Schuldbetroibungs-und Konkursrecht. N° 9
betreibungsamtlichen Verfügung wegen Verstosses gegen
eine zwingende
Vorschrift würde aber nach ständiger
Rechtsprechung voraussetzen, dass auch am Verfahren
nicht beteiligte Dritte durch die Nichtbeobachtung dieser
Vorschrift benachteiligt werden könnten (vgL z. B. BGE
54 III S. 195 und 224, 52 III S. 83/4).
2. Unbehelflich zur Bestreitung des RetentionsrechteS war
der vom Rekurrenten erhobene einfache Rechtsvorschlag.
Die Vorschrift des Art. 85 'Abs. 1 der Verordnung über die
Zwangsverwertung von Gnndstücken, wonach, wenn der
Schuldner 'gegen den Zahlungsbefehl in der Grundpfand ...
verwertungsbetreibung Rechtsvorschlag erhebt und in
diesem nichts weiteres bemerkt, angenommen wird, er
beziehe sich nur auf die Forderung und nicht auf das
Pfandrecht, gilt zufolge der vom Gesamtbundesgericht der
Schuldbetreibungs-und Konkurskammer erteilten Er-
mächtigung zur Festsetzung des Textes der Betreibungs-
formulare (vgL Geschäftsbericht des Bundesgerichtes pro
1921 im Bundesblatt 1922 I, deutsche Ausgabe S. 412,
französische Ausgabe S. 428) unzweifelhaft auch für die
Faustpfandbetreibungsverwertung, seitdem in der Aus-
fertigung des Zahlungsbefehls für den Schuldner in der
(! Rechtsvorschlag überschriebenen Rubrik vorgedruckt
wird: Das Pfandrecht gilt als anerkannt, wenn im
Rechtsvorschlag nicht ausdrücklich etwas anderes be-
merkt wird .
Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer
Der Rekurs wird abgewiesen.
9. Sentenza. del 7 febbraio 1931 in causa Fischer.
I..a. violazione di norme interna.zionali concernenti 1a notificazione
di atti esecutivi all'estero, li investe di nuIlitA assoluta. ed
insa.na.bile.
Z u s tell u n gen von Betreibungsurkunden, die in Verletzung
SJhu1dbetreibu!lg -und KOllkursrecht. N0 O. , 27
internationaler Vorschriften im Aus 1 a. n d erfolgen, sinti
unheilbar nichtig.
La notification d'actes de poursuite faite a. l'etranger cn violation
des regles internationales est absolument nulle.
A. -Il 1) settembre 1930 l'automobile di Giuseppe
Adolfo
Fischer, cittadino germanico domiciliato in Magonza
scontratasi con quella di eesare Giudici in Giornico, fu
sequestrata dietro domanda di qU'3st'ultimo, a garanzia
di guasti che il sequestrante pretendeva avesse causato
aHa sua macchina. Per averne la libera disposizione,
Fischer dovette depositare presso il Comando della gen-
darmeria di Bodio la somma di mille marchi, su cui Giudici
otteneva in seguito regolare sequestro, in base al quale
iniziava l'esecuzione N. 24095 (Ufficio di Leventina) peI'
n pagamento d'un indennizzo di 2200 fchi. ed a.ccessori.
Tanto il verbale di sequestro deI 23 settembre 1930 che
gli atti esecutivi successivi (precetto esecutivo deI 29 set-
tembre 1930) furono inviati al debitore in Magonza a mezzo
di lettera .raccomandata. Senonehe, entrata l'esecuzione
nella fase deI pignoramento eseguito il 31 ottobre e noti-
fbato a mezzo postale il 4 novembre al debitore, questi,
con ricorso 001 30 novembre, domandava all'Autorita
(li Vigilanza deI Cantone Ticino l'annullamento di tutta
l'esecuzione N. 24095 per irregolarita della notifica dei
relativi atti..
B. -Con decisione 12 dicembre 1930 l'Autorita can-
tona.le di Vigilanza respingeva il gravame per causa di
tardivita, poiche, anche nei confronti . dell 'ultimo atto
notifi: ato al debitore il 14 novembre 1930 (v. verbale di
pignoramento), esso era fuori termine.
O. -Donde l'attuale ricorso inoltrato nei termini e nei
modi di legge.
Oonsiderando in diritto:
- -Secondo gli art. 1-3 combinati coll'art. 6 della
convenzione
internazionale dell' Aja 17 luglio 1905 sulla
procedura civile, la notifica di atti scritti di natura
Scbuldbetreibungs. und Konk.ursrecht. No 9.
procedurale (ai quali appartengono anehe gli atti esecutivi),
puö avvenire per il tramite della posta solo quando
10 Stato, sul cui territorio la notinca deve venir fatta,
non faccia opposizione a questo modo di procedere.
