Art. 46 al. 2 et 4 CF; Art. 4 CF; taxation of Ticino nationals domiciled abroad: the prohibition of double taxation applies only in intercantonal relations and does not invalidate a cantonal rule that subjects registered Ticino nationals abroad to cantonal income taxation. The canton may, within its fiscal autonomy, base tax liability on political affiliation or origin rather than ordinary domicile, provided the rule is applied uniformly. Alleged antiquity or fiscal hardship of the system does not establish unconstitutionality; such policy choices fall to the cantonal legislature (consid. 2-3).
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTICE)
49. Sentenza ao ottobre 19a3
nella causa Volonterio eontro '1'icino.
Ammissibilita costituzionaIe dell'imposta sulla rendita profes
sionale cui sono assoggettati i ticinesi domiciliati all'estero.
Questa imposta non e oppugnabile in base degIi art. 46
al. 2 e 4 CF.
A. -L'art. 17 della legge tributaria tieinese 11 di-
eembre 1907 dispone : '
So no tenuti al pagamento deU'imposta sulla sostanza
e sulla rendita :
)l a) Coloro ehe sono domieiliati nel Cantone.
1
I ticinesi residenti aU'estero, iseritti nei cata- loghi elettorali 0 nei registri dei fuoehi, sono diehiarati come domieiliati. B. -Alfredo ed Alfonso Volonterio, attinenti di Loearno, sono, da anni, domiciliati in ltalia, ove eserei- tano la Ioro professione e sono soggetti all'imposta sul reddito professionale. In virtil delI'art. 17 precitato, sono sottoposti anche in Locarno all'imposta sulla ren- dita, determinata, pel 1921, in 4000 fchi. per Alfredo, e 4500 fchi. per Alfonso Volonterio. Contro siffatta imposi- zione essi ricorsero nelle forme di legge, alle competenti autoritä tieinesi, allegando ehe si trattava di doppia imposta e di un onere fiscale ingiustificato sopratutto nel presente disagio economico generale. AS 49 1-1923
402 Staatsrecht. Con risoluzione N° 3170 delI' 11 maggio 1923, il Con- siglio di Stato, ultima istanza cantonale, respinse il rieorso, riferendosi, in sostanza, all'art. 17 1. C., seeondo iI quale sarebbe indifferente ehe i ticinesi residenti all'estero vi siano tenuti al pagamento dei tributi professionali. C. -Con ricorso 18 luglio 1923 i fratelli Volonterio domandano al Tribunale federale ehe, annulIata la riso- luzione querelata, essi vengano svincolati da ogni impo- sizione sulla rendita nel Ticino. Motivi: Il Consiglio di Stato e ineorso in violazione degli art. 46 al. 2 e 4 CF saneendo una doppia imposta ed una disparita di tratta- mento tra i ticinesi domieiliati nel Cantone 0 nei Cantoni eonfederati e quelli residenti all'estero, e ereando per questi ultimi, ai quali appartengono i rieorrenti, un domicilio fiseale speciale e fittizio, mentre, per quelli. deeisivo e solo il loro domicilio reale ed effettivo. Il deereto Iegislativo 16 giugno 1893, ehe concede il diritto di voto in materia cantonale e comunale ai ticinesi domi- eiliati all'estero iseritti nei registri dei fuoehi di un Co- mune deI Cantone, non ha nulla a ehe vedere eolla ques- tione della loro imponibilita nel Cantone poiche, nella mente dellegislatore, esso doveva costituire, per i tici- nesi resndenti all'estero, un favore e non un aggravio fiseale. Il disposto dell'art. 17 lett. a 1
e antiquato e le mutate eondizioni tributarie di ogni paese I'hanno reso intollerabile. Il ehe risulta anche dalla discussione avvenuta nel 1921 in senD della Commissione della Costi- tuente, la quale ha aecettato la proposta di uno dei suoi membri tendente a rendere possibile ai tieinesi all' estero l' esonero dalle imposte professionali nel Cantone facen- dosi radiare dal registro dei fuochi deI loro Comune. In questa oceasione fu rilevato ehe, gia attualmente, 9ft. degli emigranti non pagano nulla, eccetto forse il testatico . Indarno si addurrebbe in contrario, ehe l'ammissione deI rieorso aggraverebbe sensibilmente la situazione di molti Comuni; neU'ultima sessione deI J Gleichheit vor dem Gesetz. N° 49.
