en matiere de divorce. Au contraire, sa sphere d'appfiea-
tion, en ce domaine, doit8tre determinOO pour elle-mame,
selon le earntere partieufier des droits fitigieux. TI ne
serait done pas juste de dire que la loi de 1891 autoriserait
en toute eireonstance l'epoux suisse domieilie A l'etranger
A porter l'aetion prevue A l'art. 170 Ce devant le juge
de son lieu d'origine. Aussi bien, la solution des questions
que souleve une .aet.ion
de ce genre depenma-t-elle avant
tout des eireonstances partieulieres du eas, et il est ineon-
testable que Ie juge du domieile de la partie demande-
resse
est mieux place pour les eonnaitre et les appreeier
qu'un juge dont le ressort peut se trouver A une distance
eonsiderable du lieu ou sa decision devrait s'exeeuter.
On ne peut done, en l'esp-3co, tirer aueune inferenee de
l'art. 32 de la loide 1891.
17. Senten. 13 maggio 1938 4el1 IIe SeBione civUe
nella causaCrivelli contro Crivelli.
L'Autorita di Vigilanza sui registri di stato civile decide se una
sentenza estera di divorzio pub essere iscritta : la sua deciSione
e impugnabile mediante ricorso di diritto ammjnistrativo al
Tribunale federale (art. 133 delI'ordinanza sul servizio dello
stato civile ed allegato I cp. 3 della GAD). E escluso l'exe-
quatur cantonale.
L'iscrizione, una volta effettuata, ha.il valore proprio di qualsiasi
altra iscrizione nei registri di stato civile, vale a dire e ammeSsa
la prova della sua inesattezza. Questa prova puo essere fornita
in un'azione di rettifica secondo l'art. 45 ep. 1 ce ed anche
incidentalmente in un processo ehe verte sn altro oggetto
litigioso.
Presupposti da cui dipende l'applicabilita degli art. 7 g cp. 3 e 7 f
della Iegge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati
e dei dimoranti.
A. -Mario Crivelli e Giuseppina Pujol eontraevano
matrimonio a Barcellona il 20ttobre 1907.
Nel 1932 il marito indueeva la mogfie a raggiungere i due
figfiehe gia si trovavano in Isvizzera. Qualehe tempo dopo
egli inoltrava domanda di divorzio al Pretore di Mendrisio,
n quale la respingeva eon giudizio 18 ottobre 19 4.
Ad insaputa della moglie, il marito otteneva, Il 28 set-
tembre 1936, una sentenza di divorzio dal Tribunale spe-
ciale dei divorzi
di Barcellona ed il giorno dopo, pure a
Barcellorta, passava a nuove nozze eon Juana Usatorre.
Tanto Ia sentenza di divol'2.io, quanto l' atto deI nuovo
matrimonio furono
inviati per via diplomatiea al Diparti-
mento federale di giustizia e polizia ehe li trasmetteva alla
Direzione di
stato eivile deI Canton Ticino, la quale, in
data 13 novembre 1937 e 23 gennaio 1938, ordiIiava
l'iscrizione deI divorzio
edel nuovo matrimonio nei registri
di
stato civile di Novazzano, eomune di origine dei coniugi
Crivelli.
B. Venuta a eonoscenza .casualmente di queste
iscrizioni, Giuseppina Crivelli-Pujol
ne chiadeva l'annul:
lamento con petizione 25 maggio 1937 alla Pretura dl
Mendrisio sostenendo
in sostanza quanto segue : L'art. 7 g
della
leg sui rapporti di diritto eivile dei domiciliati e
dei dimoranti non torna applicabile, poiche nel caso eon-
creto solo
im coniuge, ossia il marito, ha ilsuo domicilio
all'estero,
mentre la moglie e domieiliata in Isvizzera (R?
56 II pag. 335 e seg.). n divorzio ed il susseguen tn:
monio di Mario Crivelli sono quindi nulli e le lserlZlom
effettuate nei registri di stato civile di N ovazzano vanno
radiate in virtu delI'art. 45 cp. I 00.
Con risposta . 17 settembre il eonvenuto ehindeva il
rigetto della petizione sia in ordine sna nel ento, e:
gando l'ineompetenza della Pretura di MendrislO, pOlche
l'attrice era domiciliata a Barcellona e pretendendo ehe per
far annuliare 1e iserizioni di cui si tratta bisognava otte-
nere l'annullamento della sentenza di divorzio ehe l'attrice
non aveva impugnata.
