Entscheidungen
71. Sentenza. 2 novembre 1917 della seeonda. sezione civile
nella causa Banea. Cantonale di Zurigo, attrice,
cOlltro Milli Credito ':5cinese, convenuta.
Di fronte acl azione di graduazione la massa eonvenuta non
puö ehe contestare od ammettere il eredito in tutto od in
parte e non le e lecito rieonoseerlo solo a eerte eondiziolli
o sotto dcterminate modalita. -L'azione in rettifiea di
graduatoria passata in giudieato non e ammissibile se non
ove i pagamenti, ehe a parere della massa hanno seemato il
eredito eolloeato, siano intervenuti posteriormente al-
l' entrata in vigore della graduatoria. Ove non abbia ehiesto
rango diverso per diversi erediti, il ereditore non puö insor-
gere contro la loro colloeazione nei medesimo rango. Ad onta
deipagamenti fatti da terzi eoobbligati i erediti di regresso
verso la massa sono da ammettersi in graduatoria nel loro
importo originario, il computo di eui all'art. 217 LFF do-
vcndosi fare, separatamente per ogni .eredito, in fase di
ripartizione.
Ritenuto in fatto:
A. -Con no ti fiche 23 e 27 febbraio 1914, la Banea
eantonale di Zurigo insinuava nel fallimento deI Credito
Ticinese in Locarno diversi crediti, i ewali furono iscritti
in
graduatoria comme segue :
Per conto cheques .
Per .conto speciale .
Per' conto Lombard .
Per diritto regresso .
Totale
Fr. 316,809 80
55,666 20
345,133 90
134,383 25
Fr. 851,993 15
Per tutti questi crediti, piu interessi e spese come
anche per le spese ehe risultano dai provvedimenti
giudiziari verso i coobbligati I), la creditrice valltava U11
diritto di pegno su diversi titoli sillgolarmellte elellcati,
giusta le costituziolli di pegno 20 settembre 1911, 13 marzo
1912, 18
e 22 settembre 1913 ehe contengono le clausole
seguellti :
( A garanzia deI saldo COlltO, compresi gli inte-
ressi, le commissioni e le spese, come anelle di ogni ulte-
der Zivilkammern. N° ,1.
.1) riore credito della Banca cantonale di Zurigo ehe gia
esiste in suo favore 0 potra ancora sorgere, la sottoscritta
I) costituisce inpegno : 1)
Non risulta dall'incarto quanto precisamente 10 stato
di graduazione sia stato deposto e pubblicato : ma sta
in fatto ehe in data dei 10 giugno 1915 l'amministrazione
deI fallimento eomunieava alla ereditrice ehe
la realizza-
zione dei
titoli di pegno aveva prodotto 741,435 fr. 75 e
ehe
10 scoperto di 110,557 fr. 40 ( sara ammesso in Va
classe della graduatoria.
Con lette.ta deI 22 giUgllO 1915 l'amministrazione retti-
ficava sotto il titolo ( estratto della graduatoria la comu-
nicazione precedente nel senso ehe indieava l'importo della
realizzazione dei pegni
in 740,576 fr. 20 e dichiarava ehe
il residuo di 111,416 fr. 95 (851,993 Ir. 15 -740,576 Ir. 20
111,416 fr. 95) era ammesso in Va classe aggiungendo:
( Vogliate considerare questo seritto co me estratto dello
stato di riparto (Verteilungsliste). Vi spetta il diritto di
ricorrere al Tribunale eontro questo provvedimento e
l'ammissione degli altri creditori nel piano di riparto. ,)
Il 24 seguente la creditrice rispondeva : ( Vi ringraziamo
delle dettagliate informazioni e non solleviamo obbie-
zione ehe la somma di 111,416 Ir. 95 sia ammessa in
,) Va classe. ,
B. -Il 6 luglio 1915 l'amministrazione scriveva aHa
creditrice :
( Seeondo 10 stato di r i par t 0 eresciuto in forza, voi
,) possedete i seguenti erediti :
Conto cheques Fr. 316,809 80
Conto speciale . . 55,666 20
Conto Lombard . 345,133 90
Diritti di regresso 134,383 25
Al vostro credito totale di Fr. 851,993 15
( sta di eontro i1 ricavo dei pegni 740,476 fr. 20.
