Schuldbetreibungs-und KonkUl'Srecht. No 4.
Masseaktivum festzustellen im Verhältnis zur Masse und
im Verhältnis zu den übrigen Gläubigern (einerseits den
nicht zugeln,esenen, anderseits den ebenfalls zugelassenen).
Dagegen
wird im Verhältnis zum einzahlungs-bezw.
rückgewährspflichtigen früheren
Kommanditär nichts prä-
judiziert. Dies folgt schon daraus, dass der frühere
Kommanditär als Nicht-Konkurs-bezw. Nachlassgläubiger
gar nicht zur Anfechtung des Kollokationsplanes legiti-
miert ist. (Ist er ebenfalls ein Altgläubiger oder behauptet
er mindestens, es zu sein, so kann auf diesen ganz zufälligen
Umstand nichts ankommen.) Daher vermag, die rechts-
kräftige Zulassung von Gläubigern im Separat-Kollo-
kationsplan nichts daran zu ändern, dass der frühere
Kommanditär, wenn er auf (Wieder-) Einzahlung der
Kommandite belangt wird, sei es von der Masseverwal-
tung selbst, sei es von deren Zessionaren, zu seiner Vertei-
digung geltend machen kann, er hafte dem einen oder
anderen oder diesen sämtlichen Gläubigern nicht, weil
ihre Forderungen nicht schon vor seinem Austritt ent-
standen seien. Ob er überhaupt etwas und allfallig wie
viel
er einzuwerfen hat, hängt ja, ebensogut wie z. B.
vom erfolgten Rückbezug und dessen Ausmass, davon
ab, ,ob noch solche Altgläubiger vorhanden und wie gross
ihre Forderungenseien. Insoweit werden also die Rechte
des Rekurrenten durch das separate Kollokationsverfahren
nicht berührt, wie schon ,die Vorinstanz zutreffenq. an-
genommen hat.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen.
Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 5. 15
5. Sentlnza deI 15 marzo 1934 in causa Panizza.
Art. 6 delIa convenzione internazionale delI'Aja deI 17 Iuglio
relativa alla procedura civile. -Questo disposto ha
derogato al trattato italo-svizzero deI 1868 in merito al modo
di notificazione di atti di procedura. In quaii ipotesi e lecita
tra gli Stati aderenti Ia notifica per via postale. A differenza
della Germania, l'Italia non ha mai sollevata opposizione'
contro la notifica Si mezzo postale.
Art. 6 der Haager Übereinkunft betreffend Zivilprozessrecht vom
17. Juli 1905. -Diese Bestimmung hat für die Zustellung
von Gerichtsakten zwischen der Schweiz und Italien neues
Recht geschaffen und die nach dem Staatsvertmge von 1868
anerkannte Ordnung abgeändert. -Voraussetzungen, unter
denen die unmittelbare Zustellung durch die Post zwischen
den der Übereinkunft beigetretenen Staaten zulässig ist: -
Im Unterschiede zu Deutschland hat Italien gegen diese Art
der Zustellung nie Einspruch erhoben.
Art. 6 de la Convention internationale de La Haye du' 17 juillet
1905, concernant la procedure civile. -Cette disposition a
modifie le mode de notification des actes de procooure tnI
qu'il etait prevu par le Tmite italo-suisse de 1868. -Hypo-
theses dans lesquelles la notification par la poste est autorisee
entre les Etats contmctants. -A la diffnrence de l'Allemagne,
l'Italie ne s'est jamais opposee a ce mode de notification.
A. -Nel fallimento di Enrico Colombo, negozio di
calzature
in Locarno, furono inventariati N° 133 cappelli
da uomo portanti la marca di fabbrica Panizza . Con
ufficio deI 2
settembre 1933 la ditta G. Panizza C. in
Ghiffa rivendicava in proprieta circa N° 100 ) di detti
cappelli, ehe affermava essere stati dati soltanto in deposito
al fallito.
