BGE 48 I 60
BGE 48 I 60Bge7 apr 1914Apri la fonte →
Si e a torto ehe la rieorrente fa eapo all'art.4 CF addueen.do ehe, poiche, a suo modo di vedere, l'ap- plicazione delI' art. 34 deI Regolamento precitato sarebbe inammissibile di fronte all'art. 16 LEF. l'Autorita cantonale avrebbe commesso vioiazione di quel dis- posto costituzionale. Il ragionamento non regge. La
62 Staat&rec.ttt.
questione della inconciliabilita deI . diritto cantonale
eon diritto federale
0 il cOIifIitto di leggi federali con
disposti
di diritto cantonale non si risolve in base al-
rart. 4 CF. Esso cade nel disposto deU'art. 2 disp. trans.
CF, che proclama
ilprincipio della forza derogatoria
deI diritto federale di fronte a quello cantonale. Si e
dunque sotto questo aspetto che Ia vertenza deve essere
esaminata, dovendosi deI resto avvertire che se
la ri-
corrente non enunzia esplicitamente
l'art. 2 disp. trans.
precitato,
10 invoca nondimeno implicitamente lagnan-
dosi dell'applicazione di
una legge (art. 34 decreto
cantonale 13 dicembre
1920) inconciliabile eon un dis-
posto di diritto federale (art.
16 LEF). .
20 -Nel merito, il nodo della questione sta nel sapere
se
il certifieato di aggiudicazione da rilasciarsi dagli
Uffici di eseeuzione 0 dei fallimenti in seguito alla ven-
dita di uno stabile a pubblica asta sia 0 meno un atto
della procedura d'esecuzione 0 di fallimento a mente
dell'art. 16
LEF. La questione puo essere diseussa, ma
motivi prevalenti stanno per l'affermativa. 11 eertificato
e senza dubbio atto uffieiaIe; esso deue essere ri-
laseiato dagli
Uffici per l'iscrizione deI trapasso dei
fondi aggiudicati, indipendentemente da ogni istanza
di parte. Il Regolamento 23 aprile 1920 sUlla realizzazione
forzata di fondi prevede questo· certificato colla relativa
istanza d'iserizione (art, 66) e contiene per la redazione
di
tale atto un formulario speciale (form. N° 15 p. 117
dell'appendice alla raeeolta delle prescrizioni federali
in tema di eseeuzioni e fallimenti). Prima ehe non sia
in possesso deI eertifieato di aggiudieazione eolla relativa
istanza di iserizione,
rUfficio deI registro non puo pro-
cedere alla menzione della mutazione nei libri fondiari.
Questo provvedimento dell'Ufficio riveste dunque
tutti
i earatteri di un atto ufficiale ed e poi inutile contestaJe
ehe. questo
atto non sia atto degli Uffiei di esecuzione.
dai quali esso procede.
In altri termini: l'atto in questione
e bensi l'uItiIIlo provvedimento da compirsi dall'Ufficio
Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° 10. 63
prima dell'iscrizione deI trapasso, .ma esso f no meno
parte deI proeedimento di eseeuZlne . ( di flmento
seeondo i easi) e eade quindi sotto Il divIeto dell art. 16
LEF.
Indarno Ia parte resistente obbietta ehe, in realt,
non si tratta di pereepire una tassa di bollo su tale eertl-
ficato di aggiudieazione,
ma di un suppImento .. della
tassa sulle mutazioni (tassa di
trapasso, unmobilire,
intorno alla quale il diritto cantonalee affatto . mdi-
pendente e sovrano.
La « ratio» dell'art. 34 preCltato,
ossia
il motivo ehe l'ha dettato, e Ntato evidentemente
qu.ello di aumentare gli introiti statali in occasione delle
mutazioni immobiliari. Ma se tale
e 10 scopo della legge,
il testo deI disposto parIa esplicitamente di bllo « su.gli
atti di trapasso per aggiudicazione in segwto. ad m-
canto l) e questi atti di trapasso non sono, ne. pon
essere altra cosa dei certifieati· da rilaseiarsi dagli Ufflel
di eseeuzione (0 dei fallimenti). Questa tesi e conortata
anehe dalla origine deI disposto. Come Ia parte reSIstente
steSsa allega, prima delI'entrata in vigore deI nuo:vo CO,
l'aggiudicazione a pubblico incanto non. era. vahda nel
Tieino se non veniva ridotta a pubbhco lstromento.
E questo istromento
era soggetto al bolIo proporzinale.