Con giudizio 7 gennaio 1938 la Pretura di Mendrisio
aceoglie
va
la petizione di causa ed ordinava l'annullamento
delle iscrizioni in parola, ritenendo ehe esse sarebbero
valide soltanto se l'interessatQ avesse ehiesto ed ottenuto
Falllilienrecbt. :No 17.
una dichiarnzione di exequatur da parte della competente
autorita giudiziaria cantonale.
G. -Da guesta sentenza il convenuto si aggravava alla
Camera civile deI Tribnale d'appelIo, la quale, con sen-
tenza 2/14 febbraio 1938, respingeva la domanda di
rettifiea delle iscrizioni eontestate, osservando ehe la
proeedura cantonale di exequatur non e applieabile nel
fattispeeie, poiebe il preventivo esame delle sentenze
estere di divorzio da iseriversi nei registri di stato civile
eompete al1'Autorita
di vigilanza e non al giudiee.
D. Contro questa sentenza Giuseppina Crivelli ha
interposto tempestivo appello al Tribunale federale, ri-
eonfermandosi nelle conclusioni
presentate alle istanze
eantonali.
Mario Crivelli
ha ehiesto il rigetto dell'appello e la con-
ferma della sentenza impugnata.
Ooosiderando in diritto :
- -A torto il Pretore di Mendrisio ha ritenuto ehe la
sentenza di divorzio pronunciata dal giudice spagnolo
potesse essere
iscritta nei registri di stato eivile di N ovaz-
zano soltanto previo exequatur deI Tribunale di appello
deI
Canton Ticino. .
Giusta l'art. 133 dell'ordinanza sul servizio dello stato
eivile (deI 18 maggio 1928) e l'allegato I cp. 3 della legge
federale sulla giurisdizione
amministrativa, l' Autorita di
vigilanza decide se una sentenza estera di divorzio pub
essere iseritta, e la sua decisione e impugnabile mediante
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Con questo ordinamento e venuta meno ogni ragion di
sussistere dell'exequatur cantonale richiesto, secondo la
pratiea anteriore vigente in certi eantoni, per l'iscrizione
di sentenze
estere di divorzio. L'exequatur eantonale pre-
sentava difetti non traseurabili. Infatti la sua efficacia si
limitava al territorio deI cantone in cui era pronunciato,
un cantone non potendo eonferire forza legale ad una
sentenza estera pel territorio di un altro cantone (RO 54 111
pag. 169). 1noltre la deeisione di exequatur, benehe fosse
emanata in applicazione di diritto federale, di regola non
poteva essere impugnata davanti al Tribunale federale.
L'eselusione
dell'exequatur cantonale si giustifica altresi
pel fatto ehe, domandando l'iserizione di un divorzio
pronuneiato da un tribunale straniero, si domanda non
l'eseeuzione, ma soltanto il riconoscimento di una sentenza
estera in Isvizzera. Ora e generalmente ammesso ehe colui
il quale fa valere iI sempliee rieonoscimento di una sentenza
estera non abbisogna deI previo exequatur (RO 30 I
pag.
683; ALEXANDER, Die internationale Vollstreckung
von Zivilurteilen, ZBJV vol. 67 pag. 4 ; SOHNITZER, Hand-
buch des internationalen Privatrechtes, pag. 347 e seg.).
2. Stabilito ehe per l'iscrizione nei registri di stato
civile il riconoscimento delle sentenze estere di divorzio
incombe
all'Autorita di vigilanza ed al Tribunale federale
come Corte di diritto amministrativo, si pone il quesito di
sapere se questo riconoscimento e definitivo oppure se
lascia
ancora la possibilita di contestare l'iscrizione effet-
tuata nei registri di stato civile. La soluzione di tale
quesito ha importanza pratica specialmente nel caso in
cui, come nel fattispecie, la decisione della Autorita di
vigilanza
non e stata impugnata davanti al Tribunale
federale mediante ricorso di diritto amministrativo.
L'Autorita di vigilanza decide sul riconoscimento di una
sentenza estera di divorzio soltanto in quanto il riconosci-
mento e necessario presupposto dell'iscrizione nei registri
di stato civile. Ne segue ehe l'iscrizione, una volta effet-
tuata, ha il valore proprio di qualsiasi altra iscrizione nei
registri di
stato civile, vale a dire e ammessa la prova della
sua inesattezza. Questa prova pub essere fornita in un'azio-
ne di rettifica secondo l'art. 45 cp. 1 CC ed anche inciden-
talmente in un processo ehe verte su altro oggetto litigioso
(RO 55 I pag. 23).
