BGE 43 III 183
BGE 43 III 183Bge16 dic 1916Apri la fonte →
182 Entscheidg. der Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer. N° 37. deU'usufruttario in virtil dell'avvenuto pignoramento, avrebbe potuto sottomettere all'eseeuzione i loro redditi (interessi, affitti, frutti separati eee.) e in quale misura (vedi sulla questione JAEGER, osserv. No. 1 B all 'art. 92 e osserv. 2 all 'art. 93 ; osserV. 1, 5 e 6 all'art. 104 LEF ; WIELAND, osserv. 1 e 2 all'art. 758 CCS; LEHMANN, diritti reali deI CCS, eommento aU'art. 758 CCS, No. 4e 11), deve essere riservata e non oeeorre venga decisa nel easo attuale, per Ia eui soluzione basta eonstatare ehe oggetto deI pignoramento non fu l'usufrutto quoad esercizio e neanehe i suoi redditi, sibbene il diritto di usufrutto eome tale. Ond'e ehe l'attuale pignoramento deI 15 aprile 1916 e nullo e ehe questa nullita. e radieaIe, assoluta e deve pronunciarsi d'ufficio, perehe e insita nella natura stessa deI bene pignorato com'essa e determinata dalla legge, ovvio deI resto essendo ehe un bene per sua essenza non eessibile, non sia neppure realizzabile e debba quindi venir escluso d'ufficio dall'eseeuzione. Da queste considerazioni risulta ehe, caduto il pigno- ramento, eade pure il dispositivo prima della querelata sentenza, ehe ordina la divisione dei « beni pignorati» e ehe si appalesano inammissibili anehe le eonelusioni dei rieorrenti tendenti adeterminare il "modo di vendita o l'esercizio delle ragioni « pignorate » a mente delI 'art. 131 LEF. 3. -Ma la denunciata sel\tenza e inammissibile anehe nel suo dispositivo seeOndo eoneernente le spese. Le spese di eaneelleria non possono venir messe a earieo di un rieorrente se non ove il ricorso sia abusivo (art. 57 della Tariffa), cireostanza questa evidentemente esclusa nella fattispecie in cui la" decisione eantonale dovette essere "presa d'ufflCio in virtil. delI'art. 132 LEF, e non in seguito .a ricorso di parte. La Camera Eseeuzioni e Fallumenti pronuneia: La querelata decisione viene annullata. Entscheidungen dar SchuIdbetreilJungs-und Konkurskammer. ArrAts da la Chamhre des poursuites et des faUßtes. 38. Sentenza S aprile 1917 nella causa Ämmin;strazione deI fallimento S. A. Stabillmento tipolitografico Colombi e consorti. (Art. 239 LEF.) Anche il rivendicante e legittimato aricorrere contro ~soluzioni den' adunanza dei creditori, quando quest' ultIme implicano una disposizione in merito alla riven- dicazione sollevata. Inalienabilita di cose rivendicate prima den' esaurimento della procedura delI' alinea 2 0 delI' art. 242. La S. A. Stabilimento tipo-litografico ghi Colombi in Bellinzona essendo stata diehiarata in fallimento con de- ereto 17 ottobre 1916, la Ditta Carlo Grassi e C. a Lugano si presentava il giorno stesso all' Uffieio di faHimento dichiarando di rivendieare la proprietä. di tutte le attivita mobiliari deHa S. A. fallita, eccetto i erediti, e cio in base a due eontratti 0 eompromessi in data 15 e 18 settembre 1916 per effetto dei quali le attivita in questione, quali risultavano da due inventari 31 maggio-17 giugno 1916 e 17 settembre 1916, erano state cedute aHa Ditta riven- dieante pel prezzo complessivo di 132,000 fr., sul quale si pretendeva essere stato ver&ato un aeeonto di 20,000 fr. presso la Banea Popolare di Lugano . La situazione eleata da questa rivendieazione si complicava, a seconda delle diehiarazioni delI' Uffieio, anche pel fatto ehe, nonostante la deficienza di un vero e proprio eontratto di cessione,la Ditta Grassi, ehe si AS 43 111 -1917