,) DeI vostro eredito totale e pel'tanto eoperto dai pegni
1'86.922%, resta scoperto il 13,078%.
Entscheidungen
I Curne esposto piü sopra, i vostri crediti cornportano :
) Conto cheques. Fr. 316,809 80
) ) speciale. ) 55,666 20
., Lombard 345,133 90
I) Totale . . . . Fr. 717,609 90
da cui deducendo 1'86,922%. . . . . 623,760 90
) restano scoperti ......... Fr. 93,849-
per i quali vi bonificheremo il dividendo dei 40 %.
) Per i vostri diritti di regresso per eambiali seontate
) restano come ricavo dei pegni . Fr. 740,576 20
meno ............ ) 623,760 90
Fr. 116,815 30
I) ossia 86.922% di 134,383 fr. 25.
Contro questa comunieazione considerata eome U11
provvedimento dell'amministrazione insorse Ia Banea
eantonale di Zurigo eon reclamo 15luglio 1915 domandall-
done all'Autorita di Viliganza l'anllullazione e ehiedendo
ehe le venisse riconosciuto
il diritto di partecipare al
dividendo deI Iallirnento (40%), garantito da Ha Banea
Svbnra-Americana in Locarno, eon tutto il suo seoperto
di 111,416 Ir. 95. La ricorrente allega: Come am mette
l'a11lministrazione deI IallimentO 10 stato di riparto e
cresciuto in giudieato : non edunque possibile modifi-
carlo. Ma
il provvedimento e inammissibile auche per
motivi di merito : i crediti delIa creditrice devono essere
considerati eome
un sol tutto. In ogni caso non spetta
alla debitriee, sibbene aUa ereditrice il dire sn quali dei
erediti
intende sia imputato il rieavo dei pegl1i (art. 85 CO).
La creditriee intende imputare questi saldi sulla parte deI
eredito
per il quale non possiede eopertura e eioe sni conti
cheques, speeiale e Lombard e dal COl1to regressi )
dedurre solo Ia r i m a 11 e n z adel rieavo dei pegni
(229,666 fr.
30).
A quest'argomen.tazione l'amministrazione dei Ialli-
mnnto opponeva : II modo di vedere deHa Banea eantollale
du Zurigo riposa su erronea interpretazione delIa lettera 22
der Zi'Vilkammttn. N° 71.
gingno 1915. Malgrado certe espressioni non esatte, e
eVIdente ehe l' Amministrazione non ha voluto e non ha
otuto am11lettere ehe 10 stato di riparto fosse cresciuto
111 forza : tanto veto ehe esso non fu ancora allestito ne
pubblicato. Nel merito e fuor di dubbio ehe l'amminis-
ttazione ha diritto di rifiutare l'iserizione neUo stato di
riparto di un credito ehe sia estinto. La Banea eantonahc
di Zurigo ha notifieato un diritto di pegno estendentesi
a tutti indistintamente i suoierediti e quindi auehe al
credito regressi) di 134,383 Ir. 25. Questo diritto di
pegno fu iseritto nella
graduatoria 11el senso delle nofi-
fiche e la
graduatoria e passata in forza. Ne segne ehe
anche il credito di regresso deve ritel1ersi estinto, propor-
zlOnahnente,
dal ricavo dei pegno e eioe nella misura di
86.922 %. Lo seoperto di questo credito e dUllque di soli
17,567 fr. 95.
Ma sul eredito regressi coni residuatola
Banca eantonale ha illcassato dai terzi eoobbliaati divers!
