BGE 66 I 290
BGE 66 I 290Bge30 set 1938Apri la fonte →
290 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. weiterer zehn :,Tage nach dem Aussöhnungsversuch an das erkennende Gericht zu gelangen hatten, wie die Beschwerdeführer annehmen. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. 50. Sentenza 19 dicembre 1940 della n Sezione civlle nelIa causa Prada contro Dipartimento deU'Intemo del Cantone Ticino. L'infante illegittimo nato in Francia e riconosciuto conformemente al diritto francese da1 padre svizzero, domiciIiato in Isvizzera, dev'essere iscritto nel registro delle famigIie deIluogo di origine deI padre anche se quest'ultimo rifiuta d'indicare il nome della madre. In Frankreich geborenes aussereheliches Kind eines in der Schweiz wohnenden Schweizerhürgers. Hat der Vater das Kind nach französischem Recht anerkannt, so ist es im Familienregister des Heimatortes des Vaters einzutragen, auch wenn dieser sich weigert, den Namen der Mutter anzugeben. L'enfant illegitime ne en France et reconnu conformement au droit fran\l8.is par un Suisse domicilie en Suisse doit etre inscrit au registre des familles du lieu d'origine du pere, meme si ce dernier refuse d'indiquer le nom de la mere. Il 27 febbraio 1940, nasceva a Gard (Alta Savoia) un infante ehe, davanti all'Ufficio di stato eivile di quel comune, Pietro-Maria Prada, oriundo di Oastel San Pietro (Oantone Ticino) e domiciliato a Ginevra, ricono- sceva come suo, imponendogli i nomi di Jean, Pierre, Gerard, Igin, senza peru indicare come si chiamasse la madre. Il padre presentava l'atto relativo alla nascita e al rico- noscimento (atto steso in conformita della legge francese) all'Ufficio di stato civile di Oastel San Pietro per ottenerne l'iserizione nel registro delle famiglie. Oon deereto 18 aprile 1940, intimato il 6 maggio, il Dipartimento dell'Interno deI Oantone Ticino non auto- rizzava questa inserizione, addueendo ehe il Prada, quan- tunque espressamente invitato, si era rifiutato d'indicare il norne della madre deI figlio da Iui riconosciuto e aveva Register. No 50. 291 quindi reso impossibile d'aceertare se il riconoscimento non fosse eontrario all 'art. 304 00. Il 5 giugno 1940, Prada si aggravava al Oonsiglio di Stato deI Oantone Ticino e, 10 stesso giorno, inoltrava al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, da valere eventualmente come ricorso di diritto civile. Il Presidente della Sezione di diritto pubblico deI Tri- bunale federale sospendeva l'istruzione della causa fino a tanto che il Oonsiglio di Stato non si fosse pronunciato. In data 13 giugno Prada dichiarava di rinunciare al suo gravame al'Oonsiglio di Stato e avvertiva il Tribunale federale che il rioorso interposto il 5 giugno doveva consi- derarsi come un ricorso di diritto amministrativo ricevibile a' sensi della cifra I, op. 3, dell'Allegato della GAD. Il Dipartimento dell'Interno deI Oantone Ticino pro- poneva di dichiarare irricevibile il ricorso ; eventualmente di respingerlo nel merito. Anohe il Dipartimento federale di giustizia e polizia chiedeva il rigetto deI ricorso. Dei motivi addotti dal ricorrente, come pure degli argomenti invocati dalla controparte asostegno delle loro rispettive conclusioni si dira, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. Considerando in diritto : l. -Nel easo eoncreto il ricorso di diritto ammini- strativo e ricevibile. Infatti, secondo Ia cifra I, cp. 3, del- l'Allegato della GAD, le decisioni dell'Autorita eantonale di vigilanza relative ai registri dello stato civile possono essere impugnate eon ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. A torto quindi il Dipartimento cantonale dell'Interno sostiene l'irrieevibilita deI presente ricorso in virtil del- l'ormai abrogato art. 19 dell'Ordinanza federale sul ser- vizio dello stato civile. 2. - Nel fattispecie sorge anzitutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile al riconoseimento di un
