Probative value of civil registry entries in legitimacy dispute

BGE 45 II 124Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume II25 feb 1910Dismissed

Sintesi

Maria Frapolli appealed after the Ticino Court of Appeal rejected her action against Giuseppe Frapolli for recognition as his legitimate daughter and, alternatively, damages. The Federal Tribunal first examined the character of the action and held that, if it sought attribution of legitimacy, it was governed by the earlier family law under the transitional rules. It then held that any inaccuracy in the civil-status register could be challenged incidentally, but that the baptismal entry in register B had only weak probative value and did not conclusively establish legitimate filiation. The plaintiff also failed to prove filiation by possession of status. The appeal was therefore dismissed and the cantonal judgment confirmed.

Regest

Art. 13 al. 2 tit. fin. CC; Art. 45 CC; Art. 9 CC; probative force of civil-status registers and possession of status: an action seeking attribution of filiation with civil-status effects for a child born before the Civil Code is governed by the pre-Code family law; an action aimed at establishing legitimate filiation falls, under the transitional rules, to the law of origin. The inaccuracy of a civil-status entry may be established incidentally in proceedings pursued for another purpose; rectification proceedings are required only where formal amendment or cancellation of the register is sought. Accessory mentions in civil-status records do not enjoy the full evidentiary force of direct entries; entries based on third-party information are, at most, weak indicia. The evidentiary value of possession of status is determined by cantonal law (consid. 1-2).

Testo completo

  1. Sentenza. 9 a.prile 1919 d.ella. seconda. sezione civile neUa ca.usa lra.polli contro lra.polli. L'azione di attribuziolle al padre con effetti di stato civile di figlio illegittimo nato prima delI' entrata in vigore deI CCS e retta dal diritto di famiglia anteIiore (art 13 cap. 2 tU. !in.); invcce l' azione tendent .' a far constatare 1a fiIiazione legittima e sottoposta. al CCS anche se il figlio e nato sotto l'antico regime (art. 12 tit. fin). --L'inesattezza. di ull'inscri- zione nel registro di stato civile puo essere proposta auche incidentalmente. Condizioni e limiti deUa forza probatoria di questi rcgistri, specialmente deI registro B. Il vaIore pro-. batorio de1 possesso di stato e determinato dal dil'itto can- tonale. A. -Maria Frapolli e nata il 12 noyembre 1877 naUa citta di Messico. La sua fede di battesimo, rilasciata dal parroco della chiesa deI Sagrario, certifica che e figlia legittima di Giuseppe Frapolli e di Carmen Saint-Amad : ma da quell' atto non risulta, da chi r officiante avesse quelle indicaziolli, ne se iJ padre della neonata fosse presente al battesimo. Giuseppe Fr apolli, oriundo di Lopagno, Cantone Ticino, tenore di grido. era allora congiunto in legittiIno matrimouio eon altra donna, Lucia Ricca, dalla quale, nelle sue peregrinazioni artistiche attraverso il mondo, 'viveva separato, eouvivendo marital- mente colla Saint-Amad, pure ealltatriee, ehe esso dava dapertutto come propria mogJie. La morte di Carmen Saint-Amad avvenne in Milano nel 1880 : fn iseritta nel registro dei decessi di quella citta eome persona nuhile. Nel 1886 fu pronunciato in Lugano i1 divorzio tta Lucia Ricea e Giuseppe Frapolli, il quale passo ad altre nozze. Nel frattempo Maria Frapolli, trasportata da piccina in Italia, veniva allevata ed educata per cura ed a carieo di Giuseppe Frapolli, il quale le lascio sempre eredere ehe era sua figlia Iegittima. Maria Fraponli, ereseiuta in eU, diedesi essa pure all'arte vivendo all'estero, ultima- mente in Italia ed in Francia. I buoni rapporti col Familienrecht. ",0 2u. padre cessarono poscia ehe ella intese passare a nozze contro la di lui volonta. In quel turno di tempo essa, per il tramite della Legazione S, izzera in Parigi, ebbe eono- seenza della sua fede di battesimo sopracitata, la quale, sempre ver l'intervento di detta legazione, fu iscritta il 10 gennaio 1915 nel registro B di stato civile di Lopagno nei termini seguenti: Il 12 llo 'embre 1877 e llata a Messieo Frapolli Maria del Carmine, figJia legittima di Giuseppe Frapolli e di Anna Carmen Saint-Amad, sua moglie. B. -Con petizione 3 ottobre 1916 Mana Frapolh con- venne in giudizio Giuseppe Frapolli davanti il Tribunale di Appello in Lugano domandando : . 10 L'attriee e rieonosciuta e confennata uale figlia legittima deI COllve luto COll tutti i diritti inerenti. 20 Subordinatamel1te: Il eonvenuto e condannato a pagare all'attriee una somma di 100000fr. ed accessori. C. -Il 22 novembre 1918 i1 Tribunale di Appello deI Calltone Ticino respinse Ia petizione : donde il presente appello interposto 11ei termini e nei modi di legge. Considerando in dirilto : 10 -Ollde determinare i limiti della competenza di questa Corte, occorre anzitutto stabilire la nat.ura dell'a: zione e 10 scopo cuitende : compito questo assa! arduo nel confronti della domanda prineipale, data la posizione alquanto ambigua assunta dall' attrice nel oo1'so della eansa: incertezza ehe si ripercuote persino nelle concluslOID della petizione (vedi sotto lette1'a B). Stando aUe alle- gazioni della petizione, non sembra ehe l'attrice avesse inteso propolTe un' azione in cOllstatazione. i uno. stat di figlia legittima gia esistente: la pebzlOlle lllfatb (pagina 18) diehiara ehe l'attrice e una figlia ad erina l beneficio di una falsa dichiarazione di stato clVlle (evl- denternente, le iserizioni nel Messico ed in Lopagno) : essa chiede ehe il eonvenuto la ricollosca figlia legittima. lametta al beneficio di figlia legittima, metta in ordine