. . 0
unportI e precisamente Ia somma di 33,750 Ir. Il debito
( regressi ) e eos! non solamente esUnto, ma sulIo stesso 18
credibice ha pereepito 16,182 Ir. 05 in piü, ehe devoEo
neeensariamellte vellir dedotti dallo scoperto dagli altri
contI (93,849 Ir.), di modo ehe il passiva da collocarsi in
Va classe e fruen te deI dividendo de 140 % e di 77,666 Ir. )5
Con decisione 2 dicembre 1915, Ia Camera Eseeuziolli
e FalUmenti deI Tribunale federale, giudicando in ultima
sede dietro rieOl'so dell'amministrazione deI fallimentü.
dichiarava ehe l'iserizione nella Va classe di 111,416 fr. 95
doveva
essere mantenuta, poiehe la graduatoria era
passata in giudieato : ma ehe se dopo l'entrata in vigol't'
della graduatoria il credito ivi ammesso era stato estinto
in tutto od in parte e l'amministrazione intendeva ridtll'lo
neUo Stato di riparto neHa misura dei pagamenti dei terzi.
poteva, seeondo il procedimento aeeolto a quest'uopo
dalla giurisprudenza (RU 30 I p. 438 ), modifieare il
piano di colloeazione, impartendo aHa creditrice un tel'-
Ed. Sl'p . ., p. 18:l.
354 Entscheidungen
mine di 10 giorni per impuguarlo davanti al giudice, (art.
250 LEF).
In data deI 22 agosto 1916 l' Amministrazione deI
fallimento eomunieava aUa Banca cantonale di Zurigo :
Vi notifiehiamo eoUa presente ehe, in seguito a sentenza
2 dieembre 1915 dell'al:t;o Tribunale federale, ed a riso-
luzione deI 10 agosto 1916 della serivente amministra-
zione abbiamo modificato Ia graduatoria in quanto
,) eonC:rne la iserizione in Va elasse deI vostro eredito.
Aecludiamo alla presente un estratto di detta modifi-
eazione di graduatoria, secondo la quale il vostro credito
resta ridotto da 111,416 fr. 95 aUa somma di 77,595 fr. 75
ammessa in Va classe, sulla quale avete il diritto di per-
eepire il dividendo da ripartirsi fra i creditori ehirogna
fad. A sensi delI'art. 250 LEF vi assegl1amo un termme
di 10 giorni per la evnntuale eontestazione in giudizio
della modifieazione sopra cennata.
C. -COl1 petizione 1
settembre 1916 la Banea eanto-
nale di Zurigo
eOl1chiudeva davanti al Pretore. di Locarno
ehe,
in annullazione deI querelato provvedimento 22 agosto
1916, l'importo
da collocarsi in Va classe fosse stabilito
in 111,416 fr. 95
piiI 3,253 fr. 75 per una differenza sul
computo degli interessi. (Questu secolldo
punto fu defi-
nito nel corso della causa per rieonoscimento
da parte
dell'amministrazione.) L'attriee fa capo agli art. 85 CO
e 217 LEF e, invoeando in sostanza i motivi gia esposti
aU' Autorita di Vigilanza, presenta il seguente eonteggio :
II ricavo dei pegni (740,576 fr. 20) e da eomputarsi sui
crediti suoi meno garantiti (conto cheques 316,809 fr. SO,
speciale 55,666 fr. 20 e Lombard 345,133 fr. 90
717,609 fr. 90) e solo il saldo (740,576 fr. 20 -717,609 fr.
90 ct. 22,966 fr. 30) a deduziol1e deI conto regressi
(134,383 fr. 25),
il quale deve essere iscritto in Va classe
coll'importo di 111,416 fr. 95 (134,383fr. 25 -22,966fr.
111,416 fr. 95). .
Con risposta deI 14 settembre 1916 Ia eonvenuta ehie-
deva il rigetto della petizione ; Ia quale invece fn accolta
der Zivilkammern. N° 71 355
dal giudice di primo grado. In sede di appeHo essa pro-
poneva con ricorso 15 aprile 1917 fosse giudicato :
La petizione di causa e a m m e s s a e di conseguenza
ordinata l'iscrizione in graduatoIia di 111,416 fr. 95 a
favore deHa eonvenuta.
. L'attriee rifondera aHa massa in sede di riparto
16,182 fr. 05, nonehe Ia pereentuale fallimentare percepita
in 17,567 fr. 95.
Subordinatamente :
La petizione di causa e respinta.