292 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. figlio naturale, nato in Franeia da una madre sconoseiuta, per opera di un padre svizzero domieiliato in Isvizzera. Tanto il rieorrente, quanto la eontroparte affermano ehe torna applieabile il diritto svizzero in virtu dell'art. 8 della legge federale sui rapporti di diritto eivile dei domi- eiliati e dei dimoranti (deI 25 giugno 1891). Ora questa legge non e direttamente applieabile al easo eonereto. Infatti essa concerne gli svizzeri domieiliati all'estero e gli stranieri domieiliati in Isvizzera. Prada e invece un cittadino svizzero ehe ha en aveva (alloreM l'infante naeque e fu rieonoseiuto) il proprio domieilio a Ginevra. 11 diritto svizzero e tuttavia applieabileal fattispeeie in virtu di una norma di diritto internazionale privato, ehe pub essere dedotta per analogia da quanto preserive l'art. 28 della summemionata Iegge 25 giugno 1891, il quale applica ai cittadini svizzeri domieiliati all'estero il diritto svizzero in quanto essi non siano sottoposti alla legislazione estera. Ora, secondo l'art.3 deI Codice eivile francese, 10 stato civile delle persone e diseiplinato dalla loro legge nazionale. Se adunque Prada fosse stato domi- eiliato in Franeia, Ia Iegge svizzera sarebbe stata appli- cabile al rieonoscimento in parola. Cib deve valere a fartiari nel caso conereto, Prada essendo domieiliato in Isvizzera. Ma se il diritto svizzero e applieabile per quanto eoneerne il lato sostanziale deI rieonoscimento, 10 stesso non pub dirsi riguardo ai requisiti formali ehe, in virtu della norma di diritto internazionale privato ~1oCU8 regit actum, dipendono dalla legge dello stato in eui l'atto fu eoneluso. Nel fatti- specie questo punto e tuttavia senza importanza pratiea, perehe tanto il diritto franeese, quanto quello svizzero (art. 303 ep. 2 CC) esigono la forma autentica, ehe e stata ossequiata. 3. - La sola questione eontroversa e di sapere se il riconoseimento in parola debba rimanere senza effetto in Isvizzera e, per eonseguenza, si debba rifiutarne l'iscri- zione fino a tanto ehe l'identita della madre e sconoseiuta. Register. N° 50. 293 Tale questione non si presenterebbe, se l'infante fosse nato in Isvizzera, poiehe in questo easo il nome della moore avrebbe dovuto essere neeessariamente indieato almomento della notifiea della 'naseita e figurare nell'atto di naseita (art. 61 e 67, eifra 4, dell'Ordinanza sul servizio dello stato eivile ; efr. art. 302 ep. I CC). Ma in eerti stati, speeial- mente in Franeia ed in Italia, il rapporto di filiazione naturale sorge tra la madre ed il figlio soltanto in virtU di un rieonoseimento volontario della madre 0 di una sentenza pronuneiata in un'azione di maternita; notifi- eando la nascita, non e fatto obbligo d'indieare il nome della madre, il quale non figura quindi neeessariamente nell'atto di naseita. In tali stati il figlio di madre ignota pub essere tuttavia rieonoseiuto da suo padre. A ragione l'AutoritA cantonale di vigilanza ed il Dipar- timento federale di giustizia e polizia non pretendono ehe un tale rieonoseimento sia nullo per maneanza deI nome della madre nell'atto di naseita, ehe altrimenti subordi- nerebbero la validita deI riconoscimento ad un requisito non eontemplato espressamente dalla legge (art. 303 CC) e ereerebbero al figlio rieonoseiuto nelle circostanze surri- ferite uno stato eivile ineerto, anzi contradditorio, poieM egli sarebbe neeessariamente eonsiderato eome svizzero nello stato estero ov'e nato e eome straniero in Isvizzera. L'Autorita cantimale di vigilanza ed il Dipartimento federale di giustizia e polizia si limitano invero ad esigere ehe il padre indiehi il nome della madre all'Uffieiale dello stato eivile, eui l'iscrizione deI rieonoseimento e ehiesta, affinehe si possa aeeertare ehe l'infante non e ne adulterino ne ineestuoso (art. 304 CC). Ma una tale esigenz a non appare giustifieata. L'art. 304 CC permette all'Uffieiale dello stato eivile di rifiutare l'iserizione deI rieonoseimento di un figlio ehe risulti adulterino od ineestuoso ; non mette perb a carieo deI padre Ia prova negativa ehe l'infante non e ne adulterino ne incestuoso. Se l'infante e stato iseritto eome rieonoseiuto in urto eon l'art. 304 CC, il rieonoseimento potra essere impugnato' giudizialmente.
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
ma incombera aWattore, ehe chiede l'annullamento del-
I'iscrizione, la prova dell'esistenza di una causa di eselu-
sione deI riconoseimento (art. 306 CC). Non e ammissibile
invertire l'onere della prova, obbligando il
padre a dimo-
strare che il riconoscimento non e vietato.
