Entscheidungen der Schuldbetreihullgs-
16.Sentenza 21 Aprile 1921
nella eausa Eredi Piazza eontro Harzig.
Ordinanza 18 dieembre 1920 eoneernente la moratoria deI
eoneordato, il eoncordato ipotecario ed il divieto di aprire
alberghi.
I fideiussori ed i coobbligati solidali di un credito
garantito da pegllo immobiliare hallno veste per aggravarsi
presso il Tribunale federale dalla deeisione colla quale
l'autorita eantonale dei eoneordati ha aceolto l'istanza
di moratoria e di inizio della proeedura a sensi deIl'art. 19
dell'ord. Tale decisione dovra quilldi venir comunieata
anehe ai fideiussori e eoobbligati solidali. A quest'uopo il
debitore deve indicare ghi nella domanda di moratoria e
di inizio della proeedura gli indirizzi dei fideiussori e eoobbli-
gati solidali ai quali detta comunicazione e da farsi. Ove
il debitore ci6 non avesse fatto, l'autorita dei coneordati,
prima di statuire sulla domanda, gli assegnera un breve
termine per farlo. .
20 La procedura deI concordato ipotecario non essendo
ehe una modalita deI concordato ordinario, l'istanza ehe
tende solo aHa eoncessione di un concordato ipotecario e
improponibile anehe se il debitore ha conehiuso in prece-
denza un coneordato stragiudiziale coi creditori chirografari.
A. -H. Herzig-Eppenberger, proprietario deU'al-
bergo e stabilimento di bagni
Terme in Aequarossa,
faceva istanza, il 2 marzo 1921, presso
l'autorita tici-
nese dei concordati
percM gli fosse concesso il beneficio
deI concordato ipotecario
"a sensi deU'ordinanza 18
dicembre 1920 deI Consiglio federale. NeU'istanza so no
indieate le ipoteche
gravanti 10 stabile, tra Ie quali, nna
di primo grado deI capitale di 100 000 fr. oltre gli inte-
ressi
dei secondo semestre 1920 (5000 fr.), a favore della
Banca svizzera americana (ora Unione di banche sviz-
zere) in Loearno.
L'istante allega ehe avendo acquistato
nel 1916 l'albergo
ad un prezzo troppo alto, l'azienda
comincio tosto, per causa delle conseguenze della guerra
e senza sua colpa, a periclitare ; gia nel dieembre 1916
egli
fu obbligato a rimetterci deI proprio per coprire le
und Konkurskammer. N0 16.
spese di esercizio e in seguito dovette eonthiudere un
coneordato stragiudiziale coi suoi eteditori ordinari.
Conehiudeva domandando :
a) che gli fosse eoncessa la moratoria per il rimborso
deI capitale delle ipoteehe fino
aHa fine dieembre 1930 ;
b) ehe, praticata una stima ufficiale deI valore dello
stabile, i crediti che ne risultassero scoperti dövessero
essere. dichiarati improduttivi d'interessi fino al
31 di-
cembre
1930 ;
c) che gli interessi arretrati fossero. dichiarati estinti
offrendo
l'istante di pagar i 3/4. degli interessi ehe
ri ;ultassero coperti.
B. -Con decreto 11 marzo 19211'autorita eantonale
dei concordati accordava all'istante
una moratoria di
4 mesi ai fini di un eoncordato ipotecario e nominava
il eommissario deI concordato. Il decreto assevera:
rieorrono indubbiamente gli estremi delI'art. 2 lett. a
e b dell'ordinanza, avvegnache non pUD essere dubbio
che gli avvenimenti di guerra hanno
avuto un effetto
disastroso sull'andamento dell'albergo,
il quale non
ha un valore venale superiore a 80000 fr. ed e attual-
mente gravato da ipoteehe per oltre 130 000 fr. Il de-
bitore
non pote far fronte alle spese di esereizio se non
merce l'aiuto finanziario della moglie e dovette anche,
per 10 stesso Inotivo, eonchiudere un concordato stra-
giudiziale eoi ereditori ehirografari.
Questo deereto fu
intimato il 15/16 marzo u. s. al
debitore ed
ai creditori pignoratizi a stregua den'art.
32 dell'ordinanza. La ereditriee ipotecarla Banea sviz-
zera amerieana ne diede alla sua
volta eomunieazione
con
lettera dei 17 marzo u. s. agli attuali ricorrenti nella
loro
qualita di fideiussori solidali invitandoli a versarle
!'interesse scaduto arretrato di 3000 fr.