La Germania vi ha fatto opposizione (v. circolare NA
del Tribunale federale deI 12 giugno 1913): la notificazione
di atti esecutivi a destinatari residenti in Germania non
puö quindi avvenire ehe per mezzo delle autorita. germa-
niche competenti (v. per i particolari la suddetta circo-
are N. 4).
2. -Con
sentenza 17 giugno 1918 nella causa Sutter
(RU Vol. 44 p. 75 ss.), questa Corte ha giudicato, ehe la
violazione di nOrme internazionali concernenti il modo
di notincazione di atti esecutivi non investe le notinehe
irregolari di nullita. assoluta e radicale, ma; per quanta
rifIette i Ioro effetti nella Svizzera, le rende solo annullabili
dietro ricorso, da inoltrarsi entro il termine usuale di
10 giorni in conformita della LEF. Nel easo attuale essendo
il ricorso stato inoltrato molto tempo' dopo che il precetto
esecutivo e gli altri atti eseeutivi erano stati comunieati
per posta aldebitore, a ragione l'istanza cantonaIe,
basandosi sulla sentenza precitata, avrebbe respinto i1
gravame per causa di tardivita..
3. -Benonche, il prineipio enuneiato nella sentenza
17 giugno 1918 (ehe non riflette, deI resto, la eomuni-
cazione di v ti esecutivi in Germania, ma in Italia, la quale
non si e opposta espressament.e alla notifiea mediante la
posta), non resiste ad esame piu aceurato della questione.
a) Se, come non e dubbio, allo Stato estero (in concreto,
la Germania), dev'essere riconosciuto il diritto di stabilire
in qual modo, per esser valide, debbano farsi sul suo
territorio le notifiche di atti giudiziari ed esecutivi di
altri Stati, non e 10gico di concedere a110 Stato mittente
(in concreto, a Svizzera) la facolta. di dichiararle
regolari, per il proprio territorio, purche solo siano
avvenute nelIa forma voluta dalla legge propria (svizzera).
La notifica di documenti all'estero costituisee un atto ehe
Schwdbetreibungs. und Konkursreoht. N° 9.
oltrepassa la giurisdizione svizzera : essa non e perfetta
colla eonsegna dell'atto alla' posta svizzera, ma aneora
oeeorre -e questo ne costitmsee l' elemento essenziale-
ehe l'atto sia eonsegnato al destinatario all' estero. Se
quindi le Stato estero, eome ha fatto la Germania, diehiara
di non ritenere valida ed operativa di effetti laeonsegna a
mezzo posta, anche per plieo raccomandato, omo ehe
la Svizzera non puö validamente, nei eonfronti della
Germania, servirsi di questo mezzo di trasmissione. Tanto
meno, essa potra. preserivere alla posta estera (eome ha.
fatto per la posta interna, in ispecie per i precetti esecutivi
e gli avvisi di fallimento), quale forma ,speciale debba
osservare per la notincazione di atti esecutivi. La legge
svizzera stessa,
ehe nell'art. 66 op. 3 LEF dichiara. anzitutto
le autorita dei luogo competenti' per procedere alle
notifiche all'estero, sta a eonforto di quanto sopra. E se,
in secondo luogo, quel disposto aeeenna a qUeSt'uopo
anehe alla (( posta estera , eiö suppone ehe le autorita
estere non si oppongano a ehe le loro poste assumino questo
compito.,Ove tale opposizione sia stata fatta -eome dalla
Germania -la notinca a mezzo posta, eui l'art. 66 aeeenna,
e senz'altro esclusa edessa deve avvenire ( per mezzo delle
autorita delluogo I), seeondo le norme da esse stabilite.
b) Per quanto specialmente eoncerne la notinca di un
precetto esecutivo occorre rilevare, ch'essa eostituisee une
dilfida offieiale a persona residente all'estero di fare :
di pronunciarsi cioe su di una domanda di pagamento.
Questa diffida involve delle eonseguenze di diritto ehe
possono essere molto gravi. In altri termini: La notifica
di un precetto eseeutivo e indubbiamente atto ufficiale
di sovranita statale, eon cui il preteso debitore vien coatti-
vamente astretto a fare alle autorita svizzere una dichia-
razione
concernente una pretesa, eo11a conseguenza ehe,
in easod'omissione, la pretesa sara ritenuta fondata. Non
e dunque eontestabile, ehe eon una diffida di siffatta
natura non si tocehi alla sovranita territoriale deHo Stato
estero, cui deve quindi essere rieonoseiuta la facolta di
Schuldbetreibungs. und Konkursroolrt .. N 9.
sottoporre 10, validita' di tali diffide, per i proprl attinenti,
all'adempimento delle formalita da esso volute.
c) Da quanto precede risulta ehe, neUa fattispecie, le
notifiche in diseorso (ed anzitutto quella deI precetto
esceutivo) non avvennero in eonformita della legge svizzera
e tanto meno secondo il modo voluto dallaGermania.
