BGE 47 II 529
BGE 47 II 529Bge15 feb 1921Apri la fonte →
I. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 83. Sentenza aa dicembre 19a1 deUa. seconda. sezione civUe nella causa J3ezzola. e Consorti contre Pa.squa.li e COnsorti. La eonstatazione, ehe nel linguaggio eomune Ticinese l'es- pressione «nipoti» eomprende anche i figli dei figli di fra- telli e sorelle deI testatore (~pronipoti » in senso proprio) e una questione di fatto ehe sfugge all' esame deI Tribu- nale federale. -Quesito di diritto e inveee, se, in un {'aso speeiale, esistallo motivi per ritenere, ehe, malgrado quell'es- pressione di senso generieo, il testatore abbia inteso es- c1udere dalla sueeessione i pronipoti. -Nella fatispeeie la risposta e negativa. A. -Il 4 febbraio 1920 moriva in Comologno l'Ing. Modesto Bezzola quondam Giacomo lasciando un tes- tamento deI seguente tenore: « COMOLOGNO, 13 ottobre 1919. » Memore di quanto feee per la famiglia lascio aHa .» signorina Tersilia Tonacini in assoluta proprietä. qU8nto » posseggo nel monte Telengo Ni di mappa 2080, 2080 a , » 346, 347 %. » AHa medesima in usufrutto sua vita natural » durante quanto posseggo nel monte Ligunei Ni di » mappa 1129, 1242, 251, 254, il boseo sotto Cortella » N° di mappa 2218. » Avra pure diritto ad un appartemento nella easa » della Barea eon relativo appezzamento di orto. ) Potra seegliere tra i miei vestiti, bianeheria, eal- » zature quanto le eonvenga (eompresa la pezza di » panno ehe si trova eucita nei giornali). » Cappella Ronehetti 1571. AS 47 II -1921 36
Nel merito il punto cardinale della causa, vale a dire la questione di sapere se nel linguaggio volgare tieinese l'espressione « nipoti II eomprenda non solo i figIi di fratelli e sorelle (nipoti in senso strettamente proprio), ma anehe i figli di questi figli (pronipoti in senso teenieo e proprio) e una questione di mero fatto • ehe sfugge all'esame di questa Corte in virtu dell'art. 81 OCF. Ma anche a prescindere da questo preciso disposto di legge ehe, su questo punto, obbliga la Corte ad accettare senz'altro l'opinione deI primo giudice, e evidente ehe il Tribunale federale non potrebbe seos- tarsene poiche si tratta di determinare Ia portata di una espressione seeondo il senso attribuitole dal lin- guaggio Ioeale, ovvio essendo ehe dell'uso Ioeale niuno e meglio in grado di eonoscere ehe appunto il giudice deI luogo. Ci6 pasto, la sola questione da decidersi e quella di sapere se nel easo particolare il testatore abbia inteso usare il termine « nipoti» nel senso comunemente ae- eettato nel Cantone Ticino (vale a dire in sense esten-
532 Erbrecht. N° 83. sivo) 0 piuttosto l'abbia inteso in senso restrittivo. eioe eonforme alla lettera : in altri termini, oeeorre deeidere se esistono motivi eoneludenti per ammettere ehe il • testatore abbia voluto avvantaggiare solo una parte· delle persone ehe nel linguaggio eomune eadono sotto l' espressione in questione (vale a dire i nipoti propria- mente detti) ed eseluderne l'altra (eioe gli attori, pro- nipoti). Di tale questione, ehe e questione di diritto come quella ehe eoneerne l'interpretazione della volonta deI testatore, questa Corte pub invero eonoseere libera- mente e sovranamente: ma anehe su questo punto non ha motivo per dissentire dalla soluzione aceolta in sede eantonale. Dato infatti ehe, secondo una inter- pretazione insindacabile, il termine « nipoti» usato dal testatore abbraeeerebbe tanto i discendenti di primo corne quelli di seeondo grado di fratelli 0 sorelle, spet- tava aHa parte ehe intendeva eseludere l'altra dall'ere- dita (vale a dire ai nipoti eonvenuti) il dimostrare ehe malgrado il termine di senso generieo usato, il testatore, per motivi speeiali, aveva inteso favorire solo i nipoti e privare della sueeessione i pronipoti. Ma tale prova i eonvenuti non pure non hanno raggiunto, ma nemmeno seriamente tentata. Per il eonverso, oeeorre ritenere ehe agli attori e rieseita la prova ehe il testatore ha· voluto favorire in egual modo gli uni e gli altri. De- pongono infatti i testi Vittore Pedrotta e Tersilia To- naeini, assunti dalla parte attriee, ehe il de euius, per- sona 10ro ben nota, affezionava egualmente nipoti e pronipoti e se pure qual ehe preferenza aveva, era a favore di alcuni dei «piceolinil>, eioe dei pronipoti. M- serisee inoltre il teste Gamboni, pure assunto dagli attori, ehe all'epoea della morte deI testatore tutti i parenti si trovavano in buone relazioni seeo lui, cir- eostanza questa ehe pure sta a conforto dell'opinione deI giudiee cantonale ehe nessuna emergenza proeessuale permette di asserire ehe il testatore abbia inteso esclu- Erbrecht. No 83. 533 dere i pronipoti dalla sueeessione per devolverIa uni- eamente ai nipoti. Meno eerta e la soIuzione deI quesito se l'istanza cantonale abbia fatto della legge buon governo di- ehiarando ehe il riparto della suecessione dovesse av- venire per stirpi a senso dell'art. 458 CCS. Ma questa questione sfugge all'indagine di questa Corte per volonta delle parti. Gli attori infatti hanno proposto eome do- manda prineipale questo rnodo di divisione ehe, aecet- tatoldall'istanza cantonale, non hanno fatto ne pote- vano fare oggetto di rieorso. I eonvenuti dal canto loro si,sono limitati a proporre 1a reiezione pura e sernplice della petizione, senza proporre la questione subordi- nata deI modo di divisione della suecessione per il easo in cui gli attori dovessero venir ritenuti coeredi; 11 Tribunale federale prononcia: L'appellazione e respinta.
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