IV. EIDGENÖSSISCHE STEMPELABGABE
DROIT DE TIMBRE ffiDERAL
52. Sentenza. a7 dicembre 1923 neUa causa S. A. 'l'annin!
'1'icinesi contro 'l'icino.
Legge federale 4 ottobre 1917 sulle tasse di bollo, art. 2.
Atto costitutivo di una S. A. sottomesso al bollo cantonale
ticinese per l' i,scrizione a registro fondiario. -LiceitA di
questa tassa cantonale, quantunque le azioni, conferite
dalla societii a terzi come equivalente di stabili da loro
apportati, siano soggette al bollo federale.
A. -La legge federale sulletassedibollo 40ttobre 1917,
ehe
attua e precisa il prineipio posto dall'art. 41 bis in
fine CF, dispone nel suo art. 2 : Se in conformita della
presente legge
un documento e gravato da tasse 0 ne
e esente, i cantoni non possono colpire di tassa di bollo
0 di registro il documento stesso ne aItro documento
ehe si riferisce al medesimo rapporto giuridico.
Tra gli atti 0 documenti sottoposti aHa tassa di bollo
federale, Ia legge (art. 17) comprende
le azioni delle
societa anonime stabilite in Isvizzera.
L'ordinanza
27 marzo 1918 deI Consiglio di Stato deI
Cantone Ticino, tendente
alla coordinazione deHa legisla-
zione cantonale in
tema di bollo colla Iegislazione federale
preeitata, premesso sotto la lettera B ehe rimangono
soggetti
aHa tassa di bollo cantonale tutti gli atti,
eontratti, allegati e documenti ehe per Ie attuali leggi
cantonali sono soggetti al diritto di bollo, in quanta
non ne siano esonerati. .. in relazione aHa Iegge federaIc ,
specifica sotto I d cil. 2 : devono essere stesi in carta
bollata dell'l 0/00 0 frazione di mille ... 2. Ie copie di
istromentinotarili da presentarsi all'arehivio, all'ulticio
del registro 0 da destinarsi alle parti.
t
I
Eidgenössische Stempelabgabe. N° 52.
B. -Mediante istromento 21 febbraio 1923 a rogiti
notaio
G. Noseda in Chiasso veniva istituita la S. A.
Tannini Ticinesi con sede in Chiasso. In questo istromento
e detto ehe la ditta Les Fils de P. A. Rey in La Rochette
ha fatto alla societä. un apporte di 125,778 fchi. (in
realta
100,000 fchi.) in beni stabili, ricevendo in paga-
mento 200 azioni soeiali di 500 fchi. cadauna.
Una copia di quest'atto, su carta da bollo di 1 fco., fu
presentata, come pezza giustifieativa, all'ufficio
deI
registro per l'annotazione deI trapasso, alla nuova societa,
dei beni stabili costituenti l'apporto.
In seguito di ehe
l'ufficio applicava
un supplemento di bollo, computato
all'l %0 sulla stima dell'apporto di 125,778 fchi.;
ci" in conformiia deI disposto precitato B I d cil. 2
dell'ordinanza cantonale
27 marzo 1918 e relativo
regolamento 13 dicembre 1920 (art. 34).
Da queste provvedimento la S. A. Tannini si aggravö
presso
il Dipartimento di Giustizia deI Cantone Ticino,
sostenendo ehe l'apporto degli stabili, almenD
in concor-
renza della
parte rappresentata dal valore delle 200
azioni (100,000 fchi.) assegnate in pagamento aUa ditta
apportatrice, non poteva essere assoggettato .al bollo
cantonale
perehe le azioni erano gia soggette al bollo
federale (art. 21egge federale 4 ottobre 1917).
Chiedeva
ehe il supplemento di bollo venisse limitato a 26 fchi.
e ehe gli altri
100 Ie venissero restituiti.
C. -Con risoluzione 21 giugno u. s. il Dipartimento
di Giustizia respingeva
il ricorso. n suo modo di vedere
(come esso risulta anche dalla risposta al presente
gravame)
e il seguente : E vero ehe sul prezzo di detti
stabili
100,000 fchi. sono stati pagati in azioni. Ma il
bollo cantonale non e percepito su di esse, ma su una
operazione diversa e speciale, eioe l'iscrizione a registro
deI trapasso degli stabili
aHa S. A. Tannini, operazione
soggetta al bollo
in conformita della legge cantonale ehe,
a
queste riguardo, non si trova punto in eonflitto colla
legge federale.