C. -Di questa comunieazione gli eredi fu Martino
Piazza in Bellinzona prelldono occasione
per ricorrere a
questa Corte onde ottenere l'allnullamento
dei p.ecreto
. 1 marzo precitato. I ricorrenti si dolgono allzitutto ehe. la
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moratoria, gravemente lesiva dei lorD interessi, sia stata
eoneessa senza sentirli. Danno' opera a dimostrare ehe
l' st?nte on. ha ossequiato ai preeetti di forma pre-
Vlsb dall ordmanza e che, in ogni caso, non se ne veri-
fieano gli estremi di applicazione (art. 2
a e bibidem).
Considerando in diritto :
. 1
-Col icorso in esame i ricorrenti intervengono
l n ?rOCe?lme.nto. di coneordato ipotecario in qualita
l fldelnsson sohdah deI debitore Herzig per un credito
lpotecaflo
spettante alla Banea svizzera-americana in
Loearno. Chiedesi se in
qnesta qualita abbiano veste
per rieorrere.
La questione e dubbia. Il dubbio nasee
,soprattuto dal tenore
dei disposto delI 'art. 32 delI'or-
dinanza
il quale, dichiarando ehe contro Ie decisioni
delI'autorita dei eoneordati sulla eoneessione della
moratoria e sulI'inizio
deI eoncordato e ammesso il
rieorso al Tribunale federale a norma delI'art. 19 LEF,
ne prevede Ia eomunicazione solo al debitore ed ai ere-
ditori pignoratizi interessati
(cfr. inveee rart. 43 ord.).
Argomentando
a questo disposto se ne potrebbe de-
durre e eontrano ehe, non preserivel1do Ia intimazione
elI ecisio.ne anche ai fideiussori e ai coobbligati so-
linal , Il leglslatore abbia inteso escluderli dal diritto
dl lcnrso. Questa illazione sembra pero eeeessiva e
mnbvI prevalenti stanno per la soluzione eontraria.
Rlsulta dall'art.
23 cap. 2 ehe i fideiussori ed i eoobbli-
gati sonidali pnssono opporre la monitoria conseguita
dal
?ebItore pnncipale ai ereditori che a loro si rivolgono
per Il pagamento solo nel caso in cui l'autorita dei con-
cordati abbia esteso anche
ad essi il beneficio deHa mo-
ratoria.
L' estensione deHa moratoria tuttavia non pub
ensere pronunclata se non ove i fideiussori possano
dlmostrare
ehe senza Ia moratoria sarebbe compto-
essa. l Inr? esistenza eeonomica . E anche in questa
lpotesl
11 dmtto di prevalersi deHa moratoria deI debi-
tore principale
potra esse re limitato ad una parte deI
und Konkurskammer. N° 16
eredito e subordinato aHa prestazione di garanzie ll.
11 cap. 5 delI'art. 23 dispone che per tutta la durata
deHa moratoria per il rimborso deI eapitale restano
sospesi i diritti conferiti
ai' fideiussori dagli art. 502 e
CO, e il cap. 6 che, per 10 stesso termine, il fideius-
sore non
ha il diritto di esigere dal 'debitore principale
delle garanzie
0 Ia sua liberazione asensi dell'art. 512
CO. Il debitore prineipale inveee pötra opporre ai eoobbli-
gati solidali la moratoria da esso ottenuta (art. 23 eap.
4) a meno ehe, dopo la chiusura deHa proeedura di con-
eordato,
sia venuto in possesso di un nuovo patri-
monio 0 faecia guadagni rilevanti .
Questi disposti invero sono pienamente giustifieabili
dai fini dall' ordinanza ed
e ovvio ehe altrimenti essa
sarebbe fallito
a1l0 seopo. Ma eostituiseono non meno
diritto singolare e di eeeezione a earico
ed a tutto svan-
taggio deI fideiussore edel eoobbligato solidale ehe sia
tenuto a rispondere per il debitore principale. Di earat-
tere singolare sono i disposti ehe 10 privano dei diritti
e delle garanzie previste
dagliart; 502, 503 e 512 CO.
Eeeezionali sono pure quelli ehe eoneernono la limita-
zione suaeeennata al suo diritto di rivalsa verso
il de-
bitore principale. e Ia inopponibilita deHa moratoria
ai ereditori. Anehe se
il fideiussore si trova in grado di
'prevalersi della aecezione sancita a suo favore
dal
l'art.23 al. 2, la proeedura per ottenere la moratoria non
costituira meno a suo earieo
un aggravio non indiffe-
rente e sovente
tale da esporlo al diseredito.
