BGE 56 II 178
BGE 56 II 178Bge22 mag 1930Apri la fonte →
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Sachenrecht. o 29.
~ 29. Batratto deHa sentenza n Aprile 1930
della seconda sezione civile nella causa Pammto di Bovio
eontro ditta ClericettL
Prescrizione acquisitiva trentennale secondo il diritto italiano
e il diritto svizzaro. Onere della prova deU'spplicsbilita dell'uno
o dell'altro. -L'intavolazione deI fondo a registro fondiario
non e 6ondizione di inizio della prescrizione. -Eooezione di
sospensione deI termine di prescrizione dedotta dall'art. 134
eif. 6
CO.
(Art. 2135 eodice eivile italiano : 19 Tit. fin. 662, 661 ces ;
134 cif. 6 CO ; 928 dell'antico eodiee eivile ticinese).
A. -Poco tempo dopo l'apertura della Ferrovia Capo-
Iago -Monte Generoso, sul margine della strada per
pedoni, ehe dalla stazione-termine di detta linea conduce
aHa vetta, venivano costrutte due baracche, l'una in
legno, nel1892, e l'altra in pietra, nel 1895. Le costruzioni
sorsero, col consenso della famiglia Clericetti, su terreno
di cui detta famiglia si riteneva proprietaria in base ad
un contratto col Comune confinante itaIiano di S. Fedele
d'Intelvi, ehe le aveva venduto un appezzamento di
terreno {6 N. 388 e nuova raccolta
deI 1886-87 Vol. III pag. 330), la Iinea di demarcazione
deI confine itaIo-svizzero eorrispondeva a quella dello
spartiacque. Per le escavazioni fatte all'epoca della costru-
zione della ferrovia deI Monte Generoso e relativi fabbri-
cati, che mutarono la configurazione dei Iuoghi e distrus-
sero il naturale displuvio, la Iinea divenne incerta : ma
anche allora le due baracche venivano considerate da
tutti, comprese le autorita fiscaIi e doganaIi svizzere ed
itaIiane, come site su territorio itaIiano. TI regolamento
dei confini italo-svizzeri, diventati dubbi 0 contestati,
avvenne con accordo dell'8 novembre 1926, mediante il
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quale, nella loealita di cui si tratta, la Iinea di demarca-
zione venne fissata eon una retta dal termine N. 24 fino
aHa vetta, di modo che le baracche vennero a trovarsi
in Isvizzera, in territorio deI Patriziato di Rovio.
B. -Con petizione deI 241uglio 1928, il Patriziato di
Rovio, basandosi sull'art. 671 cp. 1 ces, citava la ditta
Domenico Clericetti &; FigIi davanti il Pretore di Lugano-
Campagna, cui cniedeva di pronunciare :fino al confine ». La baracche servirono in seguito
e servono aneora per la vendita di oggetti da baar.
Secondo il trattato di Varese deI 2 agosto 1752 e
successivi
accordi (v. raceolta generale delle Ieggi deI
Cantone Tieino deI 1847 p. 4
180 Sachenrecht. N° 2~. fossero confortate dalla prova, ehe fino al 1926 tanto le autorita fiseali italiane ehe quelle svizzere banno consi- derato 1e baraeche ed i negozi in esse eserciti come siti sn territorio italiano, esigendo, 1e prime, regolarmente ogni anno, le tasse usnali d'esercizio: eie seconde, il dazio per il trasporto delle merci residuanti a fine di stagione aI di qua deI oonfine di allora, eioe snl territoriO' svizzero. Attualmente invece il terreno e le due baracehe si tro- vano sn territorio svizzero. Ma nel frattempo, per aver la convenuta posseduto per oltre trent'anni a eontare dal 1892 le costruzioni, in modo continuo, pacifieo e pubblico, si e verificata a suo favore I'usueapione a' sensi dell'art. 2135 deI codice eivile italiano, corris- pondente all'art. 662 deI eodice eivile svizzero. Oonsiderando in diritto :
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Sachenrecht. N0 29.
cui l'usucapione erasi avverata gia da qualehe tempo},
i1 territorio in questione spettava all'Italia. Donde una
doppia illazione :anzitutto, ehe l'istanza cantonaIe JIa
rettamente giudicato applicando i1 diritto italiano: in
secondo luogo, ehe la questione di sapere, se quel diritto
essa ha rettamente interpretato, sfugge, come diritto
estero, aU'indagine di questa Corte (art. 56 e 57 00).
