Art. 3, 5 and 7 of the Federal Regulation of 29 January 1909 on sampling of foodstuffs; irregularities in sampling do not automatically entail nullity. Such defects are cured only if the subsequent evidentiary proceedings eliminate, without residual doubt, the objections raised against the sampling operation, in particular as to the identity of the goods. A person collecting milk for the dairy is not, merely for that reason, the producer’s representative within the meaning of Art. 3; representation presupposes that the producer selected the person or at least placed him in a position to act for him, excluding conflicting interests. Only a duly empowered representative may waive delivery of the third sample.
produttore e responsabile deI latte che depone sulla pubbhca via fino al momento in cui la Inerce passa in possesso deI compratore (latteria). A. -L'art. 3 dei Regolamento deI Consiglio federale 29 gennaio 1909 per il preievamento dei campioni di derrate alimentari dichiara ehe, per quanto coneerne il latte, quest' operazione deve avvenire in presenza dei produttore 0 di un membro della sua famiglia 0 di un suo rappresentante (art. 3 al. 2): l'art. 5, ehe un campione (il terzo eampione) dev'essere consegnato al produttore: l'art. 7, ehe, prima dei prelevamento dei campioni, il latte dev'essere mescolato accurata- mente. Infine, rart.5 dice ehe queste operazioni devono essere fatte con ogni cura alfine di precludere qualsiasi possibilita di eccezione giuridica contro di esse ...... B. -Antonio Mignami in Prato-Vallemaggia soggiorna durante l'inverno col proprio bestiame in Tenero. Questa loealita, sita sulla strada eantonale Loearno-Bellinzona, dista da quella eitta 5 0 6 km. eioe una buon'ora di strada. Durante Ia sua dimora in Tenero, Mignami vende il latte delle sue bovine all' Assoziazione dei Produttori di Latte deI Loearnese, di eui fa parte, ed e solito deporre i suoi bidon i di latte sulla strada cantonale, a qual ehe eentinaia di metri dalla sua stalla. Vengono poi earieati sul eamione della latteria, eondotto generalmente dal sig. Celestino Cattori, faeente servizio di raeeolta e Lebensmittelpolizei No 47.
di trasporto deI latte. Il servizio era fatto a earieo deI Mignami ehe pagava un tanto per il trasporto ). n 2 novembre 1925 l'agente eomunale di polizia di Loearno prelevava presso Ia latteria di Locarno un campione dai bidoni ehe gli venivano indicati come pro- venienti dal Mignami. All'atto deI prelevamento ne Mignami ne alcun suo famigliare era presente. n rapporto e firmato, sotto il titolo: Il proprietario dell'azienda ", da C. Cattori, rieevitore deI latte )). PiiI sopra e men- zionato ehe il proprietario ha rinunciato al terzo eam- pione. n campione fu esaminato dal Laboratorio cantonale di 19iene e fu trovnto inacquato deI 15-20 %. A Mignami venne inflitta, per adulterazione di derrata alimentare, una multa di 100 franchi, contro la quale egli esperi tutte Ie istanze di rieorso: da ultimo, Ia Camera dei Ricorsi penali deI Cantone Ticino, la quale 10 respinse addueendo in sostanza; eontrariamente a quanto pre- serive rart. 3 deI Regolamento, i eampioni furono bensi prelevati in assenza dei produttore 0 di un suo famigliare ; ma Celestino Cattori va eonsiderato quale rappresen- tante deI Mignami, avendo egli, in forza deI contratto esistente, l'incarico di receverne illatte e di trasportarlo alla Iatteria di Loearno; in tali operazioni egli agisee dunque eome un loeatore d'opere, cioe come un impiegato in senso lato deI fornitore. C. -Da questo giudizio Mignami ha inoltrato al Tribunale federale ricorso in cassazione nei termini e nei modi di legge. Egli persiste nel ritenere ehe nelle ope- razioni di prelevamento siano stati violati i disposti precitati, specialmente l'art. 3 e 5 deI Regolamento: donde la nullita dell'operazione edella susseguente proce- dura, eui sta di base. Conclusione : Ia sentenza querelata dev'essere cassata e le spese rifuse al rieorrente. Considerando in diritto:
-A torto il rieorrente difende la tesi ehe una ir-
350 Strafrecht. regolarita nel prelevamento dei eampioni renda senz'altro nulla quest'operazione e, viziando insanabilmente la base della proeedura, Ia renda oppugnabile. A stregua della giurisprudenza deI Tribunale federale, l'inadem- pienza delle norme legali in tema di prelevamento dei eampioni, non involve sempre la eadueita dell'opera- zione e quindi Ja nulIita dei proeedimenti susseguenti. Le mancanze dovranno essere eonsiderate come irrile- vanti, se il susseguente proeedimento di istruzione della causa avra dimostrato ehe, loro)nalgrado, non puo esistere dubbio sull'infondatezza delle eeeezioni ehe il produttore della derrata ha da esse inteso dedurre: per es., sull'identita della merce fornita eon quella dei campioni prelevati. In quest'ipotesi le irregolarita avvenute rimarranno sanate dalla susseguente istru- zione della causa, la quale ne avra completato il valore probatorio (RU 44 I p. 201 ; sentenza della Corte di eassazione deI 15 ottobre 1926, non pubblieata, nella causa Schaffhauser). Nel easo in esame nessun nuovo elemento probatorio ha aggiunto l'istruzione in favore dell'identita della meree fornita a Tenero da Mignami eon quella prelevata a Locarno e quindi analizzata : ond'e ehe l'esito della causa dipende unicamente dalla questione, se furono osservati i disposti precitati deI Regolamento. 20 Non e contestato ehe il prelevamento dei eampiolli non avvenne sulla strada di Tenero, dove iI latte era stato deposto dal Mignami, ma a circa 5 km. da quel luogo, qualehe tempo dopo ehe Cattori 10 ebbe caricato sul camione dell'assoeazione e ne ebbe la disposizione. E assodato, inoltre, ehe al prelevamento non assiste ne il produttore ne alcuno dei suoi famigliari eome pure e pacifieo che nessun eampione fu rilasciato a Mignami. Infine, sul punto di sapere (art. 7 deI Reg.), se primadel prelevamento il latte sia stato rimescolato aeeurata- mente, l'istanza eantonale e rimastasilente. 30 -Per quantoeoneerne le formalita previste dal- Lebensmittelpolizei No 47.