Dagli atti all'inearto risulta ehe il cosidetto eonto
regressi dipende
da effetti in favore deI Credito Ticinese
e seontati dalla creditrice. Esso consta delle seguenti
partite:
Ferrovia Biasca-Acquarossa Fr. 27,009 35
Rusca Giovanni in Locarno . 21,509 30
Luciano Bacilieri in Locarno . 21,509 30
A. Beretta-Piccoli in Locarno 32,096 95
Eredi Contini in Brissago . . 32,258 35
Su quesli effetti furono effettuati i versamenti seguenti :
Partita Beretta :
20 febbraio 1914 .. Fr. 15,000
3 aprile ..... 3,895 95
1° maggio 1914 . .. 780 -
1°
maggio 1915. . . . 1,500-
interessi aH'8 giugno 1915 1,251 90
Partita Contini:
25 giugno 1914 .... Fr.
interrssi aI1'8 giugno 1915
8,250
470 25
Fr. 22,397 85
8,720 25
Partita Biasea-Acquarossa :
27 febbraio 1915 . . . Fr. 2,658 35
interessi all'8 giugno
1915 44 75
2,703 10
Totale '" Fr. 33,821 20
Entscheidungen
D. Con sentenzll 18 giugno 1917 il Tribunale di
Appello,
cönfermando il giudiZio di prlnio grado; am:tt1ise
la petititme rt1ettendo le spese a carico della öIivenuta.
E. -Dn questä sentenza Ia coIivenutä si appella nei
modi e termini di legg al Tribunale fedetale e conchittde
dottlandando che vengano nccolte
le doit1aIide formulate
!) coi propri allegati e segnntämente colla risposta 14 set-
) tembre 1916 e col ricorso 15 aprile 1917.
Considerando in dilitto:
- -Mentre nella sua risposta deI 14 settembre 1916
1a convenuta aveva conchiuso al rigettopuro e semplice
della petizione,
in sede di appello ed anche davanti
que9bl Corte essa ne propon in via principale, l'ammis-
sione e solo in linea suboFdinata il rigetto. AUa conclusione
primnlpale essa aggiunge una clausola : ehe il giudice
ahbia a condannare l'attriee a rifondere in sede di riparto
ana convenuta 16,182 fr. 05, e la percenttul.le pereepita.
Ma e evidente ehe questa clausola non pUD essere presa
in. considerazione. Anzitutto per incompentellza, poiche
le contestazioni sullo stato di riparto concernono l' Auto-
rita di Vigilanza : e inoltre perehe, di fronte ad un'azione,
coUa quale la massa intende cullocare un credito per
somma minore di quella vantata dal cteditote, essa non
ha altra via se non quella di eontestare 0 d! ammettere il
credito insinuatö in tutto 04 in parte e non le e lecito
ricOIlöscerlo solo a eerte eondizioni e sotto eerte modalita :
e
ci6 per le medesime ragioni peL' le quali non e ammissi-
bile
una eollocazione solo in modo provvisorio 0 sotto-
pasta a condizioni (vedi JAEGER; eommento 2 all'art. 245
LEF; regolamellto sull'amministrazione degli uffici di
fallimento deI 13luglio 1911,
art. 58 e 59). La prima eOll-
clusione della eonvenuta e quindi seorretta ed inammis-
sibile e per di
piil irtconeiliabile eolla conclusione deHa
risponta14 settembte 1916, ehe l'attrice mantielle anche
in questa sede eontemporaneamente a quelle dedotte
davanti al giudice di secoildo grado. Oceorre deI resto
der Zivilkammern. N° 71.
osservare, ehe 13 convenuta non intendeva evidentemente
ricoQ.Oscere le eoncIusioni della petizione se non aHa
condizifme, espmssa nell'aggiunta sopracennata e tendente
alla rifusione, in sede di riparto, delIa percentuale edella
somma di 16,182 fr. 05 : ma per i motivi esposti l'esaml'
di questa eondizione sfugge aHa eompetenza d311a Corte,
ond'e ehe Ia conclusione principale delIa convelluta eade
e resta quindi solo da esaminare, in base a qut'lla subor-
dinata, se l'azione sia ammissibile 0 debba venir respillto.
