B. STRAFRECHT -DUOIT PENAL
I. BUNDESSTRAFRECHT
CODE
PENAL FEDERAL
46. Sentenza. Ei novembre 1928 della Corte cii Cassazione
nella causa lClnistero pubblico sopracenerino
contro Barem e Consorti.
La teoria della causa adeguata applicata in materia penale.
Messa in pericolo di una ferrovia ; natura deI reato. -
Una pericolosita meramente astratta, non basta : occorre
una possibilta concreta, la probabilita non remota del-
l'evento dannoso. -Art. 67 cap. 2 codice penale federale.
Limiti deU'intervento deI Tribunale federale nella formmnion('
dello stato di fatto (consid. 1°).
A. -11 22 ottobre 1926 il treno N° 552 proveniente
dal Gottardo, entrato in Castione in orario alle ore 16,14,
doveva lasciare sul binario I (eosidetto Rampa militare )
due carri vuoti. Il capostazione Bernaseoni, oecupato
in quel momento in altri lavori d'ufficio, affidava alle
ore
15,40 eirca il servizio esterno al eommesso di st3zione
Barchi Giaeomo impartendogli le istrnzioni neeessarie
per la manovra : il treno, entrando in stazione pel bina-
rio II (Gottardo-Bellinzona) doveva essere eondotto,
deviando
10 scambio 7/8, sul binario I (rampa militare) e,
staccati i due earri vuoti, passandosugli seambi in dire-
zione
12/13 b, essere rimesso nuovamente sul binario U
per proseguire poi verso Bellinzona. Prima ehe il treno
entrasso in stazione, Barchi disponeva gli seambi
7/8
invertendo, .nel contempo, eorrettamente, gli sC'lmbi
12/13 b ed, erroneamente, anehe gIi seambi 13 a/14,e
metteva pertanto in comunieazione il treno col binario
Bundesstrafrecht. N° 46. 349
anormale III (direzione Bellinzona-Gottardo). Il semaforo
d'useita Castione-Bellinzona era
chiuno. Giunto il treno .
a Castione, Barehi diede ordine al eapotreno Laffranehini,
ehe trovavasi nel bagagliaio, di farlo avanzare passando
per gli seambi
7/8 e di staeeare i earri vuoti all'altezza
della rampa militare sul binario I : e, affinehe il treno
potesse poi dirigersi direttamente sul binario H, rimetteva
al personale della locomotiva il formulario IU c. 40 per
la modifieata uscita
dal binario 1. Staceati i due earri
vuoti su questo binario, la loeomotiva venne a fermarsi
presso
10 seambio 12/13b : ed a questo punto il eapotreno
Laffranehini
dava dalla porta deI bagagliaio il segnale di
partenza eol fisehietto ed alzando
il braeeio (segno di
proseguire). Il maechinista Weibel metteva in moto il
treno, ehe si dirigeva per gli seambi 12/13 b e 13 a/14
verso il binario anormale BI. Ma, tosto ehe la locomotiva
ebbe oltrepassato questo ultimo seambio,
il treno si
fermava repentinamente al segnale d'allarme alle ore
16,18%. Si eonstatava subito dopo ehe, nel mentre
passavano sugli seambi
13 a/14, erano useite dalle rotaie :
la
vettura di seeonda elasse 3754 B 3, poi rovesciatasi
sul fianeo, e
la susseguente vettura di terza elasse 9106
C 9, deviata seI'za rovesciarsi. Sotto la vettura 3754 B 3
giaeevano i eadaveri di due signore (Sorelle Gianini di
Lugano), ferito gravemente il Sig. Colli e leggermente
altri viaggiatoii.
Come in seguito ebbe a eonstatare la perizia von Moos,
I' infortunio
e da attribuirsi al fatto, ehe nel momento
in eui il treno passava sopra 10 seambio 13 a/14, Ia leva
di esso,
sita nell'edieola eentrale alla stazione di Castione,
era
stata mossa per tentare di rimettere quello seambio
in posizione normale.
