BGE 43 II 592
BGE 43 II 592Bge12 apr 1916Apri la fonte →
Sachenrecht. N° 79.
III. SACHENRECHT
DROft ntELs
79. Sentensa. 18 aettembre 1917 della. seconda sezlone civile
nella causa B&noa Popolue SviHGra in Zmigo, attrice
eontr9 Kaua IDtitheR in Calprino.
Modo di valutazione deI valote litigioso in eontestazione
di gtaduatoria sul tango di un eredito. -Presupposti deUa
quaIita di acces!>orio : la volonta deI ptoprietario di costi-
tuirl9 tale non sostituisee -ehe il concetto usuale deI luogo e.
nei suoi effetti, e limitata, per legge, nel senso ehe, con-
ferita ad un oggetto la qua.lita di accessorio, essa vale
a vantagio, non solo deI ereditate in cui confront9 lu
dechiarata, ina anche degli altri ereditori, seeondo il rango
pignoratizio ehe 101'0 spetta sullo sta.bile. -Effetti guiridici
della circonstanza ehe gli aecessori non furono espllcitamente
menzionati come tali ne neU' a.tto costitutivo dei pegno ne
nel registro fondiario a sensi degli art. 805 a1. 2 ce e 78
regoIamento pel registro fondiario. Art. 644, 805, 946 capo-
verso 2 ce. .
A. -ton istromento 17 febbraio 1914 Ineichen
Burkhard fu Antonio in Calprino costituiva a favote
dell'attriee Banea popolare s'\1izzera in Zurigo due ipo-
teche,
l'una di 300,000 fr. di prima e I'altra di 100,000 fr.
di secondo grado. Nei titoli eostitutivi e nelle susse-
guenti annotazioni 4 marzo 1914 nel registro fOlldiario
provvisorio veniva menzionato ehe la prima portaya
solo sugli stabili deI debitore siti a Calprino ed adibiti
ad uso albergo, la seeonda, oltre ehe su detti stabili « su
)
tutti i mobili esistenti negli stabili ipotecati ed iseritti
) nell'inventario annesso aHa copia legale deI titolo e
,
stati stimati 51,064 fr. 75. )
Altra ipoteca (quinta ed ultima) in data deI 29 lugJio
Sachenrecht. No 79.
1915 vniva actesa sugli sta.biIi l1\eichen a fa\lore della
Ditta Willmann & <A. in Lucerna a garanzia di un cre-
dito di 50,000 fr. Nel titolo eostnutivo e nell'annota-
zione a registro e rammentato be quelrt 'ipoteca si
estende agli stabili deI debitore gill ipotecati in prece-
denza
ed irtoltre « a tutto il mobilio esistente negli stabili
,. ipotecati. » Questa menzione non contiene ne la stima
ne la specificazione deI mobiJio ne il rinvio ad inventario
speciale.
.
B. -Nella liquidazione fallimentare della sucees-
sione deI debitore l'attrice notificava i crediti ipotecari
di 3()(),OOO fr. e di 100,000 fr. ehiedento ehe per essi il
diritto di pegllO si estcndesse a tutto il mobilio esistenle
negIi alberghi Ineichen, anche a quello non eompreso
nell'iserizione
4 marzo 1914 delle ipoteche di 300,000 fr.
e di 100,000 fr. ma annotato in favore di Willmann & Co.
e sul quale l'ufflcio delle esecuzioni di Lugano aveva
eretto apposito inventario sotto il titolo « eleneo di beni
mobili non ipotecati. )
L'amministrazione deI fallimento
uvendo respinto questa prete8a, Ia Banca popolare
svizzera
in Zurigo Ja citava in giudizio davanti iI Pretore
di Lugano per far dichiarare :
1
0
ehe tranne eetti numeri speciali dell'inventario
generale
(323-391, 392-407, 408, 409, 422, 426-433,
435, 779),
il diritto di pegno spettante all'attrice in base
alle ipoteehe di 300,000 Ir. e di 100,000 Ir. si estelldcvu
anche ai mobili menzionati nell'inventario speciale
(, eome non ipoteeati I).