I fideiussori
ed i eoobbligati solidali hanno quindi un
interesse legittimo evidente e di grave momento a
vigilare a ehe la proeedura dei eoneordato ipoteeario
non sia
aperta abusivamente e ehe la moratoria non
venga eoneessa se non qnando si verifiehino le condi-
zioni eui
la legge la subordina (art. 2 a e b ordinanza).
Da cio la 101'0 veste a rieorrere. E se rart. 32 questa
faeolta non sembra loro espressamente consentire, cio
e senza dubbio dovuto ad nna svista dellegislatore.
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Occorrera pertanto ritenere, in via di massima, che ai
fideiussori ed ai coobbÜgati solidali spetti il diritto a
ricorrere contro il decreto che inizia laprocedura.e
concede la moratoria : non altrimenti che ( ai creditori
pignoratizi
interessati) di cui all'art. 32. Il decreto,
ove l'autorita abbia prnnunciato l'inizio della procedura
e concessa Ia moratoria,
dovra quindi esse re comunicato
anche ai fideiussori e coobbligati solidali e
il giorno
delIa intimazione
varra come il termine a quo per ri-
correre. Ma
affincM I' autorita dei concordati sia in grado
di procedere a questa comunicazione occorrera che gli
eventuali fideiussori e coobbligati solidali
Ie vengano
indicati dal debitore istante neUa sua domanda di mo-
ratoria. Se non l'ha fatto, l'autorita, prima di statuire,
gli assegnera un breve termine per farlo.
2° -Nel medto basta IiIevare :
A
stregua dell'art. 2 dell'ordinanza Ia procedura
deI concordato ipotecario fa
partedella procedura deI
concordato ordinario
. Nel caso in esame il debitore
si
e limitato a chiedere il concordato ipotecario allegando
di aver conchiuso in precedenza un concordato estra-
giudiziale coi creditori chirografari, e I'autorita dei
concordati gli
ha concesso Ia proroga ed ha iniziato il
procedimento
ai soli fini di un concordato ipotecario.
Questo modo di procedere e inammissibile. Secondo il
eoncetto fondamentale ehe informa l'ordinanza, il con-
cordato ipotecario non e ehe una modalita deI concor-
dato generale; esso richiede l' esame . della situazione
finanziaria deI debitore nel suo insieme e
tende ad una
riduzione dei suoi debiti chirografari e garantiti da
pegno immobiliare nella misura consentita dall'auto-
rita in base alla Iegge. Il procedimento esige quindi
l'allestimento di
un inventario completo dei beni deI
debitore, Ia loro
stima (art. 299 LEF), Ia diffida ai cpe-
aItori chirografari per l'insinuazione dei crediti (art.
300 LEF) e, in genere, l'adempimento di tutte le condi-
zioni previste
dagliart. 293 e seg. LEF. L'omologa-
und Konkurskammer. No 17.
zione deI concordato soggiace, oltrecche alle eondizioni
speciali previste dall'ordinanza
(art. 41 e seg.), a quelle
generali
den'art. 306 e non sara conseguibile .se le une
e le altre non siansi avverate. Non e concepibile infatti
come un concordato ipotecario possa combinarsi con
un accomodamento privato relativo ai debiti correnti,
che suppone l'adesione di
tutti i creditori chirografari.
Ora, l'unanimita delle adesioni non puo ritenersi rag-
giunta finche non e noto, se e per quali importi i credi-
tori pignoratizi possano partecipare al concordato ordi-
nario
per la parte dei loro crediti rimasta scoperta a
sensi delI'art. 6 dell'ordinanza.
L'istanza deI debitore, limitata aHa richiesta di un
concordato ipotecario, era dunque improponibile in
ordine e l'autoritä. dei concordati avrebbe dovuto res-
pingerla senz'altro.
Il ricorso deve quindiessere accoIto,
senza che sia necessario di esaminare se ricorrano gli
estremi dell'art. 2
a e b dell'ordinanza.
La camera esecuzionie fallimenti. pronuncia :
Il ricorso e ammesso e vien annuHato il decreto
11 marzo 1921 dall'autorita dei concordati deI Canto.ne
Ticino.
17.
Entscheid "10m G. Kai 1921 i. S. Bösch.
HPfNV Art. 31: Nach Eröffnung des Konkurses ist die Er-
öffnung des Pfandnachlassverfahrens nicht mehr zulässig.
A. -Am 28. Februar eröffnete das Konkursgericht
von Davos uf Begehren eines Gläubigersden Konkurs
über den Rekurrenten J. Bösch, Eigentümer des Hotels
Rhätischer Hof in Davos-Platz. Dieser erklärte am
6. März die Berufung an den Bezirksgerichtsaunschuss
Oberlandquart und reichte fü,r den Fall der Abweisung