B. -Chi avesse eseguito quest'intempestiva manovra
intese stabilire l'indagine pratieata dagli organi ferroviari
e, in seguito,
l'inehienta giudiziaria aperta dalle eompe-
tenti autorita giudiziarie ticinesi per ordine deI Diparti-
mento federale
di giustizia.
AS 54 1-1928
350 Strafrecht.
Con atto di accusa 7 aprile 1928 il commesso di stazione
Barchi Giacomo, di Giacomo, il capotreno Laffranchini
Andrea, fu Antonio ed
il macchinista Weibel Adolfo. di
AdoIfo, venivano rinviati a giudizio davanti Ia Corte delle
Assise Correzionali deI Distretto di Bellinzona per viola-
zione dell'art. 67 cap. 2 deI Codice penate federale (messa
in pericolo di una ferrovia per negligenza grave)commessa:
a) Dal Barchi, per aver egli messo in deviazione non
solo gli scambi
12/13 b, ma, erroneamente, anche gli
scambi 13 a/14 e piil tardi, all'edicola centrale, manovrata
la Ieva per impedire l'erronea deviazione de'l treno verso
il binario anormale III ;
b) Dal Laffranchini, per aver agito, anche egli, in
modo eontrario aUa polizia ed aUa disciplina, fra aItro,
dando
il segnale deHa partenza deI treno, quantunque gli
scambi 13 a/14 fossero in deviazione, il semaforo d'uscita
(verso Bellinzona) chiuso e non fosse ancora
stato dato
il eomando di partire ;
c) Dal Weibel, per esser partito eol treno, benehe 10
seambio 13 a/14 fosse in deviazione ed il semaforo
d'uscita chiuso.
C. -Con sentenza deI 23 luglio 1928 la Corte delle
Assise Correzionali deI
Distretto di Bellinzona proscio-
glieva i
tre imputati, mettendo le spese a earieo della
Cassa federale. Motivi : A stregua deHa perizia von Moos,
tutti gli errori messi a earieo dngli imputati non sarebbero
bastati per causare l'infortunio : il treno sarebbe giunto
al completo, senza ineidenti, al binario
HI, a stazione
protetta , e si sarebbe indubbiamente fermato dietro il
segnale D %. L'infortunio venne causato dai tentativi
fatti all'edieola centrale per rimettere in posizione nor:-
male Ia leva dello seambio 13 a/14. Havvi pero un'altra
eireostanza, senza la quale iI deragliamento, nonostante
il tentativo di muovere Ia leva 13 a/14, non sarebbe
stato possibile. L'apparato 14, aeeoppiato con 10 scambio
13 a. e provvisto di un pedale di sicurezza (Fühlschiene),
ehe, al momento eritico,
era oeeupato dalle fUote della
Bundesstrafreeht. N° 46.
locomotiva e dal carro ehe seguiva. Lo sbarramento di
questo pedale avrebbe dovuto impedire l'inversione
deHa Ieva di seambio.
Cio non e accaduto, detto pedale
non essendo stato, al momento eritieo, neUa posizione
ehe doveva avere per funzionare normalmente.
