- Sentenza 19 gennajo 1924
llella causa Amrh1D contro Ticino.
Concordato intercantonale 23 agosto 1912 concernente la reci-
proca garanzia per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico.
A questo concordato ba aderito, pel Ticino, il Consiglio di
Stato senza adire il Gran Consiglio. -Ancbe se quest'ade-
sione fosse censurabile di incostituzionalita per violazione
deI
principio della separazione dei poteri, il tribunale ticinese
non e incorso in atto arbitrario 0 diniego di giustizia, accor-
dando forza esecutiva a decreto amministrativo fondato sul
diritto pUbblico, (imposta successorale) di autorita compe-
tente di altro cantone (Art. a al. 2 LEF).
A. -Il concordato intercantonale 23 agosto 1912 con-
cernente
la reciproca garanzia per l'esecuzione forzata
delle pretese di
diritto publico ecc. dispone all'art. 1°:
Cl I cantoni concordatari si garantiscono reciproca-
mente l'esecuzione forzata di pretese fondate sul di-
ritto pubblico in favore dello Stato; dei Comuni e delle
corporazioni pubbliche pareggiate a questi ultimi.
Queste pretese so no :
1 ° ................. .
20 Le tasse sulle successioni e donazioni.
30 Le sovraimposte e le multe relative alle imposte
di cui ai Ni 1 e 2.
Con officio 18 dicembre 1912 il Consiglio di Stato deI
Cantone Ticino dichiarava l' desione al predetto con-
cordato. Questa dichiarazione venne
pubblicata il 24 di-
cembre 1912 nella RaccoIta delle leggi federali
ed it. 1912
p. 842 con
effetto dal 31dicembre seguente. Per l'ade-
sione
il Gran Consiglio ticinese non era stato adito e
non
ebbe quindi ad occuparsene: la quale pertanto non
venne
pubblicata nel foglio ufficiale ticinese.
B. -Spiccato, il 16 novembre 1922, un procetto ese-
cutivo a mezzo dell'Ufficio di Locarno contro Marta
Amrhyn-Nötzli, allora in Brissago, anteriormente in
Zurigo, per l'esazione di 14,079 fchi. 15 dipendenti da
Gleichheit vor dem Gesetz. N0 2.
tasse, sovratasse e muIte successorali in base a regolari
decreti amministrativi,
I'Ufficio fiscale della Cittä di
Zurigo chiedeva al Pretore di Locarno il rigetto dell'op-
posizione
interposta dalla debitrice. All'istanza questa
si opponeva, facendo valere diversi argomenti, dei quali
solo i seguenti concernono
l'attuale controversia: Il
concordato, sul quale
il creditore si basa onde ottenere
l'esecuzione (il rigetto dell'opposizione)
per il suo credito
di
diritto pubblico, non ha forza di legge : a) perche non
fu diramato e pubblicato nel folglio ufficiale ticinese,
come esige la legge cantonale 27
settembre 1837 ; b) per-
che la dichiarazione di adesione al concordato emana
solo dal Consiglio di Stato, potere esecutivo, non fu sotto-
messa al Gran Consiglio e non venne quindi ratificata
da quell' Autoritä, sola competellte, come suprema sede
legislativa,
ad aderire a concordati, che sono da equi-
pararsi
ad atti legislativi propriamente detti.
C. -La sentenza 2 maggio 1923, colla quale il Pre-
tore di Locarno toglieva l'opposizione in via definitiva
in base all'art. a LEF, fu confermata in appello col
querelato giudizia
per i motivi seguenti: Il concordato
intercantonale, di cui
e parola, e una legge intercantonale
retta da norme communemente adottate e basata al prin-
cipio della reciprocitä assoluta.
La questione di sapere se
l'adesione deI
Cantone Ticino sia avvenuta giusta le
norme costituzionali sfugge all'indagine della Corte
cantonale.
D. -
Da questa sentenza la Amrhyn-Nötzli ha pro-
dotto ricorso di diritto pubblico. Ripetuti gli argomenti
addotti in sede cantonale e respinta la tesi di incompe-
tenza deI Tribunale cantonale ad esaminare la costitu-
zionalitä delle leggi (concordati) che esso
e chiamato ad
applicare, la ricorrente asserisce : L'art. 61 CF accorda
la propria garanzia e riconosce esecutivitä intercantonale
solo ai giudizi di natura civile, cioe di carattere privato.