:Esse erano dunque invalide.
4. -Ammettendo ehe il vizio originale, di eui quelle
notifiche sono affette, possa essere sanato per il deeorso
infrllttuoso deI termine di rieorso, si diehiara implieita-
mente, ehe le notifieazioni illegaJi e quindi inoperative,
abbiano potuto, aimeno in un senso, spiegare nondimeno
effetti giuridici : nel senso cioe di dare vita ad un ter-
mine di rieorso (deI ricorso previsto dalla' LEF alle
Autorita. di Vigilanza) ed all'obbligo di comormarsi ai
requisiti cui 10, legge svizzera sott-opone l'esercizio di questo
rimedio di diritto. Questa conseguenza non puo essere
ammesso,. Come uno, citazione illegale davanti 0,1 giudice
non diventa regolare per il trapasso infruttoso deI termine
ad impugnarla, ne toglie, 0, chi e eondannato in contumacia
in altrö Cantone, 10, facolta di sollevare" davanti al giudice
il rigetto dell'opposizione, l'eccezione di citazione irrego-
are
(art. 81 LEF), cosl l'omissiorie deI ricorso di diritto
esecutivo non puo privare il destinatario di sollevare, in
ogni tempo, l'eceezione dell'illegalita della notifica. La
notifica deve ritenersi come no'1l;, avvenufa e cio essendo non
pub essere neppure prCslmto, ehe il destinatario abbia
avuto cono.scenza deI documento eonsegnatogli per via
illegale. Invano, 0, dimostrare siffatta oonoscenza, si ricor-
:re.rebbe ad un'attestazione delle poste germaniche; tali
attestazioni sarebbero prive affatto di va.Iore; perehe
rilasciate da uffici. ehe, trattandosi di UD modo di notifica
vietato, agirebbero contrariamente alla volonta deI legis-
latore cui soggiaeiono. Ebensi vero, ehe questa Corte ha, nei
rapporti interni, ammessa, in qllalehe caso, 10, presunzi.()ne
di conoscenza dell'atto notificato : quando cioe sia stato
dimostrato, in modo ineccepibile, ehe esso era pervenuto
iSehuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 9.
0,1 destinatario, quantunque per via irregolare. Conse-
guentemente, 10, pratiea di questa Corte ha intali. casi
anche ammesso, ehe 10, notifica era diventata valida per
il decorso infrottuoso deI termine di gravame. Mo,' da eiö
non segne, ehe tali crinri possano essere senz' altro applicati
nei rapporti coll'estero per notificazioni avvenute in modo
ineompatibile colla volonta deilegislatore estero. A sussidio
della tesi cont.raria non gioverobbe invocare le deeisioni
nominate nel giudizio di questa Corte piu sopra menzionato
(RU 44 III p. 78). Se ivi si fa riferimento alle due decisioni
pubbliea nella RU 38 I p. 188 e 335, 36 Ip. J58, oecorre
rilevare, ehe le sentenze, di eui alla RU 38 I p. 188 e 335
non trattavano ex professo dell'odiema controversia,
sibbene di questione affatto diverso" quella concernente
10, eompetenza dell'ufficio per ragione di territorio (3rt. 46,
cp. 1 LEF). La sentenza pubblieata neUa RU 36 I 158 non
eoneerneva, neppure lontanamente, una questione di
notifiea. E neanehe potrebbesi far eapo alla sentenza
pubblieata nella RU 25 I p. 19, ed altre analoghe, le quall
concemono 10, notifica di atto esecutivo 0, ra'Ppresentante
deI debitore privo di veste. Nel caso in esame trattasi
invece di sapere, se sia stata fornita, in modo ineeeepibile,
10, prova ehe il debitore residente all'esteroabbia rice'buto
in modo regolare gli atti eseeutivi in discorso e, anzitutto,
il precetto esecutivo, ehe sta aHa base dell'eseeuzione. La
risposta e negativa. Non potendosi, eome si e rilevato,
far capo, a quest'uopo, ad eventuali diehiarazioni della
posta germanica, manea ogni e qualsiasi dimostrazione ehe
il precetto esecutivo in discorso sia pervenuto regolarmente
a cogniziOne deI debitore.
