Joint execution for a claim belonging to heirs in common

BGE 41 III 424Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume III28 ott 1915Dismissed

Sintesi

Marianna Moroni challenged a debt-enforcement notice served by the heirs of Pietro and Emilia Lucchini for litigation costs. She argued that the office should have opened separate executions and that the notice did not make clear whether the heirs claimed jointly or only pro rata. The Federal Debt Enforcement and Bankruptcy Chamber held that, because the claim belonged to the heirs jointly as a hereditary community, the execution had to be brought as a single proceeding. The debtor could therefore invoke only defenses relating to the common claim or available against all heirs together. The appeal was dismissed.

Regest

Art. 602 CCS; debt belonging to heirs in common must be pursued by a single execution; the hereditary community acts as one creditor in enforcement. The debtor may raise only objections directed against the existence or amount of the common claim, or defenses effective against all heirs jointly, but not objections based solely on individual relations with single co-heirs (consid. 1). A vague designation of the creditors in the enforcement notice is not fatal where the common character of the claim is clear from the title and circumstances.

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Entscheidungen der Schuldhetreibungs- lückenhaft war, kann er mit einem solchen Begehren heute nicht mehr gehört werden und ist somit die Ver- teilungsIiste auf Grund des rechtskräftig gewordenen KoI .. lokationsplanes zu erstellen. 4. -Dass das Urteil, das zwischen den Kindern Tschannen und der Konkursmasse Frau Tschannen Sohn erging und das den ersteren ein Pfandrecht am Hotelmobiliar zusprach, nicht auch für den Rekurrenten das gleiche Resultat haben konnte, hat die Vorinstanz bereits ausgeführt. Auch war natürlich, da er einen Pfand- anspruch am Hotelmobiliar nicht angemeldet hatte und für ihn auch keine Eintragung im Grundbuch vorlag, eine Anzeige gemäss Art. 249 SchKG an ihn gar nicht zu erlassen. Demnach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen. 94. Sentenza. 13 dicembre 1915 nella 'causa KoroI/i. Quando il credito escusso appartiene a eoeredi in comune nel senso delI'art. 602 ces l'eseeuzione sara uniea. -Il debitore potra sollevare solo i mezzi e le eccezioni ehe ten- dono a eontestare l' esistenza 0 l'importo deI eredito della comunione sueeessorale 0 ehe gli competono nei rapporti di tutti i creditori istanti come eomunione suceessorale. A. -In un'esecuzione contro Marianna Moroni nata Lucchini per fr. 360 in dipendenza di spese processuaIi incorse in una causa contro gIi Eredi fu Pietro ed Emilia Lucchini, il Tribunale federale, eon sentenza 2 luglio 1915 , annullava il precetto esecutivo perehe esso si limitava ad indicare come parte istante gli Eredi Luc- chini fu Pietro ed Emilia, senza specificare individual- Vedi RU 41 UI, p. 246 e seg. mente le persone ehe componevano la successione in DOlDe della quale si proeedeva. In seguito, e eioe il 13 agosto 1915, i ereditori face- 'VaDo notiflcare aUa debitrice, per i1 medesimo eredito, UD nuovo preeetto esecutivo. Questo preeetto indica come ereditori : Luecmni Emilio, Riccardo, Chiara ma- )) ritata Monieo, Pia marltata Lucchini. frateIli e soreHe fu Pietro . E sotto la rubrica Titolo e causa deI eredito I; il precetto eseeutivo menziona : Spese ripetibili in forza di aentenza 10 magqio 1914 deUa Pretura di Lugano- Cittä., 12 settembre 1914 001 Tribunale di Appello e 15 aprile 1914 deI Tribunale federale. )) B. -Con ricorso 23 agosto 1915 Marianna Moroni ehiedeva all'Autorita cantonale di Vigilanza l'annulla- zione di questo precetto eseeutivo, sostenendo ehe in forza dell'art. 67 eil. 1 l'Uffieio avrebbe dovuto iniziare tante esecuzioni quanti er8no i creditori istanti e ehe la notifica di un precetto esecutivo unieo, ehe non indiea nemmeno se gli istanti si ritengono creditori solidaIi 0 so- lamente pro parte, mette la debitrice nell'impossibilita di salvaguardare i suoi diritti. Infatti, continua la debi- trice, se gli istanti si considerano creditori solidali, essa potra opporre a tutti la stessaeccezione : se invece essi illtendono procedere pro parte, non le sam leeito far va- Iere contro il singolo creditore se non le eccezioni che hanno origine nei rapporti particolari verso di esso. C. -Con decisione 23 settembre/22 novembre 1915 l' Autorita cantonale di Vigilanza respinse il gravame : donde il presente rieorso deI 1

dicembre 1915 col quale la debitrice rinnova le domande sottoposto al giudice cantonale; Considerando in diritto: 11 precetto esecutivo di cui la rieorrente domanda ran- nullazione eontiene una lacilna in quanto non indiea espressamente ehe l'esecuzione e introdotta dagli istanti neUa loro qualita di eredi indivisi di Pietro ed Emilia AS 4 111 -19 5

