BGE 41 III 366
BGE 41 III 366Bge9 ott 1915Apri la fonte →
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
78. Sentenza. a novembre 1915 ueHa causa Forrar.
L'inaempimento degli obblighi denallito di cui agli Art. 222,
228e 229 LEF pu6 solo avere effetti pcnali. -Anche il de-
bitore di ignota dimora:puoprevalersi deI beneficio den'art.
92 LEF. -11 debitor( ehe: era domiciUato in Isvizzera nel
momento deI pignoramento 0 della dichiarazione di falli-
mento godra di quel benedicio anche se in seguito dimora
alJ' estero.
.4. -. Con .decrto 16 aprile 1915 il Pretore di Lugano
pronunclava
11 fallimento di Augusto Forrer in Lugano,
proprietario dell'Hötel de la Paix in Lugano. L'ufficio
di Lugano, prendende atto che il debitore, partendo da
Lugano, vi aveva costituito suo rappresentante Enrico
Bernasconi, communicava il17 maggio 1915 a quest'ultimo
ehe non poteva mettere a sua disposizione gIi oggetti im-
pigllorabili a sensi deli'art. 92
LEF, perehe il debitore,
assente a1l'estero e di ignota dimora,
!lOH aveva il diritto
di invocare quel disposto.
Contro questo provvedimento Ellrico Bernasconi rieorse
in nome deI fallito all'
Autorita di Vigilanza. Al ricorso
esso allegava
una procura generale ill suo favore, colla
finna
deI mandante vidimata sotto la data: « St-Geours-
de-Martmne (Landes) 12 maggio 1915.)}
B. -Con sentenza 13 settembre 1915 l' Autoritä can-
tonale di Vigilanza respinse il ricorso sulla scorta dci
seguenti moivi: ris1.tlta dagli atti e dalle informazioni
assunte ehe appena dichiarato il fallimento il debitore
si rese
latitante ed e d'ignota dimora, eli modo eile tutte le
operazioni fallimentari dovettero venir
eseguite dall' Ufficio
senza
la cooperazione deI fallito. Ora, anche a prescindere
daU'irregolaritä della proeura
conferila a E. Bernasconi,
la quale non contiene ne la data, ne il luogo dell'emis-
sione,
i1 fallito non puö farsi rappresentare da terzi nei
rapporti coU'Amministrazione fallimentare, specie
per
gli effetti degli art.222, 228 e 229 LEF'. Dei resto, il
falIito
di cui e ignota Ia dimora nnn pud invocare )a
und Konkurskammer. N° 78.
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protezione degli art. 92e 224 LEF (RU ed. sep. 14
pag. 177*). C. -Si e contro questo giudizio ehe Bernasconi, agendo in norne di Forrer, ricorre al Tribunale federale. Esso domanda ehe, annullata la querelata sentenza, sia fatto obbligo all'Ufficio di mettere a disposizione deI rieorrente quale rappresentante deI fallito i beni impignorabili· a meute delI'art. 92 LEF. Consider ando in diritto: 1. -Non occorre decidere se il fallito debba adempiere personalmente gli obblighi di eui agli art. 222.228 e 229 LEF : anehe in easo afiermativo la loro inosservanza altro efietto non potrebbe avere se non di esporre il fal- lito alle conseguenze penali previste dalle leggi di attua- zione, non di privarlo deI beneficio di eui all'art. 92 LEF. A to1'to poi l' Autorita cantonale qualifiea di irregolare Ja procura eonferita dal fallito a Bernaseoni. La legge non prevede forma speciale per la costituzione di un mandato : la proeura generale in atti coll~ firma vidi- mata deI mandante e concernente appunto anche le operazioni fallimenta1'i in corso e pienamente regolare. DeI resto, l'ufficie di Lugano nella sua comunieazione 17 maggio ha formalmente riconosciuto Bernasconi quale rapprest'!ltallte deI debilore. 2. -Infondata e pure 13 quereiata sentenza in quanto essa ammette ehe il debitore di ignota dimora non possa iu'oeare l'art. 92 LEF. Ne il testo, ne 10 spirito della legge giustificano quest'interpretazione. Nel easo in esame poi il debitore ha nominato un mandatario il quale puö esercitare nel nome deI mandante tutti i diritti ehe a ques1i competono, anehe nel caso ehe il suo domicilio non losse noto all'ufficio. Vero e ehe la giurisprudenza Je! Tribunale federale ha ammesso ehe il debitore domi- ciliato all'estero nOn puö prevalersi den'art. 92 (RU ed. ~ Ed. gen. 37 N° 71. 3G8 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- sep. 14 pag. 177*): ma questo principio non puo tl'O-
vare applicazione nella specie, poiche a decidere deI-
l'applicabilita delI'art. 92 e determinante il domicilio deI
debitOl'e nel momento deI pignoramento 0 della dichia-
razione di fallimento. Nel caso in esame
il debitore di-
morava
rertamente ancora a Lugano quando fu dichia-
rato il fallimento, perehe, se ei6 non fosse, il fallimen to
llon avrebbe potuto venir aperto in quel luogo. DeI resto
J'istanza eantonale accerta ehe i1 fallito abbandonö iJ
paese dopo il decreto di fallimento.
3. --Dubbio sara invece se il beneticio di cui all' art .
92 LEF nOn debba venir rifiutato a chi 10 domanda per
mezzo di un mandatario, ove risulti dalle· cin~ostanze in
eui
il debitore si trova che ue lui ne 1a sua famiglia HUll
potranno servirsi perso-nalmeute dei heni asserti impi-
gnorabili. Ma nella fattispecie
nOll l' stabilito ehe 1:011-
corrano queste eircostanze, poicht\ quantunque il debitol'e
abbia abbandonato il suo domieilio e ehe il llUOVO non
sia noto alle
Autoritä, non e escluso ehe abbia affidato
al suo rappresentante in Lugano
iI compito di trasmettere
al suo llUOVO indirizzo i mobili impignorabili. Comunque,
non fu neanche asserito che nelle condizioni in cui il
debitore si trova questi beni gli' siano i llutili 0 che esso
non possa servirsene.
Se l'ufficio non ha ancora designato gli oggetti im-
pignorabili, esso
dovra far!O' a mente dell' art. 32 deI
regolamento concernente l'amministrazione degli Uffici
dei fallimenti
13 Iuglio 1911. Questo provvedimento, im-
pugnabile dal debitore e dai creditori,
dovra venir loro
comunicato nel modo prescritto dagli art.
31 e 32 di detto
Jegolamento.
Pronuncia:
Il ricorso e ammesso nel senso dei consideralldi.
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