BGE 45 III 21
BGE 45 III 21Bge26 ott 1918Apri la fonte →
211 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ditta Hoffmann & C., ma pendente quella di Alessandro
Beckert, l'amministrazione deI fallimento indisse
per il
6 novembre 1918 i1 primo incanto delle stabile (senza il
mobilio), pubblicandone l'avviso nel foglio ufficiale dei
40ttobre 1918. Con ricorso 10 ottobre i creditori Spillmann
e Beckert insorsero contro questo proyyedimento
perehe
prematuro seeondo 1a decisione succitata dei Tribunale
federale.
Il gravame Iu respinto il 18 novembre 1918
dall' AutoriUl cantonale di Vigilanza per i motivi seguenti:
Nella causa ancora pendente
tra la Banca della Svizzera
I
taliana e Alessandro Beckert si tratta solo di sapere se il
mobilio dell' albergo sia accessorio dello stabile, e cioe
se il suo ricavo debba garantire solo la prima ipoteca 0
andare a beneficio di altri creditori ipotecari. Nulla osta
quindi che 10 stabile sia realizzato separatamente, poiche
un esito della causa favorevole al sig. Beekert altra conse-
guenza non potrebbe avere se non quella di far attribuire
il ricavo dei mobiIio a tacitamento deI suo credito anziehe
di quello della Banca.
C. --Da questa decisione Spillmann & Beckert ricor-
rono al Tribunale federale
nei termini e nei modi di legge
domalldando ehe vellga annullato
l'an'iso di primo in-
canto dd 4 ottobre 1914;'
Considerando in dirilio :
Auszug aus d.em Entscheid. 'Vom 8. Februar 1919 i. S. Christen. A r res t leg U 11 gau f 11 e u e s Ver m ö gen gestützt auf einen Konkursverlustschein : \Venn der Richter den Betrag des neuen Vermögens festgestellt hat, wird der diesen Betrag übersteigende Teil der verarrestierten Summe ohne weiteres frei. Die Frage, ob der Verlustschein-Schuldner zu neuem Vermögen gekommen ist, fällt ausschliesslich in die Kompetenz des Richters. Ihre Bejahung ist unbedingt notwendiges Requisit einer neuen Betreibung im Sinne des Art. 265 Abs. 2. Hieraus folgt, dass wenn der Richter den Betrag des neuen Vermögens festgestellt hat, nur hinsichtlich dieses Betrages die Betreibung fortgesetzt und ein Mehr weder gepfändet noch auch, da der Arrest nur die Exekution sichern soll, verarrestiert werden kann. Ist aber, wie hier, ein Arrest bereits ausgewirkt, so wird, als weitere Folge des Gesagten, d.h. weil der Richter diesbezüglich die Cnmöglichl{eit einer Exekution festge-
22
Entscheidungen der SCh.uldbetreibungs-
stellt hat, dieses Mehr ohne weiteres frei. Es ist insbeson-
dere kein Grund vorhanden,
mit der Freigabe bis zur
Vornahme der Pfändung zuzuwarten, und zwar auch der
Kosten wegen nicht, denn einmal teilen diese als Akzes-
sorien
der Hauptforderung deren Schicksal und sodalln
kann der Arrest nicht zur Sicherung einer erst zukünftigen
und eventuellen Forderung aufrecht erhalten werden.
7. Sentenza. 12 febbrajo 1919 nella causa Bettellni.
Limiti della competenza deI Tribunale federale a statuire
suU' interpretazione di disposti di legge emanati dai Cantoni
in virtu delI' art. 30 capo. !in. L. E. F. -Il disposto di cui
aHa eif. 3 di quest' art. e da interpretarsi in senso lato : ond' e
ehe ai Cantoni spetta ]a facolta di istituire procedura sPt'-
dale di esecuziollenon solo in confronto dei Comuui propria-
meute detti ma anche rispetto a quegli enti pübblici in cui il
coucetto e 10 scopo di pubblica utilita siano prevaleuti. -
Art. 30 L. E. FeH e seg. legge ticinese fIi attuazione.
A. -La Iegge ticinese di attuazione in tema di esecu-
zioni e fallimenti contiene nei suoi art. 44 a 55 disposti
speciali
per le esecuzioni <1irette contro i ({ Com uni ed enti
pubblici
», vale a dire, come essa specifica (art. 44), contro
({ i comuni, patriziati, consorzi ed altre corporazioni di
diritto puhblico », le disposizioni deHa LEF non restalldo
applicabili
in loro confrouto se non « inquanto non sia
diversamellte previsto
» (dalla legge speciale). Le disposi-
zioni
de.gli art. 44-55 suddetti hall no trattosiaalleAutoriUl
preposte al procedimento, sia agli oggetti esc]usi dalla
Jiquidaziolle e sia
aHa forma stessa deHa proeedllra.
Esclusi della Iiquidaziolle sono gli oggetti posti fuori di
commerdo (art. 46), quelli Ia cni proprieta non appartiene
proprium ente all , ente pubblico (fondazioni particoJari ecc.),
quelli inoltrc ehe servono
ad nn servizio pubblieo ed ausi-
liario
deHo Stato ecc. (art. 47). L'amministrazione deHa
liquidazionc, di eui fa parte. per Jegge, l'ufficio ordinario
und Konkurskammer. N° 7.
dei fallimenti, e nominata dal Consiglio di Stato (art. 49) :
essa
cura l'allestimento dei bilanci preventivo e conSUll-
tivo, Ia percezione delI' imposta (art. 52), riduce le poste
deI bilancio d'uscita al fabbisogno, incassa al mezzo di
eontributi quanto occorre per soddisfare gIi interessi dei
debiti ecc. (art. 53).
La chiusura della liquidazione e pro-
nunciata dal Consiglio di Stato (art. 53), il quale funge, in
genere, da Autorita di Vigilanza sull'operato dell'Ammi-
nistrazione.
L'art. :>5 dispone : {( nel resto si applieh~
ranno le norme relative al fal1imento. »
B. -Basandosi su questa legge il Pretore di Lugano-
Campagna pronunciava,
ron decreto R giugno 191R, il
fallimento Qel (I COllsorzio deHa sponda dcstra deHn
Magliasina in Caslano», istituito ron decreto governativo
deI 27 novembre 1885
in conformita deHa legge cantonalc
sulle arginature deI 9 giugno 1853. Allestita e deposta,
per opera dell'amministrazione speciale, Ia graduatoria
nelle forme previste dagli art. 247 a 250 LEF, diversi
membri deI Consorzio, i sigg. Bettelini
Davide in Caslano
e
litconsorti, con rieorso 26 ottobre 1918 interposto
presso 1'Autorita cantonale di Vigilanza
in materia di
essecuzione e fallimenti (Camera esec. e
falL deI Tri-
bunale di Appello), ne domandavano l'annullamento
sostenendo,
in sostanza, ehe non fosse lecito procedere
aHa graduazione a sensi degli
art. 247 e seg. LEF, ne
diffidare i creditori a stregua den' art. 250 LEF a pro-
muovre l'azione in contestazione ivi prevista, ma ehe
fosse invece
da osservarsi, in omaggio ai disposti deHa
Jegge speciale
(art. 52 e 53). procedimento afIatto diverso :
ehe l'amministrazione,
eioe, avrebbe dovuto deporre
presso il Delegato scelto dal Consiglio di
Stato i bilanci
(graduatoria),
da contestarsi davanti a quell'autorita in
via amministrativa e non davanti al giudice.
C. -Con decisione 18'novembre 19181'Autorita canto-
nale
di Vigilanza respinse il gravame allegando ehe una
graduatoria non pub essere impugnata davanti le Autorita
di Vigilanza se non per vizio di forma e eioe solo ove essa
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.