2
0
subordinatamente: ehe l'omnibus figurante otto
il N° 785 dell'in.ventario generale ed aequistato in 80S-
tituzione di oggetti di egual natura e di eguaI valore,
doveva intcndersi soggetto
all'ipoteva di secondo grado
di
100,000 fr.
L'azionc fa eapo,
in diritto, ag li art. 64.a, 645, 805 e
946 ce e sostiene, in so stanza , ehe avendo il mobilio
degli alberghi (anche quello non compreso neIl'elenco
unito aHa menzione della ipoteca di 100,000 fr.), aeqnis-
Sachenrecht. N° 79.
tata qualita di aceessorio per la costituzione dell'ipoteca
in favore di Willmann, qucsta qualita debba valere
anche in favore delle ipoteche antecedenti di primo e
• secondo grado (300,000 Ir. e 100,000 fr.), Ie quali per-
tanto sono da iseriversi in graduatoria eome fruenti deI
diritto di pegno anche sul mobilio in. questione.
La convenuta conchiude nella sua risposta domall.-
dan.do
il rigetto della petizione. Essa eontesta anzitutto
aIla eostituzion.e di ipoteca in favore di Willmann ogni
effieacia, adducendo ehe la menzione
uel registro fon-
diario
non e eonforme all'art. 78 deI regolamento fede-
l'ale per il registro fondiario deI 22 fcbbraio 1910 (man.-
canza di iudicazione deI valore dei mobili per categorie
o di enumerazione in
separata eleuco) : asserisee illoltre
ehe l'estensione dell'ipoteea Willmann & Co. al mobilio
cra stata impllgllata dalla massa fallimelltare, seaza che
la creditrice 0Villmann & Co.) promuovesse azione di
contestazione della graduatoria.
C. -Il giudice di prima grado respinse la petizione :
il Tribunale di Appello l'accolse solo nella sua conelu-
sione subordinata (coucernente l'omnibus) e con sen-
tenza 8 febbraio 1917 giudieava : .
1
0
La domanda principale dlla petizione di causa
non
e ammessa.
§. La domanda subordinata e ammessa nel senso
che l'omnibus
fIgurante llell'invelltario fallimentare al
N° 785 per un vaIorc di 900 f1'. deve intende'si soggetto
all'ipoteca di secondo grado.
2
0
Le spese giudiziarie a earieo della parte nttrice,
('ompensate Ie ripetibili.
I motivi di questo giudizio sono
in sostanza i seguenti :
La costituziolle deI pegno sui mobili in questione non e
contenuta llei titoli di credito eretti in favore dell'aUrice.
Questi mobili non sono aecessori a meute dell'art. 805
al. 2 ccs, poiche ne i titoli costitutivi deI pegno ne le
relative annotazioni a registro
li menzionano co me taH.
DeI resto, il mohilio di un albergo in geam'e non e consi-
Sachenrecht. N° 7}).
de.rato come accessorio dell'immobilc dall'uso loeale.,
ticinese,
ne questa qualita risulta dall'intenzione chiara-
mente manifestata dal proprietario, attesocche In.eichen
ha inteso cautare il primo eredito ipotecario (3oo,OOO fr.)
eoU'ipoteca sugli immobili e iI seeondo (100,000 fr.)
eoi mobili individualmente specificati
ed elencati in
apposito invelltario; esso dimoströ pertanto chiara-
mente di voler escludere dai pegni concessi all'attrice
gli altri mobili dati in garanzia solo all 'ultimo creditore
Willmann
& Co.
D. -Da questa sentenza l'aUdce produce appello
al Tribunale federale e conchiude domandalldo ehe
anche la prima domanda della petizion.e venga ammessa,
le spese tutte a earico della convenuta.
E. -Nel frattempo i mobili sui quali verte il dissidio
furol1o realizzati dall'ufficio dei fallimellti e produssero
un ricavo di 2050 fr. L'ufficio dei fallimenti attesta ehe
l'attrice, se
iI diritto da essa vantato non vielle ammesso,
dovrebbe essere collocata con
un credito scoperto di
60,680 fr. iu va classe, per la quale presumibilmente
sara da ripartirsi una percentuaIe dell'uno all' 1 % %.
