BGE 42 III 313
BGE 42 III 313Bge19 lug 1916Apri la fonte →
Entscheidungen der SchuldbeLreihungs-und Konkurskammer. Arrets de la Chambre des poursuiLes et des failliLes. . 52. Sentenza. 19 luglio 1916 neHa causa Morganti. La notifica di atti esecutivi all'estero puö esscre fatta me- d:ante lettera raccomandata a sensi delI' art. 34 LEF . • 4. -Nell'eseeuzione N° 1837 promossa dalle sorelle Giovanna, Domeniea e Serafina Morganti in Someo contro Epi Morganti di Someo, residente in Crows Landing Sta- nislau California, l'ufficio di Vallemaggia, in data deI 25 giugno, inviava al debitore il preeetto eseeutivo, sotto busta ufficiale, a mezzo di lettera raecomandata eon riee- vuta di ritorno. La Iettera fece ritorno al mittente non aperta coll'indicazione : Rifiutata dal sig. Morganti. Il 24 marzo Ie creditriei domandavano il proseguimento deH'esecuzione e, inoItre, ehe l'avviso di pignoramento fosse notificato al debitore come il precetto e eioe per mezzo postale. Avendo l'uffieio rifiutato di dar seguito aHa riehiesta sostenendo ehe il rifiuto di rieevere Ia Iettera raecomalldata contenente iI precetto esecutivo equivaleva ad una opposizione, Ie istanti si aggravarono il 7 aprile presso l' Autorita di Vigilanza chiedendo gli venisse in- giunto di dar corso alla domanda di proseguimento. B. -L'autorita eantonale di vigilanza, eon decisione deI 17 maggio, respingeva il rieorso annullando l'eseeu- zione stessa, sulla seorta dei motivi seguenti : L'art. 66 LEF prevede Ia notifiea degli atti eseeutivi per mezzo delle autorita deI Iuogo di domieilio dei debitore oper posta. Ma Ia trasmissione al debitore di atto eseeutivo AS 42 1Il -Hlt6
314 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- per lettera chiusa, come nella fattispecie, non e regolare. Infatti, a mente delI 'art. 72 LEF la notifica deI precetto in Isvizzera deve farsi, se per posta, « nelle forme stabilite dal regolamento postale per la trasmissione degli atti giu- diziari » e il regolamento postale non eontempla rintima- zione di questi atti per lettera chiusa. Se dunque questo modo di notificazione non e ammissibile in Isvizzera, non 10 sani neppure per l'estero. Ond'e, eonehiude l'ist- anza cantonale, che l'esecuzione dev'essere annullata in toto per irregolaritä di notifica deI preeetto eseeutivo. C. -Contro questa decisione Ie ereditrici rieorrono al Tribunale federale domandandone l'annullazione e ehie- dendo ehe venga ingiunto all'uffieio di proseguire l'eseeu- zione 0 tauto meno di notificare il pretetto eseeutivo in modo legale. COllsiderando in diritto: 1 0 -La deeisione querelata parte dal coneetto ehe la llotifica per posta prevista dall'art. 66 LEF ep. 3 non sia ammissibile se non eoll'osservanza delle forme previste dalle leggi e dai regolamenti sulle poste svizzere e ehe, altrimenti, si debba aver rieorso all'intervento delle au- toritä di domieilio deI debitore. - Questo modo di vedere e erroneo. Esso eondurrebbe praticamente a sopprimere la facolta di notifieare gli atti eseeutivi per posta nel easo previsto daIl'art. 66 ep. 3 e eioe quando il debitore risiede 'alI'estero. Infatti, i disposti della legge e dei regolamenti sulle poste svizzere non sono applieabili che sul territorio svizzero. La loro applica- zione e dUl1que esclusa quando il debitore e domiciliato all'estero, dove deve avvenire la notifiea. Ne eonsegue ehe 1a notifiea all'estero _ per mezzo postale non pub essere sottomessa, se pure non si voglia sopprimerla, all' osser- vanza delle forme previste per le notifieazioni postali sul territorio svizzero : basterä ehe essa avvenga mediante lettera raecomandata a sensi delI'art. 34 LEF (vedi .hEGER, osserv. 14 all'art. 66). und Konkurskammer. N° 53. Nel easo in esame la notifiea ebbe luogo per raceomall- data con ricevuta di ritorno : e dunque a torto che il giu- diee eantonale la ritenne irreglare e annullo per questo motivo l'eseeuzione : decisione deI resto inammissibile anehe per il riflesso che l'eeeezione di irregolaritä della Hotifica fu sollevata d'uffieio, mentre essa non e d'ordine pubblico. 20 -L'esecuzione e il precetto esecutivo essendo validi. si dovrebbe decidere, se a ragione l'ufficio abbia ricusato il proseguimento dell'esecuzione allegando che nel rifiuto della lettera eontenente il precetto si debba ravvedere l'intenzione deI debitore di sollevare opposizione: ma questa questione non fu decisa dall' Autoritä cantonale, aHa quale pertanto gli atti debbono venir rinviati ; il Tribunale federale pronuneia: Il ricorso e ammesso e, annullata la querelata deci- sione, gli atti vengono rinviati all' Autorita cantonale per statuire sulle conclusioni delle rieorrenti tendenti ad otte- nere il proseguimento dell'esecuzione. 53. Entscheid vom SO. August 1916 i.l S.' Müller., Stellung des Dritteigentümers des Unterpfandes in der Pfal1d- verwertungs betreibung. Derselbe ist nicht nur im Vorver- fahren, d. h. in Bezug auf die Zustellung des Zahlungsbefehls und den Rechtsvorschlag, sondern für das ganze Betrei- bungsverfahren als Betriebener zu betrachten. Daraus ge- folgerte Unzulässigkeit der Verwertung der verpfändeten Liegenschaft während eines ihm zukommenden ReehtsstHl- stands. A. -Der Rekurrent Hermann Müller-Müller hat s. Z. die ihm gehörende Liegenschaft Sektion III Parzelle 619 des Grundbuchs Basel-Stadt, auf der u. a. eine Hypothe-
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