BGE 43 II 130
BGE 43 II 130Bge14 mag 1915Apri la fonte →
130 Prozessrecht: N° 20. sowie die von ihm unterzeichneten Erklärungen und Rechtsschriften als von den SBB selbst ausgehend anzuerkennen und also insbesondere auf die von ihm namens der SBB ergriffenen Appellation einzutreten hat. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Beschwerde wird als im Sinne der Erwägungen begründet erklärt. 20. Sentenza. 14 mlrzo 1917 de11& IIa sezione civile nella causa Lampugna.ni, attore contro Kunicipio di 'Lugano, convenuto, Una contestazione concernente I'organizzazione di una fou- dazione di cui agli Art. 80 e seg, ces non e una causa di diritto civile a meute delI'art. 56 OGF : la decisione canto- nale ehe la riguarda non e dunque suscettibile di appella- zione al Tribunale federale giusta gli art. 56 e seg. OGF. A. -Con testamento pubblicato il 18 febbraio 1893 Antonio Caccia di Morcote legava aHa ciUä. di Lugano la villa detta la Malpensata col fondo annesso, tutte le masserizie, quadri ecc., coll'onere di istituirvi un museo pubblico di belle arti e di nominare a prima suo direttore l' esecutore testamentario sig. -Dr Virgilio Lampugnani in Sorengo. Il museo fu eretto nel 1904 in ente giuridico autonomo sotto la forma di una fondazione, di cui l'am- ministrazione venne devoluta alla Municipalitä. di Lugano coll'obbligo di darne scarieo annualmente al Consiglio eomunale: ad una eommissione speciale ne fu affidata Ia direzione e il sig. Lampugnani nominato a direttore a vita. Entrato in vigore il nuovo CCS e poscia ehe la legge ticinese di attuazione di delto codiee ebbe istituite le Municipalitä. ad autoritä. inferiori di vigilanza sulle fon- dazioni destinate ai eomuni, il sig. Lampugnani, agendo quale eseeutore deI testamento Caeeia e direttore deI Prozessrecht. N° 20. 131 museo, presentava il 30 giugno 1914 alla Municipalitä. risp. al Consiglio comunale di Lugano un memorle col quale esso domandava anzitutto ehe l'amministrll- zione della fondazione fosse tolta alla Municipalitä e devoluta ad una commissione speciale, non potendo un'autorita di vigilanza (municipalitä) essere in pari tempo organa amministrativo : esso chiedeva, in secondo luogo, che fossero sospese nei loro effetti fino a decisione della vertenza certe deliberazioni dell'amministrazione relative al trasloco deI museo ed alla vendita della pro- prieta della Malpensata e, finalmente, ehe Ja Munici- palita die Lugano provedesse ad iscrivere la fondazione nel registro di commercio svizzero. B. -COll risoluzione deI 28 dicembre 1914 il Con- siglio comunale di Lugano respinse il ricorso. Lo accolse invece il Consiglio di Stato quale autoritä. superiore di vigilallza sulle fondazioni (art. 16 legge di attuaziolle deI CCS), il quale, eon risoluzione deI 14 maggio 1915, pri- vava la Municipalita dell'amministrazione della fonda- zione, le faceva obbligo quale autorita inferiore di vigi- lanza di provvederla di « sufficienti )} organi amminis- trativi, sospendeva l'esecuzione delle decisioni concernenti il trasloco deI museo ece. e dava alla amministrazione istituenda la facoltä di procedere all'iscrizione della [on- dazione nel registro di commercio. Contro questa decisione la Municipalitä di Lugano ricorreva alla Commissione deH' Amministrativo, la quale il 17 ottobre 1916 pronun- ciava: 1 0 La Commissione si dichiara competente, essendo la vertenza (U carattere amministrativo. 20 La risoluzione governativa e annullala in lutti i suoi dispositivi, tranne quello concernente l'iscrizione della fondazione nel registro di commercio. Sull'eccezione di incompetenza proposta dal sig. Lam- pugnal1i la Commissione osserva che se nella sua forma esteriore il decreto deI Consiglio di Stato 3ppare come una risoluzione in tema di vigilanza sulle fondazioni, nella
