Verwa.ltungs-und Disziplina.rrechtspflege.
lVIinimalumsatz von 10,000 Fr. nicht mehr als gesetz-
mässig
erachtet werden könne und daher von den Handels-
registerämtern nicht mehr angewendet werden dürfe.
Der Gesetzgeber hat es seinerzeit unterlassen, den Begriff
der (( Handels-, Fabrikations-oder andern nach kauf-
männischer Art geführten Gewerbe im Gesetze selber
des
nähern zu umschreiben; er bestimmte (in Art. 865
Abs. 4 OR) lediglich, dass die
Inhaber solcher Gewerbe
am Ol-te ihrer Hauptniederlassung zum Eintrag in das
Handelsregister verpflichtet seien, ohne zu sagen, was
unter einem derartigen Gewerbe zu verstehen sei. Doch
fügte er bei: (' Der Bundesrat trifft die erforderlichen
Verfügungen,
damit die Verpflichtung zur Eintragung
in das Handelsregister überall gleichmässig erfüllt werde .
Darin liegt nun implizite eine Ermächtigung zur gene-
rellen
Umschreibung derjenigen Betriebe, die als Gewerbe
der vorgenannten Art der Eintragungspflicht unterstehen
sollen. Bei dieser Rechtslage beschränkt sich aber vorlie-
gend die
ÜberprüfungsbefUgnis des Bundesgerichtes darauf,
ob sich die angefochtene Verordnungsbestimmung in der
der Verwaltungsbehörde, d. h. in casu dem Bundesrat,
durch das Gesetz gesteckten Grenze halte und diesem nicht
zuwiderlaufe; ob sie an sich zweckmässig sei, kann hier
jedoch nicht untersucht werden (vgl. statt vieler BGE 39
I S.
410JIl Erw. 2). Selbst wenn man nun auch-obwohl
das Gesetz in Ermangelung jeglicher Definition hiefür
keine positiven
Anhaltspunkte gibt -annehmen wollte,
der Gesetzgeber habe bei gewissen Gewerben die Ein-
tragungspflicht vom Umfang der konkreten Betriebe (sei
es mit Bezug auf den Umsatz oder das bestehende Waren-
lager) abhängig machen wollen, so stellt sich die Fest-
setzung der bezügl. Grenzen doch auf alle Fälle als eine
blosse Zweckmässigkeitsfrage
dar. Wenn daher der Bun-
desrat, trotz der an sich nicht bestreitbaren Änderung
der Geldwertsverhältnisse, bis anhin es nicht für ange-
zeigt erachtet hat, die fraglichen Ziffern entsprechend
der eingetretenen Geldentwertung hinaufzusetzen, so mag
RegisteT'8a.ehen. N0 9. 47
dies allenfalls unsachgemäss sein; eine Gesetzesverletzung,
die
das Verwaltungsgericht berechtigen würde, die An-
wendbarkeit der fraglichen Vorschrift in concreto aus-
zuschliessen
oder die Bestimmung gar zu korrigieren,
liegt
darin jedoch nicht. Wollte man aber auch davon aus-
gehen,
die in der HRegVO vorgeschriebenen Mindestanfor-
derungen seien mit dem Sinn und Geist des Gesetzes nicht
mehr vereinbar, d. h. nicht nur unzwec1nnässig, sonde,.-n
direkt gesetzwidrig, so müsste doch auf alle Fälle der
Betrieb des Beschwerdeführers, der unbestrittenermassen .
einen Jahresumsatz von 35,000 Fr. aufweist, als derart
umfangreich erachtet werden, dass hier von einem Wegfall
der Eintragungspflicht zufolge Bedeutungslosigkeit des
Betriebes
ohnehin nicht die Rede sein kömlte.
9. Sentenza a9 gennaio 1931 della n
a
Sezione civile
nella causa Cattaneo e Antonini contro 'ricino.
L'atto d'aggiudicazione dei diritti spettanti ad un debitore in una
comunione ereditari80 non costituisce un titolo giuridico, in
base 801 quale l'aggiudicatario possa chiedere l'iscrizione nel
registro fondiario d'un diritto di proprieta sui fondi dipendenti
dall' ered.ita..
La soluzione dal quesito se la realizzazione d.ei diritti spettanti 80d
un dehitore in una comunione ereditaria retta dal diritto C8oIl-
tonale debba. essere f80tta secondo le norme deI regolamento
deI Tribunale federale 17 gennaio 1923 circa il pignor8omento e
la reaJizzazione di diritti in comunione, non spetta al giudice
a.mministrativo, ma alle autorita a cie. designate dalla LEF.
