;';taatsreüht.
Vermittlergebühr, die, wie die vorliegende, im Mehrerlös
über einen gewissen Minimalpreis besteht. Der Rekurrent
hatte diese Vermittlergebühr chon vor dem Verkauf ver-
sprochen gehabt ; sie war eine eventuelle Schuld, die dann
durch den Abschluss oder die Erfüllung des Kaufes wirk-
sam und fällig geworden ist und die von vorne herein das
Einkommen aus dem Liegenschaftsgewinn für den Re-
kurrenten herabgemindert hat. Die 25,000 Fr. sind Ein-
kommen nicht des Rekurrenten, sondern des Vermittlers,
und entgehen der Besteuerung in Trimbach nur deshalb,
weil
der Vermittler nicht dort wohnt. Auch die Ober-
rekurs kommission anerkennt übrigens, dass man es mit
Unkosten zu tun hat, die das Einkommen redmieren.
Sie verweigert den Abzug nur zufolge jener unzulässigen
Sonderbehandlung des
Einkommens aus Liegenschafts-
gewinn.
Der Rekurs ist nach dem Gesagten dahin gutzuheissen ,
dass
der Entscheid der Oberrekurskommission aufgehoben
wird, soweit
der Abzug der 25,000 Fr. Vermittlergebühr
nicht zugelassen wurde.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Der Rekurs wird in dem Sinne gutgeheissen, dru;:s der
Entscheid der Oberrelrurskommisbion des Kantons Solo-
thurn vom' 19. September 1928 aufgehoben wird, soweit
der Abzug der Vermittlergebühr von 25,000 Fr. nicht,
zugelassen worden
ist.
2. Sentenza. 28 marzo 1929 neUa causa. Ceresole c. 'l'icino.
Ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF. -Ecce-
, zione di irricevibilitit per non avere il ricorrente adita la Com-
missione dell'amministrativo quale pretesa ultima instanza
cantonale. -Rinuncia al diritto di attinenza ticinese. -La
questione e retta esclusivamente dal diritfio cantonale : se le
leggi cantonali non la prevedono, 10 svincolo, deIl'attinenza puo
essere negato senza incorrere in atto arbitrario. Natura deI
diritto di cittadinanza.
Gleichheit vor dem Gesetz. 1 0 2.
A. -TI ricorrente, gia inscritto aHo stato civile sotto
il nome di Luigi Edmondo Bezzola, nato il6 febbraio 1906
a Münster (Cantone di Berna) dai coniugi Ercole Bezzola,
oriundo da Comologno (Ticino), e Lucia Lidia Bataille,
sciolto nel 1907 per divornio il matrimonio dei genitori,
venne allevato dal Sig. Dr. Ernesto Luigi Adolfe Ceresole,
colonnello in Berna e dalla consorte Giulia nata Kohler,
i quali 10 adottarono nel 1912 e gli procurarono, ne11913,
la cittadinanza. dei Cantone di Berna con attinenza nel
Comune diWalterswil ed il diritto di chiamarsi Claudio
Ceresole.
B. -L'instanza 3 gennaio 1929 colla quale Claudio
Ceresole
domandava al Consiglio di Stato deI 9antone
Ti iino di essere stralciato dai ruoli di attinenza di Corno-
logno e svincolato dalla eittadinanza ticinese, , furespinta
con risoluzione dei 14 gennaio 1929, per i motivi seguenti :
Secondo le leggi ticinesi,
il diritto di attinenza e impres-
crittibile e la cittadinanza ticinese non si perde se non
dietro formale ed esplicita rinuncia alla nazionalita sviz-
zera in comormita della legislazione fedbralt, sull'aequisto
e sulla perdita della cittadinanza svizzera. Nel diritto.
ticinese non esiste nessun disposto di legge ehe consenti
di rinunciare all'attinenza cantonale e comunale 0 ehe
vieH il possesso di una doppia cittadinanza, mentre la
costituzione federale (art. 43, reeto 44) non permette ai
Cantoni di dichiarare un cittadino decaduto dal diritto
d'origine e di attinenza . Fintanto che non sara domicj,
liato nel Cantone Tieino, l'istante avra la facolta di far
valere prevalentemente la cittadinanza bernese, ma nhn
per questo perdera l'attinenza ticinese.
O. -Da questa risoluzione Claudio Ceresole ricorre al
Tribunale federale per atto arbitrario (violazione dell'art.