184 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- affermava affittuaria dello stabilimento, era effettiva- mente al possesso della quasi totalita dei beni mobili, di eui essa si diceva proprietaria. Per ovviare a queste diffieolta, l'Uffieio addiveniva ad un aecordo colla Ditta Grassi nel senso ehe, impregiudicate Ie ragioni delle parti, yeniva affidata aHa Ditta n;.edesima la continuazione delI' esereizio delI' azienda, in via provvisoria, fino alla prima riunione dei creditori. In quest' ultima, in' data 25 ottobre, l'Ufficio veniva designato quale Amministra- zione deI fallin;.ento, assistito da una Delegazione di tre membri, di eoncerto colla quale egli yeniva autorizzato aHa vendita delle. attivita fallimentari anche a trattath-e private, a condizione ehe venissero raggiunti dei prezzi non inferiori a q1,1elli di stima e sotto le eautele dei disposti degli articoli 238 e 256 LEF. In eonformita di questa decisione l' Amministrazione deI fallin:ento risolveva di provocate, mediante cireolari alle tipografie prineipali deI Cantone, delle offerte per la vendita delle attivita falli- mentari, parzialmente odin blocco. Furono introdottetre offerte: Elia Colombi, Arturo Salvioni e Grassi e C. La prima venne scartata perehe riferentesi ad una sola casa. Sulle altre due offerte, ossia sulla preferenza da darsi all'una od all'altra, sorgevadissenso tra I'Ufficio e la maggioranza della Delegazione dei ereditori: L'Ufficio proponeva di aceettare l'offerta Salvioni, secondo lui la migliore ; la Delegazione proponeva invece l'aceettazione dell' offerta Grassi. In vista di tl:!.li div)rgenze la soluzione veniva rimessa all' adunanza dei creditori, aHa quale per voto concorde deli' Ufficio edella Delegazione veniva anche deferita la decisione sulla rivendicazione della Ditta Grassi. Questa seconda adunanza dei ereditori avvenne il28 dicembre 1916 ed in essa, con voti 35 contro 8, veniva aecettata la proposta dell' Ufficio di vendita delle attivita fallimentari aHa Ditta Arturo Salvioni e, con voti 34 contro 10, veniva pure risolto, ehe la questione della rivendicazione dovesse ritenersi implicitamente decisa colla votazione sulla delibera delle attivita. und Konkurskammer. N° 38. 185 La Ditta Grassi e C. ed ungruppo di ereditori eostituiti daUa Fabbrica di prodotti ehimici in Brugg, J. M. Neher et fils, a Berna, dalla S. A. Franeo-Suisse, in Aarau, e dalla S. A. Cartiere di Locarno, insorgevano contro queste risoluzioni con rieorso all'Autorita cantonale di vigilanza domandando : a) La D i t taG r as si, ehe fosse annullata Ia risolu- zione dell'assemblea dei creditori in quanto aveva per oggetto la vendita aHa Ditta Salvioni dei beni da essa rivendicati ed in via provvisionale fosse dato ordine all'amministrazione deI fallimento diastenersi dal dare esecuzione aHa predetta risoluzione ; b) La fabbriea di prodotti chimiei e I i t e c 0 n S 0 r t i, ehe fossero annullate le risoluzioni della 2 a adunanza dei ereditori ; subordinatamente annul- lata la delibera delle attivita fallimentari alla Ditta Salvioni ed ordinata la realizzazione a mezzo di pubblico incanto ; eventualmente, nel easo venisse arnmessa la regolarita di una vendita a trattative private, ehe l'arn- ministrazione avesse a provoeare nuove offerte, con divieto aHa medesima, in via provvisionale, di dar eorso alle deliberazioni delI' assemblea fino ad evasione deI rieorso. Statuendo in materia, l'Autorita eantonale di vigilanza decideva eon sentenza 23 gennaio 1917 : « 1 0 E annullata la vendita deI macehinario, scorte, ece. e meglio come all'eleneo annesso all'inventario deI Fallimento S. A. Stabilimento Colornbi, stati rivendicati dalla Ditta Grassi e C. 2° Le altre domande non sono arnmesse. 3° L'Arnministrazione deI fallimento, di cOl1seguenza, esperira la procedura di Iegge in confronto dellarivendica- zione, e neU' infrattempo, prendera tutti quei provvedi- menti cautelanti che deI caso. » La decisione dell' Autorita eantonale e motivata brevemente corne segue : L'eecezione sollevata dalle parti opponenti di maneanza