2°
--In ordine e quanta aHa forma l'attuale procedi-
mento ha indubbiamente il earattere di una eontesta-
zione di graduazione, eome quella ehe
e sorta in seguito
ad una modifieazione della gl'aduatoria aUa quale la
eonvenuta addivenne invoeando
la decisione della Camera
Eseeuzioni e Fallimenti deI 2 dicembre 1915. Ma giova
osservare ehe qvella decisiQue era hasata suna supposi-
zione (ammissibile aHora
in base alle allegazioni delle
parti), ehe i pagamenti fatti da terzi a degrado deI credito
delI'attrice fossero
avvenuti posteriormente all'entrata
in vigore della graduatoria originaria. Ora dan' odicmo
incarto emerge ehe qqesta supposizione era illfolldata
e ehe
non si e verifleata neanehe in seguito. Quantunque
dagli
atti ll.On ne risulti la data precisa, bisogna ritenec(
ehe 10 stato di graduanione non fu deposto prima deU'otto
giugno 1915,
poiche ad istanza deUa convenuta stessa, gli
interessi delle
somme pereepite dall'attrice dai eoobbligati,
e da mettersi a suo
emico, furono eomputati fino a quel
giorllQ e poiche il 22 seguent l'attrk2 Vtlnne aVV1sata ehe
10 scoperto di 111,416 fr. 95 sani iseritto in Va classe .
Ma al principio di giuguo 1915 (vedl smto di fatto C) i
ycrsamenti dei eoobbligati di 33,8 1 fr. 20 erano gift stati
effettqati: U:' segue ehe essi avvennero, non dopo ms prima
ehe
il pillUO originario di collocazione fosse deposto e
passasae in giudieato. Comunque, se in via formale il
procedimento pu6 ßssere basato sulla precitata decisiOlle
2 diecmbre 1915 dell'Autoritil di Vigilanza, ehe e passata
in giudicato, e fuor di dubbio ehe, contrariamente a
Entscheldungen
quanto ammettono le istanze cantonali, essa non puo
plivare il giudiee deHa faeolta di esaminare, se le ragioni
in litigio, eome furono dedotte in giudizio dalle parti,
siano, non solo in ordine, ma a.nehe nel merito e eioe
seeondo la loro indole giuridiea sostanziale, soggette alla
sua competenza.
3° -A questo proposito si osserva: In sostanza il
dissidio verte su due punti : Le parti consentendo sul-
rammontare deI eredito e suU'importo della realizzazione
dei pegni, ehiedesi se
l'attriee abbi8 il diritto di imputarlo
in prima luogo al tacitamento dei crediti delle prime tre
categorie (conto cheques, speeiale e Lombard) e solo per
il 'residuo (22,966 Ir. 30) al pagamento deI eredito per
diritti di regresso l : chiedesi inoltrc, se e eome debbano
eomputarsi i pagamenti fatti ml frattempo dai eoobbligati.
a) La prima questione e una questione di rango. Per
tutte le sue ragioni e neUa misura dell'importo che doveva
risultare daHa realizzazione dei pegni, l'attrice e stata
colloeata in anticlasse giusta il disposto dell'art. 219
lemma 1. Ora essa preteude ehe i diversi dementi deI suo
eredito non fruiscano in grado eguale deI
diritto di pegno :
pretellde,
in altri termini, ehe le tre prime categoiie
godano
di uu grade poziore di garanzia in confronto deHa
quarta (diritto di regresso), e siano quindi da soddisfarsi di
preferenza sul
prodotto deHa realizzazione sino a loro
completo
taeitamento, dovendosi imputare solo il saldo
all'ultima categoria. .
Posta in questi termini, la questione e facHe a risolver .