E fuod
di dubbio ehe, se il pedale avesse funzionato, l'inver-
sione
deHo seambio e quindi il deragliamento non avreb-
bero
potuto prodursi. Ne segue ehe manea il rapporto
di eausalita
tra l'errore iniziale di Barchi (messa in
deviazione dello seambio 13 a/14), le trasgressioni impu-
tate a Laffranehini e Veibcl da una parte, e Ia eatas-
trofe dall'altra. Invero, l'evento damioso non sarebbe
neppure avvenuto se
il Barchi e Consorti non avessero,
erroneamente, diretto
il treno verso il binario BI. Ma,
aItro
e la causalita di ordine logieo e fisico, ed aItro la
eausalita nel senso giuridieo della parola. Nella prima,
si possono chiamare cause
tutte quelle forze e eondizioni,
dal cui eoneorso l'evento fu prodotto e ehe si trovavano,
rispetto a questo,
eosi strettamente eollegate, ehe toIta
una di esse, l'evento non puo susseguire. Nell'ordine
giuridico inveee, trattasi di rintraeciare soltanto le eause
eivilmente
0 penalmente effieienti. Perche si avveri Ia
negligenza
di eni all'mt. 67, eap. 2 CP, oceorre Ia pre-
vedibilita dell'evento,
nonehe il nesso eausale eerto,
diretto,
tra l'atto ineolpato ed il pericolo ferroviario : e
la prevedibilita dell'evento e da ricerearsi nell;) possibilita
di prevederlo faeendo uso dell'ordinaria diligenza
basata
sull'esperienza delle co se e deIla vita. AHa stregua di
questi
coneetti, i fatti anteriori esulano dal nesso causale
e solo
la manipolazione dello seambio aHo seopo di
riporlo
in istato d'inversione puo entrare in linea di conto
come causa dell'infortunio. Date le risultanze
deI dibat-
timento, sulle
quali solianlo puo assidere il suo eonvin-
cimento, Ia Corte non
e in istato di dichiarare, ehe aUra
persona all'infuori deI Barchi non possa aver eompiuta
all'edicola centrale Ia manipolazione degli scambi 13/a e
14, ehe fu Ia causa deI deragliamento : in altri termini,
pur non potendosi eontestare ehe a earico deI Barchi
esistano dubbi
ed indizi non irrilevanti, l'aceusa non ha
raggiunta la piena prova ch'egli sia l'autoredel tentativo
d'inversione degli scambi. In dubio pro reo. DeI resto
ehiunque ne sia
stato l'autore, questo tentativo non
avrebbe potuto produfl'e il deragliamento, se il pedale di
sicurezza (Fühlschiene),
per la traseurata sua manuten-
zione non fosse stato inatto a funzionare : cireostanza
questa ehe eostituisee giuridicamente la vera causa della
eatastrofe.
Per quanto piu speeialmente eoneerne il Laffranehini,
la Corte eonstata ehe nel giorno dell'infortunio egli fun-
geva, oltreehe da eapotreno, anehe da bagagliere. Dalle
deposizioni di
tre eapotreni, in sede di dibattimento,
eontinua
la Corte eantonaIe, emerge ehe quando deve
aceudire
ad altre mansioni oUre alle proprie, il eapotreno
e dispensato dall'obbligo di prestar attenzione ai segnali.
L'interpretazione eontraria dell'art. 46 deI Regolamento
per la cireolazione dei treni, sostenuta dagli organi deHa
Direzione delle ferrovie.
appare ineonciliabile colla tesi
esposta daB 'ispettore delI' esercizio ncl
N° 11 deI Bollettino
delle S.F.F. pag. 172
(Organo ufficiale della Direzionc
generale) seeondo eui I'introduzione della
giornata di
otto ore avrebbe tratto seeo :
4. L'esonero deI personale deI treno dalla sorveglianza
dei segnali di stazione edella linea quando si trova
occupato al eontrollo dei 'biglietti ed al servizio dei
bagagli delle seritture.
D'altra parte e perfettamel1te attendibile, ehe Laf-
frmichini poteva eredere in buona fede ehe, staeeati i
earr! vuoti aHa rampa militare (binario I), il treno dovesse
partire anehe a semaforo ehiuso. E possibile ehe l'erronea
eonsegna
dei bollettino di sortita dal binario I (formulario
III e 40, v. sopra, sotto lettera A), abbia potuto produrre
nel personale deI
treno il eonvineimento ehe si trattasse deI
permesso di
partire a segnale chiuso. Anehe la versione
Bundesstrafrecht. N0 46. 353
data dal maeehinista Weibel, di aver sempre ritenuto di
fare manovra,
e resa attendibile dalla eonstatazione della
velocitä. moderata (23 km. inveee di 45 al massimo)
eolla quaIe, malgrado
il ritardo, il Weibel ha eondotto il
tren? ; e da fatt,o, aeenrta.to in oeeasione deI sopraluogo,
ehe
1 segnah dab eol flsehlO e la eampana non si sentono
quando funzionano i eompressori.