Gran Consiglio, alcuni deputati (Soldini e Consorti) pre- sentarono unamozione diretta all'esonero dall'imposta cui attualmente soggiaeiono i tieinesi residenti all'estero. D. -Con risposta 20 agosto 1923 il Consiglio di Stato domanda la reiezione deI ricorso. Il divieto della doppia imposta e applieabile solo nei rapporti interealltonali ; nei rapporti internazionali esso e ammesso soltanto in via di eeeezione, in quanta coneerne gli immobili ed il loro reddito. Non puö essere questione di violazione dell'art. 4 CF, in quanto ehe i ricorrenti stessi riconos- eono ehe, di fronte all'art. 17 legge tributaria, il giudizio denuneiato non poteva essere diverso da quello ehe fu. E. -Il complemento d'inehiesta ordinato dal giudiee istruttore ha provoeato : a) Dn ufficio 25 settembre u. s., eol quale il Munieipio di Loearno rileva ehe, in quel Comune, tutti i cittadini all'estero iscritti nel eatalogo civico e nel registro dei fuoehi sono inclusi nelle tabelle d'imposta e le tassazioni di questi contribuenti si muovono, di regola, tra 1000 fchi. e 2000 fehi. di rendita. L'imposta eincassata regolar- mente presso i relativi rappresentanti nominati dagli assenti...
b) La produzione, da parte deI Consiglio di Stato, dei verbali delle discussioni della Commissione della Costi- tuente (ehe si riferiseono alla predetta proposta in- torno alla faeolta pei ticinesi residenti all'estero di farsi radiare dal registro dei fuoehi) e di una eopia della mozione Soldini e Gonsorti. Deponendo questi atti il Consiglio di Stato fa rivelare : La proporzione dei ticinesi all'estero non paganti l'im- posta in patria. riferita dal verbale della discussione della Costituente (9/
), e senza dubbio inesatta. Dall'unita dichiarazione dell'Uffieio cantonale delle eontribuzioni risulta ehe rart. 17 della legge enormalmente applieato. L'esenzione dall'imposta dei tieinesi residenti all'estero avrebbe una gravissima ripercussione sulle finanze deI Cantone e sopratutto su quelle dei Comuni piu poveri
404 Staant. delle valli e delle campagne. Ne! Comune di Malvaglia per es. (secondo l'estratto dalle tabelle d'imposta pari- menti prodotto) risulterebbe che la maggior parte della rendita imponibile deriva dai ticinesi all'estero. Considerando in dirülo :
-Giä. nelle leggi tributarie ticinesi di molto ante- riori alla vigente, e sancito il principio dell'imponibilita dei ticinesi residenti all'estero. L'art. 3 della legge tri- butaria 7 dicembre 1863 dispone : Tutti i ticinesi sono soggetti all'imposto per la sostanza situata nel Cantone e per le rendite e,capitali ovunque posti. Questo ordina- mento fiscale dipende ed e in certo modo addirittura imposto daUe speciali condizioni deU'emigrazione nel Ticino. E, mentre le orme federali sul divieto della doppia imposta hanno sempre dichiarati esenti dall'impo- sizione i tieinesi residenti nei Canto ni confederati, per riguardo ai ticinesi residenti aU'estero il diritto federale si limita ad eseludere l'imposta sugli stabili siti alI'estero e sulla rendita degli stabili stessi, quando questi beni sono gia imposti al luogo dove si trovano. Per contro, il diritto federale ha finora lasciato intatto il diritto deI Cantone di assoggettare i tieinesi residenti all'estero aUe imposte in patria per la loro sos:tanza mobile e la rendita; e eiö senza indagare se questi beni, in virtil di legge straniera, siano giä soggetti all'imposta estera e se per essi questa imposta venga reälmente percepita. n eoneetto dell'art. 3 delle Iegge tributaria deI 1863 fu ribadito dall'art. 6 della legge deI 4 dieembre 1894, nel quale, premesso (art. 6 a) che soggetti al pagamento dell'imposta sulla rendita sono tutti eoloro ehe hanno domicilio nel Cantone , vien detto: 1 ° Sono eonsiderati come domiciliati tutti i ticinesi e eonfederati iseritti nei eataloghi elettorali. In relazione a questo disposto sta l'art. 1