Ma poscia che, adottato il nuovo CO (art. 229), Ilstro-
mento notarile divenne superfluo, 10 Stato credette bene,
par non subire perdite fiscali, di Ipire,. i sua. vece,
il certificato da rilasciarsi dagli UfflCl. 11 dmtto di .b?llo
in questione non e quindi un supplemento deI dintto
di mutazione e se anche e destinato ad uent:u:e
gli incassi fiscali in occasione dei trapassl Immobl:
Iiari va nondimeno considerato come una tassa dl
boll~ da apporsi ad un atto ufficiale e precisamente
ad un atto .previsto dalla LEF. DeI resto non e esato
il dire ehe nell'antica tariffa deI 1914 esistesse una dif-
ferenza per Ia
tassa deI trapasso di proprieta . tr la .ven-
dita volontaria e quella in seguito ad agglUdl?azlo.ne:
A ·prescindere dalle vendite di piccolo conto (mfenoTl
64
Staatsrecht.
al fehi. 4000) la tassa era la stessa (art. 19 regolamento
deI 1914). E questa disposizione fu
mantenuta anche
ell? tariffa deI 1920 (art. 19), mentre in quest'ultima
Il dlSposto eoncernente il bollo da apporsi agli atti ese-
eutivi di trapasso
e nuovo. Il ehe sta ancora a dimostrare
che questa tassa non e una tassa di trapasso, ma una vera
e propria imposizione di un atto degli Uffiei di esecuzione
o dei fallimenti.
Il Dipartimento di Giustizia obbietta inoltre che
una
decisione
a decidere della costituzionalit~ di leggi lederali.
11 Tribunale jederale pronuncia :
II ricorso e ammesso.
Gewaltentrennung. N° 11.
V. GEWALTENTRENNUNG
SEPARATION DES POUVOIRS
11. lJ'rteU vom a. Juni 19aa
i. S. Dr. med. Vogelsa.nger und GeDoas&n
gegen den Begierungsrat des Xantons Scha.ffha.ua8U.
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Gebührenbestimmungen der Verordnung des schaffhause-
'lischen Regierungsrates vom 18. Januar 1922 zum Kon-
kordat betreffend den Verkehr mit Motorfahrzeugen. Legi-
timation von Automobilbesitzern zu ihrer Anfechtung.
Anfechtung wegen Verletzung des Grundsatzes der Gewalten-
trennung (Eingriffes in die Kompetenzen des Grossen Rates
und in das Gesetzgebungsrecht des Volkes). Kantonale
Genehmigung des Konkordates; Erfordernisse der Ge-
nehmigungserklärung. Auferlegung von Steuern auch nach
schaffhauserischem Rechte nur durch Gesetz möglich,
auch wenn ein Konkordat sie vorsieht. Prüfung, ob hier die
Abgabenansätze für Motorfahrzeuge Gebühren oder Steuern
seien und inwiefern von den Besitzern solcher Fahrzeuge
für die Inanspruchnahme der Strassen Gebühren verlangt
werden können. Kumulation von Steuer und Gebühr.
A. -Am 21. Mai 1912 beschloss der Grosse Rat des
Kantons Schaffhausen den
Beitritt zu dem (revidierten)
eidg. Konkordat über eine einheitliche Verordnung
betreffend den Verkehr
mit Motorfahrzeugen und Fahr-
rädern, (das dann am 7. April 1914 vom Bundesrate
genehmigt wurde). Nach dem Art. 20 des Konkordates
kann für Motorwagen und Motorfahrräder « der die
Verkehrsbewilligung ausstellende
Kanton alljährlich eine
Steuer
beziehen» und hat« er überdies das Recht,
behufs Deckung der gehabten Kosten
für die Prüfung
der Führer
und Wagen, für Schilder, für AussteJlung
der Bewilligungen
und für sonstige Leistungen GebÜhren
zu erheben ». « Die Höhe der Steuern und Gebühren »,
fügt der Schluss absatz bei, « wird von den Kantonen auf
AS 48 1-1922
5ontraria al suo modo di vedere creerebbe
disparita di
trattamento tra i· trapassi in seguito a ven-
dita voontaria (come tall soggetti al bollo proporzionale)
e quellI
cheawengono nelle esecuzioni forzate che
condo la tesi della rieorrente, ne sarebbero esenti:
L argomento, esatto in fatto,
e inconcludente in diritto.
Il disposto dell'art. 16 LEF e disposto d'eccezione,
creato a favore della proeedura eseeutiva onde
sottrarla
alle tasse diverse ed agli aggravi eui parecchi Cantoni
assoggettano gli
atti procedurali. La disposizione stessa
cre dunque una eccezione, con la sua applicazione.
E
CIO nulla puo mut are aHa soluzione deI caso in esame
anche perche, al postutto, questa Corte· non
e chiamat
Accesso programmatico
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