l'aft. 3, si e manifestamente a torto ehe il giudiee canto- nale eonsidera il Cattori come rappresentante ed im- piegato deI rieorrente. Quantunque Ia posiziolle giuridica di Cattori nelI' Assoeiazione non risulti in modo chiaro dall'inearto, e fuori di dubbio ehe egli non puo essere ritenuto eome un famigliare od un impiegato deI Mignami. E possibile, anzi probabile ehe egli sia inveee l'impiegato, sotto una forma qualsiasi, della Latteria, per la quale raceoglie il latte. E neanehe puossi asserire ehe egli sia il rappresentante deI Mignami. NeUe opera- zioni che gli sono devolute, egli rappresellta Ia Latteria per la quale agisee, non il Mignami. E bensi vero ehe, agli effetti deH'applieazione deI Regolamento, i termini di impiegato 0 rappresentante non possono essere presi nel loro senso strettamellte giuridieo. Non oeeorre un mandato od un impiego regolare. Il produttore ehe fa deporre iI latte sulla strada, anche da persona non regolarmente adibita a questo ufficio, potra anche essere eonsiderato co me rappresentato da essa. al mo- mento deI prelevamento. Oecorre pero, ad ogni modo, ehe la scelta della persona sia stata tatta dal produtlore, non da un terzo qualsiasi e, in ogni caso, non da persona ehe possa avere degli interessi eollidenti eoi suoi. Nel easo in esame, il prelevamento non avvenne sulla strada, prima ehe i bidoni fossero caricati sul eamione, ma a Loearno, senza che siffatta persona sia intervenuta. Cattori aveva dalla Latteria l'illcarico di raccogliere il latte, non dal Mignami quello di deporlo sulla strada od altrove 0 di assistere, in suo norne, al prelevamento dei campioni. A ciü nulla puo mutare l'art. 5 dello Statuto dell' Associazione eui fa allusione l'istanza ean- tonale: Il socio e responsabile deI proprio latte fino aHa eOllsegna aHa Latteria . Questo disposto vale nei rapporti civili tra la latteria ed i fornitori, ma nulla puo mutare aHa responsabilita penale ed ai disposti deI Regolamento. A torto pure il giudice cantonale intende trarre argomento dalla cireostanza ehe il trasporto deI
prodotto a Locarno era fatto a carico deI ricorrente, il quale pagava un tanto per questo servizio. A chi Mignami pagasse questo tanto) , se a Cattori personalmente 0 a Cattori quale gerente od impiegato della Latteria 0 direttamente aHa Latteria stessa, non vien constatato dall'istanza cantonale. Ma in quaisiasi di queste ipotesi Cattori non potrebbe, per i motivi suesposti, essere considerato come impiegato 0 rappresentante deI ricor- rente. Questo punto e tanto piil importante, in quanto egli ebbe illatte in discorso a sua disposizione per tempo assai lungo, e potrebbe anche essere personalmente interessato neHa Latteria. 40 -Se Cattori non aveva veste per rappresentare il ricorrente alratto deI prelevamento, egli non poteva neppure . rinunciare in suo norne aHa consegna deI terzo campione. 5° -Queste irregolarita bastano per viziare il procedi- mento e condurre aHa cassazione della sentenza quere- lata. Si puo aggiungere ehe, nel caso in esame, il preleva- mento deI latte, deposto sulla pubblica via, doveva avvenire al piil tardi al momento in cui iu caricato sul camione. Fino a quel punto, ma Flon oltre, il produttore ne era responsabile, poiche chi depone illatte sulla pub- blica via senza farlo sorvegliare, 10 fa a suo rischio e pericolo. PHIMaRIES AEIJHIES . A,. LAU9ANNIIi STAATSRECHT -DROIT PUBLIC