Per quanto eoncerne la eompetenza ratione materiae, la
risposta vuol essere senz'altro aftermativa, avvegnaehe
le questioni ehe eoncernono il rango di diversi erediti,
anehe nella stessa classe, di rimpetto alle 10ro garanzie,
sono
indubbiamente di diritto sostanziale, riguardano
eioe la graduatoria e soggiaeiono quindi aUa eompetenza
deI giudiee di graduazione (dunque, in ultima istanza, di
questa Corte). Per questo motivo si appalesa infondata
l'eecezione di mancanza di legittimo interesse ehe l'attriCe
der Zivilkammern, N° 71. 359
deduee dal fatto ehe la massa ha eedute le sue attivita alla
Banca Svizzera-Americana in Loearno contro l'obbligo
di versare ai ereditori ehirografari il 40 % dei loro erediti.
Questo
patto non eselude, anzi suppone ehe l'amministra-
zione deI fallimento provveda per il corretto allestimento
deHa graduatoria, ehe sara la base deI piano di riparto,
in eonformitä deI quale devono commisurar i le prestazioni
deUa Banea cessionaria. AHa eonvenuta non solo spetta il
diritto, ma l ineombe l'obbligo di opporsi a quelle azioni
-e tale e Ia presente -eolle quali un ereditore intende
vantare dei erediti ehe, a giudizio dell'amministrarione
fallimentare, appaiono infondati.
Ma se le pretes dell'attriee, nelloro prime punto, ono
sindaeabili da questa Corte, esse risultano infondate nel
merito.
La eollocazione dei erediti dell'attriee dell'ammon-
tare complessivo di 851,093 fr. 15 eome assistiti da pegno
senza distinzione
di rango tra le diverse eategorie e
eonforme aUa illsinuazione dell'attrice stessa e inoltre
alle
eosdtuzioni di pegno da essa invoeate all';tto dell
notifica (vedi stato di fatto). Vero e ehe la somma di
851,993 fr. 15 eonsta di molti erediti diversi, ,'iassunti, per
brevita di seritturazione, in 4 categorie : ma per nessuno
di
ensi 0 di es.se I'attrice non ha mai chiesto un rango
speCIale per nguardo alle loro garanzie: ond'e ehe a
ragione la
eonvenuta li ha considerati e doveva eonsiderarli
eome
fruenti neUa stessa misura deI diritto di pegno :
in altri termini, si debbono ritenere eoordinati e di rango
uale per riguardo al diritto di pegno ehe li assiste, non
potendosi distinguere, in base all'insinuazione stessa, tra
enediti (0 eategorie di erednti), ehe godrebbero di un pegno
dl primo grade e erediti confortati solo da un pegno di
secondo grado.
Indarno l'istanza cantonale avvisa in
eontrario ehe la modificazione della graduatoria deI
22 agosto 1916 aveva per eftetto di rimettere le eose nello
stato quo ante; eciö darebbe all'attriee la faeolta di
modificare
la sua notifiea nel sense da essa attualmente
propugnato. Vero e ehe l'iserizione in graduatoria origi-
31)0
naria Iu ostituita roß quelh
l
deI 22 a8Pnto 1916 :ma
qqnliW. modifi.cazimw. fatta solo ai fbü della deciaione ,je!
2 dicembr(l 1915. mlIl pptev annuUar, aunlw la. prnc .
dentf uoüticp dell'attrice. ne concerncre in nnItSUll mpdo
113 pretel;le ivj accampttte slli pesui 0 "l rauBP da attri
bllirsi alle diverse eategprie dei crediti. "Ed jnfatti l'attrice
non pose mai meute P modific3re l'insinuaai ue originaria.,
ma pretese e pretende -ed ,que!'ito il SU.P costante afllo
mentp -ehe si debba OOllOCRfß i slloi cnnditi JlßI modo da
e!iSa propuQllQtO. non sUPPQnendo mpdificata la notißca
originaria,
ma per altri motivi, e eipe in virtu dßgli art. 85
CO e 217 LEF. Invano I'istRn cantonale invoca anCQra
in eontrario, ehe al Ulomento delI' insinuazione i erediti
dipendenti
dal diritto di regresso erano futuri ed illcerti
e eQnsidera inüoncludente il fatto ehe, insinuando i suoi
erediti, l'attriee 110n ha Illai accampato lln diritto di pri-
vilegio speciale per alcuni di loro, La-tesi emanifestaIllcnte
illsostenibile. L'attrice non ha mai notificato i suoi crediti
eome pretese future ed incerte : essa li ha designati sin
da principio come defillitivi quanto aUa IOfO esisteIlla cd
anehe l'importo da essa origülariamente indieato non sllb
notevole modificanione (salvo i pasamenti intervlmuti
dai coobbligati). E probabile ehe l'attriee, procedendo aHa
notifiea, non ne abbia considerate tlltte le conseguellll;e :
ma cio non e motivo suffieiente per modificarla d'llfficio.