3. -L'esito della causa non sarebbe deI:resto diverso.
ove nella questione dell'usucapione (prescrizione acquisi-
tiva, secondo il CCS), si facesse capo aldiritto sv:izzero.
Infatti, a' sensi dell'art. 19 titolo finale ces, da} 1912
in avanti, la prescrizione acquisitiva e sottoposta. alla
nuova legge, cioe al ce unificato. «Se perO, aggiunge
detto disposto, una prescrizione acquisitiva a:mmessa da.lla
nuova legge, era gia -cominciata sotto la legge anteriore
(nella specie : la !egge ticinese), i1 tempo tra800rsO fino
all'entrata in vigore di questo eodiee e compntato nel
termine della legge nuova. » Ora, l'istauza eontonale con-
stata in fatto ehe la convenuta ha posseduto i1 fondo sn
cui sono erette le baracche per trent'anni seuz'interruzione
e pacifieamente. Siffatto possesso e costitutivo di pre-
scrizione acquisitiva tanto a' sensi dell'art. 928 dell'antico
codice civile ticinese ehe dell'rt. 662 CCS (prescrizione
acquisitiva straordinaria). Invano, il rieorrente sostiene
I'inapplicabilita di quest'ultimo disposto di legge, nel
Tieino non essendo ancora stato impiantato il registro
fondiario definitivo. Il Tribunale federale ha recentemente
dichiarato (v. sentenza Kaiser c. Landis deI 3 febbraio
1926,
RU Vol. 52 p. 16 e seg.), ehe I'introduzione deI
registro fondiario federale non e eondizione d'applicazione
dell'art. 661 CCS coneernente la prescrizione acquisitiva
ordinaria. Ma se eiö vale per la prescrizione acquisitiva
ordinaria, la quale suppone un'iscrizione fondiaria, deve,
a fortiori,
vaiere per la prescrizione straordinaria (m. 662
CC), ehe prescinde da qualsiasi intavolazione.
4.
-Infine, dai combinati disposti degli an. 663 ce
e 134, cifra 6 CO, il ricorrente crede di poter dedurre ehe,
Sachenrecht. N° 30.
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3d ogni modo, a datare da11912, il termine di preserizione
non poteva piu correre neppure agli effetti degli art. 19
e 49
CCS, data 1'impossibilita nella quale, per l'ineertezza
dei termini, il ricorrente si sarebbe trovato per proporre
l'azione, di natura reale immobiliare, davanti i tribunali
svizzeri. Ma ognuno vede ehe, cosi argomentando, il rieor-
rente rinnega la sua tesi fondamentale dell'appartenenza
deI fondo al territorio svizzero. Se dunque, secondo la base
dell'azione stessa, il terreno non divenne svizzero solo 11el
1926, ma 10 era gia dal tratta1,o di Varese in poi, llulla
era di ostacolo a ehe iI ricorrente proponesse l' azione
davanti al giudice rei sitae. Indubbiamen1,e, la prova
deIl'affermazione, che gia prima dei 1926 Ia Iinea di eonfine
assegnava il fondo al territorio svizzero, era diffieile: ma
la diffieolta 0 anche Yimpossibilita di una prova 110n
equivale all'impossibilita di promuovere l'azione a' sensi
dell'art. 134 eifra 6 CO. DeI res1,o, la causa avrebbe potuto
anche essere sospesa fino a definizione delle trattative
italo-svizzere sulla determinazione deI confine. In realta,
non questa pretesa impossibilita di agire fu causa della
tardivita dell'aione, sibbene il fatto, ehe solo la demar-
eazione deI 1926 indusse il Patriziato di Rovio a van-
tare delle pretese, ehe fino allora non aveva mai pell-
sa1,o a sollevare.
11 Tribunale jederale pronun.cia :
Il ricorso e respin1,o.
30. Extrait de l'arrit da la IIe Seetion civila du 22 mai 1930
dans la cause Masse en raUlite de la Societe cooperative
des vignerons et consommateurs aubergistea
contre :Bucher-Guyer at Petrig.
Parties integrante8 d'un immeuble et accessoires ducHt : Caracteres
essentiels de ces notions (consid. 3).
Ellets de la vente d'un immeuble aur les droits d'un tiers demeure
proprietaire
de cerlains accessoires : Le transfert des accessoires
est subordoIUle a la boIUle foi de l'acquereur (consid. 4).
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