186 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- di legittimazione ad insorgere contro le decisioni dell'adu- nanza dei creditori, nella Ditta Grassi e C., perehe semplice rivendicante e non creditrice (vedi art. 239 LEF), dipende sostanziahnente dal vedere se le decisioni suddette impli- cano una semplice ratifica di un provvedimento delI' Uf- fieio, 0 siano state prese invece dall' assemblea dei creditori in luogo e vece dell'amministrazione deI falli- mento, in deroga aHa regola generale ehe la realizzazione dei beni avviene per cura dell'amministrazione (art. 253 e 256). Ora e precisamente quest' ultima ipotesi ehe si verifica, donde l'illazione ehe perehe alla Ditta Grassi non pub essere negata Ia qualita ad insorgere contro ladelibera dei beni rivendicati, ehe essa ritiene ed afferma Iesiva dei propri interessi, non potra la stessa essere privata di tale diritto dal fatto elle la delibera avvenne per eura dell'assemblea dei creditori, inveee ehe della amministra- zione fallimentare. Infondata e deI pari l'eecezione di tardivita deI ricorso. Quest' ultimo e diretto non eontro le deliberazioni della prima adunanza dei creditori, colla quale non venne data ehe un'autorizzazione generica a vendere a trattative private e a riguardo della quale sarebbero spirati i termini fatali di legge, ma contro Ia risoluzione della seconda adunanza dei creditori, involvel).te una delibera in favore della Ditta Salvioni. Quanto aHa terza eccezione, ehe il rieorso sia senza oggetto, perehe Ia Ditta deliberataria Salvioni si e assunto l'obbligo di fronteggiare la rivendieazione Grassi, in luogo e vece deI fallimento, e ehe di eonseguenza Ie ragioni Grassi restano in realta impregiudieate, la soluzione e intimamente connessa aHa decisione di merito sulla esistenza 0 meno di una rivendicazione, eventualmente sulla legalita delle deeisioni querelate. Ora in proposito e da osservare : Non e eompito den' Autorita di vigilanza, ma deI giudice, quelle di vedere se la rivendicazione Grassi riveste i earatteri di una sempliee pretesa in adempimento di un I und Konkurskammer. N° 38. 187 contratto e quindi di una pretesa concorsuale da farsi valere in conformita delI' art. 221, e non di una propria e vera rivendicazione implicante un diritto reale sui beni fallimentari. Tale questione si riferisce all'intrinseeo della causa ed e quindi da decidere in altra sede. All' Autorita di vigilanza basta di eonstatare : a) ehe an' atto deU' erezione den' inventario la Ditta Grassi ha nettamente formulato una rivendieazione delle attivita mobiliari ; b) ehe tale rivendieazione fu riservata in tutti gli atti indicati posteriormente ; c) ehe l'amministrazione deI fallimento non si e mai pronuneiata su detta rivendicazione a mente delI' art. 242, ma ne rimise la decisione aHa 2& assemblea dei creditori, la quale volle eonsiderarla implicitamente risolta col voto sulla delibera delle attivita. L'esistenza di una rivendicazione della Ditta Grassi e C. non pub quindi essere l1egata. Il giudiee ne vagliera la sua consistenza ed efficienza giuridiea ; ma prima ehe la stessa sia spurgata e giudicata, la Massa non ha il diritto di disporre dei beni rivendieati dal terzo, deI quale l'adu- nanza dei ereditori non puo ledere i diritti, passando sopra aHa procedura prevista dall'art. 242. Con cio si elimina anehe l'eeeezione di maneanza di oggetto nel ricorso, imperoeehe se la legge vieta la vendita dei beni rivendicati, non e eon una eonvenzione intervenuta tra la Massa e la Ditta deliberataria ehe possa derogarsi a questa regola. Per eib ehe coneerne da ultimo la domanda in annulla- zione della 23. assemblea dei ereditori, inoltrata dalla fabbriea di prodotti ehimici a Brugg, perehe l'assemblea per iI modo col quale fu eostituita non rappresentava piil gli interessi dei ereditori, ma quelli della Ditta coneorrente A. Salvioni, non eonsta ehe vi siano state manovre di aceaparramento di votL Se l'avvocato Molo rappresenta- va da solo 25 su 45creditori intervenuti, non risulta a carico di tale mandato nessuna frode 0 irregolarita. L'avvoeato Molo ha votato per quella soluzione ehe a lui
188 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
sembrava piu favorevole ai ereditori e nulla permette di
dubitare sulla volonta dell'assemblea.