Pretese di
diritto pubblico (quali tasse, sopratasse e
multe successorali) S0110 eseguibili nei rapporti intercan-
8 Staatsrecht.
tonali solo in forza di valido coneordato, ehe nel caso in
esame non esiste.
La senrenza querelata sancisce una
usurpazione di competeDza da parte 001 Consiglio di
Stato ed UR diniego di giustizia per interpretazione ar-
bitraria degli art. 80 e 81 LEF e 61 CF.
E. -Con risposta 17 novembre 1923 I'Ufficio fiscale
di Zurigo conchinde domandando
il rigetto deI gravame,
spese e ripetibili a CaTICO della ricorrente.
Considerando in diritto :
10 L'errore fondamentale, in cui versa la ricorrente,
concerne l'interpretazione degli
art. 80 e 81 LEF, che
costituiscono l'attuazione delI'art. 61 CF per quanto
riguarda le sentenze da eseguirsi in base ai disposti della
legge sull'esecuzione e snl fallimento.
Ritiene
1a ricorrente che I'art. a LEF contenga un
divieto ai Cantoni di ammettere all'esecuzione le sen-
tenze di
altri Cantoni, che non siano quelle tassativa-
mente previste nel primo capoverso e le altre, ad esse
parificate nel primo periodo deI capoverso secondo.
In
altri termini : essa avvisa ehe i tribimali di un Cantone,
che non abbia aderito al concoroato in discorso 0 la di
cui adesione non sia regolare, non abbiano la facoltä
di dichiarare esecutive (levando
l' opposizione al precetto
eseeutivo)
decisiooi amministrative di altri Cantoni,
rart. 80 a.l. 2 LEF disponendo ehe siffatte decisioni sono
esecutive
entro il territorio deI Cantone )).
Questo modo di vedere e errato. La pratica eostante di
questa Corte e. la dottrina prevalente sono concordi
nell'ammettere che
rart. a LEF contiene un prtcetto,
non un divieto. In altre parole: Conformemente alrart.
61 CF, che ne e la base costituzionale, esso obbliga i
Cantoni ad eseguire le sentenze di diritto civile 0 pri-
vato di altri Cantoni e le transazioni e le ricognizioni
giudiziali ad esse parificate dal
2° capoverso; ma non
vieta loro di andare oltre e di ammettere quindi volontaria-
menle all'esecuzione anche i decreti e le decisioni di au-
Gleichheit vor dem Gesetz. N0 2.
toritä amministrativa di cui parIa in seguito il disposto
precitato
(RU 23 I. p. 142; 32 I p. 645 ; BRÜSTLEIN,
archivio vol. IV p. 321 ; KIRCHHOFER, L'aiuto giuridico
intercantonale, Zeitschrift für schweizer. Recht vol. 48
anno 1907 p.
514; JAEGER, commento 13 all'art. a LEF; dissenziente solo SALIS, archivio IV p. 89 e seg.).
Statuendo su caso affatto analogo all'attuale (causa
Truttmann 12 giugno 1902, RU 23 I p. 138 e seg.), il
Tribunale federale ebbe a dichiarare : Un Cantone ha
)) la facoltä (non I'obbligo) di ammettere all'esecuzione
)) decisioni amministrative di altri Cantoni come se fos-
sero proprie, poiche le parole dell'art. a al. 2 entro
il territorio del Cantone sono da interpretarsi nel
)) senso, che il diritto dei Cantoni a riconoscere rese-
l) cutivitä di decisioni amministrative e limitato al terri-
) torio deI proprio Cantone, ma non alle proprie deci-
)) sioni. Se nessun Cantone pUO essere obbligato (come e il
) caso per le sentenze di diritto privato, art. 61 CF), a
)) far eseguire giudicati amministrativi, ciö non vuol dire
che esso non possa, volontariamente, estendere l'aiuto
)) giuridico a siffatte pretese di altri Cantoni. Tale facoltä
)) dei Cantoni non e limitata ne dalla Costituzione fede-
l) rale, ne da altro disposto federale qualsiasi, e deve essere
) senz'altro loro riconosciuta come corollario della so-
l) vranitä cantonale garantita dall'art. 3 CF.)) Questi mo-
tivi valgono pure pel caso
in esame ; ond'e che, anche
a prescindere dalla questione della
validiHt dell'adesione
governativa al concordato intercantonale 23 agosto 1912,
occorre ritenere, che la
Camera Esecuzioni e Fallimenti
aveva la facoltä, non censurabile per incostituzionalitä,
di dare forza esecutiva, levando l'opposizione, alla de-
cisione amministrativa in discorso, colla quale
la ricor-
rente era
stata condannata aversare al fisco zurighese la
somma di
14,079 fehi. 15 par tasse, sovratasse e multe
successorali.