D. -Per inearico deI Ministero pubblieo federale, il
Proeuratore pubhlico sopraeenerino ha inoltrato il rieorso
in cassazione a
mente degli art. 160 e segg'-OGF. Il
rieorrente fa osservare :
La risposta negativa data dalla Corte aHa questione;
se il archi sia l'autore della manovra della leva degli
scambl 13
a e 14, e in contraddizione cogli attL Sta bene
ehe.
il Barchi, sentito quak imputato nell'uditmza della
Corte delle Assise deI 23 luglio 1928
abbia eontestato
recisamente essere
l'autore della manovra : ma neIl'istru-
zi.on preliminare, davanti il Giudiee istruttore, egli ha
rllChIarato : Puo darsi ehe in un momento di orgasmo ...
)) io abbia involontariamente toccata qualehe manetta
degli seambi. In istruttoria Barchi ha dunque am-
messa almeno
la possibilita di essere stato l'autore della
manovra : eonfessione
questa eonfortata anehe da altre .
diehiarazioni da lui fatte nel eorso delle inforinazioni
preliminari e
da indizii basati sul eostituto di aleuni
testi (Pasotti e Bologna), sentiti in istruttoria e davanti
la Corte. Il prosciogliniento deI Barehie poi indubbia-
mente fallaee in
quanto poggia aHa eircostanza ehe la
rotaia-pedale (Fühlschiene) non ha funzionato. Essa non
e preseritta dal regolamento : e solo un mezzo, di assai
dubbia effieaeia e di funzionamento ineerto, onde maggior-
mente garantire il movimento degli seambi. La negligenza
di chi
e preposto aHa sorveglianza della rotaia-pedale
eostituirebbe unicamente
una eoipa eoncorrente, Ia quale
non esclude,
per prineipio, Ia coipa di altri agenti. Con
sentenza
Etter deI 10 maggio 1910, il Tribunale federale
354 Strafrecht.
ha diehiarato priva di valore l'eeeezione ehe il funziona-
mento normale degli appareeehi avrebbe resa impossibile .
la manovra dannosa. Le preserizioni generali per la
manovra degli seambi e dei segnali (deI 10 ottobre 1910),
art. 4 a, fanno obbligo ad ogni inearieato, di aeeertarsi,
prima
di dare il segno di partenza, se 10 seambio sia
libero e se, deviandolo,
non possa sorgere pericolo. Ma
quand'anehe, per ipotesi, si ritenesse dubbio, eome feee
la Corte delle Assise, ehe I' autore della seeonda manovra
degli seambi 13 a/14 fosse stato il Barehi, non eesserebbe
pertanto la di Iui responsabilita penale. A Iui solo ineom-
beva, nel momento eritico,
il servizio deH'apparecehio
eentrale degli seambi
edel bloeeo, eui nessun'altra
persona poteva aeeedere. AHa fine deI servizio, Barchi
era tenuto, per disposto preciso deI regolamento precitato,
a chiudere a ehiave la leva degli sellmbi per non lasciarla
manomettere da altri. Se egli non ha vigilato l'apparec-
chio in modo sufficiente si
e reso eoipevole di negligenza,
ehe imponeva
la eondanna. A torto pure la Corte ha
ammesso ehe la manovra iniziale deI Barehi, rieonosciuta
erronea, e le
ripetute violazioni dei disposti regolamen-
tari eommessa dal Laffranehini e dal Weibel, non possano
essere considerate eome eause
0, almeno, coneause
dell'evento dannoso. Se l'errore iniziale deI Barchi (messa
in deviazione
deHo scambio 13 a/14) non fosse stato
commesso, se l'useita deI treno non fosse avvenuta a
semaforo chiuso e prima
der segnale di partenza (errori
imputabili al Laffranchini e al Weibel),
il tentativo in-
tempestivo di eon'ezione
deHo seambio13 a/14 sarebbe
stato superfluo e non sarebbe avvenuto. Da questo
coneatenamento immediato dei
fatti risulta il rapporto
eaus91e tra le irregolariUl suecitate e I'evento dannoso.