al. 2
deI deereto legislativo 15 gennaio 1894 in modificazione della legge 5 dieembre 1892 sulla eompilazione dei cataloghi civici, il quale diehiara: Gleichheit vor dem Gesetz. N° 49. 405 Devono essere iscritti in catalogo i cittadini e confe- derati ehe hanno raggiunto reta di anni 20, e ehe da tre mesi mantengono il loro domieilio nel Comune, ed i cittadini tieinesi all' estero ehe fanno parte di un ) fuoco iscritto sul registro dei fuoebi deI Comune mede- simo . . Questo disposto ha la sua base costituzionale nel decreto di riforma costituzionale deI 16 giugno 1893, il quale, in modificazione delI'art. 33 della Costituzione ticinese, dispone: I ticinesi residenti all'estero. ehe fanno parte di un fuoco iscritto sul registro dei fuoebi di un Comune deI Cantone, esercitano il diritto di vota in detto Comune, salvo i casi di esclusione previst i II dalla Iegge. Questa iserizione nel registro dei fuoehi fu, in oeeasione della nota vertenza Lepori, ritenuta dal Consiglio di Stato obbligatoria e indipendente dalla volontä dell'attinente. E questo modo di vedere, non eondiviso dal Tribunale di Appello tieinese (sentenza in causa Lepori 23 marzo 1897, Giurisprudenza patria 97 p. 321 e seg.), fu approvato dal Consiglio federale, il quale diebiarava espressamente (decisione 31 agosto 1897 nella causa Lepori, Giurisprudenza patria 1897 p. 775 e seg.), ehe il domicilio politieo dei cittadini tiei- nesi residenti all'estero essendo un domieilio legale, e coereitivo, per eui il tieinese all'estero non puö rinun- ciarvi. Donde segue ehe tutti i tieinesi devono essere iscritti in un registro dei fuoebi nel Tieino e, ove ab- biano diritto di voto, in un catalogo elettorale ehe sani, di regola, quello delluogo di attinenza. Al disposto delI'art. 6 lett. a 1
precitato della legge tributaria deI 1894 e pure insito il concetto che i ticinesi residenti all'estero soggiaciono, per la sostanza e la ren- dita, alle imposte ticinesi e eiö per la ragione legislativa ehe, malgrado la loro assenza, i rapporti di questi citta- dini colloro paese d'origine non eessano. Nella sentenza
. aprile 1907 (RU 23 p. 456 e seg.) il Tribunale federale, esaminando la costituzionalitä di siffatto sistema, dopo aver dichiarato ehe il quesito di sapere, se la radiazione
406 Staatsrecht. di un attinente tieinese dal registro dei fuoehi e dai cata- loghi elettorali dipenda dalla sua volonta, e quesito di mero diritto eantonale e sfugge all'indagine deI Tribunale federale, rileva (motivo
p. 463 1. c.): Il solo mezzo ehe rimarrebbe per far ammettere il rieorso (Lepori) sarebbe quello di dimostrare ehe il disposto delI'art. 6 lett. a 1
della legge tributaria eantonale, ehe obbliga ogni eittadino iseritto nei eataloghi elettorali deI Can- tone al pagamento delle imposte in genere sulla sostanza e la rendita, eontiene, in se stesso, una norma eontraria aHa Costituzione federale. Una simile argomentazione apparirebbe pero a prima vista infondata. In quanta ehe e noto ehe la Costituzione federale non saneisce altri limiti aHa legislazione dei Cantoni in materia d'imposta ehe quelli risultanti dal divieto di doppia imposizione tra Cantone e Cantone. Nel resto, le autorita eantonali sono pienamente libere e sovrane di determinare le basi e le condizioni delloro sistema tributario e possono quindi far dipendere l'obbligo al pagamento dei pubblici tributi dei propri attinenti dal domieilio politico anzi ehe dal domieilio in senso ordinario. 20 -L' art. 17 lett. a 1