132 Prozessrecht. N° 20. Bua portata intrinseca e nelle sue conseguenze esso eon- cerne piuttosto una questione di diritto amministrativo. Nel merito opina non esistere motivi di diritto dai quali risulti l'inconciliabilita della qualita di amminis- tratriee, la quale compete alla municipalita in base a diritti regolarmente e legittimamente aequisiti, eon quella di autorita di vigilanza eonferitale da] nuovo codice. Essere pratieamente preferibile l'amministrazione della municipalitä.. eontrollata dal eonsiglio comunale e vigilata dal Consiglio di Stato, a quella di una commis- sione ad hoe propugnata dal direttore sig. Lampugnani. C. -Contro questa decisione e diretta la presente appellazione interposta da! sig. Lampugnani nei termini e nei modi di legge. L'appellante fa capo, in ordine, agli art. 56-57 e 58 e seg. OGF e, nel merito, agli art. 83-84 CCS, 12, 14, 15 e 161egge di att. nonehe aHa legge 21 mag- gio 1906 sulla eommissione dell'amministrativo. L'appel- lante eonehiude domandando la riforma della querelata decisione nel senso ehe : 1 0 in ordine, la eommissione dell'amministrativo venga diehiarata ineompetente ; 20 nel merito, la risoluzione governativa deI 14 maggio 1915 venga eonfermata in tutti i suoi dispositivi; - Considerando in diritto: L'organizzazione della fondazione Caecia e sorta sotto l'impero delI'antieo diritto e eioe deI eessato codiee eivile ticinese. Chiedesi quindi anzitutto se la domanda delI'ap- pellante tendente, aHa riforma di detta organizzazione nel senso di affidarne l'amministrazione ad organo dive'rso di quello istituito sotto l'antieo regime, sia retta dall'an- tieo diritto 0 dal nuovo : questione assai dubbia, poiehe a mente dell'art. 7 tit. fiu. CCS solo ({ i diritti I) inerenti alle personalita giuridiehe gia esistenti (l'etendue )) de la personnalite, der Inhalt der Persönlichkeit)>> sono determinati dal nuovo eodiee e poiehe non e affatto ovvio, ehe l'organizzazione di una fondazione abbia Prozessrecht. N° 20. 133 tratto ai (! diritti inerenti alla sua personalita giuridica }) nel sense di quel disposto. Ma anche a preseindere da <Juesta questione il Tribunale federale deve dichiararsi ineompetente. L'appellante infatti ha adita l'autoritä di vigilanza in materia di fondazioni e l'ha riehiesta di <lare alla fondazione Caecia una nuova organizzazione, quella esistente essende illegale 0 piuttosto « insuffi,- eiente }) a meute delI'art. 83 al. 2 CCS :al Tribunale fede- rale eome Corte suprema di diritto civile esso domanda anzitutto ehe prol1uuei l'ineompetenza della Commissione dell'Amministrativo poiche la vertenza era da decidersi in ultima sede dal Consiglio di Stato quale autorita supe- riore di vigilanza in tema di fondazioni. Ma tutto ciö ehe ha tratto aHa vigilanza di Ulla fondazione eade nell'ambito, non deI eontenzioso amministrativo, sibbene dell'ammi- nistrativo semplice 0, semplieemente, dell'amministra- zione. La questiolle di sapere se la Commissione dell'a~ ministrativo fosse giuridizione eompetente non fu e non poteva quindi venir decisa da essa come organa giudi- ziario, ma eome istanza puramente amministrativa. Il CCS (art. 84), ehe sottopone tutte le fondazioni alla vigilanza di enti publici ne afferma e aecentua l'elementQ
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