In data deI .5 dicembre 1933 l'Ufficio di Esecuzioni e
Fallimenti di Locarno notificava alla ditta Panizza, a
mezzo
di lettera raccomandata, che la rivendicazione era
contestata ed impartiva alla rivendicante un termine
di 10 giorni per agire in giudizio a' sensi dell'art. 246
LEF.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 5.
L'azione : non venne introdotta. Ma eon rieorso deI
29 dicembre 1933
la rivendieante domandava all'Autorita
ealltonale di Vigilanza di annullare la diffida dei 5 dieembre
1933 asserendo ehe
per essere valida avrebbe dovuto
essere fatta per via diplomatiea.
B. -Con deeisione deI 1° febbraio 1934 I'Autorita
cantonale di Vigilanza respinse il reclamo : donde l'attuale
ricorso inoltrato nei termini e modi di legge.
Gonsiderando in diritto :
- -La diffida fu spedita per posta da Locarno. il
5 dieembre 1933 all'indirizzo della ditta ricorrente in
Ghiffa, la quale, eome non e contestato, dovette riceverla
il 6 0 il 7 dieembre al piu tardi.
Il reclamo fu m,oltrato presso l' Autorita eantonale di
Vigilanza solo il 29 dieembre. La prima obbiezione ehe
si affaccia e queUa della sua tardivita. Ma non oecorre
eonoseerne,
poiche il ricorso e infondato nel merito, la
notifica essendo perfettamente regolare.
-Come il Tribunale federale ha diehiarato a piu
riprese (v. ad es. sentenza 17 giugno 1918 in causa Sutter,
RU 44 III p. 75 e seg.), la convenzione internazionale
dell'Aja deI 17
luglio 1905, eui Svizzera ed Italia hanno
aderito, ha derogato alle disposizioni deI trattato italo-
svizzero deI 1868
-eui il ricorrente fa capo -in merito
al modo di notificare gli atti procedurali, eompresi gli
atti esecutivi. Giusta il disposto dell'art. 6 della eonvenzione
17 luglio 1905, la notificazione di tali atti per via postale
e leeita in due ipotesi :
a) Ove i due Stati interessati l'abbiano ammessa per
reciproco aecordo ;
b) Ove 10 Stato, in cui la notifiea dev'essere fatta, non
abbia fatto opposizione contro questo modo di notifica.
La prima di queste ipotesi non entra in linea di conto,
poiche tale accordo tra la Svizzera e l'Italia non esiste.
Entra invece in eonsiderazione la seeonda : la mancanza
di opposizione da parte dell'Italia. E in merito alla natura
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 5. 17
di siffatta opposizione, il Tribunale federale (sentenza
precitata RU 44 III p. 78) eosi si esprime : L'art. 6 della
eonvenzione internazionale dell'Aja
non esige una dichia-
razione
positiva di autorizzazione dello Stato in cui la
notifica dev'essere fatta, ma significa solo che ogni Stato
aderente alla convenzione ha la facolta di vietare sul suo
territorio la notificazione di atti giudiziari per via postale
purche faccia una dichiarazione generiea di opposizione.
Non occorre ehe 10 Stato (neUa speeie la Svizzera), da cui
emana la notifieazione per via postale, abbia preventiva-
mente soUecitato 10 Stato straniero (neUa speciel'Italia)
di coneederla, e neanehe ehe questo Stato abbia conoseenza
positiva di un easo eonereto. In altri termini : basta il
fatto meramente negativo dell'assenza di opposizione da
parte dello Stato estero per rendere valida e regolare una
notifiea fatta a mezzo postale ad una persona ehe si trova
in queUo Stato. Ora, a differenza deUa Germania (v. eir-
eolare
N° 4, 12 giugno 1913, deI Tribunale federale alle
Autorita di Vigilanza cantonali), l'Italia non ha mai
soUevato opposizione eontro siffatto modo di notificazione.
La Gamera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:
Il rieorso e respinto.