Inoltre Ia procedura proposta dall'Autorita cantonale
di vigilanza e dal Dipartimento federale di giustizia e
polizia
appare criticabile sotto un altro rispetto. L'indi-
cazione deI nome della madre, che fara il padre, sara mera-
mente officiosa: non si potra introdurre questo nome
nell'atto di nascita, che e stato fatto all'estero e non puo
evidentemente essere rettificato dall'autorita svizzera,
soprattutto quando si tratti di una . madre straniera.
L'Ufficiaie dello stato civile dovra adunque indagare
l'esattezza di questa indicazione, ossia dom attendere
a cosa estranea al suo compito che e di attenersi ai docu-
menti officiali. D'altro lato, ci si chiede quale valore avra
il risultato di queste indagini, in particolare di quale mezzo
disporra il padre per dimostrare il contrario, qualora
l'Ufficiale dello stato civile, esperite le indagini, conclu-
desse che
il norne indicato non e queJIo della madre. Ci si
trovera in presenza di situazioni irte d'inconvenienti, se
non addirittura impossibili. Ne segue che la procedura
proposta dall'Autorita cantonale di vigilanza e dal Dipar-
timento di giustizia e polizia non pub essere accolta anche
per motivi di ordine pratico.
Il Tribunale federale pronuncia :
Il ricorso e ammesso. Di conseguenza e annullato il
decreto 18 aprile 1940 deI Dipartimento dell'Interno deI
Cantone Ticino,
il quale e invitato a far iscrivere nel
registro delle famiglie deI Comune
di Castel San Pietro
l'atto di nascita dell'infante Jean, Pierre, Gerard, Igin
Prada, quale figlio illegittimo riconosciuto di Pietro-
Maria Prada.
Beamtenrecht. N0 51.
IH. BEAMTENRECHT
STATUT DES FONCTIONNAIRES
51. Urteil vom 30. Oktober 1940 i. S. D.
gegen Versicherungskasse für die eidgenössischen Beamten,
Angestellten und Arbeiter.
295
Klagen auf Leistungen der eidgenössischen Versicherungskasse
sind binnen zwei Jahren seit Entstehung des Anspruchs dem
Bundesgericht einzureichen, ansonst das Klagerecht verwirkt
ist (Art. 17, Abs. 3 StatVK). Der Vorbescheid der Verwaltung
(Art. 20 VDG) ist vor Ablauf dieser Frist zu erwirken.
Les demandes relatives aux prestations de la Cisse f6d6rale
d'assurance doivent etre introduites devant le Tribunal federal
dans les deux ans des la naissance du droit, a. peine de forclu-
sion. Art. 17 al. 3 des Statuts de la Caisse d'assurance des
fonctionnaires.
La decision preaIable des aut;>rit a.?ministratives art. 20 JAD)
doit etre obtenue avant 1 exprratlOn de ce delal.
Le azioni per diritti a prestazioni della Cassa federale d'assicu-
razione debbono essere promosse davant Tribl fderae
entro i due anni dacche hanno avuto ongme tah dITIttl, altn-
menti si verifica la perenzione (art. 17 ep. 3 degli statuti).
La decisione, di cui all'art. 20 GAD,dev'essere ottenuta prima
della scadenza di questo termine.
A. -Der Kläger D. war Grenzwachtgefreiter. Er hat
am 4. Juni 1938 ein Gesuch um Entlassung aus dem Zoll-
dienst eingereicht und dabei bemerkt, dass er keine andern
Forderungen an die Verwaltung stelle als Ausrichtung
des laufenden Monatsgehalts und seine Anspruche an die
Versicherungskasse. (Diese bestehen bei Beendigung des
Dienstverhältnisses zufolge Demission
in der Abgangs-
entschädigung
nach Art. 8 der Statuten). Am 17. Juni
erklärte D. weiterhin, dass die sofortige Auflösung des
Dienstverhältnisses seinen
Wünschen entspreche und sein
Gesuch in diesem Sinne aufzufassen sei. Die Demission
wurde von der eidgenössischen Oberzolldirektion geneh-
migt.
D. konnte entsprechend seinem Wunsch sofort
austreten. Das Gehalt wurde noch bezahlt bis Ende Juni.
Am 30. September 1938 reichte der Zentralverband
eidgenössischer Zollangestellter der Oberiolldirektion ein
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