4 CF), domandandone l'annullamento ed aHegando :
Giusta le informazioni assunte presso il Dipartimento
ticinese delI'Interno (officio dei 25 febbraio 1929), la que-
relata risoluzione governativa sarebbe basata su principi .
derivanti da! Ce8sato codice civile ticinese : attualmente
non esisterebbe nessun disposto cantonale ehe regoli la
materia. D'altl'o canto, la legge federale deI 25 giugno
1903 sull'acquisto della cittadinanza svizzera e la rinun-
cia alla stessa non entra nella fattispecie in linea di conto,
non trattandosi deH'indigenato svizzero. Non esistendo
quindi nessun disposto di legge eoncernente la rinuncia
aH'attinenza cantonale e comunale, una domanda di rinun-
cia non pub essere respinta senza eommettere attoarbitrario,
com'e evidentemente arbitrario poggiare il rifiuto sull'an-
tico diritto ticinese ormai abolito. Anche la legge cantonale
tieinese 19 gennaio 1918 sulla naturalizzazione eantonale
non contiene disposto quaisiasi sulla rinuncia all'indige-
nato ticinese. I.Ja querelata risoluzione e non solo arbitra-
ria, ma inopportuna. Il ricorrcnte non ha piu nessun rap-
porto col Cantone Ticino, ne motivi d'ordine eeonomieo
l'hanno indotto a rinuneiare alla cittadinallza tieinese, ne
ponno esSere d'ostaeolo aH'ammissione dell'istanza. Il
ricorrente restera sempre cittadino svizzero deI Cantone
di Berna : non si pub quindi pretendere ehe solo rinun-
ciando aHa cittadinanza federale si possa spogliarsi dell'at-
tinenza eantonale.
D. -Il Consiglio di Stato si oppone al ricorso e l1e
demanda il rigetto per motivi. d'ordine e di merito, di cui
si dira, per quanta oeeorra, nelle seguenti eonsiderazioni.
Gonsiderando
in diritto :
1.
-In ordine il Consiglio' 'di Stato oppone anzitutto
aHa rieevibilita deI rieorso l'eecezione deI maneato esauri-
mento delle instanze eantonali asserendo ehe Ia Com-
missione dell'Amministrativo od il Gran Consiglio aneb-
bero potuto diehiararsi eompetenti .
La questione pub infatti essere diseussa : ma il Consiglio
di Stato, ehe la solleva, non si fa earieo d'indieare di quali
disposti di diritto eantonale bgJi intenda prevalersi. A
stregua dell'art. 1 della legge eantonale deI 21 maggio
1906 (ora deI 13 giugno 1927) tutte le deeisioni deI Con-
siglio di Stato suscettive di appello al Gran Consiglio sono
Gleichheit vor dem Gesetz. So 2.
devolute aHa cognizione od al giudizio di una eommi;3-
sione ehe si chiamera dell'amministrativo, ad eceezione di
quelle relative alI'esercizio dei diritti politiei in materia
eantol1ale e federa.le I). In una entenza deI 31 maggio 1919
(RU 45 I cOllsid. 2, p. 247), il Tribunale federale, faeendo
capo alla pratica deHa Commissione dell'Amministrativo,
ebbe a diehiarare ehe un rieorso aquella eommissione
dehba ritenersi ammissibile in tutte le 'questioni ammi-
nistrative neHe quali la legge speeiale da applicare non
saneisee espressamente l'esclusiva ed assoluta eompetenza
deI Consiglio di Stato I).
Non esistendo nella fattispecie nessuna legge ehe regoli
la materia della rinuncia aHa cittadinal1za eantonale e
eomunale e ehe pronunei Ia definitiva eompetenza in
materia deI Consiglio di Stato, dal suaceennato prin-
cipio seguirebbe la possibilita di un ricorso alla Commis-
sione dell'Amminist.rativo e quindi l'inesaurimento delle
istanze cantonali. Si pub tuttavia prescindere da questa
questione perche anche nel merito il gravame appare
infondato.
2. -Le parti sono d'aeeordc nell'ammettere ehe, nella
fattispeeie, non possa trovare applieazione la legge fede-
rale deI 25 giugno 1903 sull'acquisto della cittadinanza
8vizzera e la rinuncia aHa stessa : si tratta unicamente
della rinuneia all'attinenza eomul1aIe e cantonale, rinuneia
ehe non annullerebbe la cittadina-llza svizzera, poiehe i1
rieorrt:nte possiede altra cittadinanza eantonale, la, ber-
nese. Sull'ammissibilita e !'lulle eondizioni dello svineolo
dell'attinenza cantO'nale non esiste disposto qualsiasi di
diritto federale. Trattasi deI re8to di materia in eui Ia
Confederazione
non puo legiferare (art. 44 eapoverso 2 CF).
Sta bene ehe, ad impedire l'aumento dei casi di heimat-
losato, illegislatore federale ha dichiarato nel primo eapo-
verso di quest'artieolo eostituzionale ehe nessun cantone
puo espellere dal proprio territorio un suo cittadino ne
diehiararlo decaouto dal diritto di origine od attinenza .