Contro questa decisione delI' Autorita eantonale inter-
pongono ora rieorso a questa
Camera Eseeuzioni e Falli-
menti deI Tribunale federale :
1
0
L'amministrazione deI falliment~ S. A. Colombi,
mantenendo le eceezioni sollevate davanti l' Autorita
cantonale
carat~eri di una vera e propria rivendicazione neHa pretesa
Grass! ;
.
2
0
La Ditta A. SaIvio·ni, in Bellinzona, ehe ripropone
essa pure
le stesse eecezioni ;
3
0
La Ditta fabrique de produits ehimiques, a Brugg
e
L. L. C. C. ehe riprendono Ie proprie obbiezioni eontro la
regolarita den' assemblea e ehiedono
in via provvisionale
l'annullazione
pura e semplice dell' operato della mede-
sima, subordinatamente l'annullazione della delibera
in
favore della Ditta A. Salvioni e Ia realizzazione a mezzo
di pubblieo ineanto.
La rieorrente fa osservare in ispecie ehe, passando diret-
tamente aHa delibera dei beni fallimentari, l' assemblea
ha usurpato dei poteri
ehe spettano eselusivamente
all' amministrazione deI fallimento (art. 253-256
LEF)
e ehe Ia distinzione fatta dall' Autorita eantonale fra
immobili e maeehinario e seorte
e non solo in opposizione
eolla situazione
ereata dal fatto ehe per la vendita venne
convenuto
un prezzo in bloceo. ma ha altresi la eonse-
guenza ehe il maeehinario. essendo diventato
un immobile
per destinazione,
non potra asportarsi nel easo ehe la
Ditta Grassi fosse rieonoseiuta proprietaria.
40 La Ditta Grassi e C.,la quale eonehiudedomandando
ehe venga annullata nel suo eomplesso Ia vendita
faUa
aUa Ditta Salvioni, eomprendelldo Ia stessa mobili ed
j
und Konkurskammer. N° 38. 189
immobili per un solo ed unieo prezzo e parte dei mobili
essendo divenuti immobili per destinazione, e ehe sia
faUo obbligo all'amministrazione fallimentare di restituire
Ia
Ditta Grassi e C. nel possesso dei beni da essa rivendi-
eati.
Consideralldo in diritto:
1° -Il rieorso all' Autorita ealltonale venne insinuato,
oltre ehe daHa Ditta Grassi e C., anehe da Ha fabbriea di
prodotti ehimici di Brugg e lite-eonsorti, figurante fra
i creditori ammessi e parteeipanti all'assemblea dei
cl'editori.
Ora le eonclusioni dei eo-rieorrenti in annulla-
zione della delibera
in favore della Ditta Salvioni esselldo
essenzialmente identiehe a quelle della
Ditta Grassi, e
dovendosi di eonseguenza
il rieorso esaminare in ogni ea&o
di fronte aHa fabbrica di prodotti ehimici, ne risulta ehe
anehe in riguardo
aHa Ditta Grassi la questione di legitti-
~nazione a ricorrere non avrebbe per se stessa piu grande
lmportanza.
La stessa non potrebbesi tuttavia risolvere
altrimenti ehe
10 feee l'istanza eantonaie. Quantunque
la decisione per
la vendita degli oggetti rivendicati emani
dall' assemblea dei ereditori, non dall' amministrazione
deI fallimento, quest' ultima vi
ha tuttavia aderito taci-
tamente ed ha quindi preso implicite una disposizione
eontraria
aHa rivendieazione, eosicehe il rivendicante ha
in ogni easo qualita per rieorrere onde salvaguardare i
diritti scatenti in suo favore dall'
art. 242, tornando con
dö inapplicabile l'art. 239.
Non fondate deI
pari sono le altre eccezioni d'ordine
sollevate davanti
l' Autorita eantonale e mantellute in
questa sede.
La pretesa tardivita deI rieorso non regge, una qualsiasi
decisione sulla rivendicazione Grassi essendo intervenuta
solo alla
2& Assemblea dei ereditori, ne avendo pereiö
la Ditta Grassi avuto aleuna ragione di rieorrere prima.
rieorso ehe in
caso di aeeettazione della propria offerta
non avrebbe probabilmente
piu presentato aleun interesse
pratieo.
