Spousal enforcement barred despite unregistered property separation

BGE 44 III 112Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume III25 mag 1917Granted

Sintesi

Feltrinelli challenged a wife’s enforcement against her husband and the resulting distribution schedule. The Federal Tribunal held that Art. 173 CC establishes a public-law prohibition barring enforcement claims between spouses during marriage, and that a proceeding begun in violation of that rule is void ex officio at any stage by the supervisory authority. It further held that a marital property-separation judgment that was never registered and published under Art. 248 CC cannot be opposed to third parties, so it does not remove the bar. The appeal was therefore granted in the sense of the reasons.

Regest

Art. 173 CC, Art. 248 CC; marital enforcement prohibition and opposability of unregistered matrimonial property judgments to third parties. The prohibition of enforcement between spouses during marriage is a rule of public law. A proceeding instituted in breach of it is void ex officio at any stage and must be annulled by the supervisory authority, not by the judge (consid. 1). A judgment on matrimonial property regime that has not been entered in and published from the matrimonial registers is not opposable to third parties and therefore cannot be relied on to circumvent Art. 173 CC (consid. 2).

Testo completo

Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- 32. Sentenza. 16 agOlto 1918 nella causa Feltrinelli. Un'esecuzione promossa tra conjugi ad onta deI divieto dell' art. 173 CC e annullabile d'ufficio dall' Autorita di Vigilanza. in qualsiasi Sua fase. -Questo divieto vale anche in caso di sentenza di separazione dei beni ove eSsa non sia stata iscritta e pubbIicata a sensi dell'art. 248 CC (vedi art. 176 CC). A. -Con sentenza 25 maggio 1917, il Pretore di Locamo pronunciava la separazione dei ben i tra i con- jugi Emilio e Frida Schlatterer in Porto di Ronco s. As- cona. Da una dichiarazione.20 giugno 1918 dell'ufficio dei registri di Locamo risulta ehe questa sentenza non , venne mai iscritta nei registri matrlmoniali. Nel luglio 1917 la moglie Frida SchIa tterer promosse esecuzione (nO 20666) contro i1 marito per i1 paga- mento di oltre 25000 fr. ; il pignoramento ebbe. luogo il 3/4 settembre 1917. Altro creditore, Feltrinelli Vincenzo in Caviano, aveva ottenuto il 16 gennaio 1916 un sequestro contro 0 stesso Schlatterer per un credito di irca 12000 fr. ; ne segui l'esecuzione n° 19222; nella quale il pignora- menno ebbe. luogo solo il 29-novembre 1917 e porto suglI oggettI che erano stati sequestrati. Nondimeno in virtil delI'art. 281 LEF il Feltrinelli era stato amme gia .in precedenza, a partecipare, a titolo provvisorio, al plgnoramento deI 3/4 seUembre 1917 in favore della moglie Schlatterer, participazione ehe divenne defuli- tiva col pignoramento 29 novembre 1917 in favore dell'esecuzione 19222. Realizzati i mobili pignorati ad istanza di Feltri- n li e quantunque rimanessero da realizzarsi gli immo- bIli, venne eretta la graduatoria, neUa quale il credito dnlla. moglie SchlaUerer di 25,684 fr. 50, per meta pri- ,:lenlato e collocato per questa parte in IV classe, fu dlChlarato coperto per l'ammontare di 6353 fr., mentre und Konkurskamm.er. N° 32.

jl credito Feltrinelli (circa 13,000 fr. cogli interessi) rimaneva integralmente scoperto. B. -Entro il termine utile per la eontestazione. deUa gmduatoria-riparto, Feltrinelli si aggravopresso l'Auto- rita eantonale di Vigilanza domandando Ia nullitä di tutti gli atti deU'esecuzione n° 20666 della moglie Schlatterer; subordlnatamente, la nullitä della gradua- toria sopraeeennata e ancor piil subordimitamente, ehe l'ufficio fosse invitato a diffidare la signora SchlaUerer a procedere giudizialmente a sensi delI'art. 111 LEF per far riconoseere il preteso suo eredito verso il marito. In appoggio di queste domande il ricorrente osservava in sostanza: L'Ufficio non avrebbe dovuto dar corso all'eseeuzione promossa dalla moglie contro il marito (art. 173 CC). Ma l'operato dell'ufficio e illegale anehe sotto altro aspetto. FeltrineUi ha nel corso dell'esecu- zione impugnato a piil riprese il eredito vantato della moglii: l'ufficio avrebbe dunque dovuto diffidare quest'ultima a far valere Ie sue pretese in giudizio e non ammetterla in graduatoria senza ehe essa avesse dimostrato ne il credito ne il privilegio. C .. -Con deeisione deI 23 maggio 1918 l' Autorit cantonale di Vigilanza, sentita la controparte, respinse il ricorso in base. ai seguenti considerandi : La domanda di nullita dell'esecuzione n° 20666 e basata sull'art.