Considerando in diritto:
Sachenrecht. Ne 79'.
catsi nella dasse ehe 18 massa 0 i creditori gti rictmo-
SI() : nel Ekll'uffieio dei
fallimenti
t
de:il'uno aU'uno e meU0 %. aso in esame dllnque, tra la somma di 2()50. Ir.
e Ja pereentuale c spetterebbe a qnest'imp«>rW in
va dasse. Questa pe1'entuak ess€.nd{) premmibilmellte
cOlhe risulta daUa dtata in'oFmazionssa sara di
37 fr. 75
al pia : la differenza (2050 fr. -30 Ir. 75 =
2019 fr. 25) e dunqne superiore di 19 Ir. 25 a1 valore
minmro di appello per via di ricorso.
-'1Q. -Onde decidere la questione di memo, oeoorre
a@tutto determinare, se i mobili in questione siano
diventati aeeesso-ri degti immobili Ineichen giusta l'art.
644 al. 2 CC. ~ cio.oon fosse. ogm oltra indagine sarebbe
vana, poiehe l'estensione deI diritto di pegno vantata
da)}'attrice :mi mobili suddetti si basa e non puo basarsi
"Cbe sull'art. 805 a1. 2: essa supoo quindi necessaria-
nte ehe siano diventati accessori degli stabili. Inte.r-
pretando l'art. 644 al. 2 il Tribunale federa}e (v. sen-
tenza 12 aprile 1916 nena rausa Lattmann e. Massa
Bommer. RU 42 H
t
p. 112) ebbe a dkl1iarare, ehe perehe
un mobile acqnisti qualitä di aceeßS'Orio, oecorre si veri-
fichino
due estremi oggettivi : la sua destinazione eeono-
'roiea (nel senso ehe sia durevolinente destinato all'uso,
al
godimento od a11a conservazione de11a oosa principaJe),
e
Ub relazione di luogo tra l'acceswrio e l'oggetto prin-
cipale : occörre inoltre ehe quello sia eonsiderat.o eorne
acces50rio
dan 'uso Ioeale oppure (elento soggettivo)
dichiarato
tale dall'intenzione ehiaramente manifestata
dal proprietario. Di questi elementi costitutivi della
qualita di aceessorio i primi duc indieano un rapporto
di fatto tra un oggetto e l'altro, ed il terzo (uso loeale
o
volonta deI proprietario), esprime eome questo rap-
porto sia da interpretarsi, vuoi in virtu dei eoneetto
imperante nel luogo dove gli oggetti si trovano, vuoi in
virtit dena manifesta intenzione deI proprietario. L'in-
tenzione deI proprietario diretta a dare ad un oggetto 1a
qualita di accessorio non basta quindi a1l0 scopo. Essa
Sachenr.echt. N° 79. 597
non sostituisce ehe H ooncetto usuale dei luogo, ma BOn
,gli ati:ri elementi c06titutivi {estremi. oggettivi) delI'eIe-
mento aestlOrio.
Nel caso in esame Ia qüer.elabl. seruf.eua eonstata ehe
nel· Ticino il mebilio di Ull alberge ll@n vien c01lSiderato
·comeaocessorio
: constatazione di faHo, cl1e. come tale,
vincola il Tribunale federalc. Ne segne, ehe per stabilire
se i moblli siano diventaticeS$od degli alberghi I
ehen, e mestieri indagal'c se la volontil del pl'Oprietario,
.ehe deve
sostituire l'uso le siasi manif.estata in
confonnita ed a sufficienzadi Iegge.
a) A ragione l'attrioe s(i)Stiene, ehe dando in pegno i
mobili alla Ditta WiHmann & Co, Ineiehen ha mani-
festato implicitamente machiaramente la sua voloata
di renderli aecessori degli stabili, poiehe l'estensiolle
del diritto di pegno ai mobili era subordinata aHa Ioro
qualitil di accessori. Dichiarandoli sottoposti all'ipoteca
insieme
cogli stabili, Ineichen intendeva ehe i mobili
seguissero, eome
pegno e in questa Ioro qualita, le sorti
della eosa principale : in
altri termini, ehe essi fossero
trattati eome parte degli immobili e cioe come aeeessori
destinati essi pure a garantire il eredito ipotecariü.