11 conferimento di stabili in un atto di
istituzione di una soeieta anonima costituisee atto di
eessione
0 di vendita.1l modo di pagamento dell'apporto,
vale a dire degli stabili ceduti, non
puö mutare la natura
deU'atto.
D. -Da questa risoluzione la S. A. Tannini ricorre al
Tribunale federale eon gravame di diritto pubblieo
interposto nei termini e nei modi di legge, riproponendo
a giudicare le eonclusioni dedotte
in sede eantonale.
Dei motivi deI rieorso e degli argomenti della risposta
deI Dipartimento di Giustizia si
dirn, per quanto oecorra,
nei seguenti eonsiderandi :
Considerando in diritto :
Conformemente alle conclusioni dedotte in sede
cantonale, sui 126 fchi. versati all'ufficio deI registro la
ricorrente, anehe
in questa sede, ehiede solo la restitu-
zione di
100 fehi. eorrispondenti an'1 °/00 dell'apporto
pagato
in azioni, e rinuncia a contestare il versamento di
26 fehi., ehe l'ufficio
ha richiesto per altri motivi, di cui
non oecorre quindi oecuparsi.
In altri termini, la ricorrente propone a giudicare,
se la tassa di bolIo ehe
il Cantone Tieino, in base al disposto
delIa lettera B I d eif. 2 dell'ordinanza
27 marzo 1918 ha
percepito per l'iscrizione a registro deI trapasso di pro-
prieta
degli stabili apportati e per i quali la ditta appor-
tante ha rieevuto delle azioni, sia conciliabile eol divieto
previsto dall'art. 2 della
legge federale sul bolIo 4 otto-
bre 1917 (v.
stato di fatto A).
2° -E fuori di dubbio ehe, da un canto, la tassa di
100 fehi., esatta dal Cantone Ticino, e una tassa di bollo
e precisamente una tassa di iserizione a registro a sensi
dell'art. 2 della legge federale precitata. Dall'altro,
e
parimenti eerto, ehe qualehe relazione esiste tra il
documento eonsegnato all'ufficio deI registro, vale a dire
l'istromento istitutivo della
S. A. Tannini, che prevede
la
eessionea quest'ultima degli stabili apportati dalla
ditta Les Fils de P. A. Rey in La Roehette, e i documenti
J
Eidgenössische Stempelabgabe. N0 52.
o atti soggetti al bollo federale, vale a dire Ie azioni
conferite a quella
ditta a pagamento degli stabili apportati.
Infatti, i diritti incorporati in queste azioni furono
acquistati eome equivalente degli apporti stipulati
nel contratto di eostituzione della societa. E questo
e
in sostanza l'argomento cardinale, che la ricorrente
accampa in favore della
sua tesi. Ma gli atti, ehe il fiseo
cantonale
ha colpito, non sono le azioni stesse date in
pagamento alla ditta eessionaria degli stabili (nel qual
caso la soluzione nel senso della ricorrente non potrebbe
essere dubbia), sibbene
l'atto 0 il fatto della iscrizione
a registro, indispensabile per la voltura catastale degli
stabili.
Chiedesi quindi
-e questo e il problema della causa -
se quest'atto di iscrizione si riferisea al medesimo
rapporto giuridico
(art. 2 in fine della legge federale),
per
il quale la legge eolpisee le azioni date in compenso
aHa ditta apportante.
3° -La risposta e negativa.
Come rettamellte rileva
il Consiglio di Stato neHa
sua risposta, la tassa ticinese di bolIo per l'iscrizione a
registro deI trapasso di stabili colpisce indistintamente
tutte le volture eatastali (aceettuate le donazioni ecc.,
art.
19 deI regolamento 13 dieembre 1920 sulle tasse
per
Ie operazioni concernenti il registro fiscale), senza
riguardo
aHa causa giuridica deI trasferimento.
L'istromento
21 febbraio 1923 a rogiti Noseda vi vien
sottomesso, non perehe includa
un apporto alla Societa
ricorrente,
ma in quanto esso implica una transazione
immobiliare e la relativa iserizione a registro. L'oggetto
della tassa cantonale
e quindi diverso da quello deI bollo
federale, ehe
e pereepito sui documenti (azioni), eonsta-
tanti il rapporto giuridico tra Ia societa e gli azionisti.