Ma
la punibilita degli aeeusati emerge, ad ogni modo,
dalla. cireostanza, ehe,
an ehe faeendo astrazione dalla
eatastrofe avvenuta, essi hanno anehe altrimenti
messo
in
perieolo la ferroyia. Convogliando, per. negligenza
grave,
il treno sul binario III (destinato ai treni aseen-
denti Bellillzona-Gottardo), l'hanno esposto ad una
eollisione eon altro treno lungo il pereorso 0 nella stazione
di Bellinzona. Doveva giungere a S. Paolo alle ore 16,20,
il
treno No. 8571 ed era nella stazione di Bellillzona,
pronto per partire, alle ore 16,30,
il treno N° 2565. Si
e a torto, ehe partendo da una nozione erronea deI reato
di
cui all 'art. 67 CPF, la Corte cantonale non ha esaminato
e deeiso se a Laffranehini ed a W
ibel possano addebi-
tarsi le negligenze e violazioni di disposti regolamentari
di cui all'atto di accusa. Jl rieorso eonehiude per la eassa-
zione della sentellza querelata ed
il rinvio della causa
alla Corte delle Assise Correzionali deI Distretto di
Bellinzona per nuovo giudizio.
E. -Con risposte deI 25 settembre e 3 ottobre 1928,
Barchi, Laffranchini e Weibel, hanno proposto il rigetto
deI ricorso ; spese e ripetibili a earieo della
parte rieor-
rente Dei motivi da essi
addotti si din , per quanto
oceorra, nelle seguenti eonsiderazioni.
Considerando in diritlo :
- -Chiedesi anzitutto, se sia ammissibile l' eecezione
sollevata dalla
parte rieorrente, esse re ineoneiHabile eogli
atti la eonstatazione deI giudizio querelato, ehe Barchi,
per insufficienza di prove, non possa essere considerato
come
l'autore della manovra eseguita all'apparecchio
eentrale e
diretta a rimettere nella direzione iniziale la
Ieva deHo scambio 13 a/14.
L'art. 163 OGF dispone ehe la domanda di eassazione
puo essere fondata unicamente sulla violazione di
preserizione di diritto federale : donde parrebbe doVer
risultare ehe il rimedio di eassazione, eom'esso e disci-
plinato dagli
art. 160 e segg. OGF, non puo riferirsi ehe
a questioni di puro diritto,
il giudizio su quelle di fatto
essendo inveee eompito esclusivo, incensurabile ed insinda-
eabile deI giudiee eantonale.
La questione e vess9ta. Fu
risolta in modo non sempre costante dalla giurisprudenza
deI Tribunale federale (cfr. ad es. RU 32 I p. 681 eonsid. 6
in
fine; ibidem p. 693 eonsid. 3; p. 701 eonsid. 1 in fine
356 Strafrecht.
e 2; meno positive Ie sentenze RU 32 I p. 554 consid. 5
e 34 I p. 792 consid. 3
b-c).
Nel ca so in esame la controversia pun tuttavia restare
insoluta,
poiche, dati i principi della pro ce dura penale
ticinese (applicabili nella fattispecie,
art. 166 OGF) e le
circostanza della speeie,
la prova dell'eeeezione in diseorso
non fu
raggiunta e, si pun aggiungere, non poteva riuscire.
Nella procedura penale tieinese
e sancito il principio deI
proeedimento orale.
La Corte delle Assise deeide seeondo
illibero suo convincimento e solo in base alle risultanze
deI pubbIico
dibattimento (art. 213 C.P.P.T.). La pro-
cedura ticinese propugna
il principio orale fino neUe sue
conseguenze
piu remote: le emergenze dalle indagini
preliminari e
dall'istruttoria stessa non entrano in linea
di conto : le deposizionUvi
fatte da testi e parti non
possono neppure essere
lette in sede di dibattimento
(art. 201 ibidem). Una sentenza ehe traesse le prove, non
dal dibattimento,
ma dalle emergenze dell'istruttoria,
andrebbe soggetta a cassazione
per violazione di formlllita
essenziali del1a procedura (art. 234 ibidem). D'altro
canto, davallti le Assise, le risposte dell'aecusato e le
deposizioni dei periti e dei testimoni non sono
verba-
lizzate (art. 209).
