Extradition denied where two offenses each fall below treaty threshold

BGE 5 I 68Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume I22 lug 1868Granted

Sintesi

Crivelli challenged his extradition to Italy, arguing that the two offenses alleged against him—embezzlement and fraud—each remained below the 1,000-franc threshold required by the 1868 Swiss-Italian extradition treaty and could not be combined. The Federal Tribunal held that it was competent to review the treaty's applicability and agreed with Crivelli. It ruled that the offenses were legally distinct, could not be aggregated, and that interest could not be added because it had not yet accrued. Extradition was therefore denied.

Regest

Art. 58 OG; Art. 2 des Auslieferungsvertrags Schweiz–Italien vom 22. Juli 1868; Auslieferung bei Vermögensdelikten über 1'000 Franken: Die in Art. 2 Ziff. 12 des Vertrags genannten Delikte der Veruntreuung und des Betrugs sind als selbständige Straftatbestände getrennt zu prüfen; eine Zusammenrechnung verschiedener, rechtlich unterschiedener Delikte zur Erreichung der Schwelle von Fr. 1'000 ist unzulässig. Zinsen können nicht berücksichtigt werden, soweit sie im Tatzeitpunkt noch nicht fällig waren. Wird die Anwendbarkeit des Staatsvertrags bestritten, hat das Bundesgericht hierüber nach Art. 58 OG zu entscheiden (vgl. Erw. 1-4).

Testo completo

68 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrne. La prescription ne saurait donc en aucune fagon etre in- voquee par Boretti aux termes des lois de Geneve a l'occa- sion de l'infraction dont il est accuse de s'etre rendu cou- pable a Florence, le 30 Novembre 1874. 3° Enfin, les diverses conditions requises pour l'applica- tion du traite en question se trouvent rem pli es dans l'espece aussi bien au point de vue de la forme danslaquelle la de- mande est congue qu'a. celui de la qualification du delit qu'eIle vise. Il a ete, en particulier, satisfait a toutes les for- malites exigees par l'art. 9 du traite susvise en cas de de- mande d' extradition. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: L' extradition de Gelasio Boretti, age de 44 ans, de San Cresci a Campi, province de Florence (Halje), actuellement detenu a. Geneve, accuse de faux en ecriture de commerce (falsita in cambiale), est accordee a teneur de l'art. 2, chiffre 8° du traite d' extradition entre la Suisse et l'ltalie et a la requi- sition de la Legation de cette derniere puissance en Suisse. 19. Sentenza del 29 marzo 1879 nella causa Crivelli. A) Con sentenza 16 novembre 1877 il Tribunale Correzio- nale di Roma, ritenuto che daUe querele delle parti lese, dai documenti in atti e dagli es ami testimoniali. noneM dalle parziali ammissioni deI giudicabiJe, risulta provato in genere e ) specie che Balsamo Crivelli ha eonverlito in uso proprio il valore di una cambiale per lire 1000 datagli a seontare dai fratelli De Dominicis Ferdinando e Giuseppe, e ehe il medesimo con raggiri, simulandosi Marchese e bisognoso di ristaurare un preteso suo casamento in Roma, carpi a fido aHa ditta Trevisani una quantita di legname per la somma di lire 647, ehe tantosto alienava, Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 19.

dichiara esso Crivelli colpevole di appropriazione indebita e di truffa, e 10 eondanna per la prima a due anni di carcere, e per 1a seconda a tre anni della stessa pena e Lire 200 di muIta, da commutarsi come per legge, ai danni verso chi di ragione ed alle spese deI processo. B) Sulla richiesta della Regia Questora di Milano, il Com- missario di Governo in Lugano fa procedere il giorno 29 gen- naio ultimo scorso all'arresto deI sunnominato Crivelli ed erige al tempo stesso analogo processo-verbale, dal quale appare ehe l'arrestato oppone aIla propria estradizione:

che l'am- montare della truffa 0 appropriazione indebita, che gli viene attribuita, non raggiunge, 0 almenD non oltrepassa i franchi mille, com'e richiesta dai Trattati in materia di ) estradizione; 2° ch'egli intende di far valere a propria ) giustifieazione il fatto della completa sua ignoranza deI ) processo, ecc.; 3