E bensi vero, ehe questo rapporto giuridico ripete
la sua
origine dal eontratto di societa sottoposto al bono
eantonale ;
ma in quanto impliea il trapasso degli stabili.
questo
contratto non coneerne ehe la parte deU' opera-
zione di carattere immobiliare. Ora l'art. 41 bis in fine
CF, ehe forma la base costituzionale della Iegge federale
4 ottobre 1917, riserva espressamente
ai Cantoni la
facolta di eolpire di tasse di bollo 0 di diritti di registro i
documenti relativi ad operazione fondiarie 0 di pegno
immobiliare.
In base a questa riserva, eontenuta nel
disposto costituzionale stesso,
il Tribunale federale ha
gia pronunciato (v. sentenza il giugno 1920 nella
causa Vollenweider
c. Ginevra, RU 46 I p. 56), che
ove il diritto cantonale si applica ad una transazione
di cui non sussiste traceia alcuna nel documento sog-
getto alla tassa federale (in casu, azioni), oeeorre
interpretare in modo restrittivo la norma di decisione
dei conflitti tra la Confederazione ed i Cantoni prevista
dall'art. 2 della legge federale, e quindi dichiarare
lecita l'esazione di una tassa cantonale, anche se la
) transazione immobiliare avesse servito acreare od R
predisporre il rap porto giuridico constatato nei titoli
che sono soggetti al bollo federale . Questo argomento
ha valore anche nel caso in esame. Infatti, la voltura
degli stabili dalla
ditta apportante aHa nuova societa e
una condizione preparatoria della emissione delle azioni;
essa non influisce
in modo veruIio sul contenuto di questi
titoli. Non
e quindi esatto il dire, come fa la ricorrente,
ehe
l'atto registrato e gli atti sui quali porta il boHo
federale si riferiscano al megesimo rapporto giuridieo e
ehe quindi la tassa cantonale
si sovrapponga illecita-
mente al diritto federale.
4° -La soluzione accolta in queste giudizio e conforme
aHa opinione dei commentatori della legge federale
(v.
LANDMANN, IM HOF JOEHR, Commento alla legge fc-
derale 4 ottobre 1917 p.132 oss. 2 all'art.
2;BLUMENSTEIN,
088. 12 in fine all'art. 2), ed alla decisione di questa
Corte nel caso precitato Vollenweider
c. Ginevra, che
all'ipotesi attuale
e molto analogo. In quella causa si
trattava deI diritto ( d'enregistrement et de transcription
ginevrino (art. 25 e 176 della legge ginevrina sulle pub-
Eidgenössische Stempelabgabe. N° 52. 445
bliche contribuzioni). Questo diritto, invero, si diffe,.
renzia dal bollo di registro ticinese nel senso, che il prima
porta direttamente sul rapporto giuridieo, eioe sulla
voltura catastale degli stabili e costituisce essenzialmente
un diritto di mutazione ; il secondo invece non porta ehe
indirettamente sulla mutazione stessa e, direttamente.
colpisce solo
il documento destinato a giustificare la
domanda di iserizione deI trapasso a registro.
Infatti.
accanto al diritto di bollo di registro, la legge ticinese
conosce
una tassa di mutazione 0 voltura catastale
propriamente
detta (v. art. 19 e seg. regolamento canto-
nale 13 dicembre
1920 per Ie operazioni sul registro
fondiario ), ehe nel caso
in esame comportava un importe
di 754 fchi. 80, non contestato. Ma la diffeienza tra
il sistema ginevrino e quello ticinese non e cosi decisiva
da indurre soluzione diversa. Come il diritto di mutazione
stesso, anche la tassa di bollo deI sistema ticinese non
e
in conflitto colla legge federale. Infatti, questa iserizione
a registro fa
parte delle operazioni indispensabili affinche
l' aequisto di stabili consegua valore di diritto reale
(carattere costitutivo dell'iscrizione a registro secondo
il
CC art; 656, 665 e 971). Ora, tutti gli atti necessari
(CC art. 942, 963 e 965) per rendere perfetta una voltura
catastale fanno
parte delle operazioni fondiarie di
transazioni immobiliari espressamente riservate dall'
art.