Nel easo in esame, la parte ricorrente ha tentato di
dimostrare l'inammissibilita del1a eonstatazione
in dis-
eorso
mettendo a raffronto le contestazioni deI Barchi
davanti le Assise con le ammissioni e deposizioni fatte
da lui e da duc testi (Passott: c Bologna) in sede d'istru-
zione preliminare. Ma il tentativo era destinato all'in-
suceesso.
Per la Corte delle Assise quelle ammissioni
e testimonianze desunte
dall'istruttoria non entravano,
anzi non
potevano entrare in linea di conto, mentre
quelle
fatte in sede di dibattimento sono diffieilmente
accertabili
cop preci ;ione per mancanza di verbale.
L'attendibilita di una confessione, la credibilita dei
testi.
il senso delle loro deposizioni, ecc., e, entro questi
limiti,
la formazione stessa deHo stato difatto, dipendono,
nella procedura prettamente orale, dal criterio, anzi dal
sentimento dei giudici e dalloro libero ed incontrollabile
apprezzamento deI risultato deI
dibattimento. Si tratte-
rebbe dunque, nella fattispecie, anziehe di evidente
di ;erepanza tra 10 stato di fatto e le emergenze dell'in-
earto,
piuttosto delI'ammissibiIita e valutaziop.e delle
prove esperite
durante il dibattimento orale : di questioni
d'indole
prettamente proeedurale e ehe soggiaciono al
libero e sovrano apprezzamento deI giudiee cantonale
almeno ogni qualvolta, eome nel caso in esame, la
sua
decisione non risulti inconeiliabile eon norme di leggi
federali
(RU 34 I p. 792 consid. 3 b, e c).
2. -Per eonstatazione insindacabile dcll'istanza ean-
tonale
il Barchi non pun quindi essere ritenuto autore deI
tentativo di raddrizzamento delJo sCllmbio 13 aj14. D'al-
tra parte, per altro accertamento di fatto, pure inoppu-
gnabile, oecorre
ammettere ehe quel tentativo fu la causa
dell catastrofe. In base a queste eonstatazioni non ap-
pare errata Ia te si sostenuta dall'j ;tanza eantonale, che
manchi
il nesso eausale tra Ia posizione anormale di quello
scambio 13
aj14 (dovuto ll'opera iniziale deI Barchi), il
transito deI treno sullo scambio suddetto, e, in parte, sul
binario
III (errori questi ehe sarebbero imputabili anche
a Laffranchini e
Veibel), da un canto, e l'evento dan-
noso dall'altro : e questa conelusione rende superflua l'in-
dagine della questione, lungamente dibattuta dalle purti
nei or allegati. quale influenza il cattivo stato di fun-
zionamento deI pedale di sicurezza (Fühlschiene) abbiu
potuto esercitare sul concatenamento causale. In Il1ateria
deI
rapporto della eausalita 0 delle cause efficienti, il Tri-
bunale federale ha,
in materia eivile, aeeolto con giuris-
prudenza ormai eostante,
Ia teoria della eausa adeguata
secondo cui possono essere eonsiderati quale causa
giuridicamente rilevante di
un evento solo i fatti ehe,
secondo Ia eomune esperienza, erano idonei a produrlo
(RU 3811 254 e segg.; 41 1194; 42 II 365 e 660; 48 11
150 e segg. e 477 ; 49 11 262 e segg.). Non v'ha motivo
358 Strafrecht.
per prescindere da questa teoria in materia penale (cfr.
CLERlC, Leitfaden der strafrechtlichen Rechtsprechung
des Bundesgerichtes, p.