che, infine, il realo di cui 10 si accusa ) non e ne truffa, ne appropriazione indebita, mentre si tratta semplieemente di cambiali lasciate cadere in protesto e non sanate. C) Instando l' Ambasciata italiana affineM si accordi eiö malgrado la domandata estradizione, i1 Dipartimento federale di Giustizia e di Polizia propone di consentire quest'ultima in quanta riguarda l'appropriazione indebita e di rifiutarla invece per la tru fa. La norma direttiva di siffatta proposta eonsiste a dire, cbe se nel prima easo l'imporLo deI danno accresciuto di quello degl'interessi oltrepassa la cifra dei franchi mille di eui al 1.2 dell'art. 2 deI Trattato d'estra- dizione in querela, nel secondo -all'incontro -detto im- porto non la raggiunge in nessun modo. Deliberando in ma- teria. il Consiglio federale accorda l'estradizione incondiziona- tamente. D) Venuto a cognizione dell'invito fattosi in conseguenza al Governo tieinese, di provvedere cioe aHa di lui consegna immediata alle Autorita italiane, Balsamo Antonio Crivelli si rivolge eon sua Memoria 10 corrente marzo al Tribunale fe- derale, e contes ta formalmente l'applicabilita, a suo danno, deI Trattato di eui sopra, e ciö per essere entrambi i crediti

70 A. Staatsreqhtl. Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. vantati dalle parti lese inferiori ai franchi 1000, e non potersi i medesimi accumulare per la ragione clle i titoli di reato per cui vennero emanate in di lni odio le Sentenze deI Tri- bunale correzionale di Roma sono fra di loro ben distinti. Premessi in linea di (aeto e di diritto le seguenti considerazioni :

  1. A termini deli 'art. 58 della Legge 27 giugno 1874 sulla organizzazione gindiziaria federale , il Tribunale federale giudica sulle domande di estradizione avanzate in virtu dei Trattati vigenti, in quanta ne sia contestata l'applicabilita. Il rieorrente Crivelli avendo eontestato, in conereto, l'appli- eabilita deI trattato italo-svizzero, tuttora in vigore, deI 22 luglio 1868, in virtu deI quale I' Ambasciata italiana ha riehiesto la di lui estradizione, il tribunale federale e chia- mato senz'altro a giudieare sulla fatta istanza, e deve a tal uopo semplieemente esaminare se siano fondate, 0 meno, le ecce- zioni eontro la medesima formulate.
  2. Ora, l'articolo 2 deI Trattato in diseorso preserive ehe: l'estradizione dovra essere accordata per le seguenti in ra- zioni alle leggi penali : .....
  3. Abuso di confidenza (appropriazione indebita), truffa, rode e urto non qualificato. (Per questi delitti l'estradi- zio sara. accordata solamenle q1 ando il valore degli og- gellt estort sorpassa i 1000 franchi). )
  4. E runo e l'altro dei reati ascritti al detenuto Crivelli ri.entrano dnnque nella eategoria di quelli per i quali I' estra- dtzwne dovra essere accordata, ma nessuno di essi all'incontro sornansa, da solo, la cifna di franchi mille, ehe le parti stipu- lantl Il trattato medeslmo hanno introdotta e co si fissata intenzionalmente, affine di stabilire un limite di una eerta rilevnnza, .aI dinotto deI qnale l'estradizione non fosse punto .0 bhgatorI.a .. Ne vnle d mfirmare la fondatezza di questa prIma obblezlOne I aggmnta ehe si vorrebbe fare degl'inte- ressi al valor eapitale dei eorpo deI delilto, ehe tali interessi D?n possono giuridieamente venir presi in qualsivoglia eon- slderazione; vi si oppone infatti, da una parte la ragione Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 19.

ehe all'epoca deI commessodelitto,essi non erano punto scaduti, ne aveano peraneo ineominciato a decorrere, e quindi l'argomento ehe i delitti aseritti a Crivelli avevano gia raggiunto la loro perfezione penale nel momento istesso in eui furono consumati, ne potevano subire, in progresso di tempo, aumento di sorta alcuna. 4. Parimenti fondata e la seeonda eecezione deI ricorrente, non potersi eioe aecumulare le due somme di Lire i 000 e L. 657 onde ottenere un tutto ehe sorpassi illimite dei mille ranchi, eome sopra determinato. Sebbeue contemplati in un solo e medesimo paragrafo deI surriportato articolo 2, l'ap- propriazione indebita e la truffa sono notoriamente due de- delitti, i cui earatteri giuridici differenziano fra di loro essen- zialmente. Se tale non fosse stato l'avviso deI Giudiee di Roma, egli non avrebbe fatto nella sua Sentenza distinzione veruna, ne condannato quindi il Crivelli a due pene diverse, per due diversi tit()li di reato. Il Tribunale federale pronuncia: L'estradizione deI detenuto Balsamo Anselmo Crivelli, di Giustiniano, da Milano, non e accordata.

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