Nel fattispecie
Giuseppina Crivelli basa la sua azione
sull'art. 45 cp. 1 CC, pretendendo ehe l'iserizione e errata,
poicbe la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice
"'78
spag11oIo non ;puo essere riconosciuta in Isvizzera. TI pre-
sente appello e quindi rieevibile.
3. -
TI ricQnoscimento della sentenza in parola e subor-
' ato all'art. 7 g cp. 3 della Ieggefederale sui rapporti di
dintto civile dei domiciliati e dei dimorantL
Ora, secondo quanto il Tribunale federale ha deciso
?-ella causa Zeller contro Zeller (RO 56 II p. 335 e seg.),
11 eoniuge domiciliato all'estero non puo promuovere
.davanti
al giudiee deI suo domieilio l'azione di divorzio
.cont:r:o l'alnro coniuge, se quest'ultimo ha domicilio sepa-
rato In IsvlZzera. In altri termini: l'art. 7 g ep. 3 presup-
pone ehe ambedue i eoniugi, al momento in eui fu promossa
l'azione
di divorzio, siano domiciliati all'estero.
Nel fattispecie il marito, allorche eonvenne Ia mogIie
,davanti al Tribunale speeiale dei divorzi di Barcellona,
-era icnato Ispagna, ma Ia mogIie aveva il proprio
donelno m ISVlZzera. Infatti sin dal 1932, Giuseppina
Crivelh aveva raggiunto i figIi nel Canton Ticino, eol eon-
senso allZi su domanda deI marito, il quale, per i motivi
venuti in Iuee nel corso della causa di divorzio da Iui
promossa
davanti alla Pretura di Mendrisio, aneva interes-
se ad allontanare Ia m!lgIie da Bareellona. Mario Crivelli,
,convenendo la mogIie davanti al Pretore di Mendrisio
riconoseeva
il nuovo domicilio di lei. Ne mutava atteggia
mento dopo ehe il Pretore di Mendrisio, eon sentenza
ottobre 1934, respinse l'istanza di divorzio; inparti-
colare nulla faeeva affinehe Ia mogIie ritornasse al domicilio
eoniugale. DeI resto, le
circostallZf: apparivano taIi da
.encludere una ripresa delle relazioni eoniugaIi. La mogIie
.81 era ormai stabilita definitivamente coi figli nel Cant on
Ticino.
Nnl. attispeeie non essendo soddisfatto il requisito dei
,domlClIio
estero di ambedue i coniugi previsto dall'art. 7 g
ep. 3,
la sentellZa di divorzio pronunciata dal giudiee
.spagnolo
il 28 settembre 1936 nonpuo essere rieonosciuta
in Isvizzera.
Inoitre il riconoscimento dovrebbe essere negato pel
'fatto che quella sentenza appare contraria all'ordine
pubbIico.
Risulta dagIi atti ehe la mogIie convenuta, quan-
tunque il marito attore conoseesse l'indirizzo di lei 0
almeno quello deI suo legale a Lugano, non ebbe cono-
scenza della causa di divorzio promossa davanti al giudice
di Barnllona, cosicche non pote procedere alla difesa dei
auoi diritti, e nemmeno le fu intimata la sentenza di divor-
zio, venendo eosl a trovarsi nell'iJllpOBsibilita d'impugnarla
eventualmente nei modi e termini di legge. La procedura
seguita davanti al tribunale spagnolo ehe ha pronunciato
il divorzio presenta laeune e difetti taIi da apparire ineon-
ciliabile
coi principi essenziali deI proeessoeivile e viola
pertanto l'ordine pubbIieo.
Ci si deve infine ehiedere se i1 divorzio pronunciato dal
giudiee spagnolo eon la sentenza 28 settembre 1936 debba
essere ritenuto vaIido pel fatto ehe Mario Crivelli e passato
a nuove nozze a Barcellona.
Questo nuovo matrimonio
non puo essere rieonosciuto
in Isvizzera, nonostante l'art. 7 f della Iegge federale sui
rapporti di diritto eivile dei domieiliati e dei dimoranti.
Sta bene ehe nel caso eoncreto il matrimonio eon Juana
Usatorre non e stato celebrato all'estero nella manifesta
intellZione di eludere le eause di
nullita previste dal diritto
svizzero. Ma l'art. 7 f, benehe non 10 diea espressamente,
statuisce
il riconoscimento dei matrimom eelebrati all'es-
tero soltanto entro i Iimiti deI nostro ordine pubbIico.