190 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Ne regge deI pari l'eecezioneehe il ricorso sia divenuto senza oggetto dal momento ehe la Ditta deliberataria Salvioni si e assunto l'obbligo di rispondere di fronte al rivendicante. Le obbiezioni invoeate dal deliberatario possono eventualmente difierire da quelle ehe speftano aHa Massa edel re8to l'eventuale alienazione di beni eontestati non puö in ogni caso distruggere i principi ehe regolano la procedura ordinaria di eseeuzione. Da ultimo non eonsta in nessun modo ehe la Ditta Grassi abbia abbandonato le proprie pretese. L'ofierta per una compera in bloeeo non implica una rinuneia aHa riven- dieazione,o non l'impliea almeno se non nel caso d'aecetta- zione dell'ofierta. Ne una simile rinuneia puö derivarsi da! fatto delI' aeeordo eonehiuso eoIl' Ufficio per l'esereizio provvisorio dell'azienda, la Ditta Grassi avendo espressa- mente formulate delle riserve pei diritti da essa vantati sugli oggetti rieevuti in eonsegna. 2° -La questione principale relativa all' alienabilita di eose rivendicate deveessere essa pure risolta nel senso dell' Autorita eantonale. Meno poehi casi speeiali, ai quali si riferiseono i pre- giudizi eontrari di questa Carnera Eseeuzioni e Fallimenti (Ved. RU vol. 11 n° 58 e vol. 12 n° 46*), easi aventi per oggetto delle eose diffteili a eonservare (art. 243 LEF), oppure semplici riserve di proprietä., la regola dominante nella Legge Eseeuzioni e Fallirnenti e ehe la procedura di eui alI' art. 242, al. 20, debba precedere la realizzazione dei beni, e ciö per motivi ispirati tanto aHa natura dei diritti in questione, quanto agli interessi evidenti dei rivendi- canti edella Massa. Ciö risulta per analogia anche dal disposto delI' alinea 2 delI' art. 107, I diritti possessori deI fallito non sono per se stessi degli enti realizzabili nel eoneorso e la presunzione di proprieta ehe esiste in favore deI possesso non ha per conseguenza di permettere di tenere in non cale le insinuazioni dei -lerzi e di rendere cosi impossibile eolla vendita l'esereizio delI'azione rivendica- • Ed. gen. vol. H I n° 137 e vol. 3ö n° 106. und Konkurskammer. N° 38. 191 toria. Ne questo prineipio puö subire una modifteazione dai pieni poteri accordati aH'adunanza dei ereditori dall' art. 253, al. 2. Che questi pieni poteri non sono da interpretarsi in senso assoluto (ved.JAEGER, n a 3, pag. 246) e non possono ledere in ogni easo i diritti dei terzi e le norme di diritto pubblico sancite per la procedura esecutiva. La questione di rivendicazione una volta pendente davanti al giudiee, sara nella competenza di quest' ultimo, qualora 10 creda opportuno 0 neeessario, di ordinare in via provvisionale, prima della deftnizione della causa, ehe si debba procedere aHa realizzazione. Ciö ehe non e amrnissibile e ehe l'arnrninistrazione dei fallimento possa, evitando di iniziare la proeedura di rivendicazione, rendere impossibile al rivendieante di ottenere una disposizione giudiziaria avente per iscopo di far sospendere la vendita. Ora e fuori di dubbio ehe la Ditta Grassi ha formulato aU' apertura deI fallimento una rivendicazione formale sui beni mobili, meno i erediti, eomponenti l'attivo della massa, eh'essa l'ha mantenuta nel eorso delle operazioni eonseeutive e ,che mai l'Ufficio, ne la Massa, hanno esperito la proeedura di eui all' art. 242. Tanto e vero ehe, invitata dall' Ufficio a prendere una risoluzione in proposito, anche la 2& adunanza dei ereditori non fece ehe dichiarare ehe la rivendicazione Grassi doveva ritenersi definita colla decisione di delibera. 3 0 -Sta quindi ehe la risoluzione dell'assemblea dei ereditori autorizzante I'Ufficio a procedere senz' altro alla realizzazione dei mobili rivendicati. non e in arrnonia colle disposiziolli e collo spirito ehe regolano la legge federale Esecuzioni e Fallimenti. A vuto tuttavia riguardo al fatto, ehe esiste la possibilita nelle circostanze attuali ehe il giudice possa, una volta pendente Ia causa di proprieta. permettere ehe si faccia luogo aHa vendita, non sembra il easo di annullare completamente la decisione sopradetta, ma basta di statuire ehe no.n abbia la stessa a sortire efietto, fintanto ehe non sia stata data un'autorizzazione
192 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
dal giudice in questo senso. Se l'autorizzazione vem
rifiutata, va da se ehe la risoluzione di eui sopra diverra
• senz' altro eaduea. Con ciö potranno evitarsi ie diffieolta
inerenti alla questione deI prezzo unieo e per conseguenza
, all' indivisibilita della vendita,
nonehe quelle derivanti
dal
faUo ehe, a quanto sembra. diversi beni rivendieati
sono per loro destinazione passati da beni mobili. in
immobili. Il giudice chiamato a statuire suUa causa di
rivendicazione sara nella miglior posizione per apprezzare
e tener eonto di queste eireostanze giuridiehe e di
faUo.