48; HAFTER, Lehrbuch der
schweiz. Strafrechte p. 72 e segg.) : teoria ehe eircoscrive
in modo ragionevole la responsabilita sia civile ehe penale
dell'agente
il quale e esonerato da quegli eventi, piiJ. 0
meno remoti, ehe hanno bensi potuto eontribuire al-
l'avverarsi deI
risultato finale, ma ehe erano imprevi-
dibili. L'errore iniziale commesso dal Barehi deviando
scambio 13 a/14 fu indubbiamente il motivo per eui un
terzo, onde impedire ehe il treno passasse sul binario IU,
tentasse di raddrizzare la leva : ma non meno evidente
si
e ehe la possibilita ehe alcuno intervenisse eon questa
manovra intempestiva e pericolosa precisamente nel
momento in eui
il treno passava sullo seambio, era
lontana da ogni probabilita e da ogni prevedibilita. 11
eolpevole intervento deI terzo ha mutato il eorso degli
avvenimenti
dovuti agli errori degli aeeusati e loro im-
putati seeondo l'ordine prevedibile delle eose : in altri
termini, quell'illtervelltoha interrotto il nesso eausale,
il quale non esiste, in modo giuridieamente efficiellte,
ehe
tra il tentativo di ripristinare 10 stato dello scambio
-il cui autore e rimasto seonosciuto -ed il deraglia-
mento.
3.
-In secondo luogo la parte ricorrente intende de-
durre
la responsabilita penale deI Barchi dal fatto che al
momento critieo a lui solo incombeva la sorveglianza
delI' edieola centrale, dalla quale fu
fatta la falsa manovra :
essergli quindi imputabile a eolpa se, avelldo
per negli-
genza
maneato a quest'obbligo, altri hanno potuto
aver adito all'appareeehio e mette re in movimento la
Ieva di scambio.
A ragione
il Barchi obbietta in eontrario che questa
violazione dell'obbligo di sorvegliare l'appareechio non
puo essere invocata in sede federale non essendo stata
oggetto di accusa e quindi neanche materia d'istruzione
e
di giudizio in sede cantonale.
Bundesstrafreeht. N° 46. 359
4. -Resta da esaminare se la Corte eantonale non sia
incorsa in violazione
den'art. 67 eap. 2 deI CPF limitando
l'indagine sulla responsabilita penale degli aeeusati nel
deragliamento
avvenuto, senza considerare ehe i fatti
loro imputati eostituivano una grave messa in perieolo
della ferro via. Questo perieolo , assevera la parte
rieorrente, e evidente ove si consideri che, sul binario In,
verso il quale il treno No 552 era stato eonvogliato
dalla falsa
manovra iniziale e venne causalmente fermato
dal deragliamento all ore 16,18, devevano transitare
due treni: l'uno di partenza da S. Paolo alle 16,20 c
l'altro da Bellinzona alle 16,20.
Contro quest'argomento, gli aceusati addueono anzi-
tutto un'eccezione d'ordine: esso costituirebbe un
ampliamento illedto den'atto di accusa, il quale ha 101'0
fatto earico di una sola messa in pericolo : quella
che si
e poi avverata nel deragliamento.
L'eccezione
e infondata. Vero si e clle ratto di aecusa
espone
partitamente il modo in cui il deragIiamento
avvenne
ed i suoi effetti, imputando I'uno e gli altri a
colpa degIi accusati. Ma oceorre rilevare ehe, se a pre-
scindere dalla eatastrofe realmente avvelluta, i singoli
atti imputati a Barchi e Consorti bastano per eostituire
gli estremi deI reato di
messa in pericolo , questo
reato
e implicitamente inchiuso nell'aceusa, la quale
invoca, in modo generico, l'applicazione delI'art. 67 CPF.
Tale fu anche
il modo di vedere della Cortc, la quale,
seppure succintamente,
ha trattato 1a causa anche sotto
l'aspetto della messa in pericolo della ferrovia asse-
rendo (pag.
11 eap. 1, in fine) : Consegue dalle eonclu-
sioni peritali il diritto nella Corte di ritenere che
l'errore commesso da Barchi colla manovra iniziale
dello scambio 13 a/14, co si come tutti e singoli gli
addebiti mossi a Laffranchini e Weibel debbano
ritenersi inidonei a turbare l'esercizio ferroviario ed
estranei aHa causa che questo turbamento ha prodotto. J)
Argomentando in siffatto modo, la Corte delle Assise
si e evidentemente basata sulla tesi della penzm vou
Moos, che se iI treno avesse eontinuato Ia sua strada sul
binario III, si sarebbe fermato 31 segnale ehiuso D Y2.