essendo fuori di dllbbio che eS,8a intese ehiedere il mede-
simo rango per tlltte le eategorie dei liuoi crediti : ciö ehe
deI
resto, nel dubbio (se lubhio pows e esistere), vien
ritelluto eome
renola (RU 40 III p. 324 ; 36 I p. 144;
cd. sep. 13 p. 62 e seg,).
Da quanto precede rilmlta ehe la questione va risolta
sulla
base lella PQsiziane a 8unta daß' attri e nfll falli-
l1wntQ e ,eeQlldo i prflcetti in matftria di coUQeaziQllß ß non
ulla
Iuee dnlle rn2iuui Qhe aU' attrice pQtrehooro tblre
in virtu delle uQrme di di:fitt c.ivile. la ClÜ applicaniolle
es.sa ha ßsclllso illainuando i SUQj Qrediti nnl wodu IU
post . Ma allf;he a presciudere da qllesta connidera1;ioße,
der Ziv-iJkammern. N° 71.
3l;1
l'ipotesi den'art. 85 CO, ehe l'attriee invoea a suffragio
della
sua tesi e ehe concerne il caso di versamenti a conto
di un credito ehe sia assistito solo in parte da garanzie
reali
0 personali, non trova riscontro neUa fattispecie, in
cui i peglli costituiti dovevano garantire, secondo Ia
clausola generale degli
atti costitutivi, tutti i crediti
presenti e futuri delI' attriee neUa stessa misura.
b) Per quanto eoneerne l'applicabilitä delI'art. 217 LEF
e fuor di dubbio ehe l'attrice puo far valere nella gradua-
toria i suoi crediti di regresso verso la eonvenuta nelloro
im porto originario senza riguardo ai versamenti dei
eoobbligati. Ma,
in realta, i1 dissidio non verte su questo
punto sebbene sul quesito, in quale misura sia da iseriversi
il residuo eredito nello stato di riparto, poscia ehe una
parte di esso e da eonsiderarsieoperta eolla pereentuale
pertoccallteIe dal rieavo dei pegni e ehe sui crediti dipen-
denti dai diritti di regresso i terzi coobbligati hanno fatto
dei versamenti. Questa questione ha esclusivamente
tratto aHo stato di riparto : essa dipende dall'ammontare
deI
ricayo dei pegni e da quello dei versamenti, i quali
sono invero paeifiei
tra le parti, ma non risulta dagli atti
ehe 10 siano allehe in eonfron.to degli altri ereditori, ehe
hanno diritto di eontestarli in fase di riparto, e non
diventeranl10 definitivi se non col creseere in giudieato
dello
stato di ripartizione. Senza pregiudizio delle fu-
ture decisioni delle sedi eompetenti giova tuttaviu
osservare a questo riguardo, ehe a torto l'attriee eonsidera
il eonto diritti di regresso come una unitä e eioe come
un sol eredito. In realta esso consta di diversi erediti ben
distinti (Beretta-Piecoli, Contini, Rusca, Bacilieri e
Biasca-Aequarossa), tanto per riguardo aUa persona deI
debitore prineipale
(traente delle eambiali), ehe per Ia loro
scadenza,
il computo delle spese e degli interessi eee. e ehe
furono eonglobati
in graduatoria in una sola eategoria solo
per
brevita di seritturazione. Agli effetti dell' applicazione
dell'art. 217
LEF essi dovranno essere eonsiderati sepa-
ratamente e dovra essere computato distintamente per
AB 43 IJI -1917
:362 Entscheidungen
ognuno di essi l'importo soluto dal eoobbligato e quindi
0 seoperto, non potendosi evidentement ammnttere
ehe i pagamenti parziali siano conteggiah a eaneo dl
eredito
diverse da quello per eui furono fatti od a degrado
di obbligazioni per le quali non esistevano dei eondebitori
(conto
cheques, speciale e Lombard).