deHa vigente legge tributaria (v. stato di fatto lett. a) null'altro e ehe una redazione piil aeeurata delI'art. 6 lett. a 1
deHa legge anteriore, eome quella ehe, piil precisamente, esprime il eoncetto, ehe l'imponibilita dei ticinesi residenti all'estero per la sostanza e la rendita e un obbligo inerente aHa loro qua- lita di attinenti ticinesi, doeumentata dalla loro iserizione nei registri dei fuoehi e nei eataloghi civici (cfr. la tesi di laurea dei Dott. Torrieelli sulla istituzione deI fuoeo nel Cantone Ticinop. 144 e seg). E bensi vero ehe siffatto disposto pone alla base dell' ordinamento fiseale ticinese un principio tributario diverso da quello eomunemente aceettato; sostituisee, eioe, nei limiti della legge, il principio delI'attinenza 0 dell'origine a quello deI domi- eilio; in altri termini, erea per gli attinenti ticinesi resi- denti all'estero un domicilio fittizio. Ma, per i motivi Gleichheit vor dem Gesetz. N° 49. 407 esposti nella sentenza Lepori 1
aprile 1897, cio non pub essere considerato come anticostituzionale. II Tribunale federale, da quell'epoca in poi, non e andato piil oltre nell'applieazione dei divieto della doppia imposta nei rapporti internazionali. Non mancherebbe invero qualehe ragione in favore delia tesi di estendere ai rapporti inter- nazionali i prineipi aeeolti in materia intercantonale. Si potrebbe, ad. es., addurre ehe gJi oneri fiseali sono nel frattempo ereseiuti ovunque in larga misura. Ma siffatta estensione supporrebbe anzitutto la reeiproeita dei paesi esteri 0, almeno, una certa uniformita, se non asso- luta, relativa deUe diverse legislazioni; eondizioni queste dalle quall si e aneora assai diseosti, forse piil diseosti aneora ehe all'epoea da cui data il preeitato giudizio dei Tribunale federale neUa causa Lepori. Non esiste quindi motivo suffieiente per dissentire da quella sentenza. 30 -Per quanto e dell'addebito, ehe l'art. 171ett. a 1
della vigente legge tributaria ticinese costituisca una violazione delI'art. 4 CF, eome quelIo ehe saneirebbe una disparita di trattamento tra ticinesi domieiliati nei Cantoni eonfederati e quelli residenti all' estero, oceorre anzitutto rilevare, ehe Ia eombinazione deI prineipio deI domieilio eon quello dell'attinenza in tema fiscale e giu- stifieata nel Cantone Ticino dalla speciale intimita dei rapporti ehe gli emigranti tieinesi eonservano eolloro can- tone di origine e le sue istituzioni. Anehe l' elettorato, ehe la legislazione eantonale eonferisee ai ticinesi all'estero, e una partieolarita di questo Cantone e sta in eonnes- sione indissolubile colla loro imponibilita nel Cantone, e questo sistema fu diehiarato compatibile eolla Costitu- zione federale dalle Camere federali, le quali aeeordarono la garanzia federale al decreto eostituzionale precitato 16 giugno 1893. Se, in fatto, questo stato di eose eonduee ad una disparita di trattamento tra ticinesi residenti al- l'estero e ticinesi domieiliati in Cantoni confederati, ciö e dovuto al divieto eostituzionale di doppia imposta. il quale pero non e operativo di effetti nei rapporti inter-