Ne si obbietterä, che cosi statuendo il Tribunale can-
tonale abbia prc:munciato senza che esistesse, nel
diritto
ticinese, norma giuridica ehe potesse servirgli di vallda
base.
Norma giuridiea sufficiente puo ravvisarsi nella
sua pratiea, basata sul eoneordato in diseorso, da rite-
nersi valido; pratiea ehe eostituisee, se di qual ehe
durata, diritto cOllsuetudinario, il quale e sorgente di
diritto come la legge stessa. Se illvece, a questo riguardo.
la giurisprudenza dei giudice cantonale non fosse costante
o solo recente,
il giudice avrebbe potuto decidere se-
condo la regola ehe egli adotterebbe come legislatore ))
(art. 1
al. 20 CCS). Dei resto, anche se non fosse valido
come dichiarazione di adesione al concordato, il decreto
governativo potrebbe giustamente venir considerato,
come
rettamente afferma l'istanza cantonale, quale di-
chiarazione di reciprocita. Siffatte dichiarazioni, rilas-
ciate
da parte di autorita amministrative intomo aHa
giurisprudenza dei loro tribunali, se non vincolano
il
giudice in modo assoluto, formano tuttavia base legale
sufficiente e incensurabile di giudizio dal
punto di vista
di atto arbitrario per diniego di giustizia (art. 4 CF).
Per questi motivi iI ricorso va respinto, senza ehe
occorra esaminare la questiolle deHa
validita dell'adesione
governativa
in discorso.
II Tribunale federale pronuncia :
Il ricofso e respinto.
3.
Arrtt d.u 4 fhrier 1994 dans la cause cla.me Eumbert
contre CODseil d.'Etat neuchateloia.
Loi cantonale instituant un droit de mutation sur les dona-
tions: en I'absence d'une disposition sptkiale, ce droit ne
peut tre preleve, avant l'avenement de la condition, sur
une donation subordonnee ä une condition suspensive
(usufruit donne a une femme pour le cas oi! elle survivrait
a son mari).
Par acte du 4 aout 1923 Paul Humbert et sa fille ont
procede au partage des biens de la communaute ayant
Gleichheit vor dem Gesetz. No 3. 11
existe entre Paul Humbert et sa premiere femme, dame
Humbert-Favre ; par le meme acte demoiselle Humbert
a reconnu a son pere un droit d'usufruit legal sur un
capital de 125000 fr. et a constitue en faveur de la
seconde femme de
Paul Humbert, dame Humbert-
Badertscher, pour le cas Oll ceHe-ci survivrait a son
mari,
un usufruit viager sur la moitie de ce capital.
Le
Departement des Finances neuchatelois a exige de
dame
Humbert le paiement de 5248 fr. 60 representant
le droit du, eIl vertu. de la loi du 21 mai 1912, sur la
donation de l'usufruit constitue en sa faveur (la valeur
actuelle de cet usufruit
etant calculee d'apres les tables
de probabilite de vie).
Dame
Humbert a recouru contre cette decision en sou-
tenant que le droit ne pourra etre pernu que si la dona-
tion devient effective, c'est-a-dire seulement au deces de
Paul Humbert et si son epouse lui survit.
Par amte du 23 novembre 1923 le Conseil d'Etat a
rejete ce recours
.. Il expose que l'usufruit constitue gra-
tuitement en faveur de la recourante est une donation
entre vifs soumise
au paiement du droit prevu par la loi
du 21 mai 1912 concernant la perception d'un droit
sur les successions et sur les donations entre vifs et
que la valeur de cette donation peut etre etablie des
maintenant conformement a rart. 9 de la loi. Renvoyer
la perception
du droit au moment du deces du mari
serait exiger des autorites fiscales une surveillance cons-
tante et si les epoux Humbert transferaient leur domi-
eile ailleurs le fisc ignorerait le deces donnant ouverture
au paiement du droit et serait frustre de ce qui lui est
du. Toutefois il peut etre reserve aux ayants droit de
dame
Humbert de redamer restitution du droit pernu
dans le cas Oll, ensuite du 'predeces de dame Humbert a
son mari. rusufruit constitue en sa faveur ne prendrait
pas cours.
Dame Humbert ayant en outre recouru au sujet de la
quotite du droit re dame (en pretendant que la valeur