CC; ma questo disposto non puo trovare appli- cazione avendo la Pretura di Locamo pronu,nciato il 25 maggio 1917 la separazione dei beni tra i coniugi SchlaUerer (art. 176 Ce). Non meno infondata e la domanda di annullazione della graduatoria. Contraria- mente a quanto avviene nella liquidazione per via di fallimento, nella procedura in via di pignoramento l'ufficio non ha il diritto di esaminare la consistenza deI credito 0 deI privilegio; esso non poteva quindi esaminarli d'ufficio. D'altro canto I'art. 111 LEF non e applicabile perche non si tratta della partecipazione della moglie ad un pignoramento ottenuto da un terzo ;

114 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- il ricorrente, come estraneo all'esecuzione n° 20666, non aveva alcun diritto a eontestare il credito della moglie ne all'ufficio correva l'obbligo di assegnarIe i1 termine di 10 giorni per farsi attrice. Se il ricorrente, ricevuta comunicazione della graduatoria .. )ntendeva contestare il credito della moglie Schlatterer, avrebbe dovuto fa rIo entro il 'termine e nelle vie di legge (art.

LEF). Non aveudolo fatto, quel eredito non puo piiI essere oggetto di contestazione. D. -Da questa decisione Feltriuelli ricorre al Tri- bunale federale. Considerando in diritto :

  1. -A mente della giurisprudenza deI Tribunale federale (RU 40 III, p. 7 e seg ; 42 HI, p. 348), il dis- posto delI'art. 173 ce, che dichiara inammissibile durante il matrimonio ogni procedilnento esecutivo per pretese tra i eoniugi, e un divieto di diritto pub- blico; ne segue che un'esecuzione promossa ad onta di esso sam da annullarsi d'ufficio in qualsiasi sua fase, annullazione che deve essere pronunciata dall'autorita di vigilanza e non dal giudice, come sostiene a torto la parte Schlatterer.
  2. -In fatto e acquisito in causa (tanto per la dichia- razione precitata 20 giugno 1918 dell'Ufficio dei re- gistri deI distretto di Locarno che per maneanza di constatazione contraria), ehe la sentenza pretoriale 25 maggio 1917, colla quale fu pronunciata la sepa- razione dei beni tra i coniugi Schlatterer, non venne mai iscritta a registro e pubblicata. Chiedesi quindi se il disposto dell'art. 248 ee (secondo il quale, ove non siano iscritte a registro e pubblicate, le decisioni giudiziarie relative al regime dei beni matrimoniali non son opponibili ai terzi) non renda inopponibile al ricorrente ed inefficace in suo coufronto l'esecuzione promossa dalla moglie Schlatterer in base alla preeitata sentenza di separazione dei beni, non iscritta ne pubblicata. La risposta non puo essere ehe affermativa. und Konkurskammer. N° 32. Secondo l'art. 174 ee la moglie che non vive in separa.ai.o.ne di beni col marito non pUO far valere le sue pretese contro di esso in via esecutiva se non gio- vandosi dell'esecuzione promossa da un te rzo , al pig- noramento dei quale potra partecipare. Essa non puo quindi parteeipare ehead esecuzione gia esistente e se le sue ragioni vengono eontestate dal ereditore pignorante, sara eostretta a promovere azione eon- tro di esso per dimostrare l'esistenza deI proprio ere- dito a sensi delI'art. 111 LEF. Di fronte a questo terzo (ereditore pignonante) il coniuge procedente si trova dunque in condizione molto meno vantaggiosa di quella in cui si troverebbe dato ehe potesse agire eon eseeuzione separata ed indipendente mettendo il terzo, ehe intendesse conte stare il suo credito, nella necessita di farIo in sede di graduatoria facendosi attore, al quale incomberä. l'obbligo di provare l'insussistenza del cre- dito vantato da un coniuge e riconosciuto dall'altro non sollevando opposizione. A torto si obbietterebbe trattarsi, nella questione dell'ammissibilita dell'esecu- zione secondo rart. 174 ee, solo di effetti intemi tra i coniugi ; la questione interessa anche dei terzi e anzi- tutto i creditori deI marito, a tutela dei quali e dei loro interessi sul patrimonio conjugale la legge ha dettato il divietodi cui all'art. 173 ce ed ha prevista la comu- nicazione d'ufficio al registro, per esservi iscritta e pub- blicata, della sentenza di separazione dei benL Sull'i- stessa ragione e basata la massima della giurispru- denza ehe l'osservazione deI precetto delI 'art. 173 e da controllarsi d'ufficio.
  3. -..... La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia : Il ricorso e ammesso nel senso dei considerandi.

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