :
a) Il valore dei materiali rinvenuti suH' Isolotto il 22 marzo
1880 (giorno dei sopraluogo per parte deI giudiee delegato
all' istruzione della causa);
b) Le spese di espropriazione, sottm.truttura, posa deI bina-
rio
di servizio, ece . ehe non risguardano per null' affatto la
SoeieHt deI GOLlardo, perehe non relative alle cose medesime
)i eui si tratta, ma bensi al lavoro oeeorso per Ia 101'0 messa
in opera, ed ineombono inveee evidentem ente nelloro importo
integrale all' imprenditore;
c) La somme ehe quellt'ultimo ha gia ricevuto direttamente
dalla eontroparte e
per giudizio di questa Corte a titolo di
eompenso pe consumo degli oggetti e materiali in litigio
du-
rante l'uso per essa fattone;
d) L'equivalente deI deprezzamento ehe questi medesimi
tmti hanno neeessariamente subito per 'uso ehe ne fece l'im-
B. Civilrechtspflege.
prenditore (signor Patoeehi) prima ehe fossero stati aHa So-
cieta
eonsegnati ;
e) Finalmente il maggiore importo riehiesto pei bauipali
neH' attual petitorio in eonfronto di quello stato preeedente-
mente impetito, urtando esso contra quel canone di proeedura
federale (art. 46) ehe
fa obbligo alle parti di eontenersi
entro i limiti della istanza primitivamente presentata.
- In presenza di tutte queste considerazioni 13 prendendo
a base di calcolo per
Ia estimazione deI valore degli enti liti-
giosi la perizia istituita d'officio nella gia vertita causa princi-
pale di cui
fu piu sopra menzione, l' avere definitivo deI si-
gnor Patocchi risulta come segue determinato :
Ammontare complessivo delle domande conclusionali
A dedursi:
a) Per 208 guide ordinarie,
lunghe ciascuna
m
80 792
m
Da riportare, Fr. 18 042 4!)
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Riporlo, Fr. 18 042 40
d) L' equi valente deI deprez-
zamento subito dagli enti in
querela in conseguenza dell'uso
fattone dallo stesso sig.
Patoc-
chi, prima della 101'0 conseg'na
aHa stazione appaltante . . . . . . 1 407 55
e) La differenza di eifre tra
l'attuale
ed il primitivo petito-
rio in merito
al prezzo dei bat-
tipali (fr.
2'100 -fr. 1800 ) 300 - '15342 40
Saldo a favore dell'attore Fr. 2700 -
Conseguentemente,
Tl Tribunale federale
pronuncia:
La Direzione della Societa ferroviaria deI San Gottardo,
residente a Lucerna,
paghera al signor Giuseppe Patocchi,
di Bignasco, la somma capitale di franchi due mila settecento
(fr.
2700), congiuntamente agli interessi legali nella misura
deI cinque per cento (5 Ofo) all'anno decorribili daHa insinna-
zione
deI petitorio, ovverosia deI giorno (23) ventitre settem-
bre mille otto cento settant'
oUo (1878).
L Amnt du 12 mars 1881
dans la cause de l'entreprise du grand tunnel du Gothard
contre la
Compagnie dt Gothard.
Par convention du 7 Aout 1872, la Compagnie du Gothard
a remis
a Louis Favre, aujourd'hui represente par 1 1. Bossi,
ingenieur, mandataire de
Mme Hava, unique beritiere de
Louis Favre, l'entreprise du grand tunnel du Gothard.
Cette convention contient, relativement au
delai dans lequel
le
grand tunnel doit s'executer, les dauses suivantes :