4° -
Le altre domande sollevate neU'uno 0 neU' altro
rieorso, sono senz'altro da respingere.
La domanda in
annullazione totale delle risoluzioni della 2
a
assemblea dei
creditori per pretesa irregolarita
0 aeeaparramento di
voti, non
puö accogliersi perehe non suffieientementc
documentata.
Quella relativa
aHa riconsegna aHa DiUa Grassi degli
oggetti rivendicati, oggetti dal possesso dei quali essa
venne espulsa brevi manu e non colle forme
dovute"
non puö piil essere esaminata da questa Camera Ese-
cuzioni e Fallimenti, dopo ehe
la Ditta Grassi non ebbe
a reagire
davanti le istanze cantonali, ne con un'azione
possessoria, ne con rieorso all' Autoritä. di sorveglianza.
Di conseguenza spettera anehe aHa Ditta Grassi nella
procedura di rivendieazione il eompito di attrice.
Quanto
aHa domanda dlla Fabbrica di prodotti
ehimici a Brugg ehe Ia nuova vendita avvenga a pubblieo
ineanto,
0 quanto meno sia provveduto a nuove offerte
in via privata, essa e pel momento prematura, le nuove
disposizioni
da prendersi in vista della realizzazione
dipendendo anzitutto dall' esito dell' azione di rivendi-
cazione.
Per questi motivi, Ia Camera Esecuzioni e Fallimenti
deI Tribunale federaJe
pronuneia:
I rieorsi di cui sopra sono respinti nel senso ehe, nel
i:
"J Konkurskammer. N° 39.
periodo di tempo necessario per introdurre l'azione d cui
all'
art. 242, dovra provvisoriamente sospendersl la
vendita dei beni mobili e non potra anche dopo effettuarsi,
se non
in virtil di un' autorizzazione giudiziaria, da
accordarsi eventualmente mediante provvisionale.
39.
Arr6t du SO mal 1917 dans la eause Lousba.ronian.
N'a pas droit au sursis general aux poursuites un debiteur
qui s'est etabli en pI eine guerre et qui, en realite, n'est pas
insolvable.
A. -En date du 19 avril 1917, le sieur David Lous-
baronian, fabricant de cigarettes
a Geneve, adressa an
Tribunal de premiere instance de Geneve une demande
de sursis
general aux poursuites jusqu'au 30 juin 1917.
Le Tribunal, par decision du 16 mai 1917, le debouta
des fins
de sa demande, par les motifs suivants : Les
creallciers opposants
ont articule que sieur Lousbaronian
n:a ouvert son eommerce qu'apres Ia declaration de
guerre. L'exaetitude de cette allegation est etablie
ta nt
par l'aveu du demandeur que par les pieces produites,
car e'est
eu date du 10 septembre 1915 que le Conseil
d'Etat l'a autorise a ouvrir une fabrique de cigarettes,
et e'est le 12 janvier 1916 qu'il s'est fait inserire au
Registre du Commerce. Dans ces circonstances il n'est
pas
fonde a se mettre au benefice de l'ordonllance fede-
rale du 16 decembre 1916 ; puisque le commerce de Lous-
baronian n'existait pas
avant la guerre, il n'est pas
possible de dire que la guerre a eu une influence
sur sa
marche, ni de
determiner quelle a ete cette influence.
Le
but du sursis general est d'accorder des facilite.<; aux
commer~ants etablis anterieurement a la guerre, ct non
pas
ades personnes qui out ouvert leur commerce pos-
teneurement a la deelaration de guerre, e'est-a-dire en
parfaite connaissance de la situation politique
et de ses
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