BGE 52 II 148
BGE 52 II 148Bge19 dic 1923Apri la fonte →
148 ObligationenreclIt. Na 26. 26. Estratto dalla. sentenza. della Ia Sezione civile deI 24 Aprile 1926 l1ella causa Binaldi contro Boechat. Clausola di garanzia della cosa venduta : « La macchina sana garantita sei mesi. » Sua significazione. -Eccezione di tardivita deI reclamo sui düeUi della cosa venduta ammessa. A .• -Il 28 maggio 1923 Rinaldi Ireneo, proprietario di un garage in Locarno, stipulava col Dr. C. Boechat il contratto seguente: «( Il sig. Rinaldi vel1de un'auto Bianchi con motore 10 HP, illuminazione elettrica ecc. La carrozzeria sani fatta a seeonda deI disegno convenuto con materiale di primo ordine. La macchina sara garantita sei mesi. .... » La maeehina munita della earrozzeria fu consegnata il 28 settembre 1923 al Boechat, il quale, dopo averla usata per oltre dieei settimane, eon lettera raceomandata deI 19 dieembre 1923, ne segnalava diversi difetti al venditore, la metteva a sua disposizione e; non avendola questi accettata, la deponeva al garage Bianchetti di Locarno. B. -Nella causa tendente aHa rescissione deI con- tratto (azione redibitoria, art. 205 CO) ehe ne segui, il venditore Rinaldi sostenne ehe il reclamo 19 dicembre 1923 sui difetti della eosa venduta era tardivo a sensi delI'art. 201 CO perche inoltrato solo dieci settimane dopo la consegna deHa macehina. Quest' fccezione essendo stata contestata dal compra- tore, il quale, faeendo ca po aHa clausola contrattuale di garanzia (sei mesi), riteneva il reclamo tempestivo, il Trib. fed. si pronuneio sulla controversia nel modo seguente: Basandosi sulla clausola dei eontratto : «( la macchina e garantita per sei mesi», I'attore sostiene ehe questo patto 10 dispensava dal reclamare prima, dovendosi per- tanto considerare eome tempestivo il reclamo intervenuto entro questo termine, eioe entro 10 settimane dalla consegna della merce. Obligatiollenrecht. N° 26. Quest'argomento e infondato. La giurisprudenza e Ia dottrina prevalenti sono d'aceordo nel ritenere ehe patto siffatto di garanzia non significa senz'altro un prohm- gamento deI termine di esame della cosa e dell'obbligo di reclamare (RU 24 II p. 602 e le sentenze ivi citate ; Zeitschrift des bern. Juristenvereins, 1912 pag. 41 e la sentenza menzionata; OSER, Commento 6 beBEcKER, Commento 3 all'art. 201 CO; STAUB, Commento al codice comm. germanico, 8 ed. osservazione 193 al par. 373). Esso avra questo significato solo· in circons- tanze speciali, da dimostrarsi da chi le invoca: neHa fattispecie, si e dunque l'attore che avrebbe dovuto assumere e assolvere questa prova. A difetto di circo- stanze speciali, atte a dimostrare Ia eoneorde volonta delle parti di protrarre il termine legale di reclamo, la stipulazione di un termine eontrattuale di « garanzia » potra avere significazione e portata diversa. Se, ad esempio, il termine eontrattuale di garanzia e piu lungo di quello previsto dall'art. 210 CO per Ia prescizione dell'azione di garanzia, es so potra signifieare un prolunga- mento deI termine legale: se piu eOrtO, potra singnificarne l' abbreviazione 0 anehe, se la garanzia fu apposta a favore deI eompratore, il di Iui diritto di far riparare, a spese e carieo deI venditore, i guasti verifieatisi entro il termine di garanzia, a meno ehe il venditore fomisea la prova, ehe essi sono dovuti a eolpa deI eompratore (inversione delI'onere deHa prova).
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