)f t la rilluneia volontari(t alla eittadinanza eantonale non
e disciplinata dal diritto federale ed e materia soggetta
esclusivamente al diritto eantonale eome ritengono con-
eordemente dottrina e giurisprudenza (cfr. SIEBER: Il
diritto di eittadinanza, p. 416 e 418 ; RIGERT : La legge
federale
sull'aequisto della cittadinanza svizzera, p. 41,
nota 11 ; STOLL : La perdita della cittadinanza svizzera.,
p. 58; SAUSER-HALL: La nationalite cn droit suisse, p. 4
e 5 ; RU 18 p. 82 ; 35 I p. 453).
3. -Per quanto eoneerne il diritto tieinese e paeifieo
ehe,
attualmente, nella legislazione ticinese non esiste
nessun
disposto ancor valido ehe regoli la materia.
Chiedesi se in queste condizioni sia ammissibile l'as-
sunto, -il quale del ricorso e il eapobaldo -ehe finehe
non esiste norma speciale in materia di rinuncia volontaria
alla eittadinanza cantonale, il ricon08cimento di tale
rinuncia non possa misere negato senz'incorrere in atto
arbitrario. La rispo ta e negativa. La tesi deI rieorrente
non considera suffieientemente ehe il diritto di eittadi-
nanza 0 di attinenza e un rapporto di diritto bilaterale,
i( dal quale sorgono diritti, ma anche obblighi pubblici e
che quindi l'annullamento di questo rapporto di diritto
richiede, in mancanza di disposto eontrario di legge, la
cooperazione delle due parti e non puo dipendere dalla
volonta (Willkür) di una sola (RU 35 I p. 457). Cantone
e Comune debbono quindi consentire alla rinuncia. Indif-
ferente si e se la rinU:ncia avnantaggi economicamente il
Cantone (ev. il Comune) 0 gli porti pregiudizio : indiffe-
rente e pure, che il rinunciante abbia relazioni personaIi
maggiori coll'uno
0 coll'altro Cantone. Sotto il regime della
costituzione federale deI 1848, dice Sieber nell'opera pre-
citata (p. 416), i Cantoni erano liberi di escludere la pos-
sibilita dello svincolo dalla cittadinanza. Alcuni fecero
uso di.questa facolta . Quest'ordine di cose fu modificato
della costituzione federale deI 1874 (art. 44) e dalla legge
precitata deI 1903 solo nel senso ehe, sotto speciali condi-
zioni
fu dichiarataammissibile la rinuncia all'attinenza
cantonale e comunale contemporaneamente aHa rinuncia
Garantie des Bürgerrechts. :-;-0 3. 11
alla nazionalita svizzera. Ma in tema intercantonale, nei
rapporti cioe da Cantone a Cantone e da Comune a Comune
i Cantop.i rimasero sovrani : possono quindi ammettere
limitare od anche escludere in modo assoluto 10 svincolo
dall'indigenato cantonale e comunale senza ledere il diritto
federale od incorrere in atto arbitrario.
11 Tribunale federale pronuncia :
Il ricorso e respinto.
H. GARANTIE DES BÜRGERRECHTS
GARANTIE DU DROIT DE CITE
3. Urteil vom 9. Februar 1929 i. S. Pa.ssa.va.nt gegen Ba.sel.
Art. 44 B V. Kompetenz des Bundesgerichts znr yorfrags-
weisen Prüfung der Bürgerrechtsfrage :
Rechtskraft des Bürgerrechtsentscheides : Erw. I.
-Kognition inbezug auf kantonales Recht: Erw. 2.
Zeitlicher Geltungsbereich des Bundesrechtsgrunclsatzes der
Unverwirkbarkeit des Bürgerrechts: Erw. 2.
A. -Der Rekurrent ist ein Nachkomme des 1641 in
Basel als Sohn eines Basler Bürgers geborenen Rudolf
Emanuel Passavant, der im Jahre 1666 als Kaufmann
nach Hanau' und nachher nach Frankfurt a. M. aus-
gewandert ist und dort im Jahre 1686 das Bürgerrecht
erworben hat -ohne dass er oder einer seiner Nach-
kommen je auf das Basler Bürgerrecht verzichtet hätte.
Auf Grund dieses Tatbestandes ersuchte der R3kurrent
den Bürgerrat von Basel am 2. Februar 1928, ihn mit-
samt seiner Ehefrau und seinen vier minderjährigen
Kindern in den Zivilstands-und Bürgerrechtsregistern
von Basel nachzutragen und ihnen Heimatscheine von
Baselstadt auszustellen. Der Bürgerrat wies am 10. Juli