D'altro cant1l, non e dubbio ehe i mobili da Ineiehell
costituiti in pegno a favore di Willmanu &.Co. nOll com-
prendessero anebeqq.elli ehe sono oggetto dell'attuale eou-
troversia,
poiche l'identita tra gli oggetti dati in pegno,
a Willmann e quelli sui quali
l'attriee rivendiea il diritto
di pegno non fu neanehe contestata: devesi quindi
ritenere
ehe l'iutenzione di Ineichen di eostituirli acees-
sori si sia manifestata e sia operativa di efIetti in COIl-
Ironto deI mobilio in litigio.
b) Obbietta l'istanza ealltonale ehe, eontrariamente
a quanta dispone I'art. 805 al. 2, i mobili non fw'ou.o
esplicitamente menzionati come aceessori ne nell'aHo
costitutivo deI pegno ne neHa relativa annotazione nel
registro fon,diario
: e ehe non sono stati osservati ueppure
i precetti deU'art. 78 deI regolamento lederale 22 feb-
5!JB
Sachenrecht. No 79.
braio 1910, secondo il quale gli accessori sono da mell-
zionarsi «( singolarmente ovvero per eategorie coll'indi-
»cazione dei 101'0 valore od 'allora enumerati in elel,ehi
»speeiali
(inventari) ehe devono essere trattati coe
»doeumenti giustificathi. » Quest'obbiezione e fonda4t
in fatto, ma errata in diritto. Essa parte dal eoncett(l.'
ehe per costituire un accessorio siä indispensabile la
sua menzione cometale nell'atto costitutivü deI pegno
e nel registrü fondiario nel müdü prescrittü dalla legge
e indicato nei suoi particüIari dal regolamento. Ma questa
tesi e inconeiliabile cül tenüre della Ie&,<1e e non e aecet-
tata dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
A mente deB'art. 805 al. 2 « sono ritenuti (testo fran-
cese: «sont presumes tels »; testo tedeseo : (( gelten »)
accessori gli üggetti ehe nell'utto eostitutivo deI pegno
e nel registro fondiario sono menzionati eome tall .... '
flnche
non sia dimostratü ehe per disposizione di legge
non puö essere 101'0 attribuita questa qualita.» Dal
tenore stesso della legge
si evince ehe essa non intende
fare di detta menzione neU'atto eostitutivo deI pegno
e nel registro fondiario un elemento essenziale e costi-
tutivü della qualita di aeeessoriü. In questo senso ha
statuito questa Cürte nella sentenza precitata Lattmallll
c. Massa
Bommer: diehiararrdo ehe, perehe un mobile
aequisti
qualita di aeeessorio sia richiesto il cüncorso
dei
tre elementi summenziollati, il Tribunale federale
escluse implicitarnente ehe altro estremo (menzione ne
l' atto eostitutivo e nel registro fondiario ) fosse da conSI-
derarsi eorne presupposto essenziale 0 corne formalita
cüstitutiva della ql.lalita di accessorio. Questa tesi e
confortata dai lavori preparatori della legge (v. mes-
saggio deI
Consiglio federale stil secondo avanprog~~to~
ed. it. p. 86 : esposizione dei rnotivi, testo francese, dlrtt
reaH p. 50 e seg.) e daU'opinione dei commentatorI, I
quali dichiarano ehe Ia designazione dell'oggetto come
accessorio nel titolo e nel registro crea solo
una presun-
zione in
favore di questa qualita, presunzione deI resto
Sachenrecht. N° 7\J.
non invineibile, ma ehe puö essere distrutta dalla prova
cüntraria (vedi Wieland, comrnento 6 lett. a all 'art. 80&
p. 313; LEEMANN oss. 61 all'art. 805 p.; 735 e nel suo
articolo
(l sul1a significazione della menzione dell'acces-
sorio
nel registro fondiario », RiVista svizzera di giuris-
prudenza vol. 5
p. 421 e 242; OSTERTAG cornrnento
2 all'art. 946 p. 146). L'osservanza deI disposto dell'art.
