BGE 44 III 112
BGE 44 III 112Bge25 mag 1917Apri la fonte →
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Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
32. Sentenza. 16 agOlto 1918 nella causa Feltrinelli.
Un'esecuzione promossa tra conjugi ad onta deI divieto
dell' art. 173 CC e annullabile d'ufficio dall' Autorita di
Vigilanza. in qualsiasi Sua fase. -Questo divieto vale
anche in caso di sentenza di separazione dei beni ove eSsa
non sia stata iscritta e pubbIicata a sensi dell'art. 248 CC
(vedi art. 176 CC).
A. -Con sentenza 25 maggio 1917, il Pretore di
Locamo pronunciava la separazione dei ben i
tra i con-
jugi Emilio e Frida Schlatterer in Porto di Ronco s. As-
cona. Da una dichiarazione.20 giugno 1918 dell'ufficio
dei registri di Locamo risulta ehe questa sentenza non
, venne mai iscritta nei registri matrlmoniali.
Nel luglio 1917 la moglie Frida
SchIa tterer promosse
esecuzione
(nO 20666) contro i1 marito per i1 paga-
mento di oltre 25000 fr. ; il pignoramento ebbe. luogo
il 3/4 settembre 1917.
Altro creditore, Feltrinelli Vincenzo in Caviano, aveva
ottenuto
il 16 gennaio 1916 un sequestro contro ]0
stesso Schlatterer per un credito di irca 12000 fr. ;
ne segui l'esecuzione
n° 19222; nella quale il pignora-
meno ebbe. luogo solo il 29-novembre 1917 e porto
suglI
oggettI che erano stati sequestrati. Nondimeno
in virtil delI'art. 281 LEF il Feltrinelli era stato amme~
gia .in precedenza, a partecipare, a titolo provvisorio,
al plgnoramento deI
3/4 seUembre 1917 in favore della
moglie Schlatterer, participazione ehe divenne
defuli-
tiva col pignoramento 29 novembre 1917 in favore
dell'esecuzione 19222.
Realizzati i mobili pignorati ad istanza di
Feltri-
n~~li e quantunque rimanessero da realizzarsi gli immo-
bIli, venne eretta la graduatoria, neUa quale il credito
dlla. moglie SchlaUerer di 25,684 fr. 50, per meta pri-
,:lelato e collocato per questa parte in IV classe, fu
dlChlarato coperto per l'ammontare di 6353 fr., mentre
und Konkurskamm.er. N° 32.
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jl credito Feltrinelli (circa 13,000 fr. cogli interessi)
rimaneva integralmente scoperto.
B. -Entro il termine utile per la eontestazione. deUa
gmduatoria-riparto, Feltrinelli si· aggravopresso l'Auto-
rita eantonale di Vigilanza domandando Ia nullitä di
tutti gli atti deU'esecuzione n° 20666 della moglie
Schlatterer; subordlnatamente, la nullitä della gradua-
toria sopraeeennata e ancor piil subordimitamente, ehe
l'ufficio fosse invitato a diffidare la signora
SchlaUerer
a procedere giudizialmente a sensi delI'art. 111 LEF
per far riconoseere il preteso suo eredito verso il marito.
In appoggio di queste domande il ricorrente osservava
in sostanza: L'Ufficio non avrebbe dovuto dar corso
all'eseeuzione promossa dalla moglie contro
il marito
(art. 173
CC). Ma l'operato dell'ufficio e illegale anehe
sotto altro aspetto. FeltrineUi
ha nel corso dell'esecu-
zione impugnato a piil riprese il eredito vantato della
moglii: l'ufficio avrebbe dunque dovuto diffidare
quest'ultima a
far valere Ie sue pretese in giudizio e
non ammetterla in graduatoria senza ehe essa avesse
dimostrato
ne il credito ne il privilegio.
C .. -Con deeisione deI 23 maggio 1918 l' Autorit~
cantonale di Vigilanza, sentita la controparte, respinse
il ricorso in base. ai seguenti considerandi : La domanda
di
nullita dell'esecuzione n° 20666 e basata sull'art.
173
CC; ma questo disposto non puo trovare appli-
cazione avendo la Pretura di Locamo pronu,nciato il
25 maggio 1917 la separazione dei beni tra i coniugi
SchlaUerer (art. 176 Ce). Non meno infondata e la
domanda di annullazione della graduatoria. Contraria-
mente a quanto avviene nella liquidazione per via di
fallimento, nella procedura in via di pignoramento
l'ufficio non
ha il diritto di esaminare la consistenza
deI credito
0 deI privilegio; esso non poteva quindi
esaminarli d'ufficio. D'altro canto I'art. 111 LEF non
e applicabile perche non si tratta della partecipazione
della moglie
ad un pignoramento ottenuto da un terzo ;
114 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- il ricorrente, come estraneo all'esecuzione n° 20666, non aveva alcun diritto a eontestare il credito della moglie ne all'ufficio correva l'obbligo di assegnarIe i1 termine di 10 giorni per farsi attrice. Se il ricorrente, ricevuta comunicazione della graduatoria .. )ntendeva contestare il credito della moglie Schlatterer, avrebbe dovuto fa rIo entro il 'termine e nelle vie di legge (art. 148 LEF). Non aveudolo fatto, quel eredito non puo piiI essere oggetto di contestazione. D. -Da questa decisione Feltriuelli ricorre al Tri- bunale federale. Considerando in diritto :
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