Entscheidungen "erSehUt I tnAUJigs- Lucchini. Tale intenzione risulta perö in modo non dubbio dal fatto ehe come titolo 0 causa deI credito sono indicate nel preeetto tre sentenze pronunciate in causa vertita tra gli Eredi Luechini e la debitrice, e ehe dal precetto poteva COS! eruirsi ehe la somma di cui si ehiedeva il -pagamento rappresentava un credito degIi Eredi fu Pietro ed Emilia Luechini. Donde risulta ehe ogni singolo creditore menzio- .nato nel precetto esecutivo si trova nell'impossibilitä giuridica di promuovere singolarmente e personalmente l'esecuzionein questione. A mente del disposto dell'arti- colo 602 ces infatti il credito escusso appartiene ai eoeredi in comune non a titolo di eoproprietil indivisa. ma a titolo di proprietä. eomune. Ne segne ehe ai coeredi non compete individualmente il diritto di disporne ne per il tutto, ne per una quota parte (art. 652 e 653 ces; .RU 41 II p. 21 e seg.) : questo diritto appartiene solo a tutti i eoeredi in eomune ai quali quindi spetta in co- mune e non singolarmente anehe la faeolta di esigerne il pagamento per la via dell'eseeuzione. Donde derivano due conseguenze : anzitutto ehe quest'esecuzione pro- mossa dalla comunione suceess9rale non puo essere ehe niea. dunque iniziata eon un solo preeetto eseeutivo; e In seeondo luogo ehe la rieorrente potra opporre a quest'esecuzione solo i mezzi e le eecezioni ehe tendono a eontestare l' esistenza e l'importo deI eredito della eomunione e ehe le eompetono nei rapporti di tutti i ere- ditori come eomunione suceessora e e non quelli ehe le possono spettare dai suoi rapporti partieolari verso i sin- goli istanti ; pronuncia : II rieorso e respinto. und J onkurskammer. N° 95. 427 95. Senten. 14 c1icembre 1915 neUa causa A. Pedraaini e Consorti. 11 termineabbreviato di 5 giorni di cui all'art. 239 LEF per introdurre reclamo contro una deliberazione dell'adunanza dei creditori valeanche per deferire la relativa decisione da un'autorita inferiore di vigilanza a quella superiore.

  1. -Il 28 ottobre 1915 ebbe luogo in Bel1inzona la prima assemblea dei ereditori deI fallimento Giuseppe Stoffel, aHa quale intervennero 31 ereditori sopra 34 eonosciuti e dall'ufficio dei fallimenti particolannente invitati a parteciparvi. Constatata la presenza deI nu- mero legale e dichiarata costituita l'assemblea, l'ufficiale dei fallimenti di Bellinzona, che la presiedeva, invitava i creditori a scegliere l'amministrnzione a sen si del- l'art. 237 LEF. Stavano di fronte !iue proposte : L'avv. Attilio Pedrazzini proponeva di nominare ad amminis- tratore speciale ' avv. Amileare Remonda in BelJinzona ed il dott. R. Rossi di affidme Ia liquidazione aU'uf- fieio EF di Bellinzona. Al momento di procedere alla votazione la presidenza delI'assemblea (composta a stregua dell'art. 235 LEF) dichiarava di ritenere" che sui 31 ueditori presenti soltanto 7 di essi fossero veri ere- ditori di Giuseppe Stoffel ed ammissibili al voto. Pro- cedutosi poi alla votazione ed aHa costatazione deI riml- tato, la presidenza tenne calcol0 solo dei voto dei 7 creditori riconoseiuti eome tali e non di quello degli altri 24 e proclamö quindi. malgrado le proteste degli esclusi, ehe l'amministrazione deI fallimento rimaneva affidata all'uffieio EF per iI voto espresso in tal senso da 4 creditori ammessi contro 27 contrari. tra i quall i 24 eselusi. In segnito si mise aparte la proposta di autorizzare l'amministrazione fallimentare a vendere i mobili del fallito a trattative private qualora le offerte raggiunges- lefO i1 presso dell'inventario. Questa proposta raccolse 4

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