408 Staatsrecht. nazionali, vale a dire a favore dei ticinesi all'estero. D'altro canto, non e dimostrato ehe, nei rapporti di questi ultimi, il disposto non sia applicato in modo uni- forme. Dalle diehiarazioni precitate dell'Ufficio eantonale delle eontribuzioni edel Munieipio di Loearno (v. stato di fatto lett. E) emerge inveee, ehe l'art. 17 della legge e applieato normalmente. L'asserzione, ehe i 9/
dei tiei- nesi residenti all'estero vadano esenti dall'imposta in patria vien formalmente eontestata dal Consiglio di Stato e non oceorrono maggiori indagini su questo punto, poiehe, eonformemente agli interessi stessi fiscali deI Canto ne e dei Comuni, bisogna ritenere, ehe l'imposi- zione sia applieata realmente in modo uniforme e ehe solo Ie inevitabili diffieolta pratiehe dell'incasso di tributi verso persone residentt all'estero possano eondurre, forse, a qualehe disparita di applieazione non voluta, ma subita. I rieorrenti obbiettano aneora, ehe il disposto e anti- quato e piit non eorrisponde alle idee moderne. Ma questo quesito e di eompetenza cantonale. In altri termini, e eompito deI Cantone interessato e non delle autorita federali di adattare Ie sue istituzioni di diritto cantonale alle idee moderne ed alle eondizioni economiehe dell'e- poca. La mozione Soldini e Consorti sembra tendere a questo seopo : ma, eontrariamente a quanta i rieorrenti asseriscono, essa non mira ad esonerare completamente gli emigranti ticinesi, ma solo a conseguire una equa e sensibile attenuazione dei tributi cui sono soggetti. L'ingerenza di autorita federali in quest'ordinamento fiscale sarebbe deI resto tanto meno giustificata in quanto ehe, eome risulta dalla communicazione deI Municipio di Locarno (v.lett. E qui sopra), la pratiea tende a miti- gare Ie asprezze deI sistema e ehe, secondo raffermazione deI Consiglio di Stato, l'abolizione dell'imposta degli emigranti all'estero avrebbe ripereussione grave sulle finanze deI Cantone e dei Comuni meno abbienti. Quest'as- serzione, resa plausibile dall'importanza notoria dell'emi-
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grazione ticinese all'estero e eorroborata da un estratto dal registro tributario deI Comune di Malvaglia nel quale i ticinesi residenti in paese figurano per una rendita imponibile di 256,200 fchi., quelli all'estero di 320,100 franehi. Il Tribunale federale pronuncia : n rieorso e rispinto. 50. Sentenza 21 dicembre 1923 nella causa Gabani contro 'ricino. Un istituto bancario ehe ha una succursale in un comune e la sua sede sociale principale in altro, e. considerato come domiciliato anche in quello agli effetti delI'art. 33 legge tributaria ticinese 11 dic.1907. Il diffalco dei debiti previsti da quel disposto deve quindi essere ammesso anche comu- nalmente. A. -La Iegge tributaria 11 dicembre 1907 dispone: Art. 8 : Dalla sostanza si deducono i debiti eomprovati ) verso individui od enti morali, ehe soggiaciono aHa imposta sulla sostanza nel Cantone 0 ehe ne sono esentuati per legge. Questo disposto vale per l'imposta eantonale. Per l'imposta eomunale Ia Iegge preserive : Art. 33: Dalla sostanza si dedueono i debiti verso creditori ehe sono' domieiliati e soggiaeiono all'imposta eomunale nel Comune. E piit sotto: Art. 40: Le ditte eommerciali e le societa anonime ed in aeeomandita per azioni ehe oltre alla sede, hanno sueeursali, agenzie, rappresentanze, eorrispondenti 0 depositi di merci dove si eompiono operazioni di earatte- re eommerciale in altri Comuni, sono colpiti daH'im- posta comunale per due terzi nel Comune dove esiste Ia sede e per un terzo in parti eguali nei Comuni dove