41 bis in fine CF. ehe invece di essere percepito insieme
col diritto di mutazione,
il bollo di iscrizione ticinese
sia esatto
aparte nella forma di un diritto ad valorem
da apporsi sul documento stesso che contiene la stipu-
lazione immobiliare, non
e decisivo. Essenziale si e solo,
che
il documento sottoposto al diritto cantonale 10 sia in
occasione di una operazione fondiaria estranea al rapporto
giuridico inerente
all'atto colpito dall'imposta federale ;
condizione questa che si verifica
tanto in rignardo al bollo
ticinese
,di registro, ehe al diritto d'enregistrement et
de transcription) deI sistema di Ginevra (cfr. anche la
eircolare 20 febbraio 1918 deI Consiglio federale ai
Governi cantonali sull'attuazione della legge federale
4 ottobre 1917
eil. 2 e 4, Foglio federale ed. francese
p. 323 e seg.).
A
törto la ricorrente invoca la sentenza deI Tribunale
federale nella causa
Polus c. Ticino. In quel caso non si
trattava di una transazione immobiliare e la tassa era
richiesta per altri motivi, che diversificano essenzial-
mente quell'ipotesi dal problema attuale.
11 Tribunale tederale pronuncia:
Il ricorso e respinto.
V.INTERKANTONALESARMENRECHT
ASSISTANCE GRA TUITE INTERCANTONALE
53. .A.rrit du a novembre 1923
dans la cause canton de Seme contre canton da Vaud.
Art. 45 Const. fed. : Question de savoir si et ä quelles condi-
tions l'obligation d'assistance incombe au canton d'origine
ou au canton du domicile. -
A. -Le 11 novembre 1916 Alfred Paley, originaire
de
Puidoux, precedemment a Chexbres. s'est fixe a
Heimberg (district de Thoune) avec sa familIe composee
de sa femme
et de 12 enfants dont le plus äge est ne en
1900 et le plus jeune en 1915. Le 1 er mars 1917 il a obtenu
de la direction de
Police bernoise un pennis de domicile.
11 etait employe aux Ateliers federaux de construction
a Thoune.
En aout 1918 il est parti pour la France pour chercher
un emploi mieux retribue. Avant son depart il 'a promis
aux autorites communales de Heimberg de pourvoir des
le 1 er novembre a l'entretien de sa familIe aupres de sa
Interkantonales Armenrecht. N° 53. 44'J
mere a Puidoux. Le bail de l'appartement occupe par la
familIe ayant pris fin le 1 er novembre, la commune de
Heimberg a invite le 22 octobre la commune de Puidoux
a se saisir du cas ( bevor es zum polizeilichen Transport
kommt
. En attendant elle a installe la famille dans la
Chapelle evangelique en garantissant le paiement du
loyer.
Au
debut Paley avait envoye quelque argent a sa
familIe, mais pas assez pour l'entretien completement.
Au
bout d'un certain temps les deux runes ont quitte
leur mere et se sont rendus dans le canton de Vaud. Au
commencement de 1919
Paley est mort a Paris.
Le 17 fevrier 1919 le conseil communal de Heimberg
asollicite de la
Prefecture de Thoune le rapatriement de
la familIe
Paley dans sa commune d'origine. Le 17 avril
le
Prefet a transmis cette demande a la Direction ber-
noise de police qui le 24 avril s'est adresse au Conseil
d'Etat vaudois en le priant de prendre les mesures
necessaires pour que la commune de Puidoux se char-
geät de la famille.
Le 8 mai le Conseil d'Etat vaudois a informe la Direc-
tion de
Police que les 7 enfants cadets avaient He admis
au nombre des proteg.es de l'Institution cantonale en
faveurde I'enfance,les
runes Hant en mesure de subvenir
a leur entretien, et que la commune d'origine etait
charge de fournir des renseignements quant au placement
des enfants
et au rapatriement de la familIe: Le 26 mai
il a ajoute que l'enfant Paul Antoine Paley etait egale-
ment admis dans l'institution en faveur de l' enfance.
Le 16 juin, le Conseil
d'Etat vaudois a avise la Direc-
tion de
Police bernoise que dame Paley desirait rester
a Heimberg avec ses enfants, il lui a demande son avis
a ce sujet et l'a priee de Iui indiquer ( a quels pasteur
ou autorite la pension de notre institution devra etre
versee .
Le conseil communal de Heimberg a qui cette lettre
avait ete transmise a ecrit le 29 juin a la Direction de