805 al. 2 torna indubbiarnente di vantaggio di tutti gli
interessati,
poiche contribuisce ad aceertare in modo
autentico l'intenzione deI proprietario e quilldi i
rap-
porti giuridici tra la eosa principale e l'aecessorio (vcdi
sentenza
LATTMANN precitata, cous. 3 in ftne), ma non
e
indio pendabile per attribuire ai mobili questa qulila.
Ne diverse possono essere le cünseguenze dell'inosser-
vanza 0 de}la non esatta üsservanza delI 'art. 78 del
regolarnento per il registro fondiario : in rnancanza di
indizi decisivi
ed ineontestabili, non e ledto arnmettere
ehe
il legislatore, in disposto destinato solo ad attuan
nei suoi partieolari un provvedirnento di legge, abbia
inteso derogare ad essa od aggiungervi 0 sancire 1.11 la
soluzione non voluta dalla legge stessa. Devesi pertanto
ritenere ehe l'art. 78 deI regolarnento non sancisea ehe
una regola d'ordine, la sui inosservanza non esc1ude ne
annulla gli effetti ehe la legge fa dipendere daHa dkhia-
razione di volontä manifestata eonformemente all 'art.
644 al. 2. Si potrebbe invero chiedere sc, in queste condi-
zioni,
spetti all'attrice il diritto di preyalersi deHa pre-
sunzione ehe starebbe in suo favore ove le prescrizioni
den'art. 805 al. 2 CC e 78 deI regolamento fosscro statc
esattamente osservate. Ma di questa questione non
occorre eonoseere nel caso
in esame poiche, comunque,
la
prova ehe neHa fattispeeie si sianü vtrifieati gli ele-
menti legali deI carattere accessorio degli oggetti in
litigio deve
riteneri corne raggiunta. Per quanto ha
tratto all'elemento soggettivo (intenzione deI proprie-
tario)
basta rinviare agli argomcnti sopraespüsti (ycdi
('ons. 2 lett. a) : ehe poi i rnobili fossero durevolmentc
tiOO
acbenrecbt. N° 79.
destinati all'uso degli aloorghi Ineichen cd al loro godi-
mento, emerge
dall'inventario er6ttO dall'uffio e dalla
cirostanzache vi furoUQ posti allo scopo di servile al
Ioro esereizio e ehe ivi si trovavauo aHa dichiarazioIW
deI
fallimento : e con ciö vien pure dimostrata Ja rela-
zione
di luogo ehe deve esister tra la eosa principale e
l'aeeessorio a sensi dell'art. 644 a1. 2 CCS. Non OcfßrfC
deI rsto in.sistere su questo punto perehe non ven.ne
llean.che preteoo
in, causa ehe gli elementi oggettivi non
si fOSSffO avverati nella fattispeeie.
c) Obbietta inoltre il giudice eantonalee la qualita.
di aeces$orio non puo essere opel'ativ di dmpetto
all'attrice anche per il motivo ehe gli ()ggetti non
furono eostituiti in pegno u.ei eonironti speciali
dell'attrke : e COll da l'istanza eantonale intellde sjgni-
ftcare, ehe poiche negli aUi costitutivi deI pegno tra
l'attrice eIneichen Ia garanzia immobiliar non fll estesa
ai beni in litigio, l'attrice non possa in niun modo lnllO ..
eare Ia circostanza ehe in seguito essi acquistarono
qualita di aecessori e furono menzionati nel registro
fondiario, in base a stipulazione eon terza persona
(Willmann & Co.). Ma anche
questo argomento D.OD.