Non einfine superfluo di ricordare, ehe, in un easo
analogo, 10, Corte di diritto pubblieo deI Tribunale federale
si e ehiarita in favore della tni qui esposta. NeUa sentenza
deI 19 ottobre 1923 in causa Reboul (RU 49 I p. 546 ss.),
quella Corte diehiarava, ehe l'inosservanza delle form'e di
notifica per l'e,stero non pllO avere, per i1 destinatario,
alcuna eonseguenza giuridiea dannosa e ehe il termine
32 SC buldbetfeibungs. und Konkursrecht. No 10.
per ricorrere contro la notifica non puo avnr inizio se non
dopo che essa sia stata rinnovata in modo corretto
, (cfr. anche la sentenza deI Tribunale cantonale di Zurigo,
pubblicata in Blätter für zürcherische Reehtsspl'OOhung
vol. XVII, 1918 N. 146; v. pure la recente decisione della
Camera.
federale Esecuzioni e Fallimenti nella causa
CittA di Vienna RU 56 TII p. 202 ss.).
5. -Da quant precede risulta. che il procedimento
esecutivo
diretto contro il ricorrente mancando di base
legale, cioo di un precetto esecutivo validamente notificato
l'esecuzione N. 24095 dev'essere annullata in toto.
La camera esecuzioni e fallimemi pron'Uncia:
11 rioorso e ammesso.
10. Entscheid. vom U. Februar 1931 i. S. WomL
Pfändung deutscher Patente in der Schweiz. wenn
deren Inhaber hier wohnt.
8aisie de brevet8 allemands en Suisse dans le cas on leur titu1aire
y habite.
Pignoramento di brevetti germanici quimdo ehe il titolare dimora
in Isvizzera.
Die Rekurrentin macht geltend, das ihr vom deutschen
Reichspatentamt verliehene Pntent Nr. 485,585 für den
Füllfederhalter Zirillo könne, weil in Deutschland
liegend, nicht von einem schweizerischen Betreibungsamte
gepfändet werden, wie es geschehen ist.
Die 8chuldbetreib'Ungs-UM Konk'Urskammer zieht
in Erwägung:
Die Entscheidung der streitigen" Frage hängt von der
Abgrenzung der inländischen Zwangsvollstreckungsgewalt
gegenüber
der" ausländischen, speziell der deutschen, ab.
Diese Abgrenzung letztinsta.nzllch vorzunehmen kommt
usschliesslich der Schuldbetreibungs-u. KonkUrskammer
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 10. 33
des Bundesgerichtes zu, da Zwangsvollstreckungshand-
lungen der Betreibungsämter (oder die Verweigerung der
Vornahme solcher) nur auf dem Wege der betreibungs-
rechtlichen Beschwerde beim Bundesgericht angefochten
werden können (ausgenommen die staatsvertragswidrige
Arrestierung, worauf jedoch vorliegend keine Rücksicht
genommen
zu werden braucht). Infolgedessen steht nichts
entgegen,
dass die Schuldbetreibungs-und Konkurs-
kammer von sich aus, ohne das Gesamtgericht anzugehen,
abweichend vom
Urteil der zweiten Zivilabteilung BGE
41III S. 133 Erw. 3 entscheide, wo sich die Frage nach
der Arrestierbarkeit eines ausländischen, speziell eben-
falls deutschen, Patentes lediglich als Vorfrage in einem
Arrestschadenersatzprozesse gestellt
hatte und verneint
worden ist.
Entgegen KOHLER (Aus dem Patent-und Industrierecht
I S. 35 ; Böhm-Niemeyers Zeitschrift für Internationales
Privat-und Strafrecht 6 S. 245 ; Handbuch des deutschen
Patentrechts S. 64, 885), dessen Auffassung dem früheren
Urteile
der zweiten Zivilabteilung zu Grunde liegt, ist es
in Deutschland herrschende Meinung geworden, dass auch
ausländische Patente eines in Deutschland wohnenden
Schuldners dortselbst gepfändet werden können (SELIG-
SOHN, Patentgesetz u. s. w., 3. Auflage S. 156/57 ; KENT,
Patentgesetz I S. 50, 634; EPHRAIM, Deutsches Patentrecht
für Chemiker S. 479; ISAY, Patentgesetz u.s. W., 2. Auflage
S. 171, 233; KIsOH, Handbuch des deutschen Patent-
rechts S. 214). Dementsprechend wird Deutschland auch
gelten lassen müssen, dass das deutsche Patent eines nicht
in Deutschland wohnenden Schuldners an dessen aus-
ländischem Wohnorte gepfändet werde. Die Pfändung des
Rechtes
aus einem deutschen Patent erfordert ja keine
Anzeige an das Patentamt -quasi Drittschuldner -
(SELIGSOHN S. 155; KENT S. 630; EPHRAIM S. 480;
ISAY S. 253 ; KISOH S. 214), die freilich nicht von einem
ausländischen
Pfändungsamt erlassen werden dürfte (vgl.
BGE 52 III S.102),sondern es genügt die Anzeige von der
AB 57 m -1931