Sunto dei tatti:
A. -In epoca anteriore all'entrata in vigore deI codice
civile svizzero
manco ai vivi certo Enrico Ferrari a Ca-
giallo lasciando eredi la moglie e cinque figli, i quali non
divisero l'eredita. In progresso di tempo contro ognuno dei
predetti eredi furono promosse delle esecuzioni, in cias-
cuns,
delle quali l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Lugano
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
ebbe a staggire la quota parte spettante aU'escusso
neUa successione indivisa.
Essendo stato richiesto di vendere i beni pignorati,
l'ufficio segui la procedura indicata dal regolamento deI
Tribunale federale 17 gennaio 1923 concernente il pigno-
ramento e la realizzazione di diritti in comunione e pose
all'incanto le quote parti d'eredita spettanti ai sei
eredi, aggiudicandole,
il18 marzo 1930, a Bernardo Catta-
neo e a Piero Antonini. Costoro chiesero d'essere iscritti
nel registro fondiario quali proprietari dei fondi di com
pendio dell'eredita deI fu Enrico Ferrari producendo a
sostegno della
richiesta i verbali d'incanto e degli estratti
dei registri censuari comunali, ma l'Ufficio dei registri di
Lugano respingeva l'istanza perche mancante di un titolo
giuridico valido e quindi non conforme all'art. 965 CC.
B. -11 rifiuto fu, con decisione 8 settembre 1930, con-
fermato dal Dipartimento di Giustizia dei Cantone Ticino,
adito quale Autorita di Vigilanza.
C. -Bernardo Cattaneo e Piero Antonini hanno inter-
posto ricorso di diritto amministrativo chiedendo al Tri-
bunale federale di dichiarare l'Ufficio dei registri di Lugano
incompetente a sindacare la procedura seguita dall'Ufficio
esecuzioni e
d'ordinare l'iscrizione della mutazione alloro
norne.
I
Dipartimenti federale e cantonale di Giustizia propon-
gono la reiezione dei ricorso.
Coosiderando' in diritto :
- -...
- -Condizione prima di un'iscrizione nel registro
fondiario e I'esistenza d'un titolo giuridico il quale confe-
risca all'interessato un diritto suscettibile d'essere iscritto.
NeUa fattispecie tale titOlO e dai ricorrenti ravvisato nelle
aggiudieazioni, fatte loro dall'Uffieio eseeuzioni di Lugano,
delle quote parti d'eredita spettanti agli eredi deI
tu EIirieo Ferrari. A torto ehe, eome giustamente ha osser-
vato l'autorita eantonale di ricorso, queste aggiudicazioni
Registersacoon. N' 9.
non hImno oonferito loro aleun diritto reale, ma, giusta
l'art. 11 deI regolamento 17 gennaio 1923 eoneernente la
realizzazione di diritti in comunione, solo la facolta d'esigere
la pa.rte spettante ai debitori nella liquidazione della
comunione ereditaria. Ne tale diritto diventa reale pel
fa.tto che in concreto non una, ma tutte le quote di liqui-
dazione fmono aggiudicate ai ricorrenti. Esso non puo
pertanto essere iscritto nel regist.ro fondiario in cui,
secondo l'a.rt. 958 .CC, sono da iscriversi le proprieta, le
servitu, gli oneri fondiari ed i diritti di pegno. L'autorita
cantonale ha quindi respinto con ragione il gravame e la
sua decisione e conforme aHa giurisprudenza costantemente
seguita in merito dal Consiglio federale allorche era Auto-
rita di Vigilanza deI registro fondiario (cfr. F.F. ed. fr.
1913-1-125;
1917-IV-333; 1918-II-213; 1919-II-447).
Quanto al quesito se la realizzazione dei diritti appar-
tenenti ad un debitore in una comunione ereditaria retta
dal gime ticinese debba essere fatta secondo le norme deI
regolamento 17 gennaio 1923 circa il pignoramento e la
realizzazione di diritti in comunione, 0 secondo gli art.
133 .e ss. della Iegge sull'esecuzione e sul fallimento, la
soluzione ne spetta alle autorita a cio designate da questa
legge e non a1 giudice amministrativo.
II Tribunale federale proouncia :
Il ricorso e respinto.
AS 57 -1!131