regge di fronte al disposto delI 'art. 946 al. 2 CCS. A meu.te
di questo articolo « gli aecessori possono .essere menzio-
;) Hati (ne1 registro fondiario ) a richiesta deI propriewio
» e quando sono men.zionaU! non possono essere caD.-
;) eellati senza il consenso di tutti gli aventi diritti risul-
» tanti dal registro i}: il ehe esclude ehe Ia qualitil di
aceessori possa
solo risultare dal contratto eostitutivo
di pegno
ed unitamente ad esso, e dimos·tra ehe, ovi si
verifichino gIi e1ementi oggettivi, quella qualita pub
risultare anche da aUi indipendenti, e posteriori e, tra
altro, dalla menzione a registro fondiario, Ia quale. in
questo easo,
ha effetto retroattivo ed opera per Iegge in
confronto di
tutti « gli aventi diritti risultanti dal re-
gistro. »
3. -Dimostrato pertanto ehe i mobili sono valida-
Sachenrecht. ]:'1;0 'H.
\ilJl
mente diventati aceessori, ehiedesi quali sia11.o gli effetti
della cireostanza ehe Ineichen, dichiarandoli tali, inte11.-
deva limitare gli effetti di questa dichiarazione ai suoi
rapporti colla Ditta WilImann : in altri termini, inten-
deva ehe questa sola acquistasse un diritto di pegno su
i essi.
La parte eOllvenuta e COll essa l'istanza cantonale
osservano a questo riguardo, ehe se }'elemento
creativo
della quaiita di aecessorio rü.iede, come nel ca so in esame,
nella volonta deI pro prietario, questa volonta dev'essere
rispettata n.ei limiti e llella misura da essa manifesLali,
oltre i quali cesserebbe di esscr< operativa di eITeUi
giuridiei. Il pro prietario , asserisee la co nvenuta , uvcva
in sua faeolta di vincolare i mobili agli immobili in qualita
di acceswri : gli deve quindi esserc. ricolloseiula audw
quella di limitarne gli eITetti nel seIlSO ehe la qualiUl di
aeeessori non possa avvantaggiare sc non chi in nü favorc
ha i11teso crearla. Ma questa tesi non e eoneiliabile coHa
legge. L'art. 805 a1. 1
0
CCS diehiara ehe il pegllo imrno-
biliare
« grava sul fonc1.o eon tutLe le SUE parti costiliLiw
»ed aecessorie. ») Con cia la legge ha aceettato Ia mHS-
sima di diritto comune : aecessorium sequitur principale :
l'accessorio
e eolpito dall'ipoteca nello stesso modo in
('ui e colpito 10 stabile stesso, in favorc qUilldi dei crediLi
ehe gravallo sullo stabile e nel loro rango, indipenden.Le-
meute da
11' epoea e dal modo in cui e sorto il rapporto
dell'aceessorio col prilleipale. Agli effetti deI diritto di
pegno l'aecessorio eostituisce quindi una eosa soJa
coll'oggetto principale e l'ipoteea si estende su
di
esso nella sua iotalita. Ogni mobile 11e e colpito dal
momento stesso ehe si sono verificati a suo riguardo gli
dementi costitutivi della sua qualita di aecessorio. La
quale essendo di natura reale espliea i suoi eITetti indi-
pcndentemente dalle limitazioni e eondizioni
ehe intende
apportarvi
il eostituente. Ne potrebbesi a ragione rim-
proverare a
questa soluzione di essere intrinseeamenl:c
iIlogiea od irraziollule : altra eosa e Ia yolonta diretta
AS 43 II -1917
Sachenrecht. No 79. a eostituire 1'accessorio e altra, quella a determillarne gli efTetti. n CCS non conosce l'istituto delle pertinenze contrattuali, ehe era proprio a talune delle legislazioni eantonali imperanti prima di esso: quelle pertinenze eioe ehe non 10 erano in virtil della legge ma in forza di stipulazione di parte e ehe potevano essere ereate in favore solo deI creditore stipulallte ud esclusione dei neditori pignoratizi pl'eeedenti. Come risulta dai Iavori preparatori della legge (ved. esposizione dei motivj dell'avanprogetto, testo fmneesc, pag. 51 e 52) e come ammettono unanimamente gli autori (WIELAND, eom- menta 7 agli art. 644 e 645, commento ;) all'art. 805 ; LEEMANN, commento 5 all 'art. 645), questo sistema fu escluso deliberatamellte dal legislatore, a) Contro questa soluzione si aceampa anche l'argo- mento seguente: Permettendo al proprietario ehe per sua volonta attribuisea Ia qualila di aecessori anche a degli oggetti, eui il concetto usuale deI Iuogo questa qualita non riconosce, Ia le,gge mim evidelltemente ad aumentare il eredito deI proprietario deHo stabile ed n agevolargli il prestito di nuovi capitali, poiche gli l'cnde possibile di estendere la garanzia, ehe esso puo oiIrire ai mutuanti, a dei valori (mobilio, maechine, utensili cec.) ehe altrimenti non potrebbero essere daO in pegno. Ora, si assevera, questo fiI~e non puo essen; pienamente raggiunto, se al l!roprietario non si ricollosee Ia faeolta di dare in pegno quei valori a garanzia esdu- siva di eolui ehe si presta a fargli eredito quantullque gli stabili siano gia completamente oberati, pet'ehe, se J'ipoteca si estende di pieno diritto anehe in favore dei t'reditori precedenti, quest i sm'anno i primi a trar vall- taggio dallanuova costituzione di pegllo. Non si puo l'ontestare a quest'argomentazione qualehe apparenza di fondamento : ma essa vale piuttosto a dimostrare le ragioni di opportunita 0 di convenienza ehe avrebbero potuto indurre il Iegislatore ad adottare soIuzione divel'sa e piil radicale, anzi ehe ad infrrmare la soluzione accolta Sachenrecht. N° 79. G03 da questa Corte. La legge ha inteso raggiungere 10 scopo prefissosi di aecrescere il eredito deI proprietario dello stabile allargando Ia eerchia degli oggetti cui eSSQ, dati gli elementi oggettivi, pUe> attribuire Ia qualita di acees- sori e, quindi assoggettare all'ipoteca : e non e dubbio ehe aumentando Ia garanzia reale di uno stabile eo1 ren- dere possibile di sottomettere all'ipoteca dei beni, sovente di ingente valore, ehe altrimenti non avrebbero potuto esserlo senza ehe fossero distratti dalIa 101'0 destinazione (eon grave danno tanto dello stabile ehe dell'aecessorio). la legge non abbia cresciuto di tanto iI credito e Ia potenza economica deI proprietario. Essa inveee non ofTre nessun indizio ehe abbia inteso andare oltre su questa via e ehe riconosca Ia possibilita di costitnire in pegno, in modo per eosi dire indipendente dal pegno immobiliare, il mobilio (0 altro aecessorio), pur· pei'- mettendo ehe rimanga nello stabile cui serve, e ereando eosi una speeie di ipoteea sui mobili. Ma l'inammissibi- lita delIa tesi avversa risulta aneora daHa eonsidera- zione ehe, anehe aceogliendoIa, non ne seenderebbero neeessariamente le eonsequenze eeonomiche ehe i suoi \fautori da essa si ripromettono. Nulla osta infatti a ehe il proprietario, il quale abbia aecordato all'ultimo mu- tuante il privilegio sugli accessori, non possa pol, per favorire un ereditore preeedente 0 da esso inealzato, fare annotare a registro il pegno sugli aecessori allehe in di lui favore. In questo easo non nasee un diritto di pegno nuovo, ehe prenderebbe data daHa menzione a registro : ma quello esistente in favore deI ereditore precedente si estende, in virtil di quella menzione, anehe agli aeeessori iscritti posteriormente, sui quali quindi il credito anteriore aequista grado di poziorita di rim- petto all'ultimo mutuante. Tale risultato potrebbe essere escluso solo ove si volesse ammeUere ehe l'aullo- tazione a registro dia origine ad un diritto di pegno speciale, cllverso dal diritto di pegno sullo stabile e non formante eon esso una unita : di modo ehe i erediti da
60·1
Sachenrecht. N° 79.