Quest'ultimo
risulta violato se, come nel fattispecie, uno
svizzero, ehe secondo i1 diritto svizzero risulta ammogIiato,
contrae all'estero
un nuovo matrimonio .
II Tribunale federale pronuncia :
L'appello
e ammesso, Ia quereiata sentanza2 /14 feb-
braio1938 della Camera civile dei Tribunale d'appello
deI
Canton Ticino e annullata e la petizione 25 maggio 1937
e aceoita.
Sono quindi annullate le seguenti iserizioni effettuate
dall'Uffieio di stato civile di Novazzano :
AB 6g II -1938
a Familienrecht. N° 18.
a) deI div,?rzio di Mario Crivelli da Giuseppina Crivelli-
Pujol a dipendenza da giudizio 28 settembre 193 deI
Tribuna;le speciale dei divorzi di Barcellona ;
b) deI matrimonio celebrato a Barcellona il giorno suc-
cessivo 29 settembre 1936 dal detto Crivelli con
Juana Usatorre.
18. Arret de la lI
e
Section civile da 20 mai 1938
dans la cause G. contre J.
Dette alimentaire ; Obligations de Ja fille mariee. Art. 328 et 160
C. civ.
A. -Par exploit du 27 octobre 1936, G., representant
de commerce a Geneve, a assigne sa fille Dame J. en
payement d'une somme de 100 fr. par nlOis a titre de
pension alimentaire. Il alleguait que, age de 65 ans, il
n'avait pas d'autres ressources que son gain de 150 fr.
par mois, qu'il etait atteint en outre d'une affection
cardiaque qui
rendait spn travail d'autant plus penible et
que dans ces conditions il etait fonde a reclamer a sa
fille, mariee a un fonctionnaire du B.I.T., gagnant au
minimum 700 fr. par mois, les secours indispensables a
son entretien. Il ajoutait qu'il avait donne a sa fille,
lors du mariage, des meubles, de 1 'argenterie , des bijoux
et une fourrure representant des valeurs qu'elle pouvait
parfaitement affecter au payement de la pension liti-
gieuse.
Dame J. s'est opposee a la demande en faisant valoir
que son pere n'etait pas a proprement parler dans le besoin,
puisqu'il
avait un salaire fixe de 150 fr.; qu'au reste
elle n'avait ni fortune ni revenu personneis, qu'elle etait
a la charge de son mari clont le traitement n'etait que de
666 fr. 45 par mois, c'est-a-dire tout juste suffisant pour
assurer l'entretien de trois personnes, elle, son mari et
son enfant; qu'elle devait consacrer tout son temps a
son menage, et qu'elle etait enfin de sanw delicate et
hors d'etat de toute fa ;ond'exercer une activite lucrative.
Quant aux pretendues liberalites de son pere, elle expli-
quait qu'en fait de bijoux, elle ne posserlait qu'une bague
d'une valeur de 60 fr., que la fourrure avait ew achetee
en 1924 pour sa mere qui l'avait portee dix ans et qu'elle
avait deja du la faire reparer a ses frais et que les meubles
et l'argenterie etaient sans valeur a cause de leur usure.
B. -Par jugement du 29avril 1937, le Tribunal de
premiere instance de Geneve a debouw le. demandeur
de ses conclusions, en compensant les depens.
Sur appel du demandeur, la Cour de justice civile de
Geneve a confirme ce jugement et compense les depens
d'appel.
La Cour a admis que le demandeur etait dans une
gene extreme assimilable au besoin dont parle l'art. 328 ce,
mais que les ressources de la defenderesse n'etaient pas
compatibles avec la prestation reclamee. Il n'a pas ew
contesw, dit-elle, et il faut par consequent admettre
que dame J. n'a ni fortune ni revenu personneis. Comme
on
ne peut prendre en consideration que les ressources
personnelIes
du debiteur de l'obligation alimentaire, et
non celles de son conjoint, on doit en conclure que la
demande n'est pas recevable. Peu importe que G. ait donne
a sa fille, lors du mariage ou auparavant, une fourrure,
des meubles,
de l'argenterie et un trousseau, car, outre
que ces biens sont indispensables a dame J. personnelle-
ment, ou a son menage, il est evident qu'ils ne constituent
pas lile fortune proprement dite, susceptible d'etre realisee
pour procurer les moyens de contribuer a l'entretien du
demandeur. Tout permet de penser que ces biens sont a
peu pres demunis de valeur marchande.
O. -G. a recouru en reforme en reprenant ses con-
clusions.
Dame J. a conclu au rejet du recours et a la confirma-
!ion du jugement.