Questo modo di vedere trova appoggio, oltreehe nella
perizia, anehe neHa cireostanza ammessa dalla Corte in
modo vineolativo, ehe
il maeehinista Weibel poteva,
senza eolpa, ritenere ehe il eonvoglio deI treno verso 10
scambio 13 a/14 eilbinario III fosse semplieemente 1a
eontinuazione della manovra iniziata col deposito dei due
carri vuoti sul binario I. In queste condizioni appare
affatto improbabile e non conforme a quanto, prevedibil-
mente, poteva sueeedere, ehe il macchinista, malgrado
il segnale ehiuso D Y2, avTebbe condotto il treno oltre,
verso Bellinzona,
su di un binario che sapeva irregolare.
Indubbiamente, anehe questo modo irrazionale di agire
non
era fuori deI tutto dal campo della possibilita.
Ma
una possibilita eosi remota, una siffatta perieolosita
meramente astratta non basta per l'applicazione dell'art.
67 CPF. (Jeeorre un pericolo concreto vale a dire la pro-
babilita non lontana. dall'evento dannoso. Se questa
eondizione viene a mancare, il turbamento causato
all'ordine normale della ferrovia puö essere solo materia
di misura discipHnare, come sostiene la dottrina preva-
lente (cfr. STAMPFLI nella Juristische Zeitung 24 p. 339
coi rinvii ivi menzionati). Non sarebbe equo e, nell'in-
teresse della collettivita, neppure
opportuno, di dare al
reato,
di diritto singolare, della messa in pericolo a
sensi
dell'art. 67 CPF un contenuto troppo vasto in
merito ad un'attivita (esereizio delle ferrovie) gia irta
di pericoli quando viene pratieata in modo eorretto e
normale (voto
Thormann nel verbale della II Commis-
sione
peritale per il Codice penale federale).
La Gorte di cassazione pronuncia :
La domanda di cassazione e respinta.
- Urteil des Xassationshofes vom 26, November 1928
i. S. Schweizer gegen Staatsanwaltscha.tt Zürich.
3Gl
Art. 67 B S t R: Gefährdung der Sicherheit des Eisen-
bahnverkehrs .
-objektiver Tatbestand: Erw. 1
-dem Täter ist die durch sein schuldhaftes Verhalten be-
gründete Gefahr insoweit zuzurechnen, als der bei ihrer
Verwirklichung eintretende Schaden nach den Grundsätzen
der arläqllaten Verursachung als durch die schulrlbafte
Handlung verursacht gelten müsste: Erw. 2
erhebliche Gefährdung im Sinne von Art. 67 Abs. 2
Erw.2.
A. -Der Kassationskläger fuhr am Abend des
- März 1928 mit seinem kleinen Persollenautomobil
beim
Strassenübergang Illnau-Effrdikon -nahe bei der
Station Effretikon, wo gerade mehr0re Züge sich befan-
den und einer davon zur Ausfahrt in dieser Richtung
bereit stand -in die geschlossene Barriere, knickte diese
ein
und blieb dann unter ihr, also vor dem ersten Geleise
stehen.
Weiterer Schaden entstand nicht.
Auf Grund dieses Tatbestandes hat das Bezirks-
gericht Pfäffikon
den Kassationskläger am 6. Juli 1928
wegen fährlässiger Gefährdung der Sicherheit des Eisen-
bahnverkehrs zu Fr. 70.-Busse und den Kostell ver-
urteilt. Das Obergericht Zürich hat um 18. September
1928 dieses Urteil bestätigt, mit dem Beifügen, dass bei
Nichterhältlichkeit der Busse binnen drei Monaunn an
deren Stelle sieben: Tage Gefängnis treten würden.
B. -Gegen das Obergerichtsurteil erhebt der Kassa-
tionskläger rechtzeitig und formrichtig Kassations-
beschwerde ans Bundesgericht, mit dem Antrag, es sei
aufzuheben, weil keine erhebliche
Gefährdung der Sicher-
heit des Eisenbahnverkehrs vorliege.
Der Kassafionshof zieht in Erwägung:
- -Die nach Art. 67 BStR strafbare Gefährdung der
Sicherheit des Eisenbahnverkehrs besteht in der Herauf-