esso garantiti non prenderebbero rango secondo il grado
dei crediti garantiti dal pegno immobiliare, ma daHa
data della eostituzione deI pegno sul mobilio 0 dalla
sua annotazione a registro :
il ehe signifieherebbe ehe
ad un ereditore garantito, ad esempio, da pegno immo-
biliare in quarto rango potrebbe spettare un diritto di
pegno sugli aecessori di
prima rango, ad un ereditore
ipoteeario di terzo grado,
un diritto di pegno di seeondo
sugli aceessori eee. : risultato questo eertamente ineon-
eiliabile col sistema della Iegge e in
ispecie coll'assioma
fondamentale dell'art.
805, ehe il pegno immobiliare
grava sul fondo eon tutte le sue parti eostitutive e gli .
aeeessori.
b) Osserva aneora in eontrario Ia eonvenuta ehe
giusta
l'art. 644 eapov . .1
0
CCS nulla osta ehe il proprie-
tario escluda, eon
patto speciale, gli accessori 0 alcuni di
IOTa dal pegno consentito ad un ereditore e possa, in
questo modo, riservarsi Ia faeolta di eoncederlo
uniea.;.
mente ad un ereditore ipotecario susseguente. L'am-
missibilita di quest'operazione non puo essere eontestata
(vedi
WIELAND eommento 5 all'art. 805, LEEMANN,
commento 2 all'art. 805 e all'art. 645 : memoriale § 56),
eome non
e eontestabile ehe simile risultato possa essere
ottenuto eolla rinunzia deI creditore precedente
in favoe
di creditori pignoratizi susseguenti aHa garanzia del-
l'accessorio. Ma, contrariamente a
quanta pretende Ia
convenuta, le ipotesi summenzionate non trovano ris-
contro neUa fattispecie: Ineichen non
ha pattuito
eoll'attrice ehe il diritto di pegno eonferitole sugli sta-
bili e su eerti mobili non dovesse estendersi ad altri ehe
erano aeeessori 0 ehe potessero in seguito divenirlo.
D'altro canto, non si pretende nemmeno che l'attrice
abbia rinunciato a questo diritto. L'argomento sues-
posto
e dunque inconcludente nel caso in esame.
4. -Indarno
obbietta in fine Ia convenuta ehe il
diritto di pegno eostituito in favore di Willmann & Co.
fu eontestato dall'amministrazione deI fallimento Inei-
Sachenrecht. N° 79.
HOJ
ehen senza ehe Willmann portasse la eontestazione
davanti il giudiee a sesi di legge, riconoseendo eos!
l'invalidita delI'ipoteea aceesa in suo favore sul mobilio
in litigio : essere quindi inammissibile ehe
l'attriee possa
fruire degli effetti di
un atto inefficace nei confronti
stessi della
parte in cui favore fu eretto. Ma anehe
quest'argomento non vale. L'attrice non basa le sue
pretese sulla
validitä. deI pegno eostituito in favore di
Willmann
& Co., ma sulla volonta deI proprietario
Ineichen di attribuire agli oggetti in litigio Ia qualita
di aeeessori, volonta ehe si
e manifestata in. occasione
dei rapporti
tra Ineiehen e Willamnn & Co. Ora, questa
volonta e indipendente daJIa validita ed efficacia della
costituzione deI pegno in favore della Ditta Willmann
& Co.
Per questi motivi,
iI Tribunale federale
pronuncia:
L'appello e ammesso e, annul1ata Ia querelata se11-
tenza in tutti i suoi dispositi fuorche nel § deI primo
dispositivo, vien giudicato, ehe
il diritto di pegno spet-
tante all'attrice in virtil delle sue ipoteche di 300,000
e 100,000 fr., si estende ai mobili menzionati nell'inven-.
tario Ineiehen come «non ipotecati » (0, adesso, all'im-
porto della loro realizzazione),
tranne i seguenti Ni di
detto inventario : 323 fino a 391, 392 fino a 407, 408,
409,
422, 426-433, 435, 779.
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