4. -Da quanto precede risulta che l'appello deve essere
respinto
in quanto ehe la somma di 111,416 fr. 95 deve
figurare nello stato di graduazione in Va classe : ma ch ,
contrariamente a quanta diehiarano le istanze eantonah,
e mestieri ritenere elle il ricavo dei pegni garantisee i
-1 gruppi di crediti in modo eguale e coordinato. e ehe
l'applicazione dell'art. 217 LEF deve essnre fntta.m sede
di
riparto nei riguardi di ogni singolo credlt dl CUl const
la categoria ( diritti di regresse . Queste. flserve, che. d
fronte ai giudicati delle istanze cantonab sono essenZIanl
e tali da modificarne sostanzialmente la portata, gmstI-
ficano una adeguata ripartizione delle spese processuali ;
Il Tribunale federale
pronuncia:
L'appello e respinto eil primo dispositivo della sentenza
18 giugno 1917 deI Tribunale di Anpello el Cantone
Ticino confermato nel sense dei eonslderandl.
der Zivilkammern. o 7'2.
:;(;3
72. l1rteil aer II. Zivilabteilung vom as. November 1917
i. S. der Neuen Zürcher Xreditgenossenschaft, Beklagte,
Berufungsklägerin und Anschlussberufungsbeklagte,
gegen
die A.-G. Ofenfabrik Sursee, KlägeI'in.
Berufungsbeklagte und Anschlussberufungsklägerin.
Vereinbarung zwischen Mieter und Vermieter, wonach eine
Forderung für späte1,"e Benützung der
M i e t 1 i e gen s c h a f t fällig gestellt wird und mit vom
Mieter zu machenden Waarenlieferungen zur Ver r e c 11 -
nun g gebracht werden soll. K 0 n kur s des Vermieter .
E r s t e i ger u n g der Mietliegenschaft durch einen
G run d p fan d g I ä u b i ger und U e b erb i n dun g
I e s M i e t ver t rag e s. Klage des Mieters auf Heraus-
gabe der betreffenden, als streitig hinterlegten Mictzim-
beträge. Einwendung des Ersteigerers und seines Rechts-
nachfolgers nach Art. 2 60S c h K G als Beklagte und
die Mietzinsen einfordernde Widerkläger, dass die genannte
Vereinbarung und die vorgenommene Verrechnung für sie
unverbindlich seien nach Art. 8 0 6 A b s. :i Z G B .
Art. 2 3 4 Ab s. 2 0 R und den Art. 2 1 4 und 2 8 6 11.
S c h K G. Berechnung des S t r e i t wer t e s. Ergibt sieh
die Pro z e s sie g i tim a t ion der Beklagten aus dem
frühern Grundpfandrecht oder aus dem Steigerungserwerb?
Prüfung der sachlichen Anwendbarkeit der angerufenen
Bestimmungen. Z i f fe r m ä s s i g e Be r e c h nun g der
als Saldo zuzusprechenden Widerklageforderung.
- -L. Kunde vermietete als Eigentümer des im Bau
begriffenen Hauses Badenerstrasse N° 21 in Zürich dessen
Parterre-und SouterrainräumlichkeiteIl nebst einem
Kellerraum
durch Vertrag vom 16./26. Juni 1910 an die
heutige KIägerin, die Ofenfabrik Sursee, Filiale
Zürich.
Am 21. November 1910 wurde der Mietvertrag im Grund-
buche eingetragen und hiebei eine Abschrift davon zu den
Akten des (kantonalen) Grundprotokollsgenommen. Nach
dem Vertrag sollte die Miete am 1. Juli 1911 beginnen und
der Mietzins 9300 Fr. jährlich betragen, zahlbar post-
numerando in vierteljährlichen Raten von je 2325 Fr.
Im Juni 1911 traf die Klägerin mit ihrem Vermieter