Familienreeht. o 20. il suo stato civile ecc.,se pur vuol sfuggire alt' aziolle per risarcimento dei danni, proposta subordinatamente. Ma anche compreso in questo senso l'intento dell'attriee e assai dubbio : dubblo e infatti se l'attriee intende ehe il convenuto le rieonosca e attribuisea direttamente 10 stato di fIglia legittima ed i diritti inerenti 0 ehe il giudice l'abbia ad attribuire al padre cogli efietti di stato civile analoga- mente a quanto dispone I'art. 323 CC per i figJi illegittimi. Compresa in quest'ultimo senso, sotto il quale aspetto fu specialmente considerata dall'istanza cantonale, l'azione non sarebbe proponibile in questa sede perehe da giudi- carsi, come rettamente ritiensi in sede cantonale, seeondo il diriUo anteriore al ce, dunque secondo il diritto eanto- nale (art. 13 al. 2 tit. fin. CC). A eio nnIla potrebbe mutare la circonstanza ehe nei rapporti internazionali tale azione sarebbe reUa dal diritto del paese d'origine: pereM, appunto. in forza dell'art. 13 tit. fin. CC, questo diritto sarebbe pur sempre il diritto ticinese vigente prima del- 1'entrata in vigore deI ce. NeUe conclusioni l'attrice 11a assullto ulla posizione alquanto diversa. Essa sembra benst voler ammettere ehe dalle emergenze proeessuali. non risulterebbe dimo- 8trato un matrimonio tra il eonvenuto e la Saint-Amad : ma aggiunge poi subito, avere Ia convinzione morale deI eontrario (pag. 7 e 8 delle conclusioni) e da opera a dimostrarlo. Non puossi pretendere ehe questo muta- mento nel fondamento dell'azione sia inammissibile per motivi d'ordine, poiche l'instanza cantonale, sola inter- prete delta procedura, ne ha discusso i presupposti e eioe quelli di valido matrimonio tra il eonvenuto e la Saint- Amad ed ha respinta l'ipotesi per maneanza di prova. Ora, sotto quest'ultimo aspetto, la domanda delI' attrice si presenterebbe come azione tendente a far eonstatare la liliazione legittima dell'attrice, vale a dire il faUo ehe essa sarebbe nata dalle giuste nozze deI eonvenuto colla Saint- Amad : si tratterebbe quindi di una azione di stato sotto- posta, secondo rart. S delta legge federale 25 giugno IS9t

sui rapporti di diritto eivile dei domiciliati e dei dimo:anti, alla legislazione ed aHa giurisdizione delluogo d'ongme. Per riguardo poi al diritto transitorio ceorrere?b !a eapo all'art. 12 deI tit. fin. ce, secondo il,quale 1 dlflttl dei genitori e dei figli sono soggetti alna legge nuova ancne ove fossero sorti prima di essa. Ma, m realta, nel easo 1Il esame non sono in litigio gli effeUi di un rapporto di filia- ziOlle esistente, sebbene solo Ia questione pregiudiziale, se tra il eonvenuto e Ia Saint-Amad siasi mai addivenuto a valido matrimonio: questione quesla ehe, ove questo preteso matrimonio esistesse tuttora e non fosse stato sciolto dalla morte delI'uno dei pretesi conjugi (Saint- Amad) prima dell'entrata in vigore deI CC, non .sarnbbe reua solo dall' antieo diritto ma da quella combmazlOne deI diritto antieo edel nuovo piiI efficace per Ia validita di esso (art. 8 lemma 3lit. fIn. CC), di modo ehe la ques- tione dovrebbe soggiacere, entro questi limiti, alla eonos- cenza di questa Corte. Se non ehe e paeifIeo in anti he la Saint-Amad venne amorire gia nel 1880 e con elO 11 pre- teso matrimonio Iu sciolto. Quindi e ehe anche questa questione sIugge all'indagine di questa Corte e solo resta ad esaminare quali siano gli effetti giuridici dell'iscrizione della fede di battesimo dell'attrice nel registro delle nascite (registro B) di Lopagno : in altri termini, occorre indagare se 1a mellzione ivi faUa, ehe l'attrice e fIglia Iegittima deI eonvenuto costituisea prova illvincibile ed inoppugnabile e, subordinatamente, se Ia prova contraria sia ammis- sibile anche all'innuori di un procedimento inteso ad una vera e propria rettifica di un'iscrizione a registro di stato ei"il ; nel senso dell'art. 45 CC. A ( uesto proposito occorre osservare: I limiti della forza probatoria degli atti di stato civile eostituiscono ontro versia assai complessa e la questiolle e risolta dlvers : mente neUe diverse legislazioni (cfr. GAUTSCHl, Effetb delle iscrizioni 11el registro di stato civile, p. 58 e seg Pal punto di vista deI diritto federale nulla SI opnone a ehe l'inesattezza di un'iscrizione non possa essere dlmostrata

Familienrecht.. N0 2(1. an ehe illeidentalmente, cioe nel eorso di una causa tendente ad altro scopo (per es. causa testamentaria eee.) e punto non oeeorre ehe a tal uopo sia istituita pronedura apposita di rettifiea (art. 45 CC), la quale non e riehiesta se non quando l'azione tenda direttamente ad una modifiea formale deU'iserizione od al suo annullamento : il ehe non si veriftea nella fattispecie (efr. RU 8 p. 307 eseg; 9 p. 567 e seg). Quanto edella forza probatoria di un'iscrizione, la dottrina fa distinzione di va10re eapitale tra quelle ehe si riferiseono direttamente aU'alto da testimoniare (per es. fatto e data della naseita, nelI'atto di naseita, fatto e data della 1I1Orte. nell'atto di decesso) eIe menzioni puramente aeeessorie, ehe sogliono essere iseritte negli atti di stato civile solo per maggiol' chiarezna e preeisione (ad es. men- zione deI matrimonio dei parenti nell'atto di naseita, deI norne del padre edella madre neU'atto di morte ece.) : solo alle prime la dottrina prevalente attribuisee in genere (e salvo qualeheeceezione) forza probatoria di doeumento pubblico (cfl'. GAUTSCHI, 1. e. p. 67; EGGER, Comm. osserv. 1

all' art: 33). N el easo in esame, la menzione della filiazione dell'attriee e eontenuta nen'atto di nascita (precisamente nella fede di battesimo) deU'at- iriee ': essa e quindi di natura aeeessori . A suo riguardo dunque quest'iseriziolle non avrebbe, seeondo la dottrina . sopraccennata, valor di publico documento a sellSO deI ... 'l'art.9 CC. Giova inoltre osservare ehe, eomunque, il nos- tro diritto positiva non eScltide la prova eontraria anche se si trattasse di doeumento pubblico nel senso dell'art. 9 CC (art. 9 lemma 2, 33 e 34 CC). La questione poi di sapere se questa eontroprova, ehe seeondo il disponto delI' art. 9 al. 2 ce non dipende da forma speciale,sia stahl rag iunta nel caso in esame, e questione di valutazione delle prove fornite, ehe' dipende nel suo eomplesso da dirittoeantonale . e dal criterlo deI giudiee eantonale e sfugge all'indagine di Iuesta Corte. Oceorre de resto ri- levare ehe l'iseriziolle dieu:i si tratfa e contenuta nel re- gistro B, di ui i. per principio, diseutibile la forza pro- Familienrecht. o 20.

batoria, poiehe non contiene ehe constatazioni fatte da terzi e non direttamente dall'ufficiale di Stato civile ehe ha proceduto a1l'iserizione (art. 40 deU'ordinanza federale 25 febbraio 1910 sui registri di stato eivile) : e ehe, pur ammettendoehe, in virtiI deU'al't. 100 di detta ordinanza, la fede di battesimo dell'attrice trascritta nel registro di Lopanno tenga luogo di atto di nascita, e giuo- eoforza ritenere ehe essa non costituisce se non debole indizio o'vano prlneipio di prova per le eirconstanze ehe non era destinata a documentare (dunque anche per 1a menzione della filiazione delIa neonata) : tanto piiIehe nel caso in esame non risulta nepp ure da chi l' officiante avesse avuto quell'iudicazione. Aggiungasi, ehe il conte- nuto di questa fede di battesimo si trova in aperta contra- dizione eoll' atto di deeesso della Saint-Am ad, nel quale essa e diehiarata Hubile ;) e ehe l'attriee stessa ammette essere riescita vaua oglli ricerca dell'atto di matrimonio (petizione p. 14 et 15) e non sostiene neanche in modo ne conseguellte ne recisola legittimita della sua flliazione' (cfl'. petizione p. 18, p. 14 ece.). Se finalmente si considera, ehe anche il possesso di 8tato, cioe il posse8so della ' qualita di figlia legittima vautato dall' attriee, non puo costituire che un ,principio di prova, il cui valore non e regolato da diritto federale ma da quello cantonale, oyvia ne risulta la eonclusione ehe la deduzione implicita dell'istanza cantonale,che l'attrice non ha l'aggiunto la prova della sua .filiazione legittima, non lede il diritto federale (cfr. art. 81 OG) e ehe quindi il lieorso sulla prima eonclusione, per quanta ricevibile in ordine, deve essere respinto come sostallzialmente infondato. '2

Pronuncia: Il ricorso, per' qUnllto eS O e ricevibiIe in ordine, e. respinto eome infondnto nel merito e "ien cOllfennata 'la querelata sentenza 22110vembre 1918 dei Tribu